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Document 52023IP0227
European Parliament resolution of 13 June 2023 on competition policy — annual report 2022 (2022/2060(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sulla politica di concorrenza — Relazione annuale 2022 (2022/2060(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sulla politica di concorrenza — Relazione annuale 2022 (2022/2060(INI))
GU C, C/2024/479, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/479/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/479 |
23.1.2024 |
P9_TA(2023)0227
Politica di concorrenza — relazione annuale 2022
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sulla politica di concorrenza — Relazione annuale 2022 (2022/2060(INI))
(C/2024/479)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 101 a 109, |
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viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza, |
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visti la relazione della Commissione del 14 luglio 2022, dal titolo «Relazione sulla politica di concorrenza 2021» (COM(2022)0337) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2022)0188), |
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vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulla politica di concorrenza — Relazione annuale 2021 (1), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (2), che stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica di tutti i settori economici entro il 2050 e fissa un traguardo vincolante dell'UE in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2021 sugli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (3), |
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vista la relazione Eurobarometro Flash 510 dell'ottobre 2022, dal titolo «SMEs' expectations for an effective competition policy» (Le aspettative delle PMI per una politica di concorrenza efficace), |
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vista la relazione Eurobarometro Flash 511 dell'ottobre 2022, dal titolo «Citizens' perceptions about competition policy» (La percezione dei cittadini in merito alla politica di concorrenza), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-791/19 (4), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-227/21 (5), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (6), |
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visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (7), |
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visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (8), |
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vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (9) (direttiva REC+), |
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visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (10), |
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visto il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (11), |
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visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (12), |
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visti gli orientamenti della Commissione del 29 settembre 2022 sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi, |
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vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dal titolo «Report on CRA Market Share Calculation» (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito) del 15 dicembre 2022, |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (13), |
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vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2022, dal titolo «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga» (14), |
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visto il progetto di comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, |
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visto il progetto di orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'esclusione dall'articolo 101 TFUE per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1o dicembre 2022, dal titolo «Evaluation of the State subsidy rules for health and social services of general economic interest ('SGEIs') and of the SGEI de minimis Regulation» (Valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento «de minimis» per i SIEG) (SWD(2022)0388), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista l'edizione n. 1/2022 del documento periodico informativo sugli aiuti di Stato (15), |
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visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0183/2023), |
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A. |
considerando che i recenti sondaggi Eurobarometro (16) dedicati alla politica di concorrenza dell'UE mostrano un forte sostegno tra i cittadini e le piccole e medie imprese a favore della politica di concorrenza e della sua applicazione; |
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B. |
considerando che la politica di concorrenza dovrebbe mirare a sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della bussola per il digitale e a creare la resilienza del mercato interno dell'UE; che è necessario creare condizioni di parità a livello globale, anche nel caso delle proposte «Pronti per il 55 %»; |
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C. |
considerando che la politica di concorrenza dovrebbe apportare certezza del diritto e che i regimi che consentono una maggiore flessibilità dovrebbero essere temporanei e mirati e non dovrebbero compromettere l'integrità del mercato interno; |
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D. |
considerando che la collaborazione e la cooperazione internazionali sono fondamentali per ottenere condizioni di parità globali realistiche e per realizzare la transizione verde e digitale; che la dipendenza europea dai paesi terzi e dalle potenze globali in settori quali l'energia, i medicinali, la tecnologia o le materie prime crea vulnerabilità e può ridurre la capacità di azione dell'Unione europea; |
Osservazioni generali
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1. |
ritiene che la politica di concorrenza dell'UE protegga le strutture di mercato dal comportamento anticoncorrenziale, dai cartelli e dall'accumulo di potere di mercato, oltre a promuovere strutture di mercato efficienti e il benessere dei consumatori e generale al fine di favorire l'innovazione, mantenere i prezzi a livelli equi e competitivi e garantire la scelta dei consumatori; sottolinea che la forza globale e l'importanza del mercato unico dell'UE derivano dalla sua competitività interna e dalle condizioni di parità vigenti al suo interno; |
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2. |
ritiene che le norme di concorrenza basate sui trattati debbano essere interpretate alla luce dei più ampi valori europei su cui si fonda l'economia sociale di mercato altamente competitiva dell'UE; ribadisce che la politica di concorrenza non può essere perseguita isolatamente, in quanto fine in sé, senza fare riferimento al contesto giuridico, internazionale, economico o politico, né in assenza dell'interazione e della complementarietà con gli altri obiettivi politici strategici dell'UE, o alle nuove dinamiche competitive dei mercati, e che tale politica si impegna a conseguire gli obiettivi dell'UE sanciti dall'articolo 3 TUE; |
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3. |
invita la Commissione a provvedere affinché il quadro normativo sia in grado di rispondere all'evoluzione tecnologica e agli obiettivi in materia di connettività digitale dell'UE, assicurando che i finanziamenti per le infrastrutture critiche siano adeguati ed efficaci e che non pregiudichino le regole di concorrenza; |
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4. |
accoglie con favore la sentenza del Tribunale nella causa Sped-Pro (causa T-791/19), che conferma che la tutela dello Stato di diritto è un fattore rilevante per il diritto della concorrenza; |
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5. |
prende atto del progetto di comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza; accoglie con favore il chiarimento fornito dalla Commissione in tale progetto di comunicazione secondo cui la definizione del mercato rilevante non dovrebbe basarsi unicamente sul prezzo di un prodotto ma anche sul livello di innovazione che esso rappresenta; accoglie con favore l'imminente adozione del progetto di comunicazione che è prevista per il terzo trimestre del 2023; ritiene che la concorrenza in materia di innovazione sia un fattore essenziale per la determinazione del mercato rilevante e chiede alla Commissione di tenere conto di una visione a più lungo termine che includa la dimensione globale e la potenziale concorrenza futura nelle sue valutazioni sulla concorrenza; sottolinea la necessità di includere un'analisi del comportamento dei consumatori nella definizione del mercato rilevante del prodotto; esprime apprezzamento, in particolare, per tutti i nuovi contributi per far fronte a questioni chiave riguardanti la definizione del mercato relative ad alcuni settori in rapida evoluzione quale il settore digitale; |
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6. |
osserva che le tre maggiori agenzie di rating del credito possiedono una quota di mercato superiore al 90 %; lamenta il persistere di un livello elevato di concentrazione del mercato per le agenzie di rating del credito; conclude che le attuali misure di rafforzamento della concorrenza in tale mercato sono insufficienti; |
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7. |
prende atto del quadro temporaneo di crisi e transizione della Commissione nell'ambito del piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette; accoglie con favore l'approccio della Commissione secondo cui l'approvazione degli aiuti di Stato per le singole imprese nell'ambito di tale quadro può essere concessa solo per investimenti transfrontalieri o investimenti in zone assistite; ritiene che le sovvenzioni nazionali soggette a notifica dovrebbero presentare un valore aggiunto dell'UE; ribadisce il ruolo essenziale delle materie prime critiche per mantenere la base industriale europea; ritiene che le proposte relative a una normativa europea sulle materie prime critiche (17) e a una normativa sull'industria a zero emissioni nette (18) e la revisione del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE offrano l'opportunità di sostenere la competitività dell'industria dell'UE; prende atto delle opportunità per l'UE di utilizzare le proprie fonti domestiche di materie prime critiche pur rispettando le norme ambientali; plaude alla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (19) che mira a consentire agli Stati membri di investire di più in settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette quali l'idrogeno a bassa intensità di carbonio e la ricerca e lo sviluppo (R&S), come pure in misure di accompagnamento per agevolare la transizione digitale per tutti i settori; |
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8. |
sottolinea che conciliare in maniera equilibrata le norme dell'Unione in materia concorrenza con la sua politica industriale e la sua politica commerciale internazionale è essenziale per rimpatriare le attività della catena del valore e rafforzare la competitività globale; |
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9. |
sottolinea che una politica di concorrenza solida migliorerà la resilienza del mercato unico dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); rileva che il loro significativo contributo alla creazione dei posti di lavoro e al valore aggiunto rende le PMI essenziali per garantire la crescita economica e l'integrazione sociale nell'UE; accoglie con favore a questo proposito la revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, che chiarisce e semplifica le regole in base alle quali gli Stati membri possono sostenere l'accesso delle PMI a tali finanziamenti; |
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10. |
ritiene che garantire l'accesso reciproco al mercato per le esportazioni dell'UE anziché misure protezionistiche promuoverebbe la ripresa e la crescita sostenibile nel mercato unico; |
Risposta politica alla guerra in Ucraina e legge sulla riduzione dell'inflazione
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11. |
accoglie con favore la rapida adozione del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le successive proroghe dello stesso; pone l'accento sull'importanza di coordinare le azioni nell'ambito dei quadri temporanei di crisi istituiti negli ultimi tre anni; prende atto della proposta della Commissione di trasformare tale quadro in un quadro temporaneo di crisi e transizione, ampliandone la portata al fine di sostenere tutte le possibili fonti rinnovabili di energia; sottolinea che un'eventuale flessibilità dovrebbe essere mirata, temporanea, proporzionata e coerente con gli obiettivi politici dell'UE e non dovrebbe creare distorsioni permanenti nel mercato interno; ritiene che il quadro temporaneo di crisi e transizione abbia lo scopo di creare le condizioni affinché le imprese siano competitive a servizio dell'interesse pubblico; |
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12. |
sottolinea che sentenze della Corte hanno specificato che gli aiuti di Stato non possono essere concessi se il beneficiario viola le norme in materia ambientale (20) e sottolinea che la Commissione dovrebbe autorizzare gli aiuti di Stato da parte di uno Stato membro solamente se esso persegue un obiettivo di interesse comune; incoraggia gli Stati membri a introdurre ulteriori condizioni vincolanti per beneficiare di aiuti di Stato; |
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13. |
prende atto della necessità di ulteriori investimenti pubblici e privati al fine di contrastare le disuguaglianze sociali e regionali, decarbonizzare e digitalizzare l'industria e favorire l'autonomia in settori economici chiave; invita la Commissione a salvaguardare l'integrità del mercato interno e a garantire la parità di condizioni; esprime profonda preoccupazione per il rischio di una crescente frammentazione nel mercato interno a causa di un eccessivo allentamento delle norme in materia di aiuti di Stato e dell'uso delle sovvenzioni in risposta alla normativa statunitense per la riduzione dell'inflazione; mette in guardia la Commissione dalla concorrenza sulle sovvenzioni internazionali e la invita ad avvalersi degli strumenti a sua disposizione per prevenire e sanzionare la concorrenza sleale sulle sovvenzioni; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai diversi livelli di margine di bilancio a disposizione degli Stati membri al fine di prestare sostegno e monitorare i potenziali effetti distorsivi; sottolinea che le nuove iniziative politiche, i nuovi obiettivi e i nuovi compiti finanziati dal bilancio dell'UE, compresi i progetti a livello dell'UE e transfrontalieri, devono essere finanziati con fondi supplementari; invita la Commissione ad esaminare la mancata armonizzazione dei meccanismi di recupero negli Stati membri; |
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14. |
ribadisce che la risposta dell'UE alla normativa statunitense per la riduzione dell'inflazione non dovrebbe essere basata unicamente sugli aiuti di Stato, ma dovrebbe includere anche altri ambiti della politica di concorrenza come il controllo delle fusioni; accoglie con favore le ultime conclusioni del Consiglio europeo, in cui si chiede di ammodernare le norme sugli appalti pubblici per contribuire a favorire un'industria più verde e di promuovere norme europee per facilitare la rapida diffusione di tecnologie chiave; sottolinea che un quadro rinnovato in materia di concorrenza dovrebbe creare un quadro normativo prevedibile e semplificato, che crei una maggiore fiducia, rapidità e flessibilità e riduca gli oneri amministrativi per le imprese che investono e competono equamente in Europa; sottolinea l'importanza di una risposta coordinata che eviti distorsioni del mercato interno dell'energia dell'UE; invita la Commissione a migliorare la trasparenza del processo di valutazione degli aiuti di Stato e sottolinea la necessità di un monitoraggio ex post dell'efficace attuazione degli aiuti di Stato adottati; invita la Commissione a tenere conto dei criteri di sostenibilità e di sovranità europea per le norme sugli appalti pubblici; ricorda che livelli straordinari di sostegno pubblico non devono diventare la nuova normalità e non dovrebbero essere a esclusivo vantaggio delle grandi imprese e dei loro azionisti; sottolinea che i crediti d'imposta non dovrebbero servire unicamente a ridurre l'onere fiscale delle grandi imprese; esorta gli Stati membri a concepire con attenzione gli incentivi fiscali per promuovere l'autonomia strategica senza aumentare in modo sproporzionato i costi per le casse pubbliche; |
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15. |
osserva che la politica di concorrenza dell'UE deve tenere conto della capacità delle imprese europee di competere sui mercati globali; sottolinea l'importanza di un dialogo globale strutturale e della cooperazione in materia di applicazione della politica di concorrenza con i partner che condividono gli stessi principi; sottolinea il potenziale degli accordi di cooperazione con i paesi terzi; accoglie con favore l'attuazione del regolamento sulle sovvenzioni estere; sottolinea che tutte le imprese che operano nel mercato unico dell'UE devono rispettare le stesse norme; invita la Commissione a perseguire la conclusione di accordi di concorrenza più mirati, che consentano un migliore scambio di informazioni tra le autorità responsabili garanti della concorrenza; |
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16. |
ritiene che la concorrenza possa aiutare, e non ostacolare, la ripresa dalla crisi e migliorare la resilienza del mercato unico; sottolinea che un recente studio (21) ha respinto l'argomentazione secondo cui l'allentamento della politica di concorrenza dell'UE promuoverebbe la ripresa economica; deplora che, secondo un’analisi effettuata prima della crisi (22), gli aiuti di Stato nell'UE siano stati inefficaci nel promuovere la crescita economica e gli investimenti; esorta la Commissione a valutare il contributo degli aiuti di Stato nell'UE alla crescita economica e della produttività sulla base di indicatori misurabili e a rivederne sistematicamente i risultati e l'impatto; |
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17. |
ricorda che dovremmo trarre insegnamenti dalle crisi precedenti se vogliamo conseguire risultati e impatti reali misurabili, ripresa e parità di condizioni; ricorda l'insegnamento tratto dalla crisi finanziaria secondo cui le azioni in risposta a esigenze immediate non sono un buon sostituto di politiche basate su una solida analisi economica; si rammarica del fatto che diverse proposte non siano state accompagnate da valutazioni d'impatto a causa dell'urgenza, secondo le spiegazioni della Commissione; invita la Commissione ad astenersi dall'utilizzare l'urgenza come giustificazione per la mancata preparazione di valutazioni d'impatto per le proposte legislative; invita inoltre la Commissione a preparare un'analisi approfondita dell'impatto sulla concorrenza, sulla produttività e sugli investimenti efficienti per ciascuna proposta; |
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18. |
sottolinea che un nuovo Fondo europeo di sovranità potrebbe sostenere la strategia industriale dell'UE; ritiene che l'utilizzo dei fondi d'investimento europei, unitamente alle modifiche alle norme in materia di aiuti di Stato, offra una soluzione per evitare la frammentazione del mercato interno; |
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19. |
ritiene che l'incremento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, che si traduce in utili aziendali eccessivi, sia il principale motore dell'attuale aumento dell'inflazione; sottolinea che l'aumento dei costi dell'energia rispetto ad altre parti del mondo è stato uno dei fattori chiave che hanno influito negativamente sulla capacità dell'industria dell'UE di competere sul mercato globale; ribadisce che la Commissione deve avvalersi di tutti gli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza per affrontare in modo imparziale le distorsioni del mercato e i prezzi sleali nei mercati dell'energia e dei prodotti alimentari; chiede che si tenga conto della vulnerabilità dei consumatori nel valutare se il comportamento di un'impresa dominante è abusivo; |
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20. |
invita la Commissione a mettere a punto un insieme di strumenti efficace, inclusi quelli necessari per un meccanismo permanente di indagine del mercato, che dovrebbe essere attivato automaticamente una volta soddisfatte determinate condizioni, come un aumento specifico dei prezzi, al fine di evitare qualsiasi futuro effetto opportunistico; chiede in particolare il monitoraggio dei differenziali di prezzo tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, mangimi e fertilizzanti; è estremamente preoccupato per l'eccessiva concentrazione in alcune parti della filiera alimentare, che va a scapito dei consumatori e degli agricoltori; |
Controllo delle fusioni
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21. |
sottolinea che, anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente, i consumatori possono comunque dover subire comportamenti sleali, come il peggioramento della qualità o pratiche di sfruttamento; chiede pertanto la formulazione di una «teoria del danno», che dovrebbe andare oltre gli approcci incentrati sui prezzi e tenere conto di considerazioni più ampie, come ad esempio l'impatto sulla vita privata dei cittadini; ritiene che le soglie delle concentrazioni basate sul fatturato non siano idonee all'economia digitale, in cui il valore è spesso rappresentato da altri fattori, e ritiene altresì che le valutazioni delle concentrazioni da parte della Commissione non dovrebbero concentrarsi unicamente sui prezzi; sottolinea che il «prezzo equo» di un prodotto non significa il prezzo più basso possibile per il consumatore; |
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22. |
è favorevole all'introduzione di una presunzione relativa secondo cui una concorrenza effettiva è ostacolata in modo significativo da qualsiasi concentrazione che porti un'impresa a detenere una posizione dominante in un determinato mercato, o da qualsiasi concentrazione che coinvolga un operatore di mercato che detiene una posizione dominante o un gatekeeper quale definito dal regolamento sui mercati digitali; osserva che gli Stati membri hanno la possibilità di intervenire per motivi non legati a considerazioni di concorrenza e chiede che alla Commissione sia riconosciuta la stessa possibilità nell'esaminare l'impatto della concentrazione sul mercato interno; chiede alla Commissione di rivedere gli orientamenti in materia di concentrazioni al fine di adottare una valutazione più completa delle efficienze nel controllo delle fusioni e della cooperazione; osserva che la valutazione della cooperazione orizzontale dovrebbe riconoscere anche l'importanza della collaborazione nei mercati dominati da gatekeeper digitali; riconosce la necessità di promuovere la cooperazione tra gli operatori nei mercati tradizionali e nei mercati digitali, riconoscendo la giusta importanza agli effetti positivi, come ad esempio le efficienze e i vantaggi, nella pertinente analisi antitrust; sollecita l'inclusione di clausole di revisione nelle decisioni di approvazione di una concentrazione al fine di introdurre condizioni più adeguate, senza incidere sulla decisione di per sé; esorta la Commissione ad adottare un punto di vista più ampio nel valutare le fusioni digitali e gli effetti dannosi della concentrazione dei dati; sottolinea che l'Internet delle cose è un mercato in crescita, in cui viene raccolta una grande quantità di dati relativi ai consumatori; |
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23. |
esorta la Commissione a intervenire in modo decisivo, a norma dell'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, contro le «acquisizioni killer» che devono essere segnalate alla Commissione conformemente al regolamento sui mercati digitali, nonché riguardo alle acquisizioni in altri settori strategici; si compiace della sentenza del Tribunale nella causa Ilumina/Grail (causa T-227/21), che conferma gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio introdotto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 (23) per talune categorie di casi, in virtù del quale la Commissione può esaminare ed eventualmente prevenire fusioni al di sotto delle soglie quantitative di competenza giurisdizionale definite dal regolamento comunitario sulle concentrazioni; esorta la Commissione ad avviare una revisione del regolamento comunitario sulle concentrazioni qualora, in caso di ricorso, la Corte di giustizia annulli la sentenza del Tribunale e gli orientamenti della Commissione; apprezza i nuovi orientamenti della Commissione relativi al ricorso all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni da parte degli Stati membri per analizzare le transazioni; sottolinea l'importanza della conferma della nuova applicazione di cui sopra, da parte della Corte di giustizia europea, per affrontare efficacemente le «acquisizioni killer»; |
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24. |
chiede che la procedura della Commissione per l'esame di una concentrazione sia abbreviata sfruttando appieno la digitalizzazione; |
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25. |
ricorda che l'attuale regolamento «de minimis» sugli aiuti di Stato (24) scadrà alla fine del 2023; prende atto dell'invito da parte della Commissione a presentare prove sulla sua revisione del regolamento «de minimis» sui servizi di interesse economico generale (regolamento (UE) n. 360/2012) (25); ricorda che i servizi di interesse economico generale sono soggetti a norme specifiche per tutelare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici di base al di sotto di una chiara soglia; invita la Commissione a valutare in che modo i principi dell'UE in materia di concorrenza abbiano inciso sulla fornitura di servizi di interesse economico generale, anche alla luce della crisi COVID-19 e dell'aumento del costo della vita, e chiede di dedicare attenzione alle realtà socioeconomiche delle diverse regioni dell'UE, in particolare nel contesto del sostegno di Stato alle regioni periferiche e insulari dell'UE; ritiene che le politiche dell'UE dovrebbero essere maggiormente orientate al miglioramento della specializzazione produttiva regionale, evitando nel contempo gli impatti controproducenti, ad esempio il sostegno alle imprese inefficienti; |
Antitrust
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26. |
si compiace della volontà della Commissione di tenere conto degli effetti sui mercati del lavoro e sui salari nel determinare il carattere non competitivo di un comportamento collusivo ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come dimostra il suo riferimento agli accordi di concorrenza non sleale («no-poach agreements») (26); invita la Commissione a equilibrare attentamente gli effetti potenziali sui salari e la necessità di garantire un mercato competitivo; |
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27. |
apprezza gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi (27), i quali chiariscono che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza non impedisce ai lavoratori autonomi senza dipendenti di partecipare alla contrattazione collettiva; ricorda che i lavoratori autonomi hanno spesso un accesso limitato o inesistente alla contrattazione collettiva, il che può portare a condizioni di lavoro precarie; |
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28. |
si compiace della valutazione del regolamento (CE) n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 avviata dalla Commissione; reputa necessaria una revisione legislativa di tali regolamenti; chiede un maggiore ricorso ai rimedi strutturali e, pertanto, l'eliminazione del primato dei rimedi comportamentali dal regolamento (CE) n. 1/2003; invita la Commissione ad accelerare le procedure antitrust e a fissare scadenze per garantire il buon funzionamento del mercato interno; |
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29. |
riconosce l'esistenza di una base giuridica per la separazione strutturale; invita la Commissione ad analizzare i meriti di una base giuridica per la separazione delle imprese quale rimedio strutturale di ultima istanza alle violazioni delle norme antitrust; si rammarica della riluttanza della Commissione a far fronte alla dominanza del mercato attraverso la separazione strutturale; ritiene che la separazione costituisca altresì un rimedio strutturale in situazioni in cui non può essere accertato l'abuso di posizione dominante in un determinato mercato, ma in cui le condizioni di concorrenza migliorerebbero notevolmente se fossero applicate misure di separazione; |
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30. |
osserva che l'eliminazione delle attuali barriere normative e della burocrazia per facilitare l'ingresso di nuovi concorrenti spesso può rivelarsi una soluzione più efficace per eliminare le distorsioni del mercato (28); |
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31. |
sottolinea l'importanza di adottare misure provvisorie nell'applicazione del diritto della concorrenza per porre fine a qualunque pratica che possa danneggiare gravemente la concorrenza, in particolare in relazione a mercati dinamici e in rapida evoluzione come i mercati digitali; sostiene pertanto la Commissione nel rafforzare il ricorso a misure provvisorie a norma del vigente regolamento (CE) n. 1/2003; chiede un'azione legislativa per ridurre l'onere associato all'uso di misure provvisorie che grava sulla Commissione e sulle autorità nazionali garanti della concorrenza; |
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32. |
invita la Commissione a istituire una banca dati accessibile al pubblico di tutti i casi di diritto europeo e nazionale in materia di concorrenza, comprese sintesi in inglese; evidenzia la necessità e l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali, ribadendo nel contempo l'esigenza crescente di assicurare una maggiore cooperazione e una maggiore condivisione delle informazioni sulle migliori pratiche tra le autorità nazionali, in modo da garantire la trasparenza; |
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33. |
sottolinea l'importanza dei danni per le violazioni del diritto della concorrenza; reputa necessario alleggerire l'onere che grava sulle parti lese per riuscire a richiedere il risarcimento dei danni, introducendo per l'autorità competente in materia di concorrenza l'obbligo di indicare la portata dei danni nella decisione di esecuzione pubblica, oppure introducendo una presunzione di una quantità di danni minima calcolata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza; |
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34. |
deplora il fatto che sette Stati membri non abbiano ancora completato l'attuazione della direttiva REC+, sebbene il termine ultimo per il recepimento sia scaduto il 4 febbraio 2021; invita la Commissione a valutare il grado di attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali negli Stati membri e a riferire in merito ai risultati della sua applicazione; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'applicazione del diritto della concorrenza e nell'adozione di misure provvisorie; |
La politica di concorrenza nell'era digitale
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35. |
si compiace della creazione di nuove direzioni in seno alla Commissione per l'applicazione del regolamento sui mercati digitali; sottolinea la differenza intrinseca esistente fra l'applicazione ex post delle norme antitrust e l'applicazione ex ante del regolamento sui mercati digitali; sottolinea, in tal senso, l'importanza di mantenere separate le risorse per questi due strumenti all'interno della Commissione, per quanto sia essenziale un coordinamento tra gli stessi; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie supplementari per consentire alla Commissione di assumere un maggior numero di economisti comportamentali, specialisti di algoritmi e personale nel settore della scienza dei dati e della tecnologia; chiede inoltre agli Stati membri di distaccare personale ed esperti nazionali supplementari presso la Commissione per svolgere tale compito; chiede alla Commissione di destinare maggiori risorse per un'adeguata attuazione e applicazione del regolamento in questione; plaude alla stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza ai fini dell'applicazione del regolamento sui mercati digitali; |
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36. |
sottolinea che il mercato globale degli app store è dominato da due fornitori, ciascuno dei quali opera di fatto come unico gatekeeper per i propri clienti; osserva che gli app store possono sfruttare la loro posizione di gatekeeper per imporre condizioni inique e anticoncorrenziali ai loro utenti commerciali; invita la Commissione a garantire un'applicazione sollecita ed efficace per contrastare le pratiche anticoncorrenziali degli app store che fungono da gatekeeper, nel contesto dei procedimenti antitrust aperti e dell'applicazione del regolamento sui mercati digitali; sottolinea che il regolamento sui mercati digitali offre la possibilità di superare le difficoltà riscontrate nei procedimenti antitrust di cui sopra — che hanno costituito la base per gli articoli 5 e 6 del regolamento sui mercati digitali — in cui, nonostante le decisioni ferme e risolute adottate dalla Commissione, non si è ancora giunti a rimedi effettivi; |
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37. |
sottolinea che il diritto della concorrenza continua a essere pertinente per i mercati digitali, nonostante l'entrata in vigore del regolamento sui mercati digitali, in particolare nei procedimenti antitrust nei confronti dei gatekeeper, che dovrebbero essere accelerati; ritiene che le violazioni dei diritti in materia di tutela della vita privata possano costituire pratiche abusive; ricorda che alcune imprese che potrebbero essere designate come gatekeeper sono state oggetto di precedenti sentenze in materia di antitrust che non hanno portato a effettivi cambiamenti nei comportamenti, soprattutto in materia di scelte obbligate, e che dovrebbero essere prese in considerazione in sede di applicazione del regolamento sui mercati digitali; |
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38. |
invita la Commissione a basarsi sulle iniziative esistenti per aumentare la collaborazione tra i regolatori dell'antitrust e della protezione dei dati, sia per controllare l'abuso dei dati aziendali, sia per impedire alle imprese di usare i dati dei consumatori per ottenere un vantaggio competitivo sleale; invita la Commissione a introdurre l'analisi dei dati personali e del loro valore potenziale quale criterio obbligatorio nella valutazione delle approvazioni di concentrazioni e acquisizioni nel settore digitale e, se del caso, a valutare le acquisizioni che si collocano al di sotto delle soglie fissate dal regolamento comunitario sulle concentrazioni, conformemente all'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali; sottolinea altresì che il consolidamento dei dati attraverso le concentrazioni e le acquisizioni può rafforzare una posizione dominante; |
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39. |
osserva con preoccupazione che i gatekeeper che sviluppano un vantaggio nei confronti dei loro rivali sulla base della quantità di dati in loro controllo possono raggiungere economie di scala critiche, contribuendo così all'ulteriore squilibrio competitivo nei mercati digitali e frenando l'innovazione; si attende che il regolamento sui mercati digitali affronti questo tipo di situazioni; |
Politiche settoriali
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40. |
valuta positivamente la proroga del periodo di validità dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo e sugli accordi di specializzazione; apprezza la revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali; |
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41. |
si compiace della presentazione da parte della Commissione di un progetto di orientamenti per gli accordi di sostenibilità; sottolinea la necessità di un'interpretazione ampia del concetto di benessere dei consumatori, che dovrebbe includere non solo i livelli dei prezzi, ma anche considerazioni in materia di sostenibilità; sottolinea, in tal senso, che le norme dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero incoraggiare il coordinamento orizzontale per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale delle catene di approvvigionamento; osserva che le efficienze generate da tali accordi nel mercato rilevante devono essere sufficienti per compensare gli effetti anticoncorrenziali da essi prodotti nello stesso mercato geografico o in un altro non correlato; |
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42. |
sottolinea che la politica di concorrenza mira a incoraggiare la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile perseguita dal Green Deal, l'innovazione, il benessere dei consumatori e l'integrità del mercato interno; è del parere che la sostenibilità sia perseguita non solo mediante deroghe alle disposizioni del diritto della concorrenza, ma anche mediante l'applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al fine di promuovere la sostenibilità; chiede la presentazione di un progetto di orientamenti sulle pratiche abusive, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità; |
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43. |
prende atto del fatto che le banche rimangono i principali beneficiari degli aiuti di Stato; esorta la Commissione a progredire nella revisione, attesa da tempo, della sua comunicazione del 2013 sul settore bancario (29); |
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44. |
è del parere che la sostenibilità economica delle reti di telecomunicazioni sia essenziale per conseguire gli obiettivi di connettività della bussola per il digitale 2030, nonché una connettività a elevate prestazioni per tutti i cittadini nell'Unione, ferme restando le norme in materia di concorrenza; esorta la Commissione a contrastare e attenuare i persistenti squilibri in termini di potere negoziale, come enunciato nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (30); chiede l'istituzione di un quadro politico in cui i grandi generatori di traffico contribuiscano equamente al finanziamento adeguato delle reti di telecomunicazioni senza pregiudicare la neutralità della rete; |
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45. |
ritiene che il tempo necessario per la procedura relativa agli importanti progetti di comune interesse europeo dovrebbe essere ridotto in modo significativo, fissando un termine di sei mesi dopo la presentazione di una proposta adeguata, e che dovrebbe essere analogamente agevolata la partecipazione delle PMI a tali progetti; |
Aiuti di Stato adatti allo scopo
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46. |
deplora gli effetti distorsivi della pianificazione fiscale aggressiva e dei sistemi fiscali di alcuni Stati membri sulla concorrenza leale, in quanto possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI; chiede che le imprese che ricorrono a paradisi fiscali in paesi terzi a fini di elusione fiscale siano escluse dalle procedure di appalto pubblico e dagli aiuti di Stato, dato che tali imprese competono sulla base di condizioni inique con le imprese che non sono stabilite in paradisi fiscali; si compiace della raccomandazione (31) della Commissione del 14 luglio 2020 di non erogare un sostegno finanziario alle imprese che hanno legami con paradisi fiscali, proteggendo così i contribuenti onesti; invita la Commissione a esaminare gli effetti dei vantaggi fiscali per i combustibili fossili; |
Partecipazione del Parlamento
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47. |
sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente coinvolto nella definizione della politica di concorrenza; ritiene che il Parlamento dovrebbe avvalersi del suo diritto di intervenire nei procedimenti giudiziari riguardanti il diritto in materia di concorrenza quando sono in gioco importanti preoccupazioni giuridiche che interessano anche il Parlamento, nella legislazione come pure nel controllo delle decisioni della Commissione; osserva che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto più strettamente nell'attività dei gruppi di lavoro e di esperti, come la rete internazionale della concorrenza (International Competition Network — ICN) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in qualità di osservatore, per conseguire una migliore conoscenza in materia e tenersi aggiornato sugli sviluppi; prende atto dell'importanza del gruppo di lavoro sulla concorrenza; invita la Commissione ad avviare negoziati per un accordo interistituzionale sulla politica di concorrenza; invita il Consiglio europeo ad adottare una decisione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, secondo comma, TUE che consenta l'adozione di atti legislativi nel settore della politica di concorrenza secondo la procedura legislativa ordinaria; |
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48. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. |
(1) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 124.
(2) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(3) GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1.
(4) Sentenza del 9 febbraio 2022, Sped-Pro S.A./Commissione europea, T-791/19, ECLI:EU:T:2022:67.
(5) Sentenza del 13 luglio 2022, Ilumina, Inc./Commissione europea, T-227/21, ECLI:EU:T:2022:447.
(6) GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1.
(7) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(8) GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.
(9) GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.
(10) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(11) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(12) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(13) GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1.
(14) GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1.
(15) Competition State aid brief. Issue 1/2022 — February 2022.
(16) Eurobarometro Flash 510 ed Eurobarometro Flash 511.
(17) COM(2023)0160.
(18) COM(2023)0161.
(19) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(20) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 settembre 2020 Repubblica d'Austria / Commissione europea (C-594/18 P), ECLI:EU:C:2020:742. par. 45.
(21) Massey, P. e McDowell, M., EU Competition Law: An Unaffordable Luxury in Times of Crisis? (Diritto della concorrenza dell'UE: un lusso che non ci si può permettere in tempi di crisi?), World Competition.
(22) Tunali, C. e Fidrmuc, J., State Aid Policy in the European Union (La politica in materia di aiuti di Stato nell'Unione europea), Journal of common market studies, Wiley, 2015.
(23) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(24) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
(26) Discorso pronunciato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager il 22 ottobre 2021.
(27) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (GU C 374 del 30.9.2022, pag. 2).
(28) Ad esempio, ricerche accademiche suggeriscono che le normative sulla vita privata, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), possono fungere da barriere non pecuniarie agli scambi commerciali, specialmente se attuate da un grande spazio economico. Vedasi Peukert, C. et al., Regulatory export and spillovers: How GDPR affects global markets for data (Esportazione regolamentare ed effetti di ricaduta: impatto dell'RGPD sui mercati mondiali dei dati), VoxEU, 2020.
(29) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(30) GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.
(31) Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione, del 14 luglio 2020, che subordina il sostegno finanziario statale alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/479/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)