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Document 52022PC0742

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza)

COM/2022/742 final

Bruxelles, 15.12.2022

COM(2022) 742 final

2022/0429(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(regolamento sulla cibersicurezza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE. 

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.

Scopo dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") 1 .

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto decisione del Comitato misto SEE prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare alle attività dell'ENISA, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra il regolamento (UE) 2019/881 nell'accordo SEE, è opportuno basare la decisione del Consiglio proposta sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Comitato misto SEE modificherà l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0429 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(regolamento sulla cibersicurezza)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
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Bruxelles, 15.12.2022

COM(2022) 742 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(regolamento sulla cibersicurezza)


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") 1 .

(2)Il regolamento (UE) 2019/881 abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il testo del punto 5cp [regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente:

"32019 R 0881: regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)    se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono alle loro autorità contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità;

b)    per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

c)    per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;

d)    all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.";

e)    all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.";

f)    all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";

g)    all'articolo 34 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.";

h)    all'articolo 35 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.";

i)    all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

j)    all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, ad eccezione del diritto di voto.".

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

"43.Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio).".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 3*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [...] 4 [che integra {la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS)} nell'accordo SEE].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]



Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.

(1)    GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
(2)    GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.
(3) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
(4)    GU L [...]
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