COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.10.2022
COM(2022) 566 final
2022/0352(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Ad oggi, a norma dell'accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra
L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (l'"accordo"), persegue i seguenti obiettivi:
a)contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e con l'accordo di Cotonou;
b)promuovere, nell'Africa centrale, un'economia regionale più competitiva e più diversificata nonché una crescita più sostenuta;
c)promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica ed il buon governo nella regione Africa centrale;
d)promuovere la graduale integrazione della parte Africa centrale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
e)migliorare le capacità della parte Africa centrale in materia di politica commerciale e rispetto alle questioni connesse al commercio;
f)istituire ed attuare un quadro normativo regionale efficace, prevedibile e trasparente per il commercio e gli investimenti nella regione Africa centrale, sostenendo le condizioni atte a far aumentare gli investimenti e le iniziative del settore privato e ad incrementare la capacità di offrire prodotti e servizi, la competitività e la crescita economica della regione;
g)rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'OMC, l'accordo migliorerà le relazioni commerciali ed economiche, sosterrà una nuova dinamica commerciale tra le parti attraverso la liberalizzazione progressiva ed asimmetrica degli scambi reciproci e rafforzerà, amplierà ed approfondirà la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio;
h)promuovere lo sviluppo del settore privato e la crescita dell'occupazione.
L'accordo è stato negoziato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Congo, la Repubblica democratica del Congo, Sao Tomé e Principe, il Gabon, la Guinea equatoriale e il Ciad, dall'altra. Ad oggi, a norma dell'accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. L'accordo con la parte Africa centrale è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
2.2.Il sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
A norma dell'articolo 5 del regolamento interno del comitato APE UE-Africa centrale, adottato il 15 dicembre 2016 con decisione n. 1/2016 del comitato APE, quest'ultimo può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo.
La necessità di costituire questo sottocomitato è stata siglata con una risoluzione adottata durante la prima riunione del comitato APE UE-Africa centrale, tenutasi l'11 e il 12 maggio 2015 a Bruxelles (Belgio) tra l'UE e il Camerun.
Il 9 e il 10 giugno 2022, nel quadro della sesta riunione del comitato APE tra l'UE e il Camerun, le parti hanno ribadito la loro volontà di costituire un sottocomitato APE dedicato alle questioni relative all'agricoltura e alla pastorizia e hanno tenuto una discussione approfondita sul contenuto del progetto di decisione del comitato APE che costituisce tale sottocomitato. Il progetto di decisione è stato convalidato dalle parti, che hanno convenuto di adottare tale decisione quanto prima, previo esame da parte del servizio giuridico e conformemente alle procedure interne di ciascuna parte.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale istituito dall'APE UE-Africa centrale.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.
L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 92 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della proposta di decisione deve essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del comitato APE UE-Africa centrale apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0352 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, (l'"accordo") è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 a nome dell'Unione ai sensi della decisione 2009/152/CE del Consiglio e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
(2)A norma dell'accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
(3)A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è costituito un comitato APE UE-Africa centrale responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
(4)A norma dell'articolo 5 del regolamento interno del comitato APE UE-Africa centrale, adottato il 15 dicembre 2016 con decisione n. 1/2016 del comitato APE, per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE UE-Africa centrale può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. Il comitato APE UE-Africa centrale può pertanto costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla costituzione di un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale in quanto avrà effetti giuridici nell'Unione.
(6)La posizione dell'Unione per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE, istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione di un sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si basa sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Eventuali modifiche minori del progetto di decisione, che non apportano alcuna variazione sostanziale, sono autorizzate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente