COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.4.2023
COM(2023) 204 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in applicazione della direttiva a (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
1.INTRODUZIONE
La direttiva (UE) 2018/2001, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("direttiva") stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Entrata in vigore il 24 dicembre 2018, fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in una serie di settori e le impone l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito.
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è dovuta ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva, secondo il quale la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni che inizia il 24 dicembre 2018.
L'articolo 35 conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018 conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, se, conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, il periodo è di soli due anni.
Fatto salvo il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
a)Sono stati adottati gli atti delegati riportati di seguito.
Durante il periodo di riferimento della relazione la Commissione si è avvalsa della delega di potere adottando gli atti delegati seguenti:
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Settore di delega
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Base della delega
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/759 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2021 che modifica l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento
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Articolo 7, paragrafo 3
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili
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Articolo 8, paragrafo 3
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/807 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni
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Articolo 26, paragrafo 2, quarto comma
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
C (2023) 1087 final
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Articolo 27, paragrafo 3, settimo comma
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato
C(2023) 1086 final
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Articolo 25, paragrafo 2 e articolo 28, paragrafo 5
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Gli ultimi due regolamenti delegati sono stati adottati il 10 febbraio 2023. Non erano ancora entrati in vigore alla data di adozione della presente relazione ed erano ancora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
b)I lavori sugli atti delegati che seguono sono in corso.
Gli atti seguenti sono in preparazione:
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Settore di delega
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Data di adozione prevista
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Base della delega
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Revisione dei criteri relativi ai biocarburanti ad elevato rischio ILUC, compresa una traiettoria di riduzione.
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Settembre 2023
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Articolo 26, paragrafo 2, quarto comma
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Le materie prime che possono essere trattate solo con tecnologie avanzate sono aggiunte all'allegato IX, parte A.
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Probabile adozione nel secondo semestre 2023
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Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma
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c)Ad oggi non è stato ritenuto necessario esercitare il potere di delega.
Durante il periodo di riferimento la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario adottare atti delegati per i punti seguenti:
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Settore di delega
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Base della delega
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Aggiornamento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.
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Articolo 27, paragrafo 1,
lettera c)
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Modifica, ove opportuno, degli allegati V e VI mediante l'integrazione o la revisione dei valori standard o mediante modifica della metodologia.
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Articolo 31, paragrafo 5
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d) Consultazione precedente l'adozione
Durante la preparazione degli atti delegati a norma della direttiva la Commissione ha sempre consultato gli esperti nominati dagli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti, in riunioni periodiche dedicate del gruppo di esperti della Commissione e consultazioni scritte. Il Parlamento europeo è stato invitato a partecipare a tutte le attività di consultazione. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Si sono tenute consultazioni pubbliche per dare a tutti i portatori di interessi la possibilità di esprimersi.
Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato.
4.CONCLUSIONI
Negli ultimi cinque anni la Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati che le sono conferiti in virtù della direttiva. Poiché non tutti gli atti delegati per i quali la Commissione ha ricevuto un conferimento di poteri erano adottati al momento della stesura della presente relazione, la Commissione ritiene necessario prorogare tutti i poteri di adottare atti delegati previsti dalla direttiva oltre l'attuale periodo di cinque anni. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.