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Document 52023AE4923

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della dispersione di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche [COM(2023) 645 final — 2023/0373 (COD)]

    EESC 2023/04923

    GU C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/2487

    23.4.2024

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della dispersione di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche

    [COM(2023) 645 final — 2023/0373 (COD)]

    (C/2024/2487)

    Relatore:

    András EDELÉNYI

    Correlatrice:

    Maria NIKOLOPOULOU

    Consultazione

    Parlamento europeo, 23.11.2023

    Consiglio, 06.12.2023

    Base giuridica

    Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

    Adozione in sezione

    25.1.2024

    Adozione in sessione plenaria

    14.2.2024

    Sessione plenaria n.

    585

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    162/0/0

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE):

    1.1.

    condivide e sostiene in linea generale la proposta della Commissione di regolamentare le operazioni relative ai pellet di microplastica e le emissioni di tali pellet, nonché di ridurre il pericoloso inquinamento nel settore specifico delle particelle primarie rilasciate involontariamente, in tutte le loro forme. Attesa da tempo, questa iniziativa è fattibile dal punto di vista socioeconomico, proporzionale e accettata dalla maggior parte delle parti interessate;

    1.2.

    sottolinea l’urgenza di sviluppare la metodologia standardizzata per monitorare e stimare adeguatamente l’entità della dispersione di pellet di microplastica lungo l’intera catena di approvvigionamento. Ciò potrebbe consentire di stimare le emissioni e monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dell’obiettivo ambientale fissato, che consiste nel ridurre tale dispersione del 30 % entro il 2030; alcune misure, troppo flessibili e troppo blande, potrebbero tuttavia pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi;

    1.3.

    raccomanda di estendere l’ambito di applicazione del regolamento ai vettori, con requisiti meno rigorosi solo per le microimprese. Inoltre l’UE dovrebbe allinearsi al processo legislativo dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI). Se l’OMI non stabilisce delle regole entro la metà del 2026, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni applicabili ai trasporti marittimi all’interno dell’UE, oltre a porre le basi per affrontare la questione delle microplastiche secondarie derivanti da pneumatici, vernici, tessili, geotessili e detergenti in pastiglie;

    1.4.

    suggerisce, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dell’ambiente e della salute umana, di considerare nel regolamento, come potenziali punti di intervento per la mitigazione e la riduzione dell’inquinamento, le aree geografiche più esposte alle emissioni di microplastiche, come le zone (popolate) in cui sono presenti impianti di produzione, i punti di trasbordo logistico, le aree di stoccaggio, i porti e le reti stradali, nonché tutte le fonti di emissione sparse, indipendentemente dalla quantità rilasciata;

    1.5.

    sottolinea la necessità di aumentare la frequenza delle verifiche di conformità e di introdurre una revisione intermedia della legislazione per valutarne l’efficienza e rivedere e, se necessario, adeguare il limite di volume per i pellet trattati previsto per l’applicazione di requisiti normativi meno onerosi alle microimprese e alle piccole imprese. L’inquinamento continuerà a verificarsi a meno che il limite delle dispersioni di pellet non sia fissato al livello ideale di zero, o a un livello prossimo allo zero, e sussiste il rischio che alcune imprese cerchino di fare un uso sleale della dichiarazione sul volume per evitare norme più rigorose;

    1.6.

    fa presente che la rapida crescita della produzione di pellet di plastica vergine e riciclata rende sempre più difficile attenuarne l’impatto. Occorre pertanto accelerare gli sforzi per attuare il regolamento e farlo rispettare;

    1.7.

    osserva che non vi è un’elevata domanda di nuovi lavoratori, tranne che nei settori caratterizzati da lavoro impiegatizio rispettoso dell’ambiente (green collar), ma che occorre aumentare i livelli di consapevolezza e di formazione di tutta la forza lavoro. Bisognerebbe inoltre rafforzare gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tanto nelle operazioni riguardanti materiale nuovo che in quelle di riciclaggio. È essenziale che la Commissione fornisca un sostegno metodologico e finanziario specifico e su misura;

    1.8.

    sottolinea che si dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti internazionali del regolamento per garantire parità di condizioni di concorrenza tra gli operatori dell’UE che rispettano il regolamento e gli operatori di paesi terzi;

    1.9.

    mette in rilievo che, data la mancanza di dati solidi e fondati su elementi concreti, occorre intensificare le attività scientifiche e di ricerca, anzitutto per comprendere gli effetti nocivi sulla salute umana ed ecologica derivanti dall’inquinamento da pellet di microplastica, dai flussi di materiali e dalle emissioni lungo l’intera catena, e dai rilasci involontari, concentrati e diffusi, di microplastiche secondarie, cosa che potrebbe fornire una base per una legislazione su misura;

    1.10.

    sottolinea che gli orientamenti forniti agli operatori economici in merito alle attrezzature da utilizzare e ai procedimenti da seguire per effettuare le necessarie valutazioni dei rischi sono piuttosto generali e suggerisce di rivedere le migliori tecniche disponibili (BAT) affinché includano i pellet, nonché di riconsiderare, al più tardi quando sarà effettuata la revisione intermedia del regolamento, l’allineamento dei requisiti per i vettori a quelli per gli operatori economici.

    2.   Contesto

    2.1.   Le microplastiche e i relativi problemi

    2.1.1.

    Le microplastiche sono particelle di plastica solida, generalmente di dimensioni inferiori a 5 mm, composte da miscele di polimeri e additivi funzionali. Secondo le stime, l’uso complessivo annuo di microplastica tra UE e SEE ammonta a circa 60 milioni di tonnellate (1).

    2.1.2.

    Le microplastiche possono essere di origine primaria o secondaria e possono essere utilizzate ed emesse nell’ambiente in modo intenzionale o involontario:

    Tabella

    Matrice origine/destinazione dell’inquinamento da micro e nanoplastiche  (2)

    Origine

    Destinazione

    Intenzionale

    Involontaria

    Primarie

    Capsule

    Erba artificiale

    Cosmetici, articoli per la casa

    Particelle esfolianti di plastica ecc.

    Pellet di plastica (vergine e riciclata)

    Secondarie

    Non applicabile

    Particelle derivanti dall’usura di pneumatici/strade

    Dispersione di fibre tessili

    Pittura (scrostata, usurata, macinata, levigata ecc.)

    Articoli di plastica (usurati, degradati)

    I tre segmenti di cui sopra devono essere trattati separatamente nella legislazione perché differiscono per quanto riguarda utenti, percorsi di vita, requisiti in termini di potenziale prevenzione, punti di intervento, attori e strumenti.

    2.1.3.

    La classificazione in base al volume e al frazionamento delle microplastiche disperse involontariamente cambia rapidamente nel tempo, perché vengono spesso pubblicati nuovi risultati indicanti volumi diversi e scostamenti stimati molto ampi: le emissioni complessive provenienti dalle sei fonti principali ammontano a 800 000-1 800 000 (90 % del totale) (3).

    2.1.4.

    Un problema originato dalle microplastiche: secondo la sintesi che figura nel pertinente parere scientifico, intitolato Environmental and health risks of microplastic pollution [Rischi ambientali e sanitari dell’inquinamento da microplastiche], del gruppo dei consulenti scientifici di alto livello della Commissione europea, le microplastiche si trovano nell’aria, nell’acqua e nel suolo, e possono persistere nell’ambiente, entrare nella catena alimentare e accumularsi negli organismi viventi. Inoltre, le microplastiche possono fungere da substrati per contaminanti biologici e chimici, agendo quindi potenzialmente come vettori di trasporto a lunga distanza di contaminanti nell’ambiente (4). Il continuo rilascio di microplastiche da molteplici fonti di emissione sparse comporta la pseudo-persistenza delle microplastiche nell’ambiente e una loro estesa presenza dovuta a fonti diffuse di inquinamento. L’esposizione acuta a un’elevata concentrazione di microplastiche, l’esposizione cronica e gli effetti a lungo termine della pseudo-persistenza delle microplastiche nell’ambiente devono essere oggetto di ulteriori ricerche; pertanto occorre dedicare particolare attenzione a tali aspetti, in quanto non sappiamo ancora quanto possano essere dannosi per la salute umana e per l’ambiente (5).

    2.1.5.

    Si raccomanda pertanto di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche disciplinando sul piano giuridico le attività più inquinanti, intraprendendo azioni realizzabili sul piano politico e socioeconomico e promuovendo la ricerca sulle microplastiche e la standardizzazione delle metodologie di stima, conformemente al principio di precauzione (6).

    2.2.   Pellet di microplastica

    2.2.1.

    Ambito di applicazione, definizione:«pellet di plastica», conformemente alla norma ISO/TC 61 Plastics, una piccola massa di materiale fuso preformato, particelle solide contenenti polimero, cui possono essere stati aggiunti additivi, avente dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, indipendentemente dalla forma e dall’aspetto.

    2.2.2.

    Volume delle dispersioni di pellet: dalle stime effettuate risulta che nell’UE, nel 2019, è stata dispersa nell’ambiente una quantità di pellet compresa tra 52 140 e 184 290 tonnellate (7).

    2.2.3.

    Origini dei pellet: le materie prime industriali di plastica si presentano in forme diverse, tra cui pellet, fiocchi, polveri e forme liquide, tutte denominate collettivamente pellet di plastica di pre-produzione, in quanto non diventano prodotti di uso finale per i clienti finali. I pellet possono penetrare nell’ambiente a causa di dispersioni che si verificano in ogni segmento della catena di approvvigionamento: produzione (prodotto vergine o riciclato), lavorazione, trasporto, distribuzione, altre operazioni logistiche, gestione dei rifiuti ecc. È ovvio pertanto che, per affrontare le dispersioni di pellet, occorre un approccio che abbracci l’intera catena di approvvigionamento (8).

    2.2.4.

    Emissioni di pellet: si stima che una quota maggiore di dispersioni si verifichi negli impianti di trasformazione e riciclaggio (0,02 % - 0,06 % del volume totale trasformato o riciclato) piuttosto che in quelli di produzione (0,01 % -0,03 % del volume totale prodotto), e una quota ancora più elevata si verifica durante le operazioni di trasporto e logistica (0,03 % - 0,12 %). I portatori di interessi concordano per lo più sul fatto che le dispersioni sono dovute a operazioni eseguite in modo scorretto (9).

    2.3.   Il settore legislativo

    2.3.1.

    Procedimenti volontari: L’Operation Clean Sweep (OCS), iniziata negli Stati Uniti, viene portata avanti dall’industria ormai da 30 anni. Essa contribuisce ad affrontare le dispersioni di pellet grazie all’apprendimento collettivo. In Europa, le associazioni settoriali European Plastic Converters e Plastic Europe hanno sviluppato un regime di certificazione nell’ambito di OCS che contava 2 800 membri nel 2022 (10). Uno strumento altrettanto mirato, per il segmento marittimo, è stato adottato nell’ambito della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (OSPAR) (11). La proposta della Commissione si basa su queste esperienze concrete.

    2.3.2.

    Legislazione in materia di microplastiche: il settore è disciplinato principalmente da direttive volte a ridurre il trasporto delle emissioni verso i corpi idrici, le acque reflue e l’aria e la loro diffusione attraverso tali ambienti (12).

    2.3.3.

    Microplastiche secondarie: le iniziative in corso sono incentrate sull’elaborazione di atti legislativi mirati in funzione delle differenti fonti di dispersioni non intenzionali di microplastiche secondarie. Per il momento, la Commissione si sta concentrando sui pellet di plastica primaria (si veda anche l’obbligo di riferire annualmente sulle dispersioni di pellet a norma del regolamento REACH (13)), mentre altre microplastiche secondarie rilasciate involontariamente, come quelle provenienti da vernici, tessili, geotessili, pneumatici e capsule detergenti, sono affrontate in parte (cfr. Euro 7 per gli pneumatici e il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (14) per i tessili e le vernici) (15). Il CESE ha recentemente elaborato pareri pertinenti su questi settori specifici (16).

    2.3.4.

    Regolamento sui pellet: la proposta in esame mira a ridurre le dispersioni di pellet nell’ambiente e porterebbe a una diminuzione stimata tra il 54 % e il 74 % rispetto allo scenario di riferimento, pari a una riduzione del 6 % della quantità totale di emissioni non intenzionali di microplastiche. In linea con l’obiettivo generale di una riduzione del 30 % che la Commissione ha stabilito per le dispersioni di microplastiche nell’ambiente, lo scopo è contribuire a preservare gli ecosistemi e la biodiversità, ridurre i potenziali impatti sulla salute e apportare benefici alle attività economiche locali.

    2.3.5.

    Come è emerso nel corso delle consultazioni, i portatori di interessi sono favorevoli a requisiti meno rigorosi per le microimprese, le piccole imprese e altri soggetti che trattano meno di 1 000 tonnellate all’anno, con deroghe alla valutazione interna annuale e alla certificazione esterna. Poiché, stando alla valutazione della Commissione, il 12,5 % degli operatori di maggiori dimensioni tratta l’80 % dei pellet, questo approccio è inteso a garantire un’adeguata attenuazione dei potenziali impatti sulle operazioni dei soggetti di dimensioni minori e a trovare un equilibrio proporzionale tra le loro capacità di adeguamento alla normativa, i complessi requisiti in termini di risorse (tempo, risorse umane e finanziarie) e i complessi benefici/rendimenti (sul piano ambientale, sanitario, della biodiversità, economico).

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE condivide e sostiene in sostanza la proposta di regolamento in quanto:

    costituisce un passo necessario, fattibile e pragmatico verso il conseguimento dell’obiettivo del piano d’azione per l’inquinamento zero entro il 2030 (17);

    si basa sull’esperienza trentennale del programma volontario OCS, adattando e trasformando le sue componenti in un formato normativo più efficiente (18);

    si allinea alle più recenti conclusioni e raccomandazioni scientifiche del gruppo di consulenti scientifici di alto livello, indicando le ponderazioni prioritarie e i settori chiave per ulteriori progressi (19);

    prende in considerazione i risultati del controllo della competitività e del controllo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI);

    affronta il problema dell’inquinamento da pellet di materie plastiche primarie, che è più facile da definire e può essere separato da tutte le altre fonti, più complesse, di origine secondaria e a rilascio involontario, in modo da poter intervenire immediatamente e produrre risultati;

    si concentra sulla catena del valore della sezione « pre-produzione » primaria, che coinvolge un numero limitato di operatori industriali più consapevoli della questione. Tale concentrazione consente di adottare una legislazione più efficiente e mirata, evitando complessità, ossia vincoli temporali e facendo a meno delle notevoli risorse, delle attività di ricerca, dello sviluppo di capacità e dell’ampio coordinamento legislativo necessari per regolamentare le successive fasi di «uso», «fine vita» e «riciclo» della catena del valore funzionale dei prodotti con le relative emissioni secondarie, che coinvolgono un numero elevato di consumatori, ulteriori operatori e autorità pubbliche (20);

    la maggior parte delle dispersioni di pellet può essere attribuita a carenze nella gestione dei flussi di materiali; grazie a una serie di consultazioni e valutazioni d’impatto, la grande maggioranza dei portatori di interessi approva e sostiene la versione proposta (21). In considerazione delle caratteristiche del segmento, ossia del fatto che le perdite sono maggiori nel settore dei trasporti, può essere consigliabile includere i vettori nell’ambito di applicazione, prevedendo un’esenzione solo per le microimprese e riducendo della metà il limite di volume per l’applicazione di requisiti meno rigorosi a tale settore.

    3.2.

    Il CESE si compiace del fatto che la proposta tenga conto dell’importante sottosettore del riciclaggio meccanico, che è la fonte di pellet di microplastiche, e quindi di emissioni, caratterizzata dalla crescita più rapida. Ciò richiede una migliore separazione della plastica nella raccolta dei rifiuti e processi di cernita rafforzati per passare dal downcycling con trattamento meccanico di materiali misti a un riciclaggio specifico che conservi il valore (22).

    3.3.

    Occorre intensificare gli sforzi e gli investimenti per accelerare la ricerca e costruire una base di conoscenze globali e quantitative sui cicli di vita, la generazione, i percorsi e gli accumuli di altri frammenti di microplastiche secondarie degradate dispersi in modo involontario, compresi quelli biodegradabili. Dopo che saranno state effettuate valutazioni d’impatto in materia, specificando i punti migliori in cui intervenire per la prevenzione e la mitigazione, si dovrebbe decidere quali strumenti strategici e tipi di atti legislativi siano più adatti per affrontare in maniera più approfondita questo problema delle emissioni di microplastiche.

    3.4.

    Gli scostamenti tra i volumi stimati, i rapporti tra emissioni e accumulazioni e i complessi costi/benefici socioeconomici integrati (o investimenti/rendimenti) degli sforzi di mitigazione presentano un’elevata dispersione; in altri termini, le percentuali minime e massime da 1:3 a 1:8 sono troppo ampie. Ciò rende molto difficile mirare l’azione e misurare e monitorare i progressi compiuti.

    3.5.

    È essenziale sviluppare una metodologia standardizzata di stima della dispersione di pellet, in parte a causa delle difficoltà incontrate nell’individuare «chi inquina» al fine di applicare correttamente il principio «chi inquina paga». Nell’ambito della normazione serviranno considerazioni specifiche riferite al settore per tenere conto dei diversi volumi per ciascun uso. Ciò sarà fondamentale per consentire la comparabilità, monitorare i progressi, rivolgersi ai soggetti pertinenti e assicurare l’efficienza in termini di costi. In termini di monitoraggio, considerando l’aumento della quantità annua di dispersioni di pellet, la comunicazione annuale ai sensi del regolamento REACH è fondamentale.

    3.6.

    L’analisi del flusso dei materiali, utilizzata anche dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, è un modello particolarmente promettente, che descrive e stima la destinazione dei componenti inquinanti lungo l’intero periodo di vita. Per sostenere l’accuratezza dell’analisi del flusso dei materiali sono fondamentali lo sviluppo di metodi analitici e di campionamento e la raccolta di ulteriori dati sperimentali (23). È consigliabile fissare un obiettivo per il volume delle dispersioni, idealmente pari a zero o al livello più basso possibile, insieme ai criteri relativi alle PMI per giustificare la conformità a requisiti normativi meno rigorosi.

    3.7.

    Il CESE avverte che, secondo i dati scientifici più recenti, l’accumulo di sostanze inquinanti è più elevato nei suoli, seguito in ordine discendente dalle acque interne e poi dalle zone marine, anche se finora l’attenzione dell’opinione pubblica ha seguito l’ordine inverso. Il CESE raccomanda di concentrarsi su tutti questi settori in egual misura.

    3.8.

    Occorre esaminare attentamente le importazioni di pellet da paesi al di fuori del mercato dell’UE per garantire che prevalgano le stesse condizioni per tutti gli operatori industriali, facendo sì che vi sia parità di condizioni per gli operatori dell’UE.

    3.9.

    Merita maggiore attenzione il trasporto marittimo di pellet, a causa delle sue specifiche rotte, tecnologie e condizioni di trasferimento. Il CESE raccomanda alla Commissione di continuare a sostenere i lavori in corso dell’Organizzazione marittima internazionale in materia di legislazione internazionale. Se l’OMI non stabilisce delle regole entro i primi sei mesi del 2026, la legislazione sul trasporto marittimo può essere applicata esclusivamente alla navigazione all’interno dell’UE, con condizioni tecniche fortemente precauzionali per quanto riguarda le modalità di trasporto, movimentazione e imballaggio. Si dovrebbe dare grande pubblicità alle buone pratiche in uso, come quelle del progetto del porto di Anversa (24).

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.   Aspetti inerenti al lavoro

    4.1.1.

    Il rispetto del nuovo regolamento richiederà nuovi profili professionali e risorse umane aggiuntive, stimate dalla Commissione in circa 4 000 equivalenti a tempo pieno. Ciò inciderà sulla ripartizione tra operai, impiegati, impiegati in occupazioni rispettose dell’ambiente e personale tecnico nella nuova forza lavoro.

    4.1.2.

    Risulta essenziale sensibilizzare l’intera forza lavoro e accrescere le sue competenze specialistiche e la sua adesione. Il previsto sostegno tecnico della Commissione è accolto con favore e deve essere modulato e adattato alle aree funzionali dei lavoratori interessati.

    4.1.3.

    Occorre esaminare attentamente i potenziali effetti del regolamento sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali aspetti devono essere affrontati nel quadro della revisione e della riconfigurazione dei processi e delle condizioni di lavoro.

    4.2.   Gestione del sistema ed economie

    4.2.1.

    I nuovi costi amministrativi e di esecuzione sostenuti dalle autorità nazionali e dell’UE competenti potrebbero essere relativamente modesti, ad eccezione dei costi di certificazione, in funzione del numero di certificati (25). Tuttavia, in assenza di un sostegno e di un coordinamento adeguati da parte della Commissione europea, è possibile che la sensibilizzazione, lo sviluppo di capacità e la formazione di tutte le parti interessate, in particolare della forza lavoro, al fine di gestire un sistema efficiente di conformità e verifica, si rivelino più difficili da realizzare del previsto.

    4.2.2.

    Per quanto riguarda i requisiti meno rigorosi per le PMI, e poiché l’autorendicontazione e le autovalutazioni sono meno efficienti dei controlli esterni e indipendenti, è consigliabile che tutte le autorità degli Stati membri aumentino la frequenza delle ispezioni ambientali. Il CESE sottolinea che è essenziale rafforzare i controlli esterni e procedere a una revisione intermedia di tale legislazione, al fine di tener conto di potenziali nuove scoperte scientifiche e lacune attuative.

    4.2.3.

    I crescenti volumi delle importazioni di pellet ridurranno le fonti di emissione derivanti dalla produzione, ma aumenteranno le dispersioni derivanti dai segmenti della catena di approvvigionamento dei pellet relativi al trasporto e alla conversione.

    4.3.

    Le misure dei pellet sembrano basarsi sulle dimensioni, sulla tecnologia e sui criteri degli Stati membri, che sono piuttosto flessibili e conferiscono pertanto un livello di responsabilità più elevato alle autorità competenti. A causa della mancanza di una metodologia standardizzata, non vi sono requisiti riguardanti le dispersioni massime consentite. Urge riesaminare e aggiornare la legislazione sulle BAT per la fabbricazione e il trasporto.

    4.4.

    Gli operatori economici sono tenuti a definire i loro piani di valutazione dei rischi conformemente agli allegati della proposta della Commissione, ma gli orientamenti forniti sono troppo generici. Inoltre, anche i vettori, ad eccezione di quelli che costituiscono microimprese, dovrebbero essere soggetti all’obbligo di effettuare valutazioni dei rischi. Dovrebbero inoltre essere previste misure di sicurezza quando i lavoratori gestiscono le fuoriuscite di pellet e le operazioni di pulizia.

    4.5.

    Richiedono attenzione i luoghi esposti a emissioni concentrate, come le zone circostanti gli impianti, gli snodi logistici, i poli di trasporto, le strade e gli attraversamenti usati per il trasporto di pellet.

    Bruxelles, 14 febbraio 2024.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Oliver RÖPKE


    (1)  Plastics — the fast Facts 2023, https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2023/10/Plasticsthefastfacts2023-1.pdf

    (2)  Kiran, B.R., Kopperi, H. & Venkata Mohan, S., Micro/nano-plastics occurrence, identification, risk analysis and mitigation: challenges and perspectives (Presenza, identificazione, analisi dei rischi e mitigazione delle microplastiche e nanoplastiche: sfide e prospettive), Rev Environ Sci Biotechnol 21, 169-203 (2022), https://doi.org/10.1007/s11157-021-09609-6.

    (3)   Current EU initiatives to prevent microplastics in the environment [Attuali iniziative dell’UE per prevenire le microplastiche nell’ambiente] — Werner Bosmans Team leader Plastica, DG Ambiente, 9 marzo 2023, https://bmbf-plastik.de/sites/default/files/2023-03/Bosmans_EU_initiatives_MP.pdf.

    (4)  https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC17/POPRC17Followup/tabid/9096/ctl/Download/mid/25661/Default.aspx?id=4&ObjID=30809

    (5)  Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, gruppo dei consulenti scientifici di alto livello, Scientific opinion on microplastic pollution [Parere scientifico sull’inquinamento da microplastiche], Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/554917.

    (6)  https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC17/POPRC17Followup/tabid/9096/ctl/Download/ mid/25661/Default.aspx?id=4&ObjID=30809.

    (7)   Commission Staff Working Document — Impact Assessment Report, SWD(2023) 332 final (Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Relazione sulla valutazione d’impatto).

    (8)  https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC17/POPRC17Followup/tabid/9096/ctl/Download/ mid/25661/Default.aspx?id=4&ObjID=30809

    (9)  https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC17/POPRC17Followup/tabid/9096/ctl/Download/ mid/25661/Default.aspx?id=4&ObjID=30809

    (10)   Operation Clean Sweep (OCS), programma volontario gratuito, https://www.opcleansweep.eu/.

    (11)  https://www.ospar.org/documents?d=46269

    (12)   Current EU initiatives to prevent microplastics in the environment [Attuali iniziative dell’UE per prevenire le microplastiche nell’ambiente] — Werner Bosmans, Team leader «Plastica», DG Ambiente, 9 marzo 2023, https://bmbf-plastik.de/sites/default/files/ 2023-03/Bosmans_EU_initiatives_MP.pdf.

    (13)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (14)  COM(2022) 142 final.

    (15)   Current EU initiatives to prevent microplastics in the environment [Attuali iniziative dell’UE per prevenire le microplastiche nell’ambiente] — Werner Bosmans, Team leader «Plastica», DG Ambiente, 9 marzo 2023, https://bmbf-plastik.de/sites/default/files/ 2023-03/Bosmans_EU_initiatives_MP.pdf.

    (16)   GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280; GU C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj; GU C 146 del 27.4.2023, pag. 35; GU C 443 del 22.11.2022, pag. 130.

    (17)   Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo [COM(2021) 400 final].

    (18)   Operation Clean Sweep (OCS), programma volontario gratuito, https://www.opcleansweep.eu/.

    (19)  Commissione europea, direzione generale Ricerca e innovazione, gruppo dei consulenti scientifici di alto livello, Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution (Rischi ambientali e sanitari dell’inquinamento da microplastiche), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2777/65378; https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/ Meetings/POPRC17/POPRC17Followup/tabid/9096/ctl/Download/mid/25661/Default.aspx?id=4&ObjID=30809.

    (20)  Kiran, B.R., Kopperi, H., & Venkata Mohan, S., Micro/nano-plastics occurrence, identification, risk analysis and mitigation: challenges and perspectives [Presenza, identificazione, analisi dei rischi e mitigazione delle microplastiche e nanoplastiche: sfide e prospettive], Rev Environ Sci Biotechnol 21, 169-203 (2022), https://doi.org/10.1007/s11157-021-09609-6.

    (21)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2023) 333 final].

    (22)  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Amadei, A., Ardente, F., Modelling plastic flows in the European Union value chain — Material flow analysis of plastic flows at sector and polymer level towards a circular plastic value chain [Modellazione dei flussi di plastica nella catena del valore dell’Unione europea — Analisi del flusso di materiali dei flussi di plastica a livello di settore e di polimero, verso una catena del valore circolare della plastica], Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2760/66163.

    (23)   Operation Clean Sweep (OCS), programma volontario gratuito, https://www.opcleansweep.eu/; A.E. Schwarz, S.M.C. Lensen, E. Langeveld, L.A. Parker, J.H. Urbanus, Plastics in the global environment assessed through material flow analysis, degradation and environmental transport, Science of The Total Environment [La plastica nell’ambiente globale valutata attraverso l’analisi del flusso di materiali, la degradazione e il trasporto ambientale, Scienza dell’ambiente totale], Volume 875, 2023, 162644, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162644.

    (24)  https://safety4sea.com/port-of-antwerp-to-launch-zero-pellet-loss-innovation-challenge/

    (25)   COST-benefit analysis of policy measures reducing unintentional release of microplastics [Analisi dei costi e dei benefici delle misure strategiche di riduzione della dispersione involontaria di microplastiche], Seminario delle parti interessate, 21 marzo 2022, https://microplastics.biois.eu/EC_ENV_Unintentional_Microplastics_Workshop_3_old_sources.pdf.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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