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Document 52022PC0201

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2022/001 FR/Air France

    COM/2022/201 final

    Bruxelles, 10.5.2022

    COM(2022) 201 final

    2022/0143(BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2022/001 FR/Air France


    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 1 (di seguito il "regolamento FEG").

    2.Il 21 gennaio 2022 la Francia ha presentato la domanda EGF/2022/001 FR/Air France per un contributo finanziario del FEG, a seguito dei casi di espulsione dal lavoro presso Air France 2 in Francia.

    3.A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

    SINTESI DELLA DOMANDA

    Domanda FEG

    EGF/2022/001 FR/Air France

    Stato membro

    Francia

    Regioni più interessate (livello NUTS 2 3 )

    Île-de-France (FR10) 4  

    Data di presentazione della domanda

    21 gennaio 2022

    Data dell'avviso di ricevimento della domanda

    21 gennaio 2022

    Data della richiesta di ulteriori informazioni

    4 febbraio 2022

    Termine per l'invio delle ulteriori informazioni

    25 febbraio 2022

    Termine per il completamento della valutazione

    12 maggio 2022

    Criterio di intervento

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG


    Impresa principale

    Air France


    Numero di imprese interessate

    3

    Settore o settori di attività economica

    (divisione della NACE revisione 2) 5

    Divisione 33 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature)
    Divisione 51 (Trasporto aereo)

    Periodo di riferimento (quattro mesi)

    1º luglio 2021 – 1º novembre 2021

    Numero di casi di espulsione durante il periodo di riferimento (a)

    282

    Numero di casi di espulsione prima o dopo il periodo di riferimento (b)

    1 298

    Numero totale di casi di espulsione (a + b)

    1 580

    Numero totale di beneficiari ammissibili

    1 580

    Numero totale di beneficiari interessati

    1 580

    Dotazione finanziaria per i servizi personalizzati (in EUR)

    20 873 656

    Dotazione finanziaria per l'attuazione del FEG 6 (in EUR)

    00 000 000

    Dotazione complessiva (in EUR)

    20 873 656

    Contributo del FEG (85 %) (in EUR)

    17 742 607

    VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

    Procedura

    4.La Francia ha presentato la domanda EGF/2022/001 FR/Air France il 21 gennaio 2022, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento stabiliti all'articolo 4 del regolamento FEG. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda nella stessa data e ha chiesto ulteriori informazioni alla Francia il 4 febbraio 2022. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine di 50 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 12 maggio 2022.

    Ammissibilità della domanda

    Imprese e beneficiari interessati

    5.La domanda riguarda 282 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso l'impresa Air France è cessata. L'impresa opera nel settore economico classificato alla divisione 51 della NACE revisione 2 (Trasporto aereo). Gli esuberi presso Air France si concentrano in 12 regioni francesi di livello NUTS 2 nella Francia continentale 7 e in quattro regioni francesi d'oltremare di livello NUTS 2 8 .

    Criteri di intervento

    6.La Francia ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.

    7.Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 1º luglio 2021 al 1º novembre 2021. Durante il periodo di riferimento 282 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro presso Air France. 

    Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

    8.I casi di cessazione dell'attività dei 282 lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento sono stati calcolati a partire dalla data in cui il datore di lavoro ha notificato il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore.

    Beneficiari ammissibili

    9.Tra i beneficiari ammissibili figurano, oltre ai lavoratori sopra indicati, anche 1 298 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi. L'attività di tutti questi lavoratori è cessata nei sei mesi precedenti il 1º luglio 2021, data di inizio del periodo di riferimento, e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della presente proposta. Può essere stabilito un chiaro nesso di causalità rispetto all'evento che ha causato le cessazioni delle attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento.

    10.Il numero totale di beneficiari ammissibili è dunque pari a 1 580.

    Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

    11.Gli eventi all'origine dei casi di espulsione dal lavoro sono la conseguenza dell'inaspettata crisi economica mondiale causata dalla pandemia. La crisi COVID-19 ha colpito gravemente e repentinamente Air France, come altre compagnie aeree, costringendola a ridurre l'offerta di voli a causa della chiusura delle frontiere e del crollo dei viaggi aerei.

    12.Oltre al forte calo delle entrate e del traffico con movimenti quasi nulli all'inizio della pandemia, la COVID-19 sta causando una crisi a lungo termine nel trasporto aereo. In Francia il PIL è sceso dell'8 % nel 2020 9 e nonostante un aumento del 7 % nel 2021, non è ancora ai livelli pre-pandemici. Il calo del reddito disponibile delle famiglie sta incidendo sulle spese destinate ai viaggi. Inoltre il telelavoro e i nuovi requisiti sanitari e ambientali stanno mettendo in discussione il rapporto con il trasporto aereo, innescando un possibile cambiamento nel comportamento dei clienti sul lungo periodo. Si prevede quindi che la ripresa del trasporto aereo sarà lenta e incerta. Air France prevede di raggiungere il 95 % della sua offerta di voli pre-pandemia solo nel 2023.

    13.All'inizio della crisi Air France perdeva 450 milioni di EUR di flusso di cassa ogni mese. Se non avesse ottenuto 7 miliardi di EUR di prestiti garantiti dallo Stato, l'impresa si sarebbe trovata in situazione di insolvenza e non avrebbe più potuto pagare gli stipendi. Tuttavia i prestiti da soli non sarebbero stati sufficienti a superare la situazione senza misure aggiuntive, come ad esempio il ridimensionamento delle operazioni, la ridefinizione della rete nazionale e la semplificazione e lo snellimento delle funzioni di supporto (ad es. marketing, comunicazioni, risorse umane, ecc.). Tali misure hanno comportato tagli al personale.

    Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale e nazionale

    14.La regione Île-de-France è stata la più colpita dagli esuberi di Air France, dato che il 57 % dei casi di espulsione dal lavoro è avvenuto in questo territorio.

    15.Le autorità francesi spiegano che il deterioramento del mercato del lavoro nell'Île-de-France, così come nel resto della Francia, è stato una conseguenza della crisi sanitaria e in particolare del primo lockdown (dal 17 marzo al 10 maggio 2020), durante il quale l'attività economica è cessata quasi nella sua totalità.

    16.Subito dopo la prima ondata di licenziamenti, al momento dell'adozione delle misure personalizzate nel primo trimestre del 2021, nell'Île-de-France il tasso di disoccupazione era del 7,7 % 10 . Secondo i dati dei registri, più di un milione (1 056 950) di persone era in cerca di lavoro 11 , pari a un aumento dell'8 % misurato su base annua. Il numero di persone in cerca di lavoro è aumentato del 9,2 % tra gli uomini e del 6,7 % tra le donne 12 . Quasi la metà (49,8 %) del totale era costituito da disoccupati di lunga durata in cerca di lavoro (più di 12 mesi), vale a dire 4 punti percentuali (pp) in più rispetto al T1 del 2020.

    17.Da quando si è fatto ricorso ai licenziamenti e sono state avviate le misure di sostegno, la situazione occupazionale in Francia 13 è migliorata. Il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito del 5,8 % nel T4 del 2021 su base annua 14 , mentre nell'Île-de-France il numero delle persone in cerca di lavoro registrate è ancora prossimo al milione (994 110 nel T4 del 2021) 15 , nonostante un calo del 6,1 % su base annua 16 . I disoccupati di lunga durata in cerca di lavoro rappresentano ancora il 49,3 % del numero totale di persone in cerca di lavoro (ossia 1,2 pp in più rispetto al T4 del 2020) malgrado il calo del 3,9 % nel corso dell'anno 17 .

    18.L'amministrazione francese competente in materia di lavoro ha sottolineato che la ristrutturazione di Air France ha avuto ripercussioni sulla situazione occupazionale dei territori interessati. Di conseguenza ha notificato all'impresa i suoi obblighi in materia di rilancio dell'occupazione in tali territori. L'impresa è tenuta ad attuare misure quali l'erogazione di aiuti diretti all'occupazione, il finanziamento di studi prospettici, il versamento di contributi finanziari a favore di fondi di investimento per il rilancio della regione ecc. 18 , nell'ottica di promuovere nuove attività economiche e la creazione di posti di lavoro che compensino quelli perduti.

    Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

    19.La Francia ha descritto il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni: in base al codice del lavoro francese, un'impresa in bonis (ossia non in liquidazione) che occupa 1 000 o più dipendenti è tenuta a pagare al personale licenziato tutti i costi delle misure di politica attiva del lavoro di accompagnamento a seguito di una ristrutturazione organizzativa. L'intervento delle autorità pubbliche è previsto solo dopo la cessazione delle misure previste dall'impresa che ha proceduto al licenziamento.

    20.La Francia ha informato che Air France ha predisposto un ampio pacchetto di misure di politica attiva del lavoro volte ad assistere i lavoratori licenziati. In collaborazione con società di consulenza esterna in materia di ricollocamento (Alixio Mobilité e Sodesi), Air France ha istituito un punto d'informazione e di orientamento (Espaces d'information, d'accompagnement et de conseil), come primo punto di contatto per i lavoratori interessati. Presso tale punto informativo i lavoratori non solo ricevono un primo orientamento sulle loro prospettive, ma vengono anche aiutati a partecipare a misure di formazione o nella ricerca di un nuovo impiego.

    21.Per quanto riguarda le attività intraprese per fornire assistenza ai lavoratori espulsi, la Francia ha segnalato che subito dopo i licenziamenti sono state adottate misure di politica attiva del lavoro di accompagnamento la cui attuazione è parte integrante dell'obbligo giuridico gravante su Air France.

    Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

    22.La Francia ha confermato che le misure descritte di seguito che ricevono un contributo finanziario del FEG non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.

    Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

    23.La Francia ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato predisposto in consultazione con rappresentanti sindacali e dei lavoratori. In una serie di riunioni tra Air France e SNPNC 19 , UNAC 20 , UNSA-PNC 21 , CFDT 22 , FO 23 e CFE-CGC 24 , le parti negoziali hanno elaborato il pacchetto di misure volte ad aiutare i lavoratori dipendenti interessati. Tali cicli di trattative interne sono iniziati l'8 luglio 2020 e si sono conclusi il 28 maggio 2021 25 .

    Beneficiari interessati e misure proposte

    Beneficiari interessati

    24.Si prevede che tutti i lavoratori espulsi prendano parte alle misure previste. La ripartizione di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello d'istruzione è la seguente:

    Categoria

    Numero di
    beneficiari attesi

    Sesso

    Uomini

    695

    (44,0 %)

    Donne

    885

    (56,0 %)

    Non binari

    0

    (0,0 %)

    Fascia di età

    Meno di 30 anni

    21

    (1,3 %)

    Dai 30 ai 54 anni

    1 073

    (67,9 %)

    Più di 54 anni

    486

    (30,8 %)

    Livello d'istruzione

    Istruzione primaria o secondaria inferiore 26  

    65

    (4,1 %)

    Istruzione secondaria superiore 27 o post-secondaria 28

    1 051

    (66,5 %)

    Istruzione terziaria 29

    464

    (29,4 %)

    25.Ci sono 96 lavoratori con disabilità.

    Misure proposte

    26.Le misure per le quali le autorità francesi chiedono il cofinanziamento del FEG riguardano il prolungamento della durata del congedo di riqualificazione ("congé de reclassement") 30 oltre i termini dell'obbligo giuridico gravante sull'impresa. La misura è destinata ai lavoratori licenziati e ai lavoratori che, al momento delle dimissioni volontarie, non avevano ancora piani precisi per la propria riqualificazione e desideravano beneficiare di misure di riconversione professionale, consulenza, orientamento o assistenza alla creazione o al rilevamento di un'impresa ecc.

    27.I servizi personalizzati da offrire ai lavoratori espulsi consistono nelle misure indicate di seguito.

    Servizi di consulenza e orientamento professionale: i lavoratori licenziati riceveranno orientamento in materia di impiego e saranno assistiti nella ricerca di lavoro, oppure riceveranno orientamento per la creazione di impresa nel caso in cui intendano avviare un'attività propria. I partecipanti riceveranno consulenza e orientamento professionale, sostegno nella ricerca di un lavoro, tutoraggio, informazioni sulle opportunità di formazione disponibili e beneficeranno di misure di promozione dell'imprenditorialità. Nell'ambito di questa misura i lavoratori riceveranno opportunità di ricollocamento derivanti dalla ricerca attiva di lavoro effettuata da specialisti e saranno aiutati a scegliere offerte di lavoro, preparare colloqui, ecc. Consulenti specializzati aiuteranno i lavoratori che intendono intraprendere il lavoro autonomo o rilevare o creare un'impresa nell'elaborazione di un piano aziendale, nella ricerca di finanziamenti e con altri servizi di accompagnamento per l'imprenditorialità.

    Formazione: ai lavoratori sarà proposta una serie di attività di formazione, per il miglioramento delle competenze o la riqualificazione, adattate alle loro esigenze, individuate dai responsabili dei servizi di consulenza. Ai lavoratori che intendono intraprendere il lavoro autonomo sarà offerta una formazione in materia di creazione di imprese impartita da Sodesi (PASS CREA), dalla Camera di commercio e industria o dalla Camera dei mestieri e dell'artigianato.

    Contributo alla creazione di un'impresa: i lavoratori che fondano una propria impresa ─ rilevandone una o avviandone una nuova ─ riceveranno fino a 15 000 EUR per coprire i costi di avviamento, gli investimenti in beni e le spese correnti. Il contributo sarà erogato in tre quote una volta raggiunti traguardi intermedi predefiniti. Una prima quota di 3 000 EUR sarà versata su presentazione della prova della costituzione o del rilevamento di un'impresa, ad esempio la ricevuta di registrazione 31 . La seconda e la terza quota di 6 000 EUR ciascuna, dietro presentazione all'RSI del primo e secondo rendiconto delle attività 32 , indicanti un volume di affari di almeno 200 EUR e 500 EUR rispettivamente per i lavoratori autonomi e le imprese individuali; o dietro presentazione di un certificato rilasciato da un esperto contabile, indicante un volume di affari di almeno 500 EUR e 1 000 EUR rispettivamente per le imprese 33 .

       Incentivi all'assunzione: le PMI che assumono un ex lavoratore di Air France con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi, riceveranno fino a due mesi di salario e contributi del datore di lavoro, nonché parte dei costi della formazione per favorire l'adattamento al nuovo lavoro, qualora tale formazione fosse necessaria.

    Indennità per il reimpiego rapido: i lavoratori che tornano rapidamente al lavoro con un contratto a tempo indeterminato o temporaneo di almeno sei mesi riceveranno un'indennità pari all'indennità per la ricerca di un impiego 34 che avrebbero ricevuto se non avessero trovato lavoro. L'importo non può superare l'equivalente di quattro mesi di indennità per la ricerca di un impiego.

    Integrazioni salariali: questa misura mira a offrire un incentivo ad accettare un nuovo impiego (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi), anche se lo stipendio del nuovo impiego trovato è inferiore a quello del lavoro precedente. L'indennità sarà pari alla differenza tra gli stipendi fino a 600 EUR al mese per un massimo di 30 mesi 35 , o fino a 375 EUR 36 al mese per un massimo di 48 mesi 37 . In ogni caso il totale per lavoratore non può superare i 18 000 EUR.

    28.Le azioni proposte, qui descritte, costituiscono misure di politica attiva del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

    29.La Francia ha comunicato che Air France offre regolarmente corsi di formazione al proprio personale, prestando attenzione alle competenze digitali e alle competenze richieste in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, nel contesto del suo "Piano di sviluppo delle competenze". La formazione fornita sulle piattaforme di formazione digitale di Air France resta a disposizione dei lavoratori espulsi dal lavoro per la durata della loro partecipazione alle misure del FEG.

    30.La Francia ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi di lavoro. Ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

    Stima dei costi

    31.I costi totali stimati ammontano a 20 873 656 EUR, comprendenti solo le spese per i servizi personalizzati. La Francia ha deciso di coprire le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione con risorse proprie.

    32.Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 17 742 607 EUR (l'85 % dei costi totali).

    33.Il prefinanziamento e il cofinanziamento a livello nazionale sono forniti da Air France.

    Misure

    Numero stimato di partecipanti

    Costo stimato per partecipante 
    (in EUR) 38

    Costi totali stimati

    (in EUR) 39  

    Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG)

    Servizi di consulenza e orientamento professionale
    (
    accompagnement congé de reclassement Alixio et Sodesi)

    1 162

    2 098

    2 437 820

    Formazione
    (
    formation)

    805

    2 815

    2 266 400

    Contributo alla creazione di un'impresa
    (
    prime à la création d'entreprise) 

    591

    15 000

    8 865 000

    Totale parziale a)

    Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati

    13 569 220

    (65,00 %)

    Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG)

    Incentivi all'assunzione
    (
    aide TPE - PME) 

    46

    5 296

    243 608

    Indennità per il reimpiego rapido
    (
    indemnité de reclassement rapide/immédiat)

    512

    11 467

    5 871 235

    Integrazioni salariali
    (
    indemnité différentielle de rémunération) 

    83

    14 332

    1 189 593

    Totale parziale b)

    Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati

    7 304 436

    (35,00 %)

    Attività di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG

    1. Attività di preparazione

    0

    2. Gestione

    0

    3. Informazione e pubblicità

    0

    4. Controllo e rendicontazione

    0

    Totale parziale c)

    Percentuale dei costi totali

    0

    (0,00 %)

    Costi totali (a + b + c)

    20 873 656

    Contributo del FEG (85 % dei costi totali)

    17 742 607

    34.I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra come misure previste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Francia ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un impiego.

    35.La Francia ha confermato che i costi degli investimenti per il lavoro autonomo e la creazione e il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.

    Periodo di ammissibilità delle spese

    36.La Francia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1º febbraio 2021. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1º febbraio 2021 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

    37.La Francia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 6 gennaio 2021, ma ha deciso di coprirle con risorse proprie.

    Sistemi di gestione e controllo

    38.La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Francia ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dalla Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) del ministero del Lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale e del dialogo sociale, in particolare dall'unità Fonds national de l'emploi (DGEFP – MFNE). I pagamenti saranno effettuati all'interno della DGEFP dall'unità Affaires financières (DGEFP – MAFI). La Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) è l'autorità francese di audit del FEG. Air France sarà responsabile dell'attuazione delle misure. A tale riguardo le autorità francesi concluderanno un accordo di partenariato con Air France.

    Impegni assunti dallo Stato membro interessato

    39.La Francia ha fornito tutte le necessarie garanzie relative agli aspetti seguenti:

    saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione;

    sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;

    Air France, che ha proseguito le proprie attività anche dopo i licenziamenti, ha adempiuto ai propri obblighi di legge accordando ai lavoratori tutte le prestazioni previste;

    sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento;

    il contributo finanziario del FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Proposta di bilancio

    40.Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 40 , il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).

    41.Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEG, e avendo preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 17 742 607 EUR, pari all'85 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.

    42.La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 41 .

    Atti collegati

    43.Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno alla linea di bilancio pertinente per l'importo di 15 645 511 EUR 42 .

    44.Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario 43 . Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

    2022/0143 (BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2022/001 FR/Air France

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 44 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 45 , in particolare il punto 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

    (2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 46 .

    (3)Il 21 gennaio 2022 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Air France in Francia. Tale domanda era corredata di informazioni ulteriori fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Tale domanda soddisfa le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

    (4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 17 742 607 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.

    (5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 17 742 607 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione] 47*.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
    (2)    I casi di espulsione dal lavoro si sono verificati presso Air France e due delle sue filiali: Hop e Hop Training.
    (3)    Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).
    (4)    Altre regioni interessate sono Alsace (FRF1), Aquitaine (FRI1), Auvergne (FRK1), Bretagne (FRH0), Corse (FRM0), Languedoc-Roussillon (FRJ1), Midi-Pyrénées (FRJ2), Nord-Pas de Calais (FRE1), Pays de la Loire (FRG0), Provence-Alpes-Côte d'Azur (FRL0), Rhône-Alpes (FRK2), Guadeloupe (FRY1), Martinique (FRY2), Guyane (FRY3) e La Réunion (FRY4).
    (5)    GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
    (6)    Conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.
    (7)    Île-de-France (FR10), Nord-Pas de Calais (FRE1), Alsace (FRF1), Pays de la Loire (FRG0), Bretagne (FRH0), Aquitaine (FRI1), Languedoc-Roussillon (FRJ1), Midi-Pyrénées (FRJ2), Auvergne (FRK1), Rhône-Alpes (FRK2), Provence-Alpes-Côte d'Azur (FRL0) e Corse (FRM0).
    (8)    Guadeloupe (FRY1), Martinique (FRY2), Guyane (FRY3) e La Réunion (FRY4).
    (9)     https://www.insee.fr/fr/statistiques/5387891 .
    (10)    https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001515843.
    (11)     Persone in cerca di lavoro registrate nell'Île-de-France nel T1 del 2021 .
    (12)    Ibid.
    (13)    Francia compresi i dipartimenti-regioni d'oltremare, tranne Mayotte.
    (14)     Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au 4e trimestre 2021 .
    (15)     https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010597557 .
    (16)    I dati sulle persone in cerca di lavoro registrate nell'Île-de-France per quanto riguarda il T1 del 2022 dovrebbero essere pubblicati il 28 aprile 2022.
    (17)     https://idf.drieets.gouv.fr/sites/idf.drieets.gouv.fr/IMG/pdf/defm_ile-de-france_2021t4.pdf .
    (18)     https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/obligation-revitalisation-territoire .
    (19)    Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (Sindacato nazionale del personale di bordo su voli commerciali).
    (20)    Union des Navigants de l'Aviation Civile (Sindacato del personale di bordo dell'aeronautica civile).
    (21)    Union Nationale des Syndicats Autonomes-Personnel Navigant Commercial (Unione nazionale dei sindacati autonomi - Personale di bordo su voli commerciali).
    (22)    Confédération Française Démocratique du Travail (Confederazione democratica francese del lavoro).
    (23)    Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (Confederazione generale del lavoro - Forza operaia).
    (24)    Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (Confederazione francese del personale dirigente - Confederazione generale dei dirigenti).
    (25)    Negoziati presso Air France dall'8 luglio 2020 al 18 dicembre 2020, presso Hop dal 20 aprile 2021 al 28 maggio 2021 e presso Hop Training dal 28 gennaio 2021 al 25 marzo 2021.
    (26)    ISCED 0-2.
    (27)    ISCED 3.
    (28)    ISCED 4.
    (29)    ISCED 5-8.
    (30)    Per quanto riguarda il congedo di riqualificazione ("congé de reclassement"), l'articolo L1233-71 del codice del lavoro francese stabilisce che un'impresa che occupa più di mille dipendenti è tenuta a proporre le misure ivi contemplate per un periodo minimo di quattro mesi. In virtù della suddetta normativa, a partire dal quinto mese le misure sono pertanto facoltative e possono beneficiare di un contributo del FEG a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691. Air France ha deciso di proporre la misura in questione per un periodo di 12 mesi. I 12 mesi sono integrati da tre mesi aggiuntivi per i lavoratori anziani (nati prima del 1º gennaio 1965), i lavoratori disabili e i lavoratori appartenenti a livelli occupazionali bassi (N1 e N2 nella classificazione dei posti di lavoro di Air France). La domanda non prevede alcun contributo per i primi quattro mesi del congedo di riqualificazione, che corrispondono al periodo minimo stabilito dalla legge.
    (31)    Registrazione nel registro SIRENE o nel Registro delle imprese (RCS).
    (32)    Régime Social des Indépendants (sistema di sicurezza sociale per lavoratori autonomi).
    (33)    Società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), ecc.
    (34)    L'indennità per la ricerca di un impiego corrisponde al 70 % della media degli ultimi 12 stipendi prima del collocamento in esubero.
    (35)    Fino a 36 per i lavoratori espulsi dal lavoro in territori diversi dall'Île-de-France e il cui nuovo lavoro è anch'esso fuori dall'Île-de-France.
    (36)    Un importo di 450 EUR per i lavoratori espulsi dal lavoro in territori diversi dall'Île-de-France e il cui nuovo lavoro sia anch'esso al di fuori dell'Île-de-France.
    (37)    Le integrazioni salariali al di fuori del periodo di attuazione non sono ammissibili al cofinanziamento del FEG.
    (38)    Al fine di evitare i decimali, i costi stimati per lavoratore sono stati arrotondati. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane come nella domanda presentata dalla Francia.
    (39)    I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.
    (40)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
    (41)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.
    (42)    Su richiesta della Francia, il contributo finanziario versato dal FEG per finanziare misure di politica attiva del mercato del lavoro in seguito ai casi di espulsione dal lavoro presso Selecta è stato inferiore all'importo mobilitato nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2022 (4 074 296 EUR).
    La Francia ha informato la Commissione che i 107 esuberi previsti per gennaio 2022 si potrebbero evitare grazie alla ripresa economica post-COVID. Pertanto la Francia ha rivisto al ribasso l'importo del FEG necessario per assistere i lavoratori in esubero di Selecta. Tale importo ammonta ora a 1 977 200 EUR.

    Poiché, dopo il pagamento alla Francia, sono rimasti disponibili sulla linea operativa 2 097 096 EUR di stanziamenti d'impegno, la Commissione non ha bisogno di stornare l'intero importo degli impegni per Air France dalla linea di riserva.
    (43)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
    (44)    GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
    (45)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.
    (46)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
    (47) *    Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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