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Document 52023AE0788

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Seconda serie di nuove risorse proprie» (parere esplorativo)

EESC 2023/00788

GU C 293 del 18.8.2023, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/13


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Seconda serie di nuove risorse proprie»

(parere esplorativo)

(2023/C 293/03)

Relatore:

Philip VON BROCKDORFF

Consultazione

20.1.2023, lettera di Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale

Adozione in sezione

30.5.2023

Adozione in sessione plenaria

14.6.2023

Sessione plenaria n.

579

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

140/67/12

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Come sottolineato dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) nel suo precedente parere in materia (1), è necessario un accordo degli Stati membri sull’aggiunta di nuove risorse proprie per coprire il rimborso del debito derivante dall’assunzione di prestiti nell’ambito del piano per la ripresa di NextGenerationEU senza compromettere i bilanci di altri programmi dell’UE né aumentare sensibilmente il contributo basato sul reddito nazionale lordo (RNL).

1.2.

Il CESE sottolinea che l’elaborazione delle proposte riguardanti nuove fonti di entrate proprie dovrebbe avvenire nel contesto delle pressioni di bilancio cui devono far fronte gli Stati membri a seguito della pandemia e delle tensioni internazionali in corso. Questo aspetto è diventato ancora più importante nell’attuale contesto di tassi di interesse più elevati, che potrebbe far sì che le nuove risorse proprie proposte nel pacchetto della Commissione del 2021 non bastino a coprire il costo del rimborso di NextGenerationEU.

1.3.

Il CESE osserva che la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è in vigore. Sottolinea l’importanza di adottare e recepire in modo armonizzato la nuova proposta legislativa sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio relativa ai rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il CESE è convinto inoltre che una risorsa propria calcolata sulla base del volume dei rifiuti urbani costituisca un’altra opzione attuabile (purché sia fattibile dal punto di vista tecnico e ambientale), che sosterrebbe anche l’economia circolare.

1.4.

Il CESE esorta la Commissione a elaborare quanto prima le proposte riguardanti l’iniziativa Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi (BEFIT). A tale proposito, il CESE invita la Commissione a fissare obiettivi chiari in relazione alla semplificazione del panorama fiscale e alla garanzia della competitività delle direttive fiscali esistenti e nuove. In particolare, il CESE sottolinea la necessità di basare le norme BEFIT su definizioni e norme armonizzate nonché su una stima più precisa delle potenziali entrate aggiuntive legate alla sua attuazione.

1.5.

Il CESE ritiene opportuno verificare la possibilità di includere i servizi finanziari nel BEFIT o sviluppare un’imposta globale sulle transazioni finanziarie (ITF), come proposto dal Parlamento europeo, valutando nel contempo gli impatti della proposta.

1.6.

Il CESE accoglie con favore l’accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Inoltre, al fine di conseguire una maggiore parità in termini di condizioni di lavoro, la Commissione può prendere in considerazione un prelievo aggiuntivo a carico delle imprese dell’UE che importano prodotti da fabbricanti di paesi terzi nei quali non viene garantita un’adeguata protezione dei lavoratori, purché tale opzione sia in linea con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e soggetta a criteri chiari per la sua applicazione. Al tempo stesso, il CESE ribadisce la necessità di un certo sostegno alle esportazioni per le imprese dell’UE affinché possano competere sui mercati dei paesi terzi.

1.7.

Il CESE osserva che, conformemente al quadro inclusivo dell’OCSE/G20, è stato concordato un periodo di sospensione e di recesso per quanto riguarda le imposte sul digitale. Potrebbe tuttavia essere presa in considerazione un’imposta sulle transazioni digitali a livello dell’UE, per aumentare le risorse proprie nel caso in cui le norme concordate del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 non siano rispettate da altri importanti partner commerciali.

1.8.

Il CESE sottolinea inoltre che la seconda serie di misure in materia di risorse proprie dovrebbe essere in linea con i principi di proporzionalità e di equità sociale. Inoltre, il CESE ribadisce che tutte le proposte relative alle risorse proprie dovrebbero essere sostenute da una valutazione d’impatto della loro efficacia.

2.   Contesto

2.1.

L’articolo 311 del TFUE stabilisce che, fatte salve le altre entrate, il bilancio dell’UE dovrebbe essere finanziato integralmente tramite risorse proprie dell’Unione. Tali risorse possono essere definite come flussi di entrate direttamente assegnati all’UE senza la necessità di ulteriori decisioni da parte degli Stati membri. Tuttavia, la maggior parte delle entrate dell’UE è costituita, in pratica, dai contributi degli Stati membri (2).

2.2.

Nel presentare il suo programma di lavoro per il 2023, la Commissione europea ha annunciato una proposta relativa a un secondo paniere di nuove risorse proprie, attualmente previsto per il terzo trimestre del 2023 e basato, tra l’altro, sulla proposta legislativa annunciata relativa a un «corpus unico di norme fiscali» per le imprese in Europa (BEFIT). Ciò anticipa di un anno il calendario dell’accordo interistituzionale presentato nel dicembre 2020 (3).

2.3.

Il secondo paniere di risorse proprie segue il primo, presentato nel dicembre 2021 (4) e basato su tre nuove fonti di entrate. La prima fonte è costituita da una parte degli introiti provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS); la seconda, dalle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione (CBAM); la terza, dalla quota degli utili residui delle multinazionali che sarà riassegnata agli Stati membri dell’UE a norma del «pilastro 1» dell’accordo sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione stipulato in sede OCSE/G20.

2.4.

L’obiettivo della nuova proposta in materia di risorse proprie è garantire all’UE un flusso di entrate resiliente e diversificato, evitando sia tagli ai suoi programmi sia un aumento eccessivo dei contributi al bilancio basati sull’RNL degli Stati membri.

2.5.

L’impatto a lungo termine sul bilancio dell’UE del piano per la ripresa NextGenerationEU (NGEU), attuato per far fronte alle perturbazioni economiche e sociali causate dalla pandemia, sarà preso in considerazione nel nuovo quadro, concepito per utilizzare debitamente il nuovo paniere di risorse proprie per rimborsare gradualmente i prestiti contratti dalla Commissione sui mercati dei capitali per la componente «sovvenzioni» di NextGenerationEU al più tardi entro il 2058. È opportuno sottolineare che il rimborso del capitale e degli interessi deve essere finanziato dal bilancio dell’UE in linea con il quadro finanziario pluriennale (QFP).

2.6.

In vista della sua proposta sul secondo paniere di nuove risorse proprie, la Commissione ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo di presentare il proprio punto di vista e le proprie raccomandazioni al fine di arricchire la sua proposta con la prospettiva del CESE.

2.7.

Il presente parere del CESE integra quello precedente elaborato dal Comitato sullo stesso tema (5), con alcuni adeguamenti tesi a tenere conto del dibattito istituzionale in corso e degli sviluppi più recenti.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE apprezza la possibilità di esprimere nuovamente la propria posizione su una questione cruciale e strategica per il futuro del processo di integrazione nell’UE.

3.2.

A questo proposito, il CESE desidera sottolineare che il dibattito sulla provenienza delle risorse proprie, e sul loro utilizzo per il bilancio dell’UE nel rispetto del principio di universalità, dovrebbe essere condotto non solo tra le istituzioni europee, ma anche a livello generale, coinvolgendo la comunità imprenditoriale, altre parti sociali e la società civile, ivi compresi i rappresentanti del maggior numero possibile di categorie di cittadini dell’UE, assicurando in tal modo anche la partecipazione delle fasce di età più anziane e dei gruppi vulnerabili.

3.3.

Come sottolineato nel parere sul tema Proposta di decisione sulle risorse proprie, il CESE concorda sulla necessità di prevedere nuove risorse proprie per sostenere adeguatamente l’agenda e gli obiettivi dell’UE senza compromettere i bilanci dei programmi dell’UE nell’ambito del QFP 2021-2027 e senza aumentare in modo sostanziale il contributo delle risorse basate sull’RNL).

3.4.

Nel contempo, il CESE osserva che, con l’introduzione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati, la quota elevata del contributo RNL degli Stati membri è stata ridotta. In tale contesto, il CESE sottolinea l’importanza di adottare e recepire la nuova proposta legislativa sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in modo armonizzato al fine di ridurre gli oneri di conformità.

3.5.

Il CESE auspica che la seconda serie di misure sulle risorse proprie annunciata sia conforme ai principi di proporzionalità e di equità sociale, e che trovi il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di disporre di un bilancio finanziario forte in grado di sostenere gli obiettivi dell’UE e, dall’altro, la coesione sociale e un contesto favorevole alle imprese.

3.6.

Il CESE sottolinea l’importanza di distinguere tra le risorse proprie e le politiche fiscali dell’UE: mentre le prime utilizzano strumenti fiscali per garantire flussi di entrate adeguati per finanziare il bilancio dell’UE, le seconde dovrebbero essere tese a promuovere l’integrazione economica, nonché a rafforzare e sviluppare ulteriormente il mercato unico, anziché aumentare gli oneri fiscali e compromettere l’integrazione sociale ed economica.

3.7.

Il CESE desidera sottolineare che la proposta della Commissione dovrà tenere in debita considerazione l’impatto negativo dell’aggressione russa all’Ucraina, che persiste nel tempo, con le relative conseguenze in termini di recessione economica globale, impatto sulle catene di approvvigionamento e tensioni internazionali, creando così un contesto complesso da affrontare. Tale contesto comprende, tra l’altro, un’inflazione elevata e persistente e tassi di interesse in aumento per limitare l’inflazione stessa. Tutto ciò crea un contesto economico molto difficile per la proposta della Commissione.

3.8.

Alla luce del contesto di cui sopra, il CESE osserva che le pressioni di bilancio cui devono far fronte gli Stati membri dopo la pandemia e durante l’attuale periodo di elevate tensioni internazionali dovrebbero essere tenute in debita considerazione al fine di elaborare proposte su nuove fonti di entrate per il bilancio dell’UE. Il CESE osserva che la riscossione delle entrate al livello dell’UE mette ulteriormente a dura prova i bilanci nazionali. Inoltre, il rimborso dei prestiti di NextGenerationEU dal bilancio dell’UE costituisce un impegno certo, e ciò potrebbe comportare un aumento dei contributi degli Stati membri in assenza di nuove risorse proprie.

3.9.

Al tempo stesso, il CESE sottolinea che le nuove risorse proprie proposte nel primo pacchetto della Commissione il 14 dicembre 2021 non saranno probabilmente sufficienti a coprire l’insieme degli attuali obblighi dell’UE, dato anche il contesto caratterizzato da tassi di interesse più elevati.

3.10.

Il CESE ritiene importante disporre di un bilancio dell’UE sano e robusto, in grado non solo di garantire l’autonomia strategica dell’Unione europea, ma anche di sostenere adeguatamente la duplice transizione verde e digitale con tutte le sfide e gli adeguamenti che comporterà per gli Stati membri, le regioni e le comunità locali, nonché per le imprese di tutta Europa.

3.11.

Il CESE osserva che, per rafforzare efficacemente il bilancio dell’UE e il quadro finanziario pluriennale, le sovvenzioni NGEU in sospeso dovranno essere rimborsate nel periodo di tempo specificato senza ulteriori proroghe, al fine di evitare il rischio di oneri finanziari eccessivi derivanti da una durata troppo prolungata, il che sarebbe dannoso per la crescita economica e il benessere sociale delle generazioni future. Ciò vale in particolare nell’attuale periodo, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse, che rende l’indebitamento più difficile da sostenere nel lungo periodo e i costi di finanziamento piuttosto imprevedibili.

3.12.

Come requisito essenziale per proporre una risorsa propria basata sulla tassazione delle società, il CESE invita la Commissione a sviluppare ulteriormente con urgenza la proposta relativa a un insieme comune di norme per la stima della base imponibile per le entità con sede nell’UE che fanno parte di un gruppo con ricavi consolidati complessivi superiori a una determinata soglia. Il BEFIT comprenderà inoltre disposizioni per l’assegnazione degli utili agli Stati membri sulla base di una formula di ripartizione. Una volta assegnati, gli utili sarebbero soggetti all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società dei rispettivi Stati membri.

3.13.

Il CESE prende atto dell’intenzione annunciata dalla Commissione di basarsi sulla proposta BEFIT per sviluppare un flusso supplementare di risorse proprie dell’UE. Tuttavia, trovare un accordo politico su tale proposta potrebbe essere alquanto difficile, come hanno dimostrato in passato le proposte relative alla CCCTB (6) presentate nel 2011 e nel 2016.

3.14.

Il CESE chiede un dibattito sul BEFIT che coinvolga tutte le parti interessate, in quanto ciò contribuirà a garantire la trasparenza in merito al suo impatto. Inoltre, il CESE sottolinea che il BEFIT ha bisogno di obiettivi chiari e di principi fondamentali per semplificare il panorama fiscale e garantire la competitività delle direttive fiscali esistenti e nuove.

3.15.

A giudizio del CESE, le potenziali regole sul BEFIT dovrebbero basarsi su definizioni e norme armonizzate al fine di consentire il corretto funzionamento della proposta in tutto il mercato interno, nonché una stima più precisa delle potenziali entrate aggiuntive legate all’attuazione del BEFIT, qualora tali entrate si concretizzino effettivamente (7).

3.16.

Il CESE sottolinea che, in ogni caso, vi è una volatilità intrinseca associata al gettito dell’imposta sulle società, il che comporta una certa complessità quando si tratta di stimare con precisione il gettito fiscale futuro da destinare alle risorse proprie. Ciò vale particolarmente nell’attuale contesto economico, caratterizzato da un elevato tasso di inflazione e da aumenti dei tassi di interesse. Per quanto riguarda la questione in esame, il CESE invita la Commissione a realizzare studi specifici e simulazioni di valutazioni d’impatto volte a stabilire una gamma affidabile di risorse proprie che potrebbero essere raccolte attraverso il BEFIT. Tuttavia, il CESE mette in guardia contro eventuali costi aggiuntivi di conformità per le imprese.

3.17.

Poiché la proposta della Commissione sul BEFIT si fonderà sull’approccio basato sul quadro inclusivo a due pilastri adottato dall’OCSE e dal G20 per quanto riguarda l’assegnazione degli utili (pilastro 1) e sulle norme complementari (pilastro 2), il CESE invita la Commissione a continuare a lavorare in stretto coordinamento con le iniziative internazionali per sviluppare la proposta BEFIT.

3.18.

Come suggerito anche dal Parlamento europeo, si potrebbe valutare la possibilità di includere nel BEFIT i servizi finanziari o lo sviluppo di un’imposta globale sulle transazioni finanziarie, esaminando nel contempo i possibili impatti. Le nuove disposizioni fiscali dovrebbero quindi essere combinate con norme mirate volte a destinare parte del gettito fiscale supplementare previsto alle risorse proprie dell’UE.

3.19.

Il CESE ricorda che l’unico obiettivo del CBAM concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo era quello di motivare i partner commerciali dell’UE a decarbonizzare la loro produzione in parallelo all’UE. Si è proposto di considerare questa come risorsa propria nel primo pacchetto. Inoltre, la Commissione può considerare la possibilità di introdurre un prelievo aggiuntivo applicabile alle imprese dell’UE che importano prodotti da fabbricanti di paesi terzi che non garantiscono un’adeguata protezione dei lavoratori. Questa opzione sarebbe considerata solo se compatibile con le norme dell’OMC e soggetta a criteri di applicazione chiari. Questo prelievo potrebbe offrire una certa protezione ai lavoratori dei paesi terzi e facilitare progressivamente il conseguimento di una situazione di parità in termini di condizioni di lavoro tra l’UE e altri blocchi commerciali. Al tempo stesso, il CESE chiede una qualche forma sostegno alle esportazioni per le imprese dell’UE, affinché possano competere sui mercati dei paesi terzi. Ciò è stato sottolineato in un precedente parere del CESE sul CBAM.

3.20.

Conformemente al quadro inclusivo dell’OCSE/G20, in cui è stato concordato un periodo di sospensione e di recesso per quanto riguarda le imposte sul digitale, il CESE è del parere che potrebbe essere presa in considerazione un’imposta sulle transazioni digitali a livello dell’UE per aumentare le risorse proprie. Essa tuttavia si applicherebbe soltanto nel caso in cui le norme concordate nel quadro inclusivo dell’OCSE/G20 non fossero rispettate da altri importanti partner commerciali.

3.21.

Nei casi in cui sia possibile, sotto il profilo tecnico e ambientale, riciclare i rifiuti urbani, una risorsa propria basata su statistiche, fondata sul volume dei rifiuti urbani, costituisce un’altra opzione attuabile per rendere il collocamento in discarica e l’incenerimento più costosi del riciclaggio, sostenendo in tal modo l’economia circolare in tutto il mercato interno.

3.22.

Come sottolineato nel suo precedente parere sul tema Proposta di decisione sulle risorse proprie, il CESE sostiene che l’efficienza e l’efficacia nella riscossione, nella gestione e nella successiva spesa delle risorse proprie sono fondamentali in tutte le fasi e strategiche per garantire un impiego adeguato e produttivo delle risorse proprie al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi fissati dall’agenda della Commissione.

3.23.

Infine, e sempre in linea con il già citato parere, il CESE insiste sull’importanza che tutte le proposte relative alle risorse proprie siano sostenute da una valutazione d’impatto sull’efficacia delle misure proposte e, in particolare, sulle entrate che tali misure dovrebbero generare.

Bruxelles, 14 giugno 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell’UE [COM(2021) 566 final], sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 [COM(2021) 569 final — 2021/0429 (APP)] e sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea [COM(2021) 570 final — 2021/0430 (CNS)] (GU C 323 del 26.8.2022, pag. 48).

(2)  Servizio di ricerca del Parlamento europeo

(3)  Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (L433I/28).

(4)  COM(2021) 566 final.

(5)  Parere del CESE sul tema Proposta di decisione sulle risorse proprie (GU C 323 del 26.8.2022, pag. 48).

(6)  Base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.

(7)  Lo scopo del BEFIT è quello di semplificare e consentire un effettivo consolidamento dei profitti e delle perdite, e non necessariamente raccogliere maggiori entrate.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti dall’Assemblea ma hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 74, paragrafo 3, del Regolamento interno):

EMENDAMENTO 3

ECO/617 — Seconda serie di nuove risorse proprie

Punto 3.18

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Come suggerito anche dal Parlamento europeo, si potrebbe valutare la possibilità di includere nel BEFIT i servizi finanziari o lo sviluppo di un’imposta globale sulle transazioni finanziarie. Le nuove disposizioni fiscali dovrebbero quindi essere combinate con norme mirate volte a destinare parte del gettito fiscale supplementare previsto alle risorse proprie dell’UE. Tuttavia, il CESE comprende che un’imposta sulle transazioni finanziarie potrebbe rendere l’UE meno competitiva, soprattutto se applicata solo all’interno dell’UE. Inoltre, è improbabile che un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) applicata su larga scala riscuota molto in termini di entrate, ma potrebbe comunque avere un impatto negativo sulle imprese e sulle famiglie europee, riducendo potenzialmente la crescita con un’ulteriore pressione sulle finanze pubbliche.

Come suggerito anche dal Parlamento europeo, si potrebbe valutare la possibilità di includere nel BEFIT i servizi finanziari o lo sviluppo di un’imposta globale sulle transazioni finanziarie (9). Le nuove disposizioni fiscali dovrebbero quindi essere combinate con norme mirate volte a destinare parte del gettito fiscale supplementare previsto alle risorse proprie dell’UE. Tuttavia, il CESE comprende che un’imposta sulle transazioni finanziarie potrebbe rendere l’UE meno competitiva, soprattutto se applicata solo all’interno dell’UE. Inoltre, è improbabile che un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) applicata su larga scala riscuota molto in termini di entrate, ma potrebbe comunque avere un impatto negativo sulle imprese e sulle famiglie europee, riducendo potenzialmente la crescita con un’ulteriore pressione sulle finanze pubbliche.

Motivazione

Si tratta di informazioni di base molto importanti che devono essere aggiunte, spiegando al lettore del parere quanto sia ancora complicata dal punto di vista politico l’introduzione dell’ITF in tutti gli Stati membri dell’UE, nonostante l’iniziativa legislativa della Commissione sia già stata proposta quasi 12 anni fa. Questo dimostra che i vantaggi derivanti dall’introduzione dell’ITF solo nell’UE o tra alcuni dei suoi Stati membri sono estremamente discutibili.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

80

Voti contrari:

122

Astensioni:

14

EMENDAMENTO 4

ECO/617 — Seconda serie di nuove risorse proprie

Punto 3.19

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Il CESE ricorda che l’unico obiettivo del CBAM concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo era quello di motivare i partner commerciali dell’UE a decarbonizzare la loro produzione in parallelo all’UE. Si è proposto di considerare questa come risorsa propria nel primo pacchetto. Inoltre, la Commissione può considerare la possibilità di introdurre un prelievo aggiuntivo applicabile alle imprese dell’UE che importano prodotti da fabbricanti di paesi terzi che non garantiscono un’adeguata protezione dei lavoratori. Questa opzione sarebbe considerata solo se compatibile con le norme dell’OMC e soggetta a criteri di applicazione chiari. Questo prelievo potrebbe offrire una certa protezione ai lavoratori dei paesi terzi e facilitare progressivamente il conseguimento di una situazione di parità in termini di condizioni di lavoro tra l’UE e altri blocchi commerciali. Al tempo stesso, il CESE chiede una qualche forma sostegno alle esportazioni per le imprese dell’UE, affinché possano competere sui mercati dei paesi terzi. Ciò è stato sottolineato in un precedente parere del CESE sul CBAM.

Il CESE ricorda che l’unico obiettivo del CBAM concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo era quello di motivare i partner commerciali dell’UE a decarbonizzare la loro produzione in parallelo all’UE. Si è proposto di considerare questa come risorsa propria nel primo pacchetto. Al tempo stesso, il CESE chiede una qualche forma sostegno alle esportazioni per le imprese dell’UE, affinché possano competere sui mercati dei paesi terzi. Ciò è stato sottolineato in un precedente parere del CESE sul CBAM.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento al punto 1.6.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

78

Voti contrari:

129

Astensioni:

11

I seguenti emendamenti sono stati approvati nel corso della discussione, ma il mantenimento del testo originale ha ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 74 (4) del Regolamento interno):

EMENDAMENTO 1

ECO/617 — Seconda serie di nuove risorse proprie

Punto 3.18

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Come suggerito anche dal Parlamento europeo, si potrebbe valutare la possibilità di includere nel BEFIT i servizi finanziari o lo sviluppo di un’imposta globale sulle transazioni finanziarie. Le nuove disposizioni fiscali dovrebbero quindi essere combinate con norme mirate volte a destinare parte del gettito fiscale supplementare previsto alle risorse proprie dell’UE. Tuttavia, il CESE comprende che un’imposta sulle transazioni finanziarie potrebbe rendere l’UE meno competitiva, soprattutto se applicata solo all’interno dell’UE. Inoltre, è improbabile che un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) applicata su larga scala riscuota molto in termini di entrate, ma potrebbe comunque avere un impatto negativo sulle imprese e sulle famiglie europee, riducendo potenzialmente la crescita con un’ulteriore pressione sulle finanze pubbliche.

Come suggerito anche dal Parlamento europeo, si potrebbe valutare la possibilità di includere nel BEFIT i servizi finanziari o lo sviluppo di un’imposta globale sulle transazioni finanziarie , valutando nel contempo i possibili impatti . Le nuove disposizioni fiscali dovrebbero quindi essere combinate con norme mirate volte a destinare parte del gettito fiscale supplementare previsto alle risorse proprie dell’UE.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

96

Voti contrari:

91

Astensioni:

15

EMENDAMENTO 2

ECO/617 — Seconda serie di nuove risorse proprie

Punto 1.5

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Il CESE ritiene opportuno verificare la possibilità di includere i servizi finanziari nel BEFIT o sviluppare un’imposta globale sulle transazioni finanziarie (ITF), come proposto dal Parlamento europeo. Tuttavia, il CESE è consapevole del fatto che un’ITF potrebbe incidere sulla competitività e non comportare rilevanti entrate aggiuntive.

Il CESE ritiene opportuno verificare la possibilità di includere i servizi finanziari nel BEFIT o sviluppare un’imposta globale sulle transazioni finanziarie (ITF), come proposto dal Parlamento europeo , valutando nel contempo gli impatti della proposta .

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

126

Voti contrari:

79

Astensioni:

8


(9)   Il 28 settembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE. Non è stata approvata in sede di Consiglio e il 14 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta volta a introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) in undici Stati membri attraverso lo strumento della « cooperazione rafforzata » . La questione rimane ad un punto morto anche tra questi Stati membri, benché il fascicolo sia stato regolarmente discusso nelle sessioni del Consiglio Ecofin.


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