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Document 52022PC0456

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo

COM/2022/456 final

Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 456 final

2022/0275(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla modernizzazione dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo").

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo

L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è entrato in vigore nell'aprile 1978 come accordo non vincolante. Da un punto di vista amministrativo l'accordo è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE sebbene non costituisca, di fatto, un atto dell'OCSE 1 .

L'obiettivo dell'accordo è quello di istituire un quadro per l'utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("sostegno pubblico") e di creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli. L'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("ASCM") riconosce il ruolo dell'accordo nella prevenzione delle distorsioni commerciali e crea un'esenzione dal divieto generale del sostegno pubblico ai crediti all'esportazione. Questo cosiddetto "porto sicuro dell'OMC" è concesso alle prassi seguite dai membri dell'OMC che sono partecipanti all'accordo, ma anche alle prassi dei non partecipanti, purché siano conformi alle disposizioni dell'ASCM (allegato I, lettera k)).

L'Unione europea è un partecipante all'accordo, che è stato recepito nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 2 . Pertanto l'accordo è giuridicamente vincolante ai sensi del diritto dell'Unione.

2.2.I partecipanti

Attualmente i partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono 11: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. I partecipanti adottano decisioni relative alle modifiche dell'accordo per consenso.

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti, anche quando questi adottano decisioni.

2.3.L'atto previsto dei partecipanti

La decisione prevista è il risultato dei negoziati tra i partecipanti all'accordo sulla modernizzazione delle norme in esso contenute, come indicato nell'allegato del presente progetto di decisione.

Dalla sua adozione nel 1978, l'accordo ha subito aggiornamenti periodici delle singole condizioni e modalità, ma non è mai stato effettuato un riesame generale dell'adeguatezza complessiva delle norme alle condizioni attuali. Ciò ha reso necessario modificare l'accordo per una serie di motivi.

In primo luogo, l'aumento dei finanziamenti all'esportazione aggressivi da parte delle grandi economie emergenti, che non sono partecipanti all'accordo. In secondo luogo, i termini dell'accordo sono sproporzionatamente rigidi rispetto ai loro obiettivi di garantire condizioni di parità tra i partecipanti e di evitare l'esclusione del settore privato. Allo stesso modo, la mancanza di un riesame generale nel corso dei decenni si è tradotta in un mosaico di modifiche eccessivamente complesso. In ultimo, è opportuno notare che una revisione dell'accordo è necessaria anche in termini del suo rapporto con le priorità dell'UE in materia di sostenibilità, non da ultimo in relazione ai mutamenti climatici. Tale aspetto è affrontato nella proposta distinta di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, relativa all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("CCSU") (COM(2022) 455).

In tale contesto, nel 2018 sono iniziate le riflessioni informali tra gli Stati membri dell'UE su una possibile razionalizzazione delle norme dell'accordo e nel 2019 sono iniziate le discussioni in seno all'OCSE, che hanno portato all'accordo su un "quadro comune" per la modernizzazione nel 2020, definendo la portata e i principi chiave della riforma e dando il via al lavoro tecnico. Gli obiettivi principali della modernizzazione sono:

1)garantire che le condizioni di parità per il sostegno pubblico ai finanziamenti all'esportazione riflettano pratiche di mercato solide e si fondino su norme sulla determinazione dei prezzi adeguate, al fine di consentire alle agenzie di credito all'esportazione di affrontare meglio i fallimenti del mercato e colmare le carenze di finanziamento;

2)affrontare i problemi relativi alla concorrenza con i non partecipanti nel contesto della finanza commerciale globale; e

3)razionalizzare e semplificare le norme dell'accordo e garantire che siano necessarie e proporzionate, al fine di evitare inutili oneri amministrativi per gli utilizzatori.

Nel giugno di quest'anno i partecipanti hanno concordato i parametri di un accordo su un pacchetto di questioni da adottare nella riunione del novembre 2022. I negoziati per definire i dettagli sono in corso. Il pacchetto include quanto indicato di seguito.

·Periodi di rimborso massimi: i tempi massimi concessi a un acquirente per effettuare tutti i rimborsi previsti dal pacchetto di finanziamenti verrebbero estesi e semplificati, portandoli dagli 8-14 anni a seconda del prodotto a una durata superiore, pari a 20 anni secondo l'UE, e con meno eccezioni. In particolare è escluso dalla proroga, per motivi di sostenibilità, il periodo di rimborso massimo di 12 anni per le centrali elettriche non nucleari. 

·Piano di rimborso: la norma generale non prevederebbe più rimborsi in rate uguali con scadenza semestrale. Invece, oltre la metà del capitale dovrebbe essere rimborsata una volta trascorso il 60 % del periodo di tempo previsto per il rimborso.

·Adeguamento del premio per periodi di rimborso più lunghi: le agenzie di credito all'esportazione sono tenute ad applicare un premio agli acquirenti quando questi forniscono una copertura assicurativa ufficiale per le operazioni. Con periodi di rimborso più lunghi, la formula attuale per il premio comporta prezzi proibitivi. Il moderato adeguamento previsto agevolerà, ad esempio, i progetti concernenti le energie rinnovabili che divengono finanziariamente sostenibili solo su periodi più lunghi.

·Tassi d'interesse variabili: l'introduzione della possibilità di applicare tassi d'interesse minimi variabili che rispecchiano il mercato nelle operazioni di credito all'esportazione nell'ambito dell'accordo. Attualmente la norma prevede l'applicazione di tassi minimi fissi regolamentati.

Se da un lato tali norme consentiranno di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi nei paesi terzi termini di finanziamento che rispondono a pratiche di mercato solide, dall'altro tutelano da una "corsa al ribasso" anche con i non aderenti all'accordo. Ciò contribuirà a garantire condizioni di maggiore parità per l'industria di esportazione dell'UE, in particolare nei settori delle principali infrastrutture strategiche.

Le modifiche delle norme dell'accordo avranno un impatto sulle "intese settoriali" che si discostano dalle norme standard per offrire condizioni e modalità specifiche per il settore. Ciò trova riscontro nell'allegato della presente proposta, che contiene le conseguenti modifiche alle disposizioni pertinenti delle intese settoriali. In particolare, due intese settoriali (sul finanziamento di progetti e per il settore ferroviario), che esistevano solo per garantire periodi di rimborso più lunghi rispetto all'attuale norma di 8-10 anni e che, per effetto del termine di 20 anni previsto diventano ridondanti, sono soppresse. Nel corso dei negoziati, alcuni partecipanti hanno espresso la volontà di prorogare i periodi di rimborso massimi anche nell'ambito dell'intesa per il settore nucleare di cui all'accordo, che attualmente sono fissati a 18 anni, mentre l'UE si è detta contraria. Come già detto, per la CCSU è previsto un processo decisionale distinto.

Le proposte dettagliate di riforma dell'accordo sono contenute nell'allegato della proposta di decisione. Come si è detto, i negoziati potrebbero portare ad alcune ulteriori modifiche del testo, ma vi è consenso sui principi fondamentali del risultato. Tali modifiche troverebbero riscontro nell'allegato prima dell'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, mediante la procedura di cui all'articolo 2 del progetto di decisione.

È opportuno stabilire la proposta dell'Unione in merito alla posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, in quanto la decisione di modificare l'accordo avrà effetti giuridici nell'UE ai sensi del diritto dell'Unione (cfr. il punto 2.1).

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La proposta di modernizzazione delle norme dell'accordo consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione dei paesi partecipanti, compresa l'Unione europea, di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere gli operatori finanziari commerciali. In questo modo, le norme modernizzate dell'accordo rafforzerebbero la competitività globale degli esportatori dell'UE, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione.

Tenuto conto dell'obiettivo e dei previsti effetti positivi dell'accordo modernizzato sull'industria di esportazione e sull'economia dell'UE, la posizione da adottare a nome dell'Unione deve essere quella di sostenere il progetto di proposta che figura nell'allegato della presente decisione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che i partecipanti sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale stabilisce che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento".

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto dei partecipanti apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0275 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") è stato recepito e pertanto reso giuridicamente vincolante nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(2)I partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono chiamati a decidere in merito alla modernizzazione delle norme dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che regolano i periodi di rimborso massimi, il piano di rimborso, i tassi di premio minimi e l'introduzione della possibilità di applicare tassi di interesse variabili nelle operazioni di sostegno ai crediti all'esportazione.

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione. in quanto la decisione dei partecipanti di modificare l'accordo avrà effetti giuridici nell'UE ai sensi del diritto dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE.

(4)La proposta di modifica dell'accordo consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione dei paesi partecipanti, compresa l'Unione europea, di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere gli operatori finanziari commerciali. In questo modo, l'accordo modernizzato rafforzerebbe la competitività globale degli esportatori dell'UE, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") di una decisione relativa alla modernizzazione delle norme dell'accordo si basa sull'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Qualora, in occasione o prima di una riunione dei partecipanti, siano presentate nuove proposte riguardanti l'oggetto dell'allegato della presente decisioni sulle quali non esiste ancora una posizione dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrà essere definita mediante il coordinamento dell'Unione prima che i partecipanti siano chiamati ad adottare una modifica dell'accordo. In tali casi, la posizione dell'Unione dovrà essere in linea con le politiche e la legislazione in vigore.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.
(2)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(4)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
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Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 456 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo


ALLEGATO

PROPOSTA

La posizione dell'Unione europea è di sostenere le modifiche dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") di cui alle parti da 1 a 4 del presente allegato. Di seguito si fa riferimento agli articoli e agli allegati dell'accordo. Le aggiunte sono in grassetto sottolineato. Le soppressioni sono barrate. 

Parte 1

Periodi di rimborso massimi

L'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (ASU) e l'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi (SSU) restano invariate.

Gli allegati V e VI saranno completamente soppressi in quanto le future condizioni e modalità "standard" relative al periodo e al piano di rimborso saranno più "attraenti" rispetto a quelle attualmente previste da questi due allegati.

[…]

13. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

Fatto salvo l'articolo 14, il periodo di rimborso massimo è di 20 anni. In ogni caso il periodo di rimborso massimo non può essere superiore alla vita utile dei beni esportati. varia secondo la classificazione del paese di destinazione, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 11.

a)Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di otto anni e mezzo.

b)Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

c)Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione, i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 56 a 61 al fine di raggiungere un accordo su condizioni appropriate.

[…]

ALLEGATO V: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e le modalità finanziarie dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, devono essere attuate in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

a)La presente intesa settoriale fissa le condizioni e le modalità finanziarie che si applicano ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per materiali pertinenti alle infrastrutture ferroviarie e ad altri specifici sistemi di trasporto su rotaia essenziali per il funzionamento dei treni, compresi sistemi di controllo-comando (ad esempio segnalamento e altre infrastrutture), elettrificazione, binari, cavi sopraelevati, piloni, materiale rotabile, impianti a fune, filobus e relativi lavori di costruzione.

b)I tipi specifici di sistemi di trasporto su rotaia ammissibili al sostegno in base alle condizioni e modalità del presente allegato sono i seguenti: 1) qualsiasi tipo di sistema di trasporto ferroviario; 2) sistemi di trasporto filoviario; 3) sistemi di trasporto a fune 1 .

CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

2. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

a)Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue: 1) per i contratti nei paesi di categoria I (quali definiti all'articolo 10 dell'accordo): 12 anni; 2) per i contratti nei paesi di categoria II (quali definiti all'articolo 10 dell'accordo): 14 anni.

b)Per poter beneficiare delle condizioni di rimborso stabilite alla lettera a) si applicano le seguenti condizioni:

1)l'operazione deve comportare un valore contrattuale totale superiore a 10 milioni di DSP; e

2)il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile delle infrastrutture per il trasporto su rotaia finanziate; e

3)per le operazioni nei paesi di categoria I, l'operazione implica/è caratterizzata da:

partecipazione ad una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico per il credito all'esportazione, in cui:

i) il partecipante è un partner minoritario con status pari passo per tutta la durata del prestito; e

ii) il sostegno pubblico erogato dai partecipanti per il credito all'esportazione corrisponde a un importo inferiore al 50 % della sindacazione;

tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

c)Ciascun partecipante può chiedere una deroga alla condizione di cui alla lettera b), punto 3), mediante l'utilizzo di una linea comune conformemente agli articoli da 56 a 61 dell'accordo. In tali casi il partecipante che propone la linea comune deve fornire, nella proposta di linea comune o in ogni singola operazione successivamente notificata, una spiegazione esauriente per il sostegno, compresi i dati specifici sulla determinazione dei prezzi, e giustificare l'esigenza di derogare alle disposizioni di cui alla lettera b), punto 3).

3. RIMBORSO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

Il rimborso del capitale e degli interessi deve essere effettuato in conformità dell'articolo 15 dell'accordo, tranne per quanto riguarda la vita media ponderata massima del periodo di rimborso a norma della lettera d), punto 4), di tale articolo, che deve essere la seguente: a) per le operazioni nei paesi di categoria I, sei anni e tre mesi; e b) per le operazioni nei paesi di categoria II, sette anni e tre mesi.

CAPITOLO III: PROCEDURE

4. NOTIFICA PREVENTIVA

a)Ciascun partecipante procede a una notifica preventiva a norma dell'articolo 45 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda erogare sostegno per un'operazione in un paese di categoria I. Tali notifiche comprendono una spiegazione esauriente relativa al sostegno pubblico, con dati specifici sulla determinazione dei prezzi.

b)Ciascun partecipante procede a una notifica preventiva a norma dell'articolo 46 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda erogare sostegno per: 1) un'operazione in un paese di categoria II o 2) un'operazione che beneficia di sostegno secondo una linea comune definita a norma dell'articolo 2, lettera c), della presente intesa settoriale. Tale notifica preventiva può essere effettuata in concomitanza alla proposta di linea comune subordinandola all'approvazione della stessa.

5. VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

In deroga alle disposizioni dell'articolo 61, lettera a), dell'accordo, tutte le linee comuni concordate cessano di essere valide il 31 dicembre 2023, a meno che i partecipanti non decidano la proroga della presente intesa settoriale conformemente all'articolo 6, lettera d), della stessa.

CAPITOLO IV: MONITORAGGIO E RIESAME

6. MONITORAGGIO E RIESAME

a)Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale.

b)Dopo il 31 dicembre 2023 e fatte salve le disposizioni della lettera c), il requisito relativo alla sindacazione inferiore al 50 % di cui all'articolo 2, lettera b), punto 3), primo trattino, punto ii), della presente intesa settoriale deve essere sostituito da una percentuale massima di sindacazione del 35 %, a meno che i partecipanti non decidano diversamente.

c)I partecipanti effettuano un riesame della presente intesa settoriale entro la fine del 2023, al fine di valutare le condizioni di mercato e altri fattori per determinare se le condizioni e le modalità debbano essere mantenute e/o modificate.

d)Dopo il 31 dicembre 2023 le condizioni e le modalità di cui alla presente intesa settoriale decadranno, a meno che i partecipanti non decidano diversamente.

[…]

ALLEGATO VI: CONDIZIONI E MODALITÀ APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

a)Il presente allegato stabilisce le condizioni e le modalità che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'appendice 1.

b)In mancanza di una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell'accordo.

CAPITOLO II: CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE

2. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI Il periodo massimo di rimborso è di 14 anni, a eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito dai partecipanti per il credito all'esportazione costituisca oltre il 35 % della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, nel qual caso il periodo massimo di rimborso è di 10 anni.

3. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI Il capitale di un credito all'esportazione può essere rimborsato in rate non uguali; il capitale e gli interessi possono essere rimborsati a scadenze superiori a sei mesi nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito; b) la prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 24 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito; c) gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito; d) la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi, a eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico erogato dai partecipanti per il credito all'esportazione costituisca oltre il 35 % della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, nel qual caso la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a cinque anni e tre mesi; e) il partecipante procede a una notifica preventiva conformemente all'articolo 4 del presente allegato.

CAPITOLO III: PROCEDURE

4. NOTIFICA PREVENTIVA PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Ciascun partecipante notifica a tutti i partecipanti l'intenzione di erogare il proprio sostegno secondo le condizioni e le modalità di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualunque impegno. La notifica va effettuata conformemente all'allegato VII dell'accordo. Se un qualsiasi partecipante chiede una spiegazione delle condizioni e delle modalità che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante autore della notifica attende un ulteriore periodo di dieci giorni di calendario prima di assumere qualunque impegno.

APPENDICE 1: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

I. CRITERI DI BASE

L'operazione comporta/è caratterizzata dai seguenti elementi: a) il finanziamento di una determinata unità economica, in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito; b) il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie; c) un'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati; d) un flusso di cassa generato dal progetto, che deve essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti esterni; e) detrazione in via prioritaria delle spese operative e del servizio del debito dai proventi del progetto; f) un acquirente/mutuatario non sovrano senza garanzia sovrana di rimborso (a esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad esempio i contratti di acquisto); g) garanzie basate sulle attività per i proventi/le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi; h) una possibilità limitata o nulla di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

II. ULTERIORI CRITERI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI OCSE AD ALTO REDDITO

L'operazione comporta/è caratterizzata dai seguenti elementi: a) partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico per il credito all'esportazione, in cui:

·il partecipante è un partner minoritario con status pari passo per tutta la durata del prestito; e

·il sostegno pubblico erogato dai partecipanti per il credito all'esportazione corrisponde a un importo inferiore al 50 % della sindacazione; b) tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

Parte 2

Piano di rimborso

15. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) Il rimborso del capitale di un credito all'esportazione è giustificato in base ai tempi di messa a disposizione dei fondi al debitore e deve rispettare i criteri seguenti:

1)gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi e il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito;

2)la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore a 12 anni, ossia al 60 % del periodo di rimborso massimo e, per le operazioni riguardanti il sostegno per le centrali elettriche non nucleari a norma dell'articolo 14, a sei anni e tre mesi, ossia al 60 % del periodo di rimborso massimo;

3)il partecipante procede a una notifica preventiva a norma dell'articolo 46 qualora il rimborso del capitale non sia effettuato in rate di pari importo e a scadenze regolari.

b) Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

a)Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali o, se del caso (ad esempio quando il sostegno viene erogato per operazioni di leasing o per l'esportazione di macchinari o attrezzature a sé stanti), mediante il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo.

b)Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata deve essere pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all'esportazione possono essere erogati a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b). Tale sostegno deve essere motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1) nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

2) il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito;

3) gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4) la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore:

a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e a cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II, per le operazioni con acquirenti sovrani (o con una garanzia sovrana di rimborso);

a cinque anni per i paesi di categoria I e a sei anni per i paesi di categoria II, per le operazioni con acquirenti non sovrani (e senza garanzia sovrana di rimborso);

in deroga alle disposizioni di cui ai due trattini precedenti, per le operazioni riguardanti il sostegno per le centrali elettriche non nucleari a norma dell'articolo 14: a sei anni e tre mesi;

5) il partecipante deve procedere a una notifica preventiva conformemente all'articolo 46, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene erogato a norma delle lettere a) e b).

d)Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

[…]

ALLEGATO II: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

3. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Il rimborso del capitale e degli interessi deve essere effettuato in conformità dell'articolo 15 dell'accordo; tuttavia la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a 15 anni, ossia al 60 % del periodo di rimborso massimo per la presente intesa settoriale.

a)I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato al punto 1) o al punto 2):

1)il rimborso del capitale si effettua in rate uguali;

2)il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali.

b)Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata va pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)In casi eccezionali e debitamente giustificati, il sostegno pubblico per i beni e i servizi di cui all'articolo 1, lettera a), punti 1) e 2), della presente intesa può essere erogato a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b). Tale sostegno deve essere motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)il periodo di rimborso massimo è di 15 anni;

2)nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

3)il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito;

4)gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

5)la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore a nove anni.

d)Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

ALLEGATO IV: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI E OPERE IDRAULICHE

6. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Il rimborso del capitale e degli interessi deve essere effettuato in conformità dell'articolo 15 dell'accordo; tuttavia la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a 15 anni, ossia al 60 % del periodo di rimborso massimo per la presente intesa settoriale.

a)I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato al punto 1) o al punto 2):

1)il rimborso del capitale si effettua in rate uguali;

2)il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali.

b)Il capitale è rimborsabile e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata deve essere pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)Per motivi eccezionali e debitamente giustificati il sostegno pubblico può essere erogato a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b). Tale sostegno deve essere motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

2)il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 18 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro 18 mesi dal punto di partenza del credito;

3)gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4)la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore al 60 % della durata massima del credito.

d)Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

Parte 3

Tassi d'interesse variabili

Nell'accordo è inserito l'articolo 22 seguente:

22. TASSI DI INTERESSE VARIABILI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

a) I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso variabile applicano tassi di interesse variabili minimi che comprendono:

1)un tasso variabile di riferimento accettato dal mercato per la valuta e il periodo di pagamento degli interessi applicabile, e

2)un margine di finanziamento positivo.

b) I tassi di interesse variabili minimi applicati dai partecipanti al sostegno finanziario pubblico devono:

1)promuovere la parità di condizioni per il sostegno pubblico, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, neutralizzando l'impatto sul margine di finanziamento del vantaggio competitivo dei partecipanti in relazione ai finanziamenti;

2)fare riferimento a dati di mercato commerciali per il debitore o a fonti di mercato pertinenti comparabili, senza costituire una sovvenzione;

3)applicarsi a tutti i settori, comprese le intese settoriali (ad eccezione dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili);

4)essere divulgati in modo trasparente in modo da facilitare la verifica.

c) Il sostegno finanziario pubblico non deve servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio di credito che, a norma dell'articolo 23, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

Parte 4

Tasso di premio minimo

ALLEGATO VIII: CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER LE OPERAZIONI DELLE CATEGORIE DI RISCHIO PAESE DA 1 A 7

Formula di calcolo dei tassi di premio minimi (MPR)

La formula per il calcolo dell'MPR applicabile a un credito all'esportazione che coinvolge un debitore/garante in un paese classificato in una categoria di rischio paese compresa fra la 1 e la 7 è la seguente:

MPR = { [ (ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP) / 0,95 ] * (1-LCF) + [cin * PCC / 0,95 * HOR * (1- CEF) ] }* QPFi * PCFi *BTSF, dove:

• ai = coefficiente di rischio paese nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

• cin = coefficiente di rischio acquirente per la categoria di rischio acquirente n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

• bi = costante per la categoria di rischio paese i (i = 1-7)

• HOR = periodo di rischio

• PCC = percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

• PCP = percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

• CEF = fattore di miglioramento del credito

• QPFi = fattore qualità del prodotto nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

• PCFi = fattore percentuale di copertura nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

• BTSF = fattore migliore del rischio sovrano ("better than sovereign")

• LCF = fattore valuta locale Classificazione del rischio paese applicabile

Formula per l'MPR adeguato ai termini di rimborso (MPRta)

Per il rischio con un valore di BB+ e superiore, la formula MPR per le categorie di rischio paese da 1 a 7 è la seguente:

MPR𝐭𝐚 = MPR×(1 − Y ∙ 𝑇)

Y = 1,70

T è l'HOR oltre il punto di inizio t0 a 12 anni.

(1)    I sistemi di trasporto a fune associati ad attività ricreative come lo sci non sono ammissibili al sostegno a norma del presente allegato. 
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