COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.9.2022
COM(2022) 484 final
2022/0296(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista adozione di una decisione sul bilancio 2023 della Comunità dei trasporti.
2.Contesto della proposta
2.1.Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Obiettivo del TCT è istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale. Il TCT è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
L'Unione europea è parte del TCT.
2.2.Il comitato direttivo regionale
L'articolo 24 del TCT istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:
a)prepara i lavori del consiglio ministeriale;
b)decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
c)per quanto riguarda atti dell'UE recentemente adottati, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
d)nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
e)può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
f)stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
g)può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
h)adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;
i)adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
j)prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
k)stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
l)adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;
m)in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.
Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.
Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.
2.3.L'atto previsto del comitato direttivo regionale
Nel 2022, nella sua ultima riunione, il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023 ("l'atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è stabilire il bilancio annuale della Comunità dei trasporti per il 2023.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato direttivo regionale richieda l'adozione di interventi di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato direttivo regionale."
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dei Balcani occidentali.
Per il 2022, il bilancio ammontava in totale a 3,002 milioni di EUR, di cui 2,401 milioni di EUR (80 %) a carico dell'UE e 0,6 milioni di EUR delle parti dei Balcani occidentali.
Per il 2023 è proposto un bilancio di 3,060 milioni di EUR; l'80 % dei nuovi crediti sarà a carico dell'UE (2,448 milioni di EUR) e il restante 20 % (0,612 milioni di EUR) delle parti dei Balcani occidentali.
Il bilancio proposto per il 2023 rappresenta un aumento del 2 % rispetto al 2022. Ciò è giustificato dagli attuali sviluppi inflazionistici nella regione e nell'UE. L'importo coprirà i costi di funzionamento del segretariato permanente e l'organizzazione delle riunioni dei vari organi della Comunità dei trasporti. Il bilancio 2023 rispecchia inoltre una maggiore attenzione alle attività di sviluppo delle capacità e all'assistenza tecnica per i partner regionali.
L'adozione della decisione da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del funzionamento del segretariato permanente.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un trattato, ossia dal TCT.
L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. In forza dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio della Comunità dei trasporti; in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, tale decisione è vincolante per le parti del TCT. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tale atto contiene elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. L'atto previsto avrà quindi carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91, TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0296 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio. Il 4 marzo 2019 è stato approvato a nome dell'Unione mediante la decisione (UE) 2019/392 del Consiglio. È entrato in vigore il 1° maggio 2019.
(2)A norma dell'articolo 35 del TCT, ogni anno il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ("comitato direttivo") è chiamato ad adottare il bilancio della Comunità dei trasporti. In forza dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo ha altresì il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio.
(3)Nella sua ultima riunione del dicembre 2022, il comitato direttivo è chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023.
(4)Il bilancio proposto della Comunità dei trasporti per il 2023 è necessario per il corretto funzionamento degli organi della Comunità dei trasporti. Esso copre i costi relativi alle risorse umane, ai viaggi, alle attrezzature informatiche e ai software, nonché le spese operative quali studi, sviluppo di capacità, assistenza tecnica e organizzazione di conferenze e riunioni.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo, poiché tale decisione è necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda il bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2023 si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente