COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.4.2022
COM(2022) 655 final
2022/0131(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
{SEC(2022) 201 final} - {SWD(2022) 655 final} - {SWD(2022) 656 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
Con la presente proposta si intende modificare la direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro ("la direttiva relativa al permesso unico"). La presente proposta fa parte del pacchetto di misure sulle competenze e sui talenti proposto come follow-up della comunicazione della Commissione "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (in prosieguo "il patto"), adottata il 23 settembre 2020, in cui si sottolineava la necessità di affrontare le principali carenze della politica dell'UE in materia di migrazione legale, con l'obiettivo generale di attirare le competenze e i talenti di cui l'UE ha bisogno. La rifusione della direttiva relativa al permesso unico fa parte di queste misure, con l'obiettivo, indicato nel patto, "di semplificare e chiarire il campo di applicazione della legislazione". Il pacchetto comprende anche la rifusione della direttiva 2003/109/CE relativa ai soggiornanti di lungo periodo e una comunicazione parallela che delinea un nuovo approccio a una politica ambiziosa e sostenibile dell'UE in materia di migrazione legale, tale da attrarre talenti nelle nostre economie e realizzare canali sicuri per raggiungere l'Europa.
La grande maggioranza dei migranti giunge in Europa legalmente. Nel 2019 gli Stati membri dell'UE hanno rilasciato oltre tre milioni di primi permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi, di cui più di un milione per motivi di lavoro.
Nel 2019 gli Stati membri hanno segnalato 2 984 261 decisioni in materia di permessi unici; di queste, 1 212 952 riguardavano il rilascio di primi permessi. Le altre decisioni concernevano il rinnovo o la modifica di permessi. Sulla base delle statistiche disponibili, di tutti i permessi rilasciati nel 2019, 1 172 028 (il 39 %) sono stati rilasciati per attività retribuite, 928 483 (il 31 %) per motivi familiari, 395 428 (il 13 %) per istruzione e formazione e 368 509 (il 12 %) per altri motivi.
La direttiva relativa al permesso unico si propone gli obiettivi principali di istituire una procedura unica di domanda che combina il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno, e di garantire un insieme comune di diritti per i cittadini di paesi terzi ammissibili, sulla base della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che rilascia il permesso unico. Tuttavia, come si è già rilevato nel vaglio di adeguatezza 2019
sulla migrazione legale
e nella relazione sull'attuazione
, permangono ancora alcuni problemi che continuano a compromettere il completo conseguimento degli obiettivi.
La proposta intende razionalizzare la procedura di domanda e renderla più efficace. Attualmente la durata complessiva delle procedure di domanda scoraggia i datori di lavoro dall'effettuare assunzioni internazionali. La riduzione di questa durata dovrebbe migliorare l'attrattiva dell'UE e porre rimedio alla carenza di manodopera nell'Unione. La proposta contiene anche nuove prescrizioni per rafforzare le garanzie e la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini dell'UE, proteggendoli in maniera più efficace dallo sfruttamento lavorativo. In tal modo si favorirà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo la vulnerabilità allo sfruttamento lavorativo.
Durante i dieci anni di applicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto varie denunce in merito all'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri (relative in particolare al mancato rispetto dei termini di legge per il rilascio del permesso unico, oppure a problemi concernenti la sicurezza sociale). Ad alcune denunce hanno fatto seguito procedure di infrazione. La valutazione della direttiva nel quadro del vaglio di adeguatezza sulla migrazione legale (in prosieguo: il vaglio di adeguatezza), adottata nel 2019, e la relazione sull'attuazione, adottata anch'essa nel 2019, hanno individuato una serie di lacune, incoerenze e carenze, personali e materiali, insieme a problemi pratici derivanti dall'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. Il vaglio di adeguatezza, in particolare, raccomanda nelle sue conclusioni di "prendere in considerazione la possibilità di presentare misure legislative per porre rimedio alle incoerenze, alle lacune e alle altre carenze individuate, in modo da semplificare, razionalizzare, completare e in generale migliorare la legislazione dell'UE".
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera, ha accolto con favore la revisione della direttiva relativa al permesso unico, pianificata dalla Commissione, suggerendo di "ampliare la portata e l'applicazione della direttiva al fine di raggiungere un maggior numero di lavoratori".
1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con la comunicazione della Commissione "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo", adottata il 23 settembre 2020, in cui è stata sottolineata la necessità di affrontare le principali carenze della politica dell'UE in materia di migrazione legale, con l'obiettivo generale di attirare le competenze e i talenti di cui l'UE ha bisogno.
La presente proposta è complementare ad altri strumenti adottati in materia di migrazione legale, in particolare alle direttive che disciplinano gli status di soggiorno: la direttiva 2009/50/CE (direttiva Carta blu UE) sui lavoratori altamente qualificati, la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, la direttiva (UE) 2016/801 su studenti e ricercatori, la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in prosieguo: direttive sulla migrazione legale), nonché la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.
La presente proposta è coerente con il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021‑2027, che fornisce un quadro politico comune per coadiuvare gli Stati membri nello sviluppo e nel rafforzamento delle proprie politiche nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi e delle persone provenienti da un contesto migratorio, compresi i soggiornanti di lungo periodo nell'UE.
1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta promuove gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione", che delinea il percorso di ripresa dell'UE verso un'economia e una società più verdi, digitali e più resilienti, Il miglioramento e l'adeguamento di capacità, conoscenze e competenze è una parte essenziale della proposta. Le misure volte a migliorare la procedura di domanda per il permesso unico e i diritti di parità di trattamento devono essere inquadrate in tale più ampio contesto.
La proposta è altresì in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa, che propugna un approccio alla migrazione legale maggiormente strategico, orientato a una migliore capacità di attirare e mantenere i talenti. Ciò significa migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, introdurre procedure chiare per l'immigrazione e riconoscere con maggiore efficienza le competenze dei cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro dell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, le misure nei settori seguenti: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata; e b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.
2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Si applica il principio di sussidiarietà giacché questo è un settore di competenza concorrente. Nella valutazione d'impatto effettuata nel 2007 per la prima proposta sul permesso unico (COM(2007) 638 final) è stato svolto un controllo della sussidiarietà. La necessità di un quadro comune dell'UE sulla migrazione legale è correlata all'abolizione dei controlli alle frontiere interne nell'UE e all'istituzione dello spazio Schengen.
Dal vaglio di adeguatezza risulta che le direttive sulla migrazione legale, compresa la direttiva relativa al permesso unico, hanno prodotto vari effetti positivi che non sarebbero stati conseguiti se gli Stati membri avessero agito da soli: ad esempio un livello di armonizzazione di condizioni, procedure e diritti che ha contribuito a creare condizioni di parità in tutti gli Stati membri; procedure amministrative semplificate; migliore certezza del diritto e prevedibilità per cittadini di paesi terzi, datori di lavoro e amministrazioni; migliore riconoscimento dei diritti dei cittadini di paesi terzi (ossia il diritto di godere di parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante in vari importanti settori come le condizioni di lavoro, l'accesso all'istruzione, alla formazione e alle prestazioni di sicurezza sociale, nonché le garanzie procedurali); e una migliore mobilità intra-UE.
Con la rifusione della direttiva relativa al permesso unico si intende semplificare ulteriormente la procedura e rafforzare i diritti di parità di trattamento e la protezione dei lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione. In particolare procedure più razionali e più brevi a livello di UE andranno a vantaggio sia dei cittadini di paesi terzi che dei potenziali datori di lavoro in tutta l'Unione, mentre il miglioramento dei diritti contribuirà a garantire condizioni di parità per i lavoratori di paesi terzi nei diversi Stati membri e ad attenuare il rischio di dumping sociale. Le differenti modalità di attuazione della direttiva dimostrano che, se gli Stati membri agiscono da soli, si profila il rischio di un prolungarsi delle disparità di trattamento dei cittadini di paesi terzi nei differenti Stati membri, che non sarebbero affatto ridotte o chiarite. Ne potrebbe derivare il protrarsi della distorsione della concorrenza all'interno del mercato unico tra gli Stati membri che concedono maggiori diritti di altri, o che prevedono procedure meno farraginose per la concessione del permesso unico.
2.3.Proporzionalità
Le modifiche apportate dalla presente proposta alla direttiva relativa al permesso unico sono limitate e mirate, e intendono affrontare efficacemente le principali carenze riscontrate nell'attuazione e nella valutazione della direttiva. Le modifiche proposte riguardano soltanto gli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire in misura soddisfacente con un'azione autonoma, e i casi in cui l'onere amministrativo per i portatori di interessi non sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi da conseguire, poiché le misure si limiterebbero ad aggiornare o integrare le procedure esistenti.
L'onere amministrativo imposto agli Stati membri in termini di modifiche legislative sarebbe modesto giacché la direttiva relativa al permesso unico esiste già e l'onere sarebbe più che compensato dai benefici.
Alla luce delle considerazioni illustrate, la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2.4.Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta intende formulare modifiche mirate alla direttiva per porre rimedio a determinate carenze già individuate. Dal momento che lo strumento proposto è una rifusione della direttiva relativa al permesso unico, lo stesso strumento giuridico è il più adatto. Fissa norme minime vincolanti, ma al contempo concede agli Stati la flessibilità necessaria.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
3.1.Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il vaglio di adeguatezza della legislazione UE in materia di migrazione legale adottato il 29 marzo 2019 contiene una valutazione approfondita mirante a verificare se il quadro giuridico dell'UE sulla migrazione sia ancora idoneo allo scopo, a individuare incoerenze e lacune e a identificare i possibili criteri per razionalizzare e semplificare le norme vigenti. La valutazione della direttiva nel quadro del vaglio di adeguatezza e la relazione sull'attuazione, adottata anch'essa nel 2019, hanno individuato una serie di lacune, incoerenze e carenze, personali e materiali, insieme a problemi pratici derivanti dall'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.
Come si è già osservato, il vaglio di adeguatezza raccomanda nelle sue conclusioni di prendere in considerazione la possibilità di presentare misure legislative per porre rimedio alle incoerenze, alle lacune e alle altre carenze individuate, in modo da semplificare, razionalizzare, completare e in generale migliorare la legislazione dell'UE.I principali problemi individuati si possono raggruppare in tre categorie:
(1)in alcuni casi la complessità e l'inefficienza della procedura di domanda e la scarsa chiarezza in materia di diritti prolungano le procedure e compromettono l'attrattiva dell'UE agli occhi dei cittadini di paesi terzi;
(2)alcune categorie di migranti non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva né di alcun altro strumento giuridico dell'UE;
(3)i lavoratori non sono sufficientemente protetti dallo sfruttamento.
4.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI
Nel quadro del vaglio di adeguatezza sulla migrazione legale è stata condotta un'ampia consultazione, comprendente anche una consultazione pubblica. Tra il 23 settembre e il 30 dicembre 2020 un'altra consultazione pubblica online sul futuro della migrazione legale è stata condotta sul portale della Commissione "Di' la tua".
Nella prima metà del 2021 hanno avuto luogo consultazioni mirate, in cui sono state poste domande più tecniche sulla rifusione della direttiva. Alcune di queste consultazioni sono state condotte autonomamente dalla Commissione, altre si sono svolte nel contesto di uno studio commissionato a un contraente esterno. Nell'ambito della valutazione d'impatto sono state avviate anche indagini ad hoc, rivolte ai membri della rete europea sulle migrazioni.
Alle due consultazioni pubbliche citate hanno risposto cittadini dell'Unione europea, organizzazioni e cittadini di paesi terzi (soggiornanti all'interno o all'esterno dell'UE), associazioni e organizzazioni di imprese, organizzazioni non governative, istituti accademici/di ricerca, sindacati, ministeri e aziende di servizi pubblici. Le consultazioni mirate sono state rivolte ad autorità competenti degli Stati membri, associazioni e organizzazioni di imprese, organizzazioni non governative, mondo accademico, operatori del diritto, gruppi di riflessione e aziende di servizi pubblici.
I principali problemi individuati nelle consultazioni sono stati presi in considerazione e affrontati nella proposta.
4.1.Assunzione e uso di perizie
La valutazione d'impatto sulla rifusione della direttiva è stata corroborata dallo studio svolto da un contraente esterno. In merito alla rifusione della direttiva sono stati inoltre consultati vari gruppi di esperti: il gruppo di esperti sul parere dei migranti in materia di migrazione, asilo e integrazione il 2 marzo 2021, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego il 10 marzo 2021, il gruppo di esperti informale della Commissione sulla migrazione economica il 14 aprile 2021 e la rete UE di esperti di migrazione legale il 29 aprile 2021. È stata consultata anche la rete europea sulle migrazioni con un'indagine ad hoc.
4.2.Valutazione d'impatto
Conformemente alla propria politica "Legiferare meglio", nella preparazione della proposta la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto in cui sono state esaminate tre opzioni strategiche con differenti livelli di intervento dell'UE.
Opzione 1: azioni volte a migliorare l'efficacia della direttiva. Quest'opzione strategica comporterebbe: nuove azioni non legislative tese a potenziare l'attuazione della direttiva, come lo svolgimento di analisi comparative e studi mirati su aspetti specifici dell'attuazione della direttiva e l'elaborazione di orientamenti non vincolanti sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva sotto forma di un manuale sulla direttiva relativa al permesso unico; raccomandazioni su aspetti attualmente non interessati dalla procedura per il rilascio di permessi unici; la promozione di progetti innovativi.
Opzione 2: revisione legislativa di base della direttiva. Quest'opzione strategica tenderebbe a semplificare la procedura di domanda e a chiarire quali categorie di lavoratori di paesi terzi rientrino nell'ambito della direttiva, oltre ad estendersi ai beneficiari di protezione in base al diritto nazionale. Quest'opzione comporterebbe pure l'adozione di misure non vincolanti (ad esempio raccomandazioni) per migliorare e armonizzare l'attuazione dei diritti di parità di trattamento sanciti dalla direttiva relativa al permesso unico.
Opzione 3: revisione legislativa della direttiva, come nell'opzione 2, oltre alla regolamentazione dei diritti e della protezione. Quest'opzione comprenderebbe le modifiche legislative previste nell'opzione 2 e punterebbe inoltre a migliorare e precisare alcuni diritti di parità di trattamento (assistenza abitativa, prestazioni familiari), eviterebbe di collegare il permesso a un solo datore di lavoro per non dover sottoporre a modifiche troppo frequenti il permesso, e migliorerebbe la protezione dallo sfruttamento lavorativo tramite un'azione legislativa.
Sulla base di una valutazione delle ripercussioni sociali ed economiche, dell'efficacia ed efficienza delle opzioni strategiche, della loro fattibilità politica e delle preferenze dei portatori di interessi, l'opzione prescelta è l'opzione 3.
L'opzione 3 prevede un ampio ventaglio di misure strategiche che affronterebbero le attuali carenze della direttiva, semplificherebbero e razionalizzerebbero ulteriormente la procedura unica di domanda, rafforzerebbero i diritti di parità di trattamento e migliorerebbero ancora la coerenza della direttiva con il più ampio quadro della normativa UE in materia di migrazione legale, precisando le categorie di lavoratori di paesi terzi che non rientrano nella direttiva. L'opzione 3 inoltre amplia l'ambito di applicazione personale della direttiva ai beneficiari di protezione ai sensi del diritto nazionale che attualmente non fruiscono pienamente delle disposizioni in materia di parità di trattamento, ed estende l'ambito di applicazione materiale della direttiva al fine di includervi disposizioni sulle ispezioni del lavoro, il monitoraggio e le sanzioni da infliggere ai datori di lavoro nel caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.
Dalla valutazione d'impatto è emerso che l'opzione 3 contribuirà con grande efficacia a raggiungere gli obiettivi e ad armonizzare tra loro le opinioni espresse nel corso delle consultazioni dei portatori di interessi. L'opzione 3 possiede inoltre il potenziale per apportare benefici sociali, dal momento che l'inserimento dei beneficiari di protezione in base al diritto nazionale nell'ambito di applicazione della direttiva conferirebbe loro un insieme di diritti rafforzato in quanto questi cittadini di paesi terzi attualmente non godono di parità di trattamento, o ne godono solo in parte. Essa contribuirebbe altresì a rafforzare la protezione dallo sfruttamento di tutti i lavoratori di paesi terzi interessati dalla direttiva. L'opzione 3 coglie pertanto un soddisfacente punto di equilibrio tra l'estensione dell'ambito di applicazione personale e materiale della direttiva e la sua ulteriore semplificazione.
L'opzione strategica prescelta inoltre soddisferebbe nel migliore dei modi le raccomandazioni del vaglio di adeguatezza e gli obiettivi del patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione. Garantirebbe altresì la coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il patto ha annunciato che la revisione della direttiva avrebbe preso in esame le modalità per semplificare e chiarire il campo di applicazione della legislazione, comprese le condizioni di ammissione e di soggiorno per i lavoratori scarsamente e mediamente qualificati, ma l'opzione di includere tali condizioni è stata respinta nelle prime fasi del processo di valutazione d'impatto.
L'ambito di applicazione della direttiva, inoltre, si estende già a tutti i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal livello delle loro competenze, per quanto riguarda la procedura per il rilascio di permessi unici e i diritti connessi. La maggior parte dei portatori di interessi consultati ha espresso scetticismo in merito alla necessità di disciplinare le condizioni di ammissione dei lavoratori scarsamente e mediamente qualificati, che a loro parere sarebbero trattate in maniera soddisfacente dalla legislazione nazionale e dalla procedura per il rilascio di permessi unici. Gli esperti peraltro hanno espresso l'opinione che la direttiva, in quanto direttiva orizzontale "procedurale", non fosse lo strumento giuridico idoneo per introdurre condizioni di ammissione riguardanti solo categorie specifiche di lavoratori.
Parere del comitato per il controllo normativo
Il 22 settembre 2021 la valutazione d'impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo e il 20 ottobre 2021 si è tenuta una riunione; il comitato ha pronunciato un parere positivo con riserve il 25 ottobre 2021, e ha segnalato alcuni aspetti della valutazione d'impatto che dovrebbero essere affrontati. In particolare il comitato ha chiesto ulteriori chiarimenti sul ristretto ambito di applicazione dell'iniziativa che potrebbe suscitare aspettative infondate per quanto riguarda il probabile impatto delle misure proposte. Il comitato ha richiesto quindi ulteriori dettagli sulle principali differenze tra le scelte strategiche delle diverse opzioni, e un'analisi più approfondita della possibilità di approcci alternativi alle misure proposte. Il comitato ha chiesto anche chiarimenti sull'impatto delle misure proposte sui mercati del lavoro nazionali e sui sistemi amministrativi degli Stati membri.
La versione finale della valutazione d'impatto ha risposto a queste osservazioni formulate dal comitato, e ad altre più dettagliate; essa contiene, per esempio, un quadro più accurato dei possibili impatti delle misure mirate proposte sull'attrattiva del mercato del lavoro dell'UE nel suo complesso, come pure sui mercati del lavoro e sui sistemi amministrativi nazionali degli Stati membri. Le opzioni strategiche sono state rivedute sulla scorta dei settori tematici individuati nella definizione dei problemi. Nella proposta di direttiva che segue si è tenuto conto delle osservazioni del comitato.
4.3.Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta mira a semplificare la procedura di domanda, consentendo di presentare le domande sia nello Stato membro di destinazione che a partire da un paese terzo, nonché stabilendo che il termine di quattro mesi sancito dalla direttiva comprende il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e il tempo necessario alle autorità competenti per verificare la situazione del mercato del lavoro. In base alle modifiche proposte, il permesso unico conferirebbe ai cittadini di paesi terzi il diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso; ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo limitando la necessità di ripetere le domande in caso di mutamento di impiego. La proposta è tesa inoltre a migliorare alcuni diritti di parità di trattamento e a chiarire quali categorie di lavoratori di paesi terzi rientrino nell'ambito della direttiva. La proposta estende altresì l'ambito di applicazione della direttiva ai beneficiari di protezione in base al diritto nazionale e migliora la protezione dei lavoratori di paesi terzi introducendo disposizioni che agevolano le denunce, il monitoraggio e le sanzioni. La proposta introduce nuove disposizioni allo scopo di migliorare la protezione dei lavoratori di paesi terzi, che potrebbero rinunciare a presentare denunce nei confronti dei propri datori di lavoro nel timore di perdere il proprio permesso di soggiorno, garantendo che il cittadino di paese terzo possa soggiornare legalmente nello Stato membro per un periodo di almeno tre mesi dall'inizio della disoccupazione.
La presente proposta è stata inserita nell'allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2021 e fa quindi parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT). Anche la piattaforma "Fit for Future" ha pronunciato un parere (ripreso nella proposta) sul modo di semplificare e ridurre gli oneri superflui, tra l'altro modernizzando la legislazione UE vigente tramite la digitalizzazione. Il parere è stato adottato il 10 dicembre 2021. La piattaforma ha formulato le due raccomandazioni seguenti:
Suggerimento 1: razionalizzare e digitalizzare la domanda di permesso unico e le domande di visto per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei richiedenti e delle autorità.
Suggerimento 2: semplificare le procedure per cambiare datore di lavoro e accrescere la titolarità dei lavoratori, il che offrirà vantaggi concreti alle amministrazioni nazionali e ai richiedenti.
A questi suggerimenti è stato dato seguito negli articoli seguenti:
l'articolo 4, in base al quale gli Stati membri dovrebbero consentire che la domanda di permesso unico sia presentata sia nello Stato membro di destinazione che a partire da un paese terzo, e dovrebbero rilasciare il visto necessario laddove siano soddisfatte le prescrizioni specificate dal diritto nazionale o dell'UE;
l'articolo 5, in base al quale il termine di quattro mesi sancito dalla direttiva comprende il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Questo termine deve comprendere altresì il tempo necessario alle autorità competenti per verificare la situazione del mercato del lavoro prima di adottare una decisione sul permesso unico;
l'articolo 11, in base al quale il permesso unico non è ritirato nel caso di disoccupazione del titolare. Gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di rimanere nel loro territorio per almeno tre mesi durante il periodo di validità del permesso.
Il primo suggerimento della piattaforma concerne anche la digitalizzazione della presentazione delle domande di rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro. La proposta attuale trascura questo complesso aspetto per concentrarsi invece sulla razionalizzazione e la semplificazione delle procedure. La digitalizzazione può tuttavia accelerare il trattamento delle domande, riducendo così i costi a carico dei richiedenti e dei datori di lavoro. Consentirebbe inoltre l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ridurrebbe i rischi di lavoro non dichiarato. La Commissione proseguirà pertanto l'esperienza maturata con la digitalizzazione dei visti Schengen in tale contesto e si occuperà degli aspetti tecnici in seno alle proprie reti pertinenti per discutere le opportunità offerte dalla digitalizzazione ed esplorarne ulteriormente benefici e impatti.
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Risparmi REFIT - Opzione prescelta
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Descrizione
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Importo
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Osservazioni
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Risparmi derivanti dai minori costi della domanda
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Fino a 11,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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Fino a 3,0 milioni all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Datori di lavoro
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Risparmi derivanti dal minor tempo necessario per il trattamento delle domande
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89,0 milioni di EUR - 278,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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22,0 milioni di EUR - 70,0 milioni di EUR all'anno
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Datori di lavoro
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200 000 EUR - 4,0 milioni di EUR (su un periodo di 10 anni)
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Autorità nazionali
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Risparmi derivanti dalle minori spese di viaggio
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Fino a 137,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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Risparmi (minori diritti di intermediazione)
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Fino a 106,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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Fino a 25,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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Risparmi (riduzione di altri diritti connessi alla domanda: per esempio diritti di certificazione, traduzione di documenti ecc.)
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Fino a 14,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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Fino a 4,0 milioni di EUR all'anno (su un periodo di 10 anni)
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Cittadini di paesi terzi
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4.4.Diritti fondamentali
La proposta è in linea con la Carta dei diritti fondamentali e rafforza alcuni dei diritti in essa sanciti. In particolare contribuisce a potenziare alcuni specifici diritti fondamentali quali: la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5); il diritto di proprietà (articolo 17); l'uguaglianza (articolo 20); le condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31); la vita familiare e la vita professionale (articolo 33), nonché la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (articolo 34).5.INCIDENZA SUL BILANCIO
6.ALTRI ELEMENTI
6.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione verificherà la correttezza e l'efficacia del recepimento nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri partecipanti. Durante la fase di attuazione la Commissione organizzerà regolari riunioni del comitato di contatto con tutti gli Stati membri per discutere e chiarire i problemi che possano eventualmente presentarsi nella fase di recepimento. La Commissione presenterà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuterà l'attuazione, il funzionamento e l'impatto della direttiva relativa al permesso unico.
L'applicazione della direttiva relativa al permesso unico sarà monitorata a fronte degli obiettivi principali, e con una serie di indicatori pertinenti e misurabili basati su fonti facilmente accessibili, accettate e attendibili di dati. Nella proposta di rifusione della direttiva è resa obbligatoria la comunicazione di più tipi di informazioni per migliorarne la tempestività e affidabilità. Per monitorare il numero di permessi unici rilasciati si continueranno a utilizzare, per quanto possibile, le statistiche ufficiali di Eurostat e degli Stati membri, mentre per intraprendere ricerche puntuali su temi connessi al permesso unico si potranno utilizzare le reti e agenzie dell'UE esistenti, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la rete europea sulle migrazioni. La Commissione continuerà pure a valersi dei gruppi di esperti esistenti, che hanno contribuito alla valutazione d'impatto.
6.2.Documenti esplicativi (per le direttive)
La proposta di rifusione della direttiva incide più ampiamente sull'ambito di applicazione personale dei cittadini di paesi terzi e comporta più obblighi giuridici rispetto alla vigente direttiva 2011/98/UE. La proposta contiene inoltre disposizioni che non hanno carattere obbligatorio nel quadro giuridico attuale. Gli Stati membri dovranno pertanto fornire documenti esplicativi, tra cui una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva, che accompagnino le misure di recepimento, in modo da rendere chiaramente identificabili le misure di questo tipo aggiunte dagli Stati membri alla normativa vigente.
6.3.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli 1 - 3
Questo capo delinea oggetto, definizioni e ambito di applicazione della proposta. La proposta introduce una definizione di datore di lavoro che include le agenzie di collocamento o le agenzie di lavoro interinale al fine di accrescere la certezza del diritto e rafforzare la protezione dei lavoratori di paesi terzi.
Una serie di modifiche contenute nella proposta di rifusione è tesa a chiarire l'ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE e in particolare le eccezioni all'ambito di applicazione della direttiva descritte in modo esaustivo all'articolo 3, paragrafo 2. Per quanto riguarda i lavoratori distaccati è stato introdotto un riferimento alla direttiva 96/71/CE del Consiglio. I lavoratori di paesi terzi distaccati da un altro Stato membro sono esclusi dall'ambito di applicazione in quanto non sono considerati parte del mercato del lavoro dello Stato membro in cui sono distaccati. Inoltre sono stati aggiunti riferimenti a direttive adottate dopo l'entrata in vigore della direttiva, come la direttiva sui trasferimenti intra-societari e la direttiva sui lavoratori stagionali. Solo i lavoratori di paesi terzi interessati da queste due direttive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE. Il vigente articolo 3, paragrafo 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione i cittadini di paesi terzi che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro. Non è pero chiaro se, ove sia consentito loro di lavorare, tali cittadini di paesi terzi siano soggetti alla procedura di cui al capo II e alle disposizioni in materia di parità di trattamento di cui al capo III. Si propone pertanto di includere questa categoria di cittadini di paesi terzi nell'ambito di applicazione della direttiva sopprimendo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera h).
CAPO II - Procedura unica di domanda e permesso unico
Articolo 4 - Procedura unica di domanda
L'articolo 4 della direttiva disciplina alcuni aspetti fondamentali della procedura unica di domanda.
In linea con l'articolo 4, paragrafo 1, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico dovrebbe essere presentata mediante una procedura unica di domanda. Attualmente, se la domanda deve essere presentata da un cittadino di paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata a partire da un paese terzo o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo è presente regolarmente. Per rendere più agevole la procedura al richiedente, la proposta di rifusione della direttiva dispone che gli Stati membri debbano consentire la presentazione della domanda di permesso unico sia nello Stato membro di destinazione che a partire da un paese terzo.
Ai sensi del vigente articolo 4, paragrafo 3, la procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto che sia eventualmente richiesto per il primo ingresso. Per allinearsi ad altre direttive sulla migrazione legale, la proposta di rifusione impone agli Stati membri di rilasciare il visto necessario laddove siano soddisfatte le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale o dell'UE in relazione al rilascio del permesso unico e del visto; scopo di tale modifica è evitare che il rilascio del visto d'ingresso sia rifiutato o ritardato se le prescrizioni per il rilascio del permesso unico sono soddisfatte.
Articolo 5 - Autorità competente
L'articolo 5 stabilisce una serie di garanzie procedurali nel corso della procedura di domanda e dell'adozione della decisione sul permesso unico. Conformemente alle disposizioni vigenti, qualora le domande di permesso unico possano essere presentate solo negli Stati membri di destinazione, la procedura per ottenere dapprima un visto d'ingresso può prolungare notevolmente la durata complessiva della procedura. La proposta di rifusione della direttiva stabilisce che il termine di quattro mesi sancito dalla direttiva comprende anche il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Questo termine deve comprendere altresì il tempo necessario alle autorità competenti per verificare la situazione del mercato del lavoro prima di adottare una decisione sul permesso unico;
gli articoli 6 e 7 disciplinano i requisiti del modello per il permesso unico e i permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa. Non si introducono modifiche rispetto alla direttiva 2011/98/UE.
L'articolo 8 prevede determinate garanzie procedurali fornite al richiedente il permesso, ossia l'obbligo di motivare e notificare per iscritto le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso, nonché la garanzia che saranno fornite informazioni scritte in merito all'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso, nonché i termini entro cui presentarlo. Non si introducono modifiche rispetto alla direttiva 2011/98/UE.
Articolo 9 - Accesso all'informazione
L'articolo 9 impone agli Stati membri di fornire, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari per presentare una domanda completa. La proposta di rifusione introduce una disposizione che disciplina più dettagliatamente le informazioni che l'autorità competente deve fornire, comprese le informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi.
Articolo 10 - Diritti da pagare
L'articolo 10 consente agli Stati membri di imporre ai richiedenti il pagamento di diritti, se del caso, per il trattamento delle domande. La rifusione impone agli Stati membri di fissare diritti proporzionati e basati sui servizi prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi.
Articolo 11 - Diritti derivanti dal permesso unico
Le lettere da a) a d) dell'articolo 11 stabiliscono i diritti del titolare derivanti dal permesso unico: ingresso e soggiorno, libero accesso a tutto il territorio, diritto di svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata e diritto di essere informato dei diritti conferitigli.
La proposta di rifusione introduce nuove disposizioni (articolo 11, paragrafi da 2 a 4) volte a migliorare la protezione dei lavoratori di paesi terzi. Sulla base delle modifiche proposte il permesso unico conferirebbe ai cittadini di paesi terzi il diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di esigere una notifica del cambiamento e di verificare la situazione del mercato del lavoro qualora abbia luogo un mutamento di datore di lavoro. Il paragrafo 4 è stato aggiunto per garantire che gli Stati membri, i quali ritirano il permesso unico in seguito alla perdita del posto di lavoro, permettano ai lavoratori di paesi terzi di restare nel loro territorio per almeno tre mesi durante il periodo di validità del permesso, qualora il titolare del permesso unico perda il posto di lavoro.
Articolo 12 - Parità di trattamento
Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, i titolari di permesso unico beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in diversi ambiti, tra cui condizioni di lavoro, libertà di associazione, prestazioni di sicurezza sociale, istruzione e formazione, riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi e servizi di consulenza per l'impiego. Lo stesso articolo tuttavia prevede limitazioni della parità di trattamento in alcuni ambiti.
Nel vigente articolo 12 il riferimento alla parità di trattamento in merito alle "procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale" e il nesso con l'esenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii) (che consente agli Stati membri di limitare l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa) non sono chiari, soprattutto riguardo all'eventuale inclusione dell'accesso all'edilizia privata. La modifica proposta chiarisce che la parità di trattamento si applica all'accesso all'edilizia privata e che le possibili restrizioni imposte dagli Stati membri possono riguardare soltanto l'accesso all'edilizia pubblica.
Inoltre l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), prevede parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 che comprende le prestazioni familiari. In una recente sentenza riguardante la normativa italiana, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato che una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, non è compatibile con il diritto dell'UE. La proposta di rifusione allinea il considerando 24 della direttiva 2011/98/UE con tale sentenza, sopprimendo le ultime due frasi in base alle quali la direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di paesi terzi per soggiornare in uno Stato membro. Si propone inoltre di sopprimere il riferimento a cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto, contenuto nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, concernente le limitazioni all'accesso alle prestazioni familiari. In tal modo i cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto hanno diritto alle prestazioni familiari se lavorano nello Stato membro interessato per un periodo superiore a sei mesi.
Articoli 13-14 - Monitoraggio, valutazione del rischio, ispezioni e sanzioni e agevolazione delle denunce
Si introducono nuovi articoli per rafforzare le disposizioni in materia di parità di trattamento. Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e adesione, nonché l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. Tali misure dovrebbero comprendere monitoraggio, valutazione del rischio e, se del caso, ispezioni.
Per rendere più efficace l'applicazione, si dovrebbero introdurre meccanismi di denuncia, aperti non solo ai titolari di permesso unico, ma anche a terzi che abbiano, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva nonché alle autorità competenti dello Stato membro qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale. Vi sono infatti elementi di prova da cui si evince che i cittadini di paesi terzi spesso non conoscono l'esistenza di tali meccanismi oppure esitano a ricorrervi a proprio nome, poiché temono le conseguenze per le possibilità di occupazione attuali e/o future.
Articolo 14 - Informazioni al pubblico
La proposta di rifusione della direttiva sancisce obblighi più dettagliati a carico degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni al pubblico. Le misure rivedute comprendono l'obbligo di fornire informazioni sulle prove documentali necessarie per la domanda e sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali concernenti i cittadini di paesi terzi.
Articoli 15 -18
Questi articoli stabiliscono le norme in materia di relazioni, punti di contatto, recepimento, entrata in vigore e destinatari, come già previsto dalla direttiva 2011/98/UE.
Ai sensi dell'articolo 19 la proposta abroga formalmente la vigente direttiva 2011/98/UE relativa al permesso unico.
🡻 2011/98/UE
2022/0131 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
🡻 2011/98/UE considerando 1 (adattato)
Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.
🡻 2011/98/UE considerando 2 (adattato)
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le normative nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In questo contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione. Conseguentemente, il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare strumenti giuridici sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.
🡻 2011/98/UE considerando 3 (adattato)
(2)L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo contribuirà alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta da vari Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro e ha consentito controlli più agevoli della regolarità del soggiorno e dell'impiego.
🡻 2011/98/UE considerando 4
(3)Al fine di permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare un permesso unico o, se rilasciano permessi unici solo dopo l'ingresso, un visto. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali permessi unici o visti in maniera tempestiva.
🡻 2011/98/UE considerando 5
(4)È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
🡻 2011/98/UE considerando 6
(5)Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volumei, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.
⇩ nuovo
(6)La presente direttiva dovrebbe contemplare i rapporti di lavoro tra lavoratori di paesi terzi e datori di lavoro. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l'ammissione di cittadini di paesi terzi tramite agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un rapporto di lavoro con il lavoratore, tali agenzie non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
🡻 2011/98/UE considerando 7 (adattato)
(7)La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati ⌦ soggetti alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⌫. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
.
⇩ nuovo
(8)I cittadini di paesi terzi che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva per poter beneficiare di un insieme rafforzato di diritti.
🡻 2011/98/UE considerando 8 (adattato)
(9)La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio , del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, tenuto conto del loro status ⌦ generalmente ⌫ più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno ("soggiornante di lungo periodo dell'UE").
🡻 2011/98/UE considerando 9
⇨ nuovo
(10)Considerato il loro status temporaneo, è È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale ⇨ e che abbiano presentato domanda di ammissione o siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro conformemente alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal momento che ricadono nell'ambito di applicazione di detta direttiva, che istituisce un regime specifico ⇦.
🡻 2011/98/UE considerando 10 (adattato)
⇨ nuovo
(11)L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero decidere se ⇨ consentire che ⇦ la domanda di permesso unico debba essere introdotta ⌦ sia presentata ⌫ ⇨ sia ⇦ nello Stato membro di destinazione o ⇨ che ⇦ a partire da un paese terzo. Nei casi in cui il cittadino di un paese terzo non sia autorizzato a presentare la domanda a partire da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la domanda possa essere presentata dal datore di lavoro nello Stato membro di destinazione.
🡻 2011/98/UE considerando 11
⇨ nuovo
(12)Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi o i visti per soggiorni di lunga durata ⇨ , ad eccezione dell'obbligo per gli Stati membri di rilasciare il visto necessario entro il termine di quattro mesi stabilito per adottare una decisione sul permesso unico ⇦.
🡻 2011/98/UE considerando 13
⇨ nuovo
(13)Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto ⇨ sia il tempo indispensabile per il rilascio di un visto, ove necessario, che quello richiesto per l'espletamento delle verifiche delle situazioni del mercato del lavoro ⇦. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.
⇩ nuovo
(14)A tal fine, gli Stati membri dovrebbero effettuare soltanto un controllo sostanziale della documentazione presentata dal richiedente per il rilascio sia del permesso unico che del visto necessario, in modo da evitare duplicazioni di lavoro e non prolungare le procedure. Inoltre gli Stati membri dovrebbero esigere che i richiedenti presentino la documentazione pertinente una sola volta.
🡻 2011/98/UE considerando 12
(15)La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.
🡻 2011/98/UE considerando 13 (adattato)
(16)Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe ⌦ tuttavia ⌫ includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.
🡻 2011/98/UE considerando 14 (adattato)
(17)Il permesso unico dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e che consente consentire agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche negli altri permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal ⌦ permesso ⌫ titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di un paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro.
🡻 2011/98/UE considerando 15
(18)Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno a fini diversi dall'attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbero far salve le norme dell'Unione o nazionali concernenti le procedure di ingresso e le procedure di rilascio di tali permessi.
🡻 2011/98/UE considerando 16
(19)Le disposizioni della presente direttiva sul permesso unico e sul permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa non dovrebbero impedire agli Stati membri di rilasciare un documento cartaceo aggiuntivo che consenta loro di fornire informazioni più precise sul rapporto di lavoro per le quali non vi è sufficiente spazio nel modello di permesso di soggiorno. Un tale documento può servire a impedire lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi e a lottare contro il lavoro irregolare, ma dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri e non dovrebbe fungere da sostituto del permesso di lavoro, compromettendo in tal modo il concetto del permesso unico. Per memorizzare tali informazioni in formato elettronico ci si può altresì avvalere delle possibilità tecniche offerte dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 2016, del relativo allegato.
🡻 2011/98/UE considerando 17
(20)Le condizioni e i criteri in base ai quali una domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico può essere respinta o in base ai quali il permesso unico può essere revocato dovrebbero essere oggettivi e dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale, incluso l'obbligo di rispettare il principio della preferenza dell'Unione enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005. È opportuno che le decisioni di rigetto o revoca siano debitamente motivate.
🡻 2011/98/UE considerando 18
(21)I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre, in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
, e dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione Schengen).
🡻 2011/98/UE considerando 19
(22)In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. Ai fini della presente direttiva un lavoratore di un paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell'Unione, come un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e al quale è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito.
🡻 2011/98/UE considerando 20 (adattato)
(23)Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori ⌦ interessati ⌫ specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio , del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio
direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato
, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
.
🡻 2011/98/UE considerando 21
(24)Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente collegato al soggiorno regolare del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro risultanti dal permesso unico che autorizza il soggiorno e il lavoro e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono informazioni relative al permesso di lavoro.
🡻 2011/98/UE considerando 22
(25)Nella presente direttiva, per condizioni di lavoro si dovrebbero intendere quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi in vigore.
🡻 2011/98/UE considerando 23
(26)Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.
🡻 2011/98/UE considerando 24
(27)I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.
🡻 2011/98/UE considerando 25
(28)Gli Stati membri dovrebbero garantire per lo meno la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo minimo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.
🡻 2011/98/UE considerando 26
(29)Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, Sspetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione.
🡻 2011/98/UE considerando 27
(30)La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non dovrebbe applicarsi alle misure adottate nel settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale.
⇩ nuovo
(31)Per rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.
(32)Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.
(33)Gli Stati membri dovrebbero inoltre predisporre meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, quali i sindacati o altre associazioni, o le autorità competenti. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori di paesi terzi non sono consapevoli dell'esistenza di meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, ad esempio nel timore delle possibili conseguenze.
(34)Durante il suo periodo di validità il permesso unico dovrebbe autorizzare il cittadino di paese terzo a cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere una notifica del cambiamento e verificare la situazione del mercato del lavoro in cui avviene un cambiamento di datore di lavoro. Il permesso unico non dovrebbe essere revocato per un periodo di almeno tre mesi in caso di disoccupazione del titolare.
🡻 2011/98/UE considerando 28
(35)La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell'Unione e negli strumenti internazionali applicabili.
🡻 2011/98/UE considerando 29
(36)Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale, in particolare in conformità delle direttive della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio , del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
🡻 2011/98/UE considerando 30
(37)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, cioè la fissazione di una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornino regolarmente in uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri mae possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2011/98/UE considerando 31
(38)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, TUE.
🡻 2011/98/UE considerando 32 (adattato)
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
🡻 2011/98/UE considerando 33 (adattato)
⇨ nuovo
(39)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda ⌦ rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⌫ , allegato al ⌦ trattato sull'Unione europea ⌫ (TUE) e ⌦ al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⌫ (TFUE), e fatto salvo l'articolo ⇨ fatti salvi gli articoli 3 e ⇦ 4 di detto protocollo, ⇨ l'Irlanda ⇦ tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non è sono da essa vincolata, né è sono soggetta alla sua applicazione.
[OPPURE]
[A norma degli articoli ⇨ dell'articolo 4 bis ⇦ 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda ⌦ rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⌫, allegato al ⌦ trattato sull'Unione europea ⌫ (TUE) e ⌦ al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⌫ (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione ⇨ [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. ⇦ ]
🡻 2011/98/UE considerando 34
(40)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,.
⇩ nuovo
(41)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
(42)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B,
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.La presente direttiva stabilisce:
(a)una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; e
(b)un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.
2.La presente direttiva ⌦ non pregiudica ⌫ fa salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda ⌦ il volume di ⌫ l' ingresso di cittadini di paesi terzi ⌦ provenienti da paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro ⌫ nei rispettivi mercati del lavoro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
(a)"cittadino di un paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
(b)"lavoratore di un paese terzo": un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;
⇩ nuovo
(c)"datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie di lavoro interinale, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego;
🡻 2011/98/UE
dc)"permesso unico": un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;
ed)"procedura unica di domanda": una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro, volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1.La presente direttiva si applica:
(a)ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
(b)ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e
(c)ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.
2.La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a)che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b)che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;
🡻 2011/98/UE (adattato)
c)che sono distaccati, ⌦ rientrano nell'ambito della direttiva 96/71/CE ⌫ per la durata del distacco ⌦ sul territorio dello Stato membro interessato ⌫ ;
d)che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società ⌦ conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⌫ nell'ambito di trasferimenti intra-societari
;
e)che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o "alla pari" ⌦ conformemente alla direttiva 2014/36/UE o "alla pari" conformemente alla direttiva (UE) 2016/801 ⌫;
🡻 2011/98/UE
f)che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
g)che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
, o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
h)che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
hi)che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
ij)il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;
jk)che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;
kl)che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.
3.Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.
4.Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
CAPO II
PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO
Articolo 4
Procedura unica di domanda
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
1.
La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di un paese terzo. Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte. Se la domanda deve essere presentata dal cittadino di un paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata ⇨ sia ⇦ a partire da un paese terzo ⇨ che ⇦ o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo è presente regolarmente.
2.
Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti ⌦ stabiliti ⌫ dal diritto dell'Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.
3.
La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto che sia eventualmente richiesto per il primo ingresso.
⇩ nuovo
3.
A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario.
🡻 2011/98/UE
4.
Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.
Articolo 5
Autorità competente
1.Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2.L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
⌦ Il termine di cui al primo comma ⌫ ⇨ comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. ⇦ In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.
🡻 2011/98/UE
Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.
3.L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.
4.Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le ulteriori informazioni o gli ulteriori documenti supplementari richiestinecessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.
Articolo 6
Permesso unico
1.Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16 sezione 7.5-9, dell'allegato del medesimo regolamento.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20 sezione 16, del relativo allegato.
2.Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.
Articolo 7
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa
🡻 2011/98/UE (adattato)
1.Quando rilasciano permessi di soggiorno ⌦ per fini diversi dall'attività lavorativa ⌫ ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.
🡻 2011/98/UE
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20 sezione 16, del relativo allegato.
2.Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.
Articolo 8
Garanzie procedurali
1.
Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.
2.
Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o che revocano il permesso unico sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
3.
Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate ali volumei di ingresso deidi cittadini di paesi terzi ⌦ provenienti da paesi terzi ⌫ che entrano a fini lavorativi e in tal caso non necessita di essere trattata.
Articolo 9
Accesso all'informazione
Gli Stati membri ⇨ provvedono affinché siano facilmente accessibili e ⇦ forniscono, a richiesta:,
a)informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro ⌦ su tutti i documenti giustificativi richiesti ⌫ in merito ai documenti necessari per presentare ⌦ per ⌫ una domanda completa.;
⇩ nuovo
b)
informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.
🡻 2011/98/UE (adattato)
Articolo 10
Diritti da pagare
Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali diritti è proporzionato e può essere basato ⌦ si basa ⌫ sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi.
Articolo 11
Diritti derivanti dal permesso unico
1.
Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare quanto meno a:
a)entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ingresso conformemente al diritto nazionale;
b)accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;
c)svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;
d)essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e/o del diritto nazionale.
⇩ nuovo
2.
Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che il titolare di un permesso unico sia assunto da un datore di lavoro diverso dal primo datore di lavoro con il quale il titolare del permesso ha stipulato un contratto di lavoro.
3.
Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
(a)esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;
(b)esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro.
Il diritto del titolare di un permesso unico di perseguire tale cambiamento di datore di lavoro può essere sospeso per un massimo di 30 giorni in attesa che lo Stato membro interessato verifichi la situazione del mercato del lavoro e si accerti che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro interessato può opporsi al cambiamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra.
4.
Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, il permesso unico non può essere revocato per un periodo di almeno tre mesi in caso di disoccupazione del titolare. Gli Stati membri autorizzano il cittadino di paese terzo a soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano adottato una decisione a norma del paragrafo 3, lettera b), ove pertinente, anche se tale periodo di almeno tre mesi è scaduto.
🡻 2011/98/UE
CAPO III
DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Articolo 12
Diritto alla parità di trattamento
1.
I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:
a)le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
b)la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
c)l'istruzione e la formazione professionale;
d)il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
e)i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
f)le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
g)l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ⇨ ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata ⇦ l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;
🡻 2011/98/UE
h)i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.
2.
Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:
a)in ordine al paragrafo 1, lettera c):
i)restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;
ii)escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2016/801/UE2004/114/CE;
iii)escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
🡻 2011/98/UE
⇨ nuovo
iv)stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università, e all'istruzione ⇨ e formazione ⇦ post-secondaria ⇨ e all'istruzione e formazione ⇦ professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;
🡻 2011/98/UE (adattato)
b)limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.
Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne ⌦ le prestazioni familiari ⌫ i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, o ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;
c)in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;
d)in ordine al paragrafo 1, lettera g):
i)limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa;
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
ii)limitando l'accesso ⇨ all'edilizia residenziale pubblica ⇦ per quanto concerne l'assistenza abitativa.
🡻 2011/98/UE
3.
Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.
4.
I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.
⇩ nuovo
Articolo 13
Monitoraggio, valutazione del rischio, ispezioni e sanzioni
1.
Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le misure preventive comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
2.
Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano, senza ritardo, tali norme e misure alla Commissione e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro.
Articolo 14
Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso
1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:
a)direttamente; o
b)tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva; o
c)tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative intese a garantire il rispetto della presente direttiva.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:
a)alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all'impresa; o
b)a tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative intese a garantire il rispetto della presente direttiva.
🡻 2011/98/UE
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 1513
Disposizioni più favorevoli
1.
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:
a)del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e
b)di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.
🡻 2011/98/UE
⇨ nuovo
Articolo 1614
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico ⇨ provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico ⇦ informazioni regolarmente aggiornate:
a)sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgervi un'attività lavorativa.;
⇩ nuovo
b)su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda;
c)sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
🡻 2011/98/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 1715
Relazioni
1.
Periodicamente, e per la prima volta entro il ⌦ […] ⌫ 25 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le modifiche che ritiene necessarie.
2.
Annualmente, e per la prima volta entro il ⌦ […] ⌫ 25 dicembre 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione ⌦ (Eurostat) ⌫ statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato un permesso unico nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale. ⇨ Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo, durata di validità e cittadinanza e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento. ⇦
🡻 2011/98/UE (adattato)
Articolo 1816
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ⌦ all'articolo 2, lettera c), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), paragrafo 2, lettera b), secondo comma, e lettera d), punto ii), e agli articoli 13, 14 e 16 ⌫ alla presente direttiva entro ⌦ [due anni dall'entrata in vigore] ⌫ il 25 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagliQuando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di taleun siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. ⌦ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. ⌫
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
⌦ Articolo 19 ⌫
⌦ Abrogazione ⌫
⌦ La direttiva 2011/98/UE di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B. ⌫
⌦ I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. ⌫
Articolo 2017
Entrata in vigore ⌦ e applicazione ⌫
La presente direttiva entra in vigore il ⌦ ventesimo ⌫ giorno successivo ⌦ alla ⌫ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
⌦ L'articolo 1, l'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), l'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b), f) e da h) a k), e paragrafi 3 e 4, l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, gli articoli 8 e 10, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a f) e h), paragrafo 2, lettere a), c) e d), punto i), e paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15 si applicano a decorrere dal [il giorno dopo la data riportata all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma]. ⌫
🡻 2011/98/UE
Articolo 2118
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente