EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0222

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

COM/2022/222 final

Bruxelles, 18.5.2022

COM(2022) 222 final

2022/0160(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Green Deal europeo pone l'efficienza energetica e le energie rinnovabili al centro della transizione verso l'energia pulita. Le attuali tensioni internazionali a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il contesto geopolitico generale e i prezzi molto elevati dell'energia hanno acuito la necessità di migliorare l'efficienza energetica e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione allo scopo di disporre di un sistema energetico più indipendente dai paesi terzi. Accelerare la transizione verde verso le energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di offrire prezzi dell'energia accessibili ai cittadini e alle imprese europei in tutti i settori dell'economia.

Gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili dovrebbero riflettere la necessità pressante di migliorare l'efficienza energetica e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dovrebbero pertanto essere aumentati. Tali obiettivi riveduti sostituiscono la modifica degli obiettivi proposti nelle proposte di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 1 e di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2 , adottata il 14 luglio 2021.

Inoltre, considerando che gli edifici sono responsabili del 40 % dell'energia consumata e del 36 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia, è necessario aumentare la realizzazione di impianti solari negli edifici. Si tratta di uno dei modi più rapidi per diffondere le energie rinnovabili su larga scala, ridurre l'uso di combustibili fossili negli edifici e accelerare la decarbonizzazione e l'elettrificazione del loro consumo energetico.

Inoltre la durata e la complessità delle procedure amministrative si sono rivelate uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture. Dalla relazione provvisoria dello studio sulla semplificazione delle fonti di energia rinnovabile (RES Simplify), stilata per la Commissione 3 e pubblicata insieme alla presente proposta, è emerso che le difficoltà di accesso alla rete e i problemi amministrativi rappresentano circa il 46 % di tutti gli ostacoli individuati e si prevede che tale percentuale aumenti in futuro. Per alcune tecnologie rinnovabili diffuse, come l'energia eolica e il fotovoltaico, gli ostacoli amministrativi stanno diventando sempre più significativi rispetto ad altri tipi di ostacoli. Con l'avanzamento della transizione energetica, man mano che le tecnologie rinnovabili maturano e i progetti dipendono sempre meno dai regimi di sostegno, gli ostacoli amministrativi acquisiscono maggiore rilevanza.

Gli ostacoli più comuni legati alle procedure amministrative per i progetti di energia rinnovabile individuati nello studio RES Simplify 4 sono gli oneri burocratici, i processi non trasparenti, la mancanza di coerenza giuridica nonché un quadro e orientamenti incompleti e vaghi che conducono a interpretazioni divergenti della legislazione esistente da parte delle autorità competenti.

I beni pubblici in conflitto rappresentano la seconda fonte principale di ostacoli alla realizzazione di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili. Ciò vale in particolare per l'energia eolica, l'energia geotermica, l'energia idroelettrica e l'energia fotovoltaica solare. Tra tali ostacoli, i più rilevanti riguardano la tutela dell'ambiente (biodiversità e protezione delle specie in pericolo di estinzione e protezione dei corpi idrici), altri usi del suolo e questioni di difesa militare/aerea.

Ulteriori ostacoli individuati nello studio si riferiscono alla mancanza di sostegno da parte dei responsabili politici o all'opposizione prolungata da parte di istituzioni pubbliche o private o del pubblico stesso.

Infine i problemi relativi alla connessione alla rete e alle procedure operative sono stati altresì identificati come problemi che incidono gravemente sulla diffusione delle energie rinnovabili in vari Stati membri.

Il 18 gennaio 2022 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica aperta per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi in merito ai processi e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile 5 . Tale consultazione pubblica è stata condotta nel contesto della preparazione della raccomandazione della Commissione sulle procedure autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica, adottata il 18 maggio, unitamente alla presente proposta. I risultati della consultazione pubblica confermano che gli ostacoli amministrativi costituiscono una grave strozzatura che si frappone all'accelerazione della diffusione dell'energia da fonti rinnovabili (per maggiori dettagli cfr. la sezione 3).

A causa di tali ostacoli, i tempi necessari per i progetti di energia rinnovabile possono durare fino a dieci anni. Pertanto non sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile se prima non si abbrevia e semplifica l'iter autorizzativo, come riportato nella comunicazione REPowerEU 6 . La proposta mira a semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile in modo coordinato e armonizzato in tutta l'UE. Ciò è necessario per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in tutta l'UE al fine di garantire il conseguimento degli ambiziosi obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta modifica l'attuale direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Essa si basa sul quadro esistente per razionalizzare le procedure amministrative per i progetti di energia rinnovabile, che introduce, tra l'altro, una durata massima delle procedure autorizzative applicabile agli impianti di produzione di energia rinnovabile. Tuttavia nel contesto dell'attuale situazione geopolitica occorrono misure aggiuntive per aumentare ulteriormente l'approvvigionamento di energia rinnovabile nell'Unione. In particolare, sono necessarie misure rafforzate per accelerare le procedure autorizzative per i nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Inoltre l'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili deve essere più ambizioso. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001, adottata il 14 luglio 2021 7 , tale obiettivo era già stato portato dal 32 % al 40 %. Tuttavia, alla luce del cambiamento radicale nelle condizioni di mercato dei combustibili fossili utilizzati nei settori dell'energia, del riscaldamento e dei trasporti, anche per quanto concerne l'aumento dei prezzi e la necessità per l'UE di eliminare gradualmente la sua dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia, è necessario innalzare al 45 % l'obiettivo per il 2030 in materia di fonti di energia rinnovabili, affinché queste ultime contribuiscano maggiormente al conseguimento di tale obiettivo e alla garanzia di prezzi dell'energia competitivi.

La presente proposta modifica anche la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Si basa sul quadro esistente in materia di prestazione energetica nell'edilizia e di energie rinnovabili. Introduce l'obbligo per gli Stati membri di promuovere la realizzazione di impianti solari nell'edilizia.

L'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica, adottata il 14 luglio 2021, ha già portato l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 al 9 % rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento del 2020. Tuttavia, dati i prezzi elevati dell'energia e il cambiamento radicale delle condizioni di mercato che comporta una maggiore efficienza sotto il profilo dei costi delle misure di efficienza energetica e la necessità per l'Unione di superare la sua dipendenza dai combustibili fossili e dalle importazioni di energia dalla Russia, è necessario innalzare ulteriormente al 13 % l'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 per garantire che tale obiettivo e gli obiettivi di decarbonizzazione siano conseguiti rapidamente e in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La proposta modifica pertanto anche la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica al fine di rafforzare l'efficienza energetica e aumentare l'obiettivo di efficienza energetica per l'Unione per il 2030.

La Commissione informerà i colegislatori che:

- l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001, adottata a luglio, è da considerarsi sostituito dall'articolo 1, paragrafo 2, della presente proposta;

- l'articolo 2 della presente proposta è da considerarsi aggiunto alla proposta di rifusione della direttiva 2010/31/UE presentata il 15 dicembre 2021 8 ; pertanto, se adottata, dovrebbe confluire nella rifusione di tale direttiva;

- l'articolo 3 della presente proposta è da considerarsi in sostituzione dell'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE presentata il 14 luglio 2021. Pertanto, se adottata, dovrebbe confluire nella rifusione di tale direttiva. 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con una più ampia serie di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza, tra cui le proposte della Commissione del pacchetto "Pronti per il 55 %", in particolare la revisione della direttiva (UE) 2018/2001 e la rifusione delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE.

A seguito dei recenti sviluppi geopolitici, nel marzo 2022 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "REPowerEU". Conformemente alla comunicazione REPowerEU, la Commissione ha pubblicato una raccomandazione per l'accelerazione delle procedure autorizzative dei progetti di energia rinnovabile, accompagnata da orientamenti per aiutare gli Stati membri ad accelerare l'iter autorizzativo degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Ciò fornirà agli Stati membri gli strumenti per iniziare a ridurre i tempi di approvazione delle domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile e, di conseguenza, per rispondere rapidamente alla crisi energetica senza precedenti causata dall'attuale situazione geopolitica. La Commissione presenta inoltre la presente proposta al fine di garantire che i progetti siano approvati in modo più semplice e rapido in tutta l'Unione. Dare seguito alla raccomandazione con una proposta legislativa offrirà ai promotori di progetti e agli investitori maggiore sicurezza, mentre gli Stati membri dovrebbero già orientarsi verso l'accelerazione delle procedure autorizzative conformemente alla raccomandazione. Inoltre un'attuazione rapida ed efficiente della raccomandazione può svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che gli Stati membri rispettino i nuovi obblighi derivanti dalla presente proposta.

La proposta mira a razionalizzare ulteriormente le varie fasi delle procedure autorizzative relative alle energie rinnovabili, compresa la valutazione del potenziale impatto ambientale. Le politiche in materia di ambiente ed energie rinnovabili perseguono obiettivi strettamente correlati, in quanto entrambe si prefiggono il medesimo obiettivo generale di mitigazione dei cambiamenti climatici. La proposta rafforza il ruolo che le valutazioni ambientali dei piani o dei programmi effettuate dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 possono svolgere ai fini di una diffusione più rapida delle energie rinnovabili, in particolare per la designazione di zone di riferimento per le energie rinnovabili. La proposta prevede inoltre un quadro specifico per le procedure autorizzative per impianti di energia rinnovabile individuali situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili e fuori da tali zone. Tale quadro combina in modo efficiente la necessità di autorizzare in modo rapido e semplice la maggior parte dei progetti che verosimilmente non comportano rischi ambientali, con un elevato livello di protezione, garantendo un esame più attento dei progetti più problematici.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda su due basi giuridiche:

- articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 10 (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure per lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e la promozione delle energie rinnovabili, uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE;

- articolo 192, paragrafo 1, TFUE, che fornisce la base giuridica per modificare l'applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di ambiente.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La necessità di un intervento dell'UE

L'obiettivo di una diffusione delle energie rinnovabili sostenibili che sia efficiente in termini di costi, rapida e su vasta scala, in linea con l'ambizione del Green Deal europeo e della comunicazione REPowerEU dell'UE non può essere conseguito dai soli Stati membri. Occorre un approccio a livello di Unione per fornire i giusti incentivi agli Stati membri con livelli diversi di ambizione per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica che prevede il passaggio dal sistema energetico tradizionale basato sui combustibili fossili a un sistema energetico più integrato ed efficiente sotto il profilo energetico basato sulle energie rinnovabili.

Tenendo conto delle diverse politiche in materia di energia degli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE, sostenuto da un solido quadro di governance, consegua l'obiettivo climatico dell'UE e il necessario aumento della diffusione delle energie rinnovabili rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.

La durata e la complessità delle procedure amministrative rappresentano uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture. La durata e la complessità delle procedure autorizzative variano notevolmente tra le diverse tecnologie per le energie rinnovabili e tra gli Stati membri. Sebbene gli Stati membri possano intervenire per affrontare gli ostacoli esistenti a livello nazionale, è necessario un approccio europeo coordinato per abbreviare e semplificare le procedure autorizzative e amministrative al fine di accelerare la necessaria diffusione delle energie rinnovabili. Ciò è a sua volta necessario affinché l'UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e il suo obiettivo a lungo termine della neutralità climatica, e affinché possa eliminare gradualmente la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e ridurre i prezzi dell'energia. Tenendo conto delle diverse politiche, priorità e procedure in materia di energia degli Stati membri, e alla luce dell'urgenza di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in tutti gli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE consegua gli obiettivi prefissati rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.

È necessaria un'azione a livello di Unione per assicurare che gli Stati membri contribuiscano all'obiettivo vincolante di efficienza energetica a livello UE e che tale obiettivo sia conseguito collettivamente e in modo efficiente in termini di costi. L'azione dell'Unione integrerà e rafforzerà l'azione a livello nazionale e locale al fine di aumentare gli sforzi in materia di efficienza energetica. 

Valore aggiunto dell'UE

L'intervento dell'UE in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica apporta valore aggiunto essendo più efficiente ed efficace rispetto agli interventi dei singoli Stati membri, evitando un approccio frammentato e affrontando la transizione del sistema energetico europeo in modo coordinato.

Un approccio europeo consente a tutti gli Stati membri di sfruttare appieno il loro potenziale ai fini della diffusione efficiente sotto il profilo dei costi dell'energia rinnovabile, necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, assicurando che la capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili sia diffusa senza problemi in tutti gli Stati membri.

Gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 sono obiettivi collettivi. A tale riguardo, le politiche coordinate dell'Unione hanno maggiori possibilità di trasformare l'Unione in un continente climaticamente neutro entro il 2050. 

Proporzionalità

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Data la situazione geopolitica senza precedenti generata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dei prezzi elevati dell'energia, è evidente la necessità di un'azione coordinata e urgente per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili di energia. L'equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciata agli Stati membri sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi è considerato adeguato dato l'imperativo di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica stabilito nella Normativa europea sul clima, nonché l'urgenza di ridurre sia la dipendenza energetica dell'Unione sia i prezzi dell'energia.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è una direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, aumentando l'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 e rafforzando le disposizioni relative all'iter autorizzativo contenute in tale direttiva (articoli da 15 a 17). Essa modifica inoltre la direttiva 2010/31/UE, che promuove gli impianti solari nell'edilizia, e la direttiva 2012/27/UE, che aumenta l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030. La presente revisione delle direttive (UE) 2018/2001, 2012/27/UE e 2010/31/UE si limita a ciò che è considerato necessario per stabilire obiettivi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica che siano coerenti con l'attuale contesto di urgenza e per aumentare gli impianti solari negli edifici e razionalizzare le procedure autorizzative al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 18 gennaio 2022 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica aperta della durata di tre mesi per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi in merito alle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile. Tale consultazione pubblica è stata condotta nel contesto della preparazione della raccomandazione della Commissione sulle procedure autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica, adottata il 18 maggio, unitamente alla presente proposta. In tale contesto, la Commissione ha inoltre organizzato un evento ad alto livello con i portatori di interessi e due workshop per discutere gli ostacoli esistenti e le buone pratiche nelle procedure autorizzative dei diversi Stati membri.

Data l'urgenza della proposta, che è stata presentata in risposta alla crisi innescata dall'invasione russa dell'Ucraina e alla conseguente necessità di accelerare con urgenza la diffusione delle energie rinnovabili, la Commissione si basa sui risultati di tali consultazioni e sui contributi forniti dai principali portatori di interessi nell'ambito di vari workshop, riunioni e forum, in particolare una conferenza ad alto livello sul rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e gli accordi di compravendita di energia elettrica, nonché due workshop sulle procedure autorizzative per progetti di revisione della potenza degli impianti nei settori dell'energia eolica e dell'energia idroelettrica.

Sintesi delle opinioni dei portatori di interessi

La consultazione pubblica aperta ha invitato due gruppi di portatori di interessi ad esprimere il proprio parere in merito alle procedure autorizzative: le autorità pubbliche, da una parte, e i promotori di progetti e le associazioni, dall'altra.

Nelle loro risposte, sette autorità pubbliche su otto (87,5 %) indicano la mancanza di disponibilità di siti sulla terraferma o in mare come principale ostacolo all'espansione delle energie rinnovabili nella rispettiva giurisdizione, seguita dalla mancanza di capacità di rete (62,5 %), dalla mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica / conflitti tra beni pubblici (50 %) e dalla durata delle procedure (50 %). Interrogate sui principali ostacoli all'elaborazione delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, le autorità pubbliche hanno indicato come principale ostacolo la complessità del coordinamento a diversi livelli governativi o amministrativi (75 %), seguita dalla mancanza di risorse umane (50 %) e dalla mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica o da conflitti tra beni pubblici (50 %).

Circa la metà dei promotori di progetti e delle associazioni (70 su 155) ha identificato la durata delle procedure amministrative come principale ostacolo che impedisce la realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, mentre 62 di loro hanno indicato problemi di connessione alla rete. Gli intervistati hanno inoltre annoverato tra i principali ostacoli la concorrenza con le normative ambientali (44) e la complessità delle procedure o dei requisiti applicabili (35). Nelle loro risposte alle domande aperte, gli intervistati hanno sottolineato l'importanza della pianificazione territoriale, si sono dichiarati a favore dell'utilizzo multiplo dello spazio, come l'agro-fotovoltaico, e hanno auspicato il coinvolgimento della popolazione locale. La consultazione pubblica ha inoltre chiaramente invocato una serie armonizzata di criteri per la designazione di aree idonee per la realizzazione di progetti.

Le opinioni dei portatori di interessi espresse nell'ambito della consultazione pubblica aperta e durante i workshop sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa sui risultati dello studio RES Simplify, che fornisce una panoramica completa degli ostacoli relativi alle procedure autorizzative, degli indicatori nazionali di prestazione e delle migliori pratiche relative alle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, con particolare attenzione agli ostacoli amministrativi nel settore dell'energia elettrica. La relazione provvisoria dello studio è pubblicata contestualmente all'adozione della presente iniziativa e della raccomandazione sulle procedure autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica. La presente proposta rispecchia anche le opinioni espresse dai portatori di interessi pertinenti durante il processo di consultazione.

Valutazione d'impatto

Data la natura politicamente sensibile e urgente della proposta, non è stata effettuata una valutazione d'impatto specifica.

Tuttavia lo studio summenzionato, la consultazione pubblica aperta e i workshop dettagliati organizzati con i portatori di interessi, nonché l'analisi della Commissione stessa, forniscono informazioni esaustive sui problemi relativi alle procedure di pianificazione e autorizzazione e sulle opzioni per affrontare tali problemi.

Diritti fondamentali

In termini di coerenza con la Carta dei diritti fondamentali, l'obiettivo generale della presente revisione consiste nell'aumentare l'efficienza energetica e il ricorso all'energia rinnovabile e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e ciò è del tutto in linea con l'articolo 37 della Carta secondo cui un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta modifica una direttiva esistente sulla promozione dell'energia rinnovabile e l'impatto amministrativo e i costi sono quindi stimati come moderati, dato che la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie sono in atto. Gli Stati membri dovranno sostenere alcuni costi per l'attuazione del nuovo obbligo di individuazione delle "zone di riferimento per le energie rinnovabili", ma lo snellimento complessivo delle procedure dovrebbe comportare notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri stessi. I costi aggiuntivi di un obiettivo più ambizioso in materia di energie rinnovabili nell'UE saranno bilanciati da altri benefici economici, ambientali e sociali, quali una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, sostituendo i combustibili fossili importati da paesi terzi, e una maggiore resilienza alle esternalità, contribuendo nel contempo ai pozzi di assorbimento del carbonio e riducendo l'inquinamento atmosferico. La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE.

Per quanto riguarda la modifica della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. Per quanto riguarda i costi per gli Stati membri, la presente proposta modifica le direttive esistenti e si basa in larga misura su strutture e norme già esistenti, soprattutto se si tiene conto delle nuove disposizioni presentate attraverso le proposte di rifusione di entrambe le direttive. Gli Stati membri dovranno sostenere alcuni costi per l'attuazione di misure aggiuntive per contribuire al conseguimento dell'obiettivo e al nuovo obbligo per gli edifici, ma dovrebbero conseguire notevoli risparmi sui costi per le famiglie e le imprese. 

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In seguito all'adozione della presente direttiva di modifica da parte dei colegislatori, durante il periodo di recepimento, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni per facilitarne il recepimento:

organizzazione di riunioni con gli esperti degli Stati membri incaricati di recepire le diverse parti della direttiva al fine di discutere le modalità di recepimento e risolvere i dubbi, tanto nel contesto dell'azione concertata per le fonti di energia rinnovabili (CA-RES), dell'azione concertata per la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e dell'azione concertata per l'efficienza energetica, quanto in forma di comitato;

disponibilità a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri in caso di domande specifiche sul recepimento della direttiva.

Dopo il termine di recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri hanno recepito completamente e correttamente la direttiva.

Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ha stabilito un quadro integrato di pianificazione, monitoraggio e comunicazione in materia di energia e clima, al fine di monitorare i progressi verso gli obiettivi climatici ed energetici in linea con i requisiti di trasparenza dell'accordo di Parigi. Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima entro la fine del 2019, trattando le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il periodo 2021-2030. Dal 2023 gli Stati membri devono riferire ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani; entro il 30 giugno 2023 devono inoltre notificare alla Commissione i progetti di aggiornamento dei piani e presentare gli aggiornamenti finali entro il 30 giugno 2024. La presente proposta non creerà un nuovo sistema di pianificazione e comunicazione, ma sarà soggetta al quadro di pianificazione e comunicazione esistente ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Una futura revisione del regolamento sulla governance consentirebbe un consolidamento di tali obblighi di comunicazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/17), gli Stati membri devono corredare le loro notifiche di misure nazionali di recepimento con informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tale attività deve essere svolta per ciascun obbligo, non soltanto a livello di "articolo". Qualora gli Stati membri rispettassero tale obbligo, non vi sarebbe la necessità, in linea di principio, di inviare ulteriori documenti esplicativi sul recepimento alla Commissione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le principali disposizioni che modificano sostanzialmente le direttive (UE) 2018/2001, 2012/27/UE e 2010/31/UE o aggiungono nuovi elementi sono riportate in appresso.

L'articolo 1, paragrafo 1, aggiunge una nuova definizione all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di definire "zone di riferimento per le energie rinnovabili".

L'articolo 1, paragrafo 2, modifica l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 aumentando al 45 % l'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili. Tale articolo sostituisce la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 inclusa nella proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 adottata il 14 luglio 2021 11 .

L'articolo 1, paragrafo 3, inserisce un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 15 che impone agli Stati membri di promuovere la sperimentazione di nuove tecnologie per le energie rinnovabili, applicando nel contempo garanzie adeguate.

L'articolo 1, paragrafo 4, inserisce un nuovo articolo 15 ter sull'obbligo per gli Stati membri di individuare le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2030.

L'articolo 1, paragrafo 5, inserisce un nuovo articolo 15 quater sull'obbligo per gli Stati membri di adottare uno o più piani che designino "zone di riferimento per le energie rinnovabili", che sono zone particolarmente idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 1, paragrafo 6, sostituisce l'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001, ampliando l'ambito di applicazione della procedura autorizzativa, precisando l'inizio della stessa e invocando le procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale più rapide nel contesto delle domande relative ai progetti di energia rinnovabile.

L'articolo 1, paragrafo 7, inserisce un nuovo articolo 16 bis, che disciplina la procedura autorizzativa nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili.

L'articolo 1, paragrafo 8, inserisce un nuovo articolo 16 ter, che disciplina la procedura autorizzativa fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili.

L'articolo 1, paragrafo 9, inserisce un nuovo articolo 16 quater, che disciplina la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali.

L'articolo 1, paragrafo 10, inserisce un nuovo articolo 16 quinquies per garantire che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente per scopi specifici.

L'articolo 2 inserisce un nuovo articolo 9 bis nella direttiva 2010/31/UE sull'obbligo per gli Stati membri di garantire che i nuovi edifici siano predisposti per il solare e di installare impianti solari negli edifici. Questo nuovo articolo 9 bis dovrebbe confluire nella rifusione della direttiva 2010/31/UE, per la quale la Commissione ha presentato una proposta il 15 dicembre 2021 12 .

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE per aumentare l'obiettivo dell'Unione in materia di efficienza energetica. Tale modifica dovrebbe sostituire quella introdotta dall'articolo 4, paragrafo 1, della rifusione della direttiva 2012/27/UE, per la quale la Commissione ha presentato una proposta il 4 luglio 2021 13 . 

L'articolo 4 riguarda il recepimento.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

L'articolo 6 riguarda i destinatari.

2022/0160 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto del Green Deal europeo 16 , il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ha stabilito che l'Unione raggiunga la neutralità climatica nel 2050 e riduca le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030. Ciò richiede una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

(2)Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che attualmente il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo queste emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero.

(3)La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 stabilisce per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nel piano per l'obiettivo climatico 19 la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe salire al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione 20 . In tale contesto, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto, nel pacchetto per la realizzazione del Green Deal europeo, di raddoppiare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico nel 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da conseguire una quota di almeno il 40 %. La comunicazione REPowerEU 21 ha delineato un piano per rendere l'UE indipendente dai combustibili fossili russi ben prima della fine di questo decennio. La comunicazione prevede l'anticipazione di capacità eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione e capacità supplementari di energia rinnovabile entro il 2030 per accogliere una produzione maggiore di idrogeno rinnovabile. Ha inoltre invitato i colegislatori a valutare la possibilità di innalzare o anticipare gli obiettivi fissati per le energie rinnovabili. In tale contesto è opportuno aumentare fino al 45 % l'obiettivo dell'Unione in materia di rinnovabili per poter dare un deciso impulso alla loro diffusione, accelerando in tal modo l'uscita dalla dipendenza energetica dell'UE grazie alla disponibilità maggiore di energia sicura, pulita e a prezzi accessibili nell'Unione.

(4)Uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è la lungaggine delle procedure amministrative. Tra gli ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, i problemi di connessione alla rete, i vincoli per l'adeguamento delle specifiche tecnologiche durante la procedura autorizzativa o i problemi di personale delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o dei gestori di rete. Al fine di accelerare il ritmo di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, è necessario adottare norme che semplifichino e abbrevino le procedure autorizzative.

(5)La direttiva (UE) 2018/2001 razionalizza gli obblighi per semplificare le procedure amministrative d'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile introducendo norme sull'organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile, coprendo tutte le pertinenti autorizzazioni a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti, e per la relativa connessione alla rete.

(6)È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente, in modo coordinato e armonizzato, le procedure autorizzative amministrative per garantire che l'Unione consegua i suoi ambiziosi obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto del principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. L'introduzione di scadenze più brevi e chiare per le decisioni che devono essere adottate dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una domanda completa accelererà la realizzazione dei progetti di energia rinnovabile. È tuttavia opportuno distinguere tra i progetti realizzabili in zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, per i quali le scadenze possono essere particolarmente razionalizzate (zone di riferimento per le energie rinnovabili), e i progetti situati fuori da tali zone.

(7)Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure stabilite a livello nazionale o regionale per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.

(8)La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile potrebbe essere sostenuta da una pianificazione strategica condotta dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile riveduto per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Tali zone dovrebbero riflettere le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata ed essere identificate in base alle tecnologie di produzione di energia rinnovabile stabilite nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. L'individuazione delle zone terrestri e marine necessarie dovrebbe tenere conto della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marine per la produzione di energia rinnovabile secondo le diverse tecnologie, della domanda di energia prevista - in generale e nelle diverse regioni dello Stato membro - e della disponibilità delle pertinenti infrastrutture di rete, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, tenendo presente la capacità necessaria per far fronte alla crescente quantità di energia da fonti rinnovabili.

(9)Gli Stati membri dovrebbero designare come zone di riferimento per le energie rinnovabili quelle che sono particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, distinguendo tra le varie tecnologie, e in cui la diffusione del tipo specifico di fonte non si prevede comporti un impatto ambientale significativo. Nella designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare per quanto possibile le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino. Gli Stati membri possono designare zone di riferimento specifiche per uno o più tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il o i tipi di energia rinnovabile adatti a essere prodotti in ciascuna di esse.

(10)La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 riconosce le valutazioni ambientali quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Al fine di designare le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero elaborare uno o più piani che comprendano l'identificazione delle zone, le norme applicabili e le misure di mitigazione per gli impianti ubicati in ciascuna zona di riferimento. Gli Stati membri possono elaborare un unico piano per tutte le tecnologie e zone di riferimento per le energie rinnovabili, oppure piani specifici per tecnologia che identifichino una o più zone di riferimento per le energie rinnovabili. Ciascun piano dovrebbe essere sottoposto a una valutazione ambientale che, effettuata conformemente alla direttiva 2001/42/CE, valuti l'impatto di ciascuna tecnologia di energia rinnovabile sulle zone pertinenti designate nel piano. L'esecuzione a tal fine di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE consentirebbe agli Stati membri di adottare un approccio alla pianificazione più integrato ed efficiente e di tenere conto delle considerazioni ambientali in una fase iniziale del processo di pianificazione a livello strategico. Ciò contribuirebbe ad aumentare la diffusione di diverse fonti di energia rinnovabile in modo più rapido e razionalizzato, riducendo al minimo gli impatti negativi dei progetti sull'ambiente.

(11)Dopo l'adozione del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

(12)Restano applicabili, secondo il caso, le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 23 ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

(13)La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe mirare ad assicurare che l'energia rinnovabile prodotta in tali zone, insieme agli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, ai futuri impianti di energia rinnovabile fuori da tali zone e ai meccanismi di cooperazione, sia sufficiente a conseguire il contributo degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione di energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

(14)Nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, i progetti di energia rinnovabile che sono conformi alle norme e alle misure individuate nel o nei piani elaborati dagli Stati membri dovrebbero beneficiare della presunzione di assenza di effetti significativi sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere prevista un'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a livello di progetto ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , ad eccezione dei progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o per i quali uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne fa richiesta. Gli obblighi previsti dalla convenzione UNECE di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 dovrebbero continuare ad applicarsi agli Stati membri nei casi in cui si prevede che il progetto possa avere un impatto transfrontaliero significativo in un paese terzo.

(15)La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi imprevisti dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE 25 . Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la valutazione dovrebbe essere effettuata entro sei mesi.

(16)In considerazione della necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, l'individuazione delle zone di riferimento non dovrebbe impedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia rinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi progetti dovrebbero continuare a sottostare all'obbligo di valutazione specifica dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2001/92/UE, ed essere soggetti alle procedure previste per i progetti di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di riferimento. Per accelerare l'iter autorizzativo nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo di energia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche le procedure applicabili ai progetti fuori dalle zone di riferimento dovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso l'introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della procedura, comprese le valutazioni ambientali specifiche per ciascun progetto.

(17)L'uso polivalente dello spazio per la produzione di energia rinnovabile e per altre attività terrestri e marine (come la produzione di alimenti o la protezione o il ripristino della natura) allentano i vincoli d'uso del suolo e del mare. In tale contesto la pianificazione territoriale rappresenta uno strumento importante al fine di individuare e orientare precocemente le sinergie per l'uso del suolo e del mare. Gli Stati membri dovrebbero esplorare, consentire e favorire l'uso polivalente delle zone individuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali adottate.

(18)La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile può comportare occasionalmente l'uccisione o la perturbazione di uccelli e altre specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE 26 . Tali uccisioni o perturbazioni non sarebbero però considerate deliberate ai sensi di dette direttive se il progetto ha adottato, in fase di costruzione ed esercizio, misure opportune di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni, effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate.

(19)Oltre all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, si ravvisano notevoli potenzialità di contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile anche nella revisione della potenza degli impianti esistenti. Poiché gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti sono stati installati in siti con un potenziale notevole in termini di risorse energetiche rinnovabili, la revisione della potenza può assicurare la continuità d'uso di tali siti riducendo la necessità di designarne dei nuovi. La revisione della potenza ha ulteriori vantaggi, quali la connessione alla rete esistente, un livello probabilmente più elevato di accettazione da parte del pubblico e la conoscenza dell'impatto ambientale. La revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile comporta la modifica o l'ampliamento, in misura diversa, dei progetti esistenti. La procedura autorizzativa, compreso le valutazioni ambientali e l'esame, per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere circoscritta agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

(20)La direttiva (UE) 2018/2001 introduce procedure autorizzative razionalizzate per la revisione della potenza. Per rispondere alla necessità crescente di rivedere la potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile e di sfruttare appieno i vantaggi offerti da tale revisione, è opportuno stabilire una procedura ancora più breve per la revisione degli impianti situati nelle zone di riferimento, compresa una procedura abbreviata di esame. Per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di riferimento, gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura autorizzativa semplificata e rapida, di durata non superiore a un anno, tenendo conto del principio del "non nuocere" del Green Deal europeo.

(21)L'installazione di apparecchiature per l'energia solare, insieme agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alla connessione alla rete, in strutture esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, quali tetti, parcheggi, strade e ferrovie, non suscita di norma preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Per questo tipo di impianti è pertanto possibile prevedere procedure autorizzative più brevi.

(22)Le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. Ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione, nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accertare se l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, la sua connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio sono d'interesse pubblico prevalente in un determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'impianto e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Nel momento in cui gli impianti sono considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica i progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata.

(23)Affinché le disposizioni della presente direttiva siano attuate con facilità ed efficacia, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico 27 fornendo competenze tecniche su misura per elaborare e attuare le riforme, comprese quelle volte ad aumentare l'uso di energia da fonti rinnovabili, favorire una migliore integrazione dei sistemi energetici, individuare le zone particolarmente adatte all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e razionalizzare il quadro per le procedure autorizzative e di rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e promuovere la condivisione delle migliori pratiche.

(24)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2018/2001.

(25)Vi è l'urgente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e di intensificare gli sforzi per decarbonizzare ed elettrificare il loro consumo energetico. Per poter installare tecnologie solari efficienti in termini di costi negli edifici in un momento successivo, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere "predisposti per il solare", vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento del sito, consentendo l'installazione proficua di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di impianti solari adeguati nei nuovi edifici, residenziali e non residenziali, e negli edifici non residenziali esistenti. La diffusione su larga scala dell'energia solare negli edifici contribuirebbe notevolmente a proteggere i consumatori in modo più efficace dall'aumento e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, ridurrebbe l'esposizione dei cittadini vulnerabili a costi energetici elevati e apporterebbe maggiori benefici ambientali, economici e sociali. Al fine di sfruttare in modo efficiente il potenziale degli impianti solari negli edifici, gli Stati membri dovrebbero definire i criteri, e le eventuali esenzioni, per la loro diffusione in linea con il loro potenziale tecnico ed economico valutato e con le caratteristiche degli edifici cui si applicherebbe questo obbligo.

(26)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/31/UE.

(27)L'efficienza energetica è un settore chiave in cui non si può non intervenire pena l'impossibilità di raggiungere l'indipendenza dai combustibili fossili e dalle importazioni di energia dalla Russia e la piena decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. La politica unionale attuale di efficienza energetica nasce dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni). Per aumentare l'indipendenza e la resilienza e concretizzare la maggior ambizione in materia di clima, i miglioramenti dell'efficienza energetica dovrebbero essere ulteriormente incrementati fino ad almeno il 39 % per l'energia finale e il 41,5 % per l'energia primaria, sulla base delle proiezioni dello scenario di riferimento del 2007 per il 2030. 

(28)La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle proiezioni successive di modellizzazione rendono tuttavia necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 dovrebbe essere fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 13 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari. 

(29)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE.

(30)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la dipendenza energetica e i prezzi dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 28 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio 29 (causa C-543/17),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

(1)all'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:

"9 bis) "zona di riferimento per le energie rinnovabili": luogo specifico, terrestre o marino, che è stato designato da uno Stato membro come particolarmente adatto per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile diversi dagli impianti di combustione a biomassa;";

(2)all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 45 %.";

(3)all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di nuove tecnologie per le energie rinnovabili in progetti pilota in ambiente reale, per un periodo di tempo limitato, conformemente alla legislazione applicabile dell'UE e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema elettrico ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente.";

(4)è inserito il seguente articolo 15 ter:

"Articolo 15 ter
Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo
di energia rinnovabile per il 2030

(1)Entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva. Le zone sono commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

(2)Nell'individuare le zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto:

(a)della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale di produzione di energia rinnovabile offerto dalle diverse tecnologie nelle zone terrestri e marine;

(b)della domanda di energia in base alle proiezioni;

(c)della disponibilità di infrastrutture di rete, stoccaggio e altri strumenti di flessibilità pertinenti o della possibilità di creare tali infrastrutture di rete e stoccaggio.

(3)Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone individuate per effetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.";

(5)è inserito il seguente articolo 15 quater:

"Articolo 15 quater
Zone di riferimento per le energie rinnovabili

(1)Entro [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. Nel o nei piani, gli Stati membri:

(a)designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. A tal fine gli Stati membri:

·danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, le infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

·escludono i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

·usano tutti gli opportuni strumenti e serie di dati per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un impatto ambientale significativo, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico;

(b)stabiliscono norme adeguate per le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, comprese le misure di mitigazione da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché siano applicate adeguate misure di mitigazione per prevenire le situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di riferimento per le energie rinnovabili individuata, la o le tecnologie per le energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. 

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di riferimento designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

(2)Prima della sua adozione, il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale effettuata conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e, dove applicabile, se includono superfici artificiali ed edificate situate nei siti della rete Natura 2000 che possono avere incidenze significative su tali siti, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

(3)Il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili sono resi pubblici e riesaminati periodicamente, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.";

(6)l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16
Organizzazione e principi di base della procedura autorizzativa

(1)La procedura autorizzativa copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni ambientali, ove necessarie. La procedura autorizzativa comprende tutte le procedure dalla conferma della validità della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della o delle autorità competenti.

(2)Entro quattordici giorni, per gli impianti ubicati nelle zone di riferimento, o un mese, per gli impianti ubicati fuori dalle zone di riferimento, dal ricevimento della domanda, l'autorità competente la convalida o, se lo sviluppatore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame della domanda, chiede allo sviluppatore del progetto di presentare una domanda completa entro quattordici giorni dalla richiesta. Se lo sviluppatore del progetto non presenta una domanda completa entro tale termine, l'autorità competente può respingerla per iscritto. In caso di rigetto della domanda, l'autorità competente motiva la propria decisione. Lo sviluppatore del progetto può presentare una nuova domanda in qualsiasi momento dopo il rigetto. La data della conferma della validità della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura autorizzativa.

(3)Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Gli sportelli, su richiesta del richiedente, guidano e assistono nell'intera procedura amministrativa di domanda e rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura. Lo sportello guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione, compresi i relativi adempimenti ambientali, in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni delle autorità responsabili al termine del processo, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative. Lo sportello garantisce il rispetto dei termini per le procedure autorizzative di cui alla presente direttiva. Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale. Entro il [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure siano svolte in formato elettronico.

(4)Lo sportello mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche i progetti su piccola scala e i progetti di autoconsumo di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua domanda. Se lo Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente.

(5)Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative e il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

(6)I termini stabiliti negli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater si applicano fatti salvi i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

(7)Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili o della sua connessione alla rete, compresi quelli relativi agli aspetti ambientali, siano soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida, disponibile al livello nazionale, regionale e locale pertinente.";

(7)è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis
Procedura autorizzativa nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili

(1)Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di un anno per i progetti nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

(2)La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

(3)Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione degli impianti di combustione a biomassa, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli impianti di cui al primo comma non formano oggetto di una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000.

(4)Le autorità competenti degli Stati membri esaminano le domande di cui al paragrafo 3. L'esame è inteso a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE. L'esame eseguito per la revisione della potenza dei progetti è limitato agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

(5)In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, tranne se l'autorità competente adotta una decisione amministrativa, debitamente motivata e basata su prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi gravi effetti negativi imprevisti tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nel o nei piani che designano le zone di riferimento o proposte dallo sviluppatore del progetto. La decisione è resa pubblica. Tali progetti formano oggetto di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e, dove applicabile, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, effettuata entro sei mesi dalla decisione in esito all'esame.

(6)Nell'ambito della procedura autorizzativa delle domande di cui ai paragrafi 12, se gli organi amministrativi competenti non rispondono entro il termine prestabilito gli adempimenti amministrativi sono considerati approvati, tranne nei casi in cui il progetto forma oggetto di una valutazione di impatto ambientale in conformità del paragrafo 5. Tutte le decisioni che ne derivano sono rese pubbliche.";

(8)è inserito il seguente articolo 16 ter:

"Articolo 16 ter
Procedura autorizzativa fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili

(1)Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di due anni per i progetti fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato di tre mesi al massimo. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

(2)Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per il progetto. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso successivamente. Se i progetti specifici hanno adottato opportune misure di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili non dura più di un anno, comprese le valutazioni ambientali richieste dalla legislazione pertinente. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza dei progetti situati fuori dalle zone di riferimento assicurando che, se la normativa ambientale dell'Unione esige una valutazione ambientale del progetto, tale valutazione sia limitata agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale. ";

(9)è inserito il seguente articolo 16 quater:

"Articolo 16 quater
Procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
in strutture artificiali

(1)Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare, comprese quelle integrate negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.";

(10)è inserito il seguente articolo 16 quinquies:

"Articolo 16 quinquies
Interesse pubblico prevalente

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.".

Articolo 2
Modifica della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

(1)è inserito il seguente articolo 9 bis:

 "Articolo 9 bis
Energia solare negli edifici

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, consentendo l'installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri assicurano l'installazione di impianti solari adeguati:

(a)entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali con una superficie utile superiore a 250 metri quadrati;

(b)entro il 31 dicembre 2027, su tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti con una superficie utile superiore a 250 metri quadrati; e

(c)entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali.

Gli Stati membri definiscono e rendono pubblici i criteri a livello nazionale per l'attuazione pratica dei suddetti obblighi e per le eventuali esenzioni per tipi specifici di edifici, conformemente al potenziale tecnico ed economico valutato degli impianti solari e alle caratteristiche degli edifici soggetti all'obbligo.".

Articolo 3 
Modifica della direttiva 2012/27/UE 

La direttiva 2012/27/UE è così modificata: 

(1)all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

"5. Gli Stati membri assicurano collettivamente una riduzione del consumo di energia almeno del 13 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento del 2020, in modo che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 750 Mtoe e il consumo di energia primaria dell'Unione non superi 980 Mtoe nel 2030.". 

Articolo 4 
Recepimento

(1)Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 10), entro il [tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1), 2), 3), 4), 6), 8) e 9), e all'articolo 3 entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 5) e 7), e all'articolo 2 entro il [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(2)Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2021) 558.
(2)    COM(2021) 557.
(3)    Sostegno tecnico per lo sviluppo e l'attuazione della politica sulle energie rinnovabili – Semplificazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per gli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili ("RES Simplify"), https://data.europa.eu/doi/10.2833/239077.
(4)    Lo studio RES Simplify individua e classifica i diversi tipi di ostacoli amministrativi incontrati dai progetti di energia rinnovabile. Relazione provvisoria dello studio RES Simplify, pag. 14.
(5)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Progetti-in-materia-di-energie-rinnovabili-procedure-di-rilascio-delle-autorizzazioni-e-accordi-di-acquisto-di-energia-elettrica_it .
(6)    REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final) ("comunicazione REPowerEU").
(7)    COM(2021) 557.
(8)    COM(2021) 802.
(9)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(10)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.
(11)    COM(2021) 557.
(12)    COM(2021) 802.
(13)    COM(2021) 558.
(14)    GU C , , pag. .
(15)    GU C , , pag. .
(16)    Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(17)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(18)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(19)    Comunicazione della Commissione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).
(20)    Punto 3 della comunicazione della Commissione COM(2020) 562.
(21)    REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final) ("comunicazione REPowerEU").
(22)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(23)    Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(24)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(25)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(26)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(27)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(28)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(29)    Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
Top