COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.6.2022
COM(2022) 288 final
2022/0188(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova ("Moldova") di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che ora sono in larga misura indisponibili. In questo difficile contesto la Moldova ha chiesto all'Unione di creare le condizioni più idonee affinché il paese possa reindirizzare all'UE parte dei suoi scambi con il resto del mondo, così da approfondire ulteriormente le relazioni commerciali con l'Unione e di sostenere la propria economia. A tal fine è necessario aumentare il grado di liberalizzazione del mercato, in particolare per i prodotti agricoli soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazio ("contingenti tariffari") di cui all'allegato XV-A dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova (nel prosieguo, l'"accordo di associazione") che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito ("DCFTA").
La Commissione propone pertanto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure temporanee di liberalizzazione degli scambi sotto forma di contingenti esenti da dazio supplementari, che dovrebbero applicarsi per un anno, per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari.
A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Moldova. Si tratta di pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliege, prugne e succhi di uva. Due di tali prodotti (prugne e uve da tavola) erano esportati dalla Moldova in grandi quantità su mercati terzi, in particolare in Russia, Bielorussia e Ucraina. Per tali prodotti è opportuno introdurre contingenti in esenzione da dazio supplementari per sostenere temporaneamente il reindirizzamento verso l'Unione, se necessario, dei volumi di vendita originariamente diretti verso detti mercati. Per i prodotti rimanenti (pomodori, agli, mele, ciliege e succhi di uva), i contingenti nuovi consisterebbero in quantitativi supplementari in esenzione da dazio pari ai quantitativi previsti dall'accordo di associazione.
Tali misure temporanee ed eccezionali sosterranno e promuoveranno gli attuali flussi commerciali dalla Moldova verso l'Unione, favorendo così l'economia della Moldova. Tali effetti sono coerenti con gli obiettivi principali dell'accordo di associazione, vale a dire stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della graduale integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell'UE e contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica di Moldova.
Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce quale elemento essenziale dell'accordo il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori. A norma dello stesso articolo le parti ribadiscono inoltre il loro impegno a favore dei principi generali del rispetto dello Stato di diritto e della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, oltre al rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero di per sé soggette al rispetto di tali elementi essenziali e principi generali.
Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo V che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, a norma del quale le parti istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo (articolo 143 dell'accordo).
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'Unione europea ha condannato fermamente l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure significative per sostenere la Moldova in questo contesto eccezionale, tra cui maggiore sostegno umanitario e alle frontiere, assistenza macrofinanziaria e misure di agevolazione degli scambi nell'attuale contesto problematico. Il regolamento proposto rispetterebbe pertanto l'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, di assicurare coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna, nonché l'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale dispone che la politica commerciale comune sia condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di aiutare la Moldova a far fronte alle sue attuali difficoltà economiche, anche nell'ambito degli scambi con l'Unione.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta si basa sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, e rientra nella politica commerciale comune dell'Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
In considerazione della gravità della situazione economica della Moldova, è importante che il regolamento entri in vigore il più presto possibile. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio e pubblicata nel 2012, cui si è attinto nel processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per la Moldova.
•Efficienza normativa e semplificazione
La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.
•Diritti fondamentali
Le misure rispetterebbero gli stessi principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione. In particolare, a norma dell'articolo 2 dell'accordo di associazione il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale dell'accordo.
Le misure sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Secondo una stima basata sul livello delle importazioni dalla Moldova nel 2021, l'Unione europea registrerà una perdita di entrate doganali pari a circa 0,3 milioni di EUR all'anno. L'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà pertanto molto limitato.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra l'UE e la Moldova sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Vista la situazione di crisi in Moldova in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali dalla Moldova mediante la concessione di contingenti esenti da dazio supplementari per le importazioni nell'Unione di prodotti agricoli della Moldova. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di contingenti esenti da dazio supplementari per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari.
2022/0188 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova ("Moldova"), dall'altra ("l'accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. In conformità alla decisione 2014/492/UE del Consiglio, il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
(2)L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo ("le parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
(3)L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle figuranti nel documento e la possibilità di accelerare tale soppressione ed estenderne la portata.
(4)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità della Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che ora sono in larga misura indisponibili. Per attenuare le ripercussioni negative sull'economia della Moldova è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova al fine di fornire un sostegno rapido all'economia della Moldova in queste circostanze difficili. È pertanto necessario ed opportuno stimolare i flussi commerciali della Moldova mediante misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che concedano contingenti esenti da dazio supplementari per sette prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Moldova.
(5)A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione assicura coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
(6)Le misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma di contingenti esenti da dazio supplementari temporanei per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Moldova e degli operatori economici colpiti. A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Moldova. Si tratta di pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliege, prugne e succhi di uva. Due di tali prodotti (prugne e uve da tavola) erano esportati dalla Moldova in grandi quantità su mercati terzi, in particolare in Russia, Bielorussia e Ucraina. Per tali prodotti è opportuno introdurre contingenti in esenzione da dazio supplementari per sostenere temporaneamente il reindirizzamento verso l'Unione, se necessario, dei volumi di vendita originariamente diretti verso detti mercati. Per i prodotti rimanenti (pomodori, agli, mele, ciliege e succhi di uva), i contingenti nuovi consisterebbero in quantitativi supplementari in esenzione da dazio pari ai quantitativi previsti dall'accordo di associazione.
(7)Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione della Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi dello stesso accordo.
(8)La Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui la Moldova non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe poter sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.
(9)L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che costituiscono elementi essenziali dell'accordo stesso il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei seguenti principi generali: lo Stato di diritto e la buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Moldova non rispetti gli elementi essenziali o i summenzionati principi generali dell'accordo di associazione.
(10)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al considerando 7 qualora le importazioni di cui al presente regolamento incidano o rischino di incidere gravemente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11)È necessario prevedere la possibilità, previa inchiesta della Commissione, di sospendere le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al considerando 6 nei confronti di uno o più prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento qualora tali misure creino o rischino di creare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
(12)La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali istituite dal presente regolamento.
(13)Considerata l'urgenza della questione in relazione alla situazione causata dalla guerra d'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(14)Vista l'urgenza della situazione economica della Moldova, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
Oltre ai contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti dall'accordo di associazione nel relativo allegato XV-A, i prodotti agricoli figuranti nell'allegato del presente regolamento sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova entro i limiti dei contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti nell'allegato. Tali contingenti tariffari in esenzione da dazio sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 2
Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi
Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dall'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:
(a)il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
(b)l'astensione da parte della Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
(c)il rispetto da parte della Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo secondo quanto previsto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.
Articolo 3
Sospensione temporanea delle misure
1.La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2.Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, emette un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte della Moldova sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Clausola di salvaguardia
1.Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni che causano, o minacciano di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, le misure di liberalizzazione degli scambi previste dall'articolo 1 possono essere sospese in qualsiasi momento per quanto riguarda tale prodotto.
2.La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti oggetto delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
3.La Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole:
(a)su richiesta di uno Stato membro,
(b)su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dei produttori dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o
(c)di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.
Ai fini del presente paragrafo, per "quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti" si intendono produttori dell'Unione la cui produzione complessiva rappresenti oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che abbia espresso sostegno o opposizione alla richiesta, e che rappresenti non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.
4.Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Moldova o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di tale assistenza da parte di detti funzionari.
6.Nel considerare l'esistenza delle gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:
–quota di mercato,
–produzione,
–scorte,
–capacità di produzione,
–utilizzo degli impianti,
–occupazione,
–importazioni,
–prezzi.
7.L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
8.Entro tre mesi dalla conclusione dell'inchiesta la Commissione decide l'eventuale sospensione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dall'articolo 1 nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. La sospensione resta in vigore per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui chiude l'inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento.
9.Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.
Articolo 5
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi
La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono rese disponibili sul sito web della Commissione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Le misure di liberalizzazione degli scambi si applicano ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sotto controllo doganale nell'Unione, a condizione che una richiesta in tal senso sia presentata alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Il presente regolamento si applica fino al ... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE
1.TITOLO DELLA PROPOSTA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
2.LINEE DI BILANCIO:
Capitolo 12, articolo 120
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2022: 17 912 606 159 EUR
3.INCIDENZA FINANZIARIA
◻
La proposta non ha incidenza finanziaria
X
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:
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Linea di bilancio
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Entrate
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Periodo: parte del 2022 - parte del 2023*
(Mio EUR al primo decimale)
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Articolo 120, capitolo 12
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Incidenza sulle risorse proprie
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0,3
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Totale
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* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento
I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio (ad esempio, prugne).
Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dal presente regolamento è stimata a 0,366 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 0,274 milioni di EUR per il periodo in questione.
4.MISURE ANTIFRODE
Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione della Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi dello stesso accordo.