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Document 52022PC0157

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

COM/2022/157 final

Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 157 final

2022/0105(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final} - {SWD(2022) 113 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 166/2006 1 (il regolamento) ha istituito il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), un registro su scala europea che consente al pubblico di accedere a dati ambientali fondamentali provenienti da complessi industriali ubicati nell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia. L'E‑PRTR contiene dati comunicati su base annuale da circa 30 000 complessi industriali riguardanti 65 attività economiche in tutta l'UE. Il regolamento attua il protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) del 2006 (il protocollo) 2 , che è entrato in vigore nel 2009. È l'unico strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti. 

Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente i dati trasmessi dai gestori dei complessi industriali in merito alle emissioni e ai trasferimenti di ciascun complesso. I dati sono successivamente pubblicati dalla Commissione su un sito web pubblico con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente.

L'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE del regolamento sono stati valutati nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione 3 . La valutazione ha preso in considerazione i benefici dell'E-PRTR e il potenziale di semplificazione dello stesso e di riduzione dei costi e degli oneri normativi. Sulla base di tale valutazione la seconda relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento 4 è giunta alle conclusioni esposte in appresso. 

·L'E-PRTR ha dimostrato di svolgere un ruolo centrale come base di conoscenze sulle emissioni provenienti dalle attività industriali dell'UE. Fornisce dati facilmente accessibili e di elevata qualità. Offre al pubblico l'accesso a queste informazioni preziose, sostenendo in tal modo il processo decisionale in materia ambientale.

·Tuttavia l'E-PRTR può essere ulteriormente migliorato e reso più efficace grazie al suo allineamento con gli obblighi di comunicazione previsti da altre normative ambientali e alla sua integrazione con informazioni contestuali supplementari.

Per dare seguito a questa relazione sull'attuazione sono state avviate varie iniziative.

·È stato creato il portale sulle emissioni industriali (il portale) 5 che contiene i dati comunicati ogni anno a norma del regolamento E-PRTR, oltre ai dati comunicati in conformità con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (la direttiva Emissioni industriali o IED) 6 . Avendo sostituito il sito web dell'E-PRTR, questo portale riunisce i dati sulle attività industriali comunicati ai sensi di queste due normative ambientali dell'UE.

 

·Per quanto riguarda le informazioni contestuali supplementari la decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione 7  ha stabilito unità e parametri che consentono ai gestori di comunicare ogni anno informazioni concernenti il volume di produzione di ciascun complesso E-PRTR. La comunicazione del volume di produzione diventa obbligatoria a decorrere dall'anno di riferimento 2023.

Il Green Deal europeo 8 è la strategia di crescita dell'Europa volta a realizzare un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050. Esso riconosce la necessità di elaborare politiche profondamente trasformative per ottimizzare la gestione delle risorse e ridurre al minimo l'inquinamento. La Commissione si è impegnata a rivedere le norme dell'UE al fine di ridurre l'inquinamento delle grandi installazioni industriali. Essa provvederà a rivedere la legislazione ed esaminerà le modalità per renderla pienamente coerente con l'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal e con le sue politiche in materia di clima, energia ed economia circolare, tenendo presenti i benefici che ne derivano per la salute pubblica e la biodiversità.

La direttiva Emissioni industriali e il regolamento sono normative complementari volte a monitorare l'impatto ambientale del settore industriale:

·la direttiva Emissioni industriali stabilisce norme e controlli che mirano a una riduzione graduale dell'inquinamento proveniente dalle più importanti installazioni industriali e di allevamento di bestiame dell'UE, mantenendo al contempo condizioni di parità nella concorrenza;

·il regolamento contribuisce a monitorare gli sforzi di riduzione dell'inquinamento migliorando l'informazione del pubblico riguardo alle prestazioni delle installazioni.

È stata effettuata un'ulteriore analisi allo scopo di individuare potenziali miglioramenti da apportare al regolamento, compresa una valutazione d'impatto le cui conclusioni principali sono illustrate di seguito.

·L'ambito di applicazione settoriale del regolamento dovrebbe essere rivisto in modo da migliorarne la coerenza con le attività contemplate dalle normative ambientali correlate, ossia in particolare la direttiva Emissioni industriali, ma anche la direttiva (UE) 2015/2193 relativa agli impianti di combustione medi (direttiva Impianti di combustione medi) 9 e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (direttiva Acque reflue urbane) 10 . Affinché siano maggiormente allineati, i dati relativi alle attività dovrebbero essere comunicati a livello di installazione, come nel caso di queste altre normative, anziché a livello di complesso.

·Il regolamento E-PRTR dovrebbe contemplare tutte le sostanze inquinanti pertinenti. Ciò significa che talune sostanze inquinanti dovrebbero essere aggiunte all'allegato II del regolamento, comprese:

·le sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro Acque) 11 e alla direttiva 2008/105/CE (direttiva sulle acque di superficie) 12 ; 

·le sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) 13 ;

·le sostanze contemplate da normative dell'UE concernenti la qualità dell'aria e delle acque sotterranee, compresa la direttiva sulle acque sotterranee 14 , la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente 15 e la direttiva 2004/107/CE relativa alle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti nell'aria ambiente 16 . 

·

·In un'ottica di coerenza con le politiche dell'UE in materia di economia circolare e decarbonizzazione e per consentire una migliore valutazione ambientale comparativa dei dati E-PRTR, i gestori dovrebbero comunicare i dati concernenti il volume di produzione e dati complementari, soprattutto in relazione all'uso delle risorse (energia, acqua e materie prime).

·È inoltre opportuno affrontare le attuali carenze rilevate nell'attuazione del regolamento, provvedendo a:

·aggiornare i metodi analitici utilizzati dai gestori per determinare le emissioni e i trasferimenti fuori sito;

·chiedere ai gestori di confermare esplicitamente, nella comunicazione dei dati trasmessa alle autorità competenti, che le emissioni di una determinata sostanza inquinante o i trasferimenti fuori sito di rifiuti o di acque reflue non superano le soglie di comunicazione applicabili;

·consentire agli Stati membri di comunicare taluni dati per conto degli allevatori, che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per la comunicazione di dati accurati.

La necessità di rivedere il regolamento è stata confermata nel Green Deal europeo e attualmente la sua revisione procede in parallelo con quella della direttiva Emissioni industriali. Ciò garantirà la coerenza e l'efficienza complessive di queste due normative.

In tale contesto, considerando la natura e la portata delle modifiche da apportare al regolamento e la necessità di migliorare la coerenza e la chiarezza giuridica, la presente proposta dovrebbe abrogare e sostituire il regolamento riprendendone al contempo gli obblighi sostanziali laddove siano ancora necessari.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento è collegato a molte altre normative dell'UE in materia ambientale, in quanto riguarda un'ampia gamma di installazioni agroindustriali e di sostanze pertinenti, compresi i gas a effetto serra. Si ricollega tra l'altro alla normativa in materia di inquinamento, ad esempio la direttiva Emissioni industriali, la direttiva Impianti di combustione medi, la direttiva Acque reflue urbane e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (direttiva Discariche) 17 . Si riallaccia inoltre alla normativa dell'UE in materia di protezione dei comparti ambientali dalle emissioni di sostanze inquinanti (comprese le acque di superficie, le acque sotterranee e l'aria ambiente), in quanto le emissioni di sostanze inquinanti possono incidere sullo stato di tali comparti. Infine il regolamento è collegato alla normativa in materia di clima, compreso il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE 18 e il regolamento Condivisione degli sforzi 19 .

Il primo registro europeo delle sostanze inquinanti, il cosiddetto Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) 20 , era stato istituito nel quadro della prima normativa dell'UE sulla riduzione dell'inquinamento industriale, ossia la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC 21 ). L'EPER intendeva fornire informazioni sulle principali emissioni provenienti da attività disciplinate dalla direttiva IPPC.

Oggi, tuttavia, tra il sistema normativo della direttiva Emissioni industriali e il relativo inventario delle emissioni esistono delle differenze dovute alle modifiche apportate a entrambe le normative. Nel 2006 l'EPER è diventato il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), in attuazione degli obblighi dell'UE derivanti dal protocollo. Nel 2010 l'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali è stato esteso a un maggior numero di attività rispetto a quelle contemplate dalla direttiva IPPC. Ciò ha determinato una minore coerenza tra il sistema normativo per le attività agroindustriali disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali e il regolamento, che è il suo principale strumento di monitoraggio. Nel 2015 nella direttiva Impianti di combustione medi sono state introdotte verifiche normative sugli impianti di combustione più piccoli ma non l'obbligo di costituire un inventario delle emissioni.

Per tale ragione affinché il regolamento sostenga l'attuazione della direttiva Emissioni industriali si propone di modificare l'allegato I del regolamento per estenderne l'ambito di applicazione a tutte le attività disciplinate dalla IED e ad alcuni impianti di combustione più piccoli. Con la creazione di un inventario delle emissioni, il regolamento E-PRTR sostiene anche l'attuazione della direttiva Acque reflue urbane e della direttiva Discariche.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il Green Deal europeo menziona specificamente la revisione del regolamento. Tale revisione contribuisce inoltre alla realizzazione della prospettiva dell'UE di un inquinamento zero per il 2050 22 , fornendo dati sulle emissioni agroindustriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Insieme ad altre normative dell'UE correlate in materia di ambiente, la revisione del regolamento contribuirà a ridurre l'inquinamento a livelli che non sono considerati nocivi per la salute o per gli ecosistemi naturali. Essa inoltre rispetterà limiti sostenibili per il pianeta, eliminando così le sostanze tossiche dall'ambiente.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

L'obiettivo principale dell'atto proposto riguarda la tutela dell'ambiente e la protezione della salute umana. Pertanto la base giuridica della proposta di regolamento è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'UE e i singoli Stati membri hanno firmato il protocollo. Poiché il protocollo prevede opzioni per l'attuazione di alcune norme (ad esempio le attività possono essere definite mediante una soglia di capacità o una soglia del numero di dipendenti), il regolamento adotta un approccio comune e ne garantisce l'applicazione uniforme in tutta l'UE.

Il regolamento inoltre apporta un valore aggiunto in quanto sulla sua scia è stato elaborato un documento di orientamento dell'UE 23 contenente regole e indicazioni in materia di raccolta, garanzia della qualità e presentazione dei dati. Tale documento di orientamento assicura una maggiore coerenza e comparabilità dei dati dei vari Stati membri.

L'Agenzia europea dell'ambiente svolge ulteriori controlli di garanzia della qualità. Tale attività contribuisce a una maggiore completezza e accuratezza dei dati. Questi controlli a livello dell'UE individuano problematiche che sono successivamente risolte a livello nazionale; ciò non sarebbe possibile senza un registro europeo.

Gruppi di esperti dell'UE, seminari e relazioni analitiche forniscono un ulteriore sostegno agli Stati membri e li aiutano a mantenere aggiornati i propri registri nazionali.

Per quanto riguarda il pubblico, il regolamento apporta un notevole valore aggiunto UE consentendo di confrontare agevolmente i dati sulle emissioni per i diversi comparti industriali dell'UE e fornendo dati cumulativi sulle emissioni dell'UE. Tali dati sarebbero assai più difficili da raccogliere e combinare se provenissero da ventisette diversi registri nazionali.

Il regolamento pertanto apporta un notevole valore aggiunto rispetto ai risultati che si potrebbero ottenere attraverso l'azione individuale di ventisette paesi e il suo oggetto continua a giustificare l'intervento dell'Unione.

   Proporzionalità

È difficile misurare i costi e i benefici dell'E-PRTR. Tuttavia i portatori di interessi ritengono che i costi stimati dell'E-PRTR siano piuttosto modesti rispetto al contributo significativo che esso apporta in termini di trasparenza dei dati e di partecipazione del pubblico.

L'articolo 16, una disposizione inefficace del regolamento E-PRTR, è già stato soppresso: esso imponeva agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione in merito all'attuazione generale dell'E-PRTR.

   Scelta dell'atto giuridico

Sebbene il regolamento (CE) n. 166/2006 rappresenti il punto di partenza della presente proposta, è opportuno abrogarlo e sostituirlo a fini di chiarezza giuridica. L'allegato III contiene la tavola di concordanza. Poiché la proposta mira ad abrogare e sostituire un regolamento dell'UE, essa assume la forma di regolamento.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione REFIT del regolamento effettuata nel 2017 ha concluso che il regolamento è adeguato allo scopo che si prefigge e costituisce una normativa importante dell'UE in materia di ambiente in quanto mette a disposizione del pubblico informazioni sulle prestazioni ambientali delle grandi industrie.

I portatori di interessi apprezzano l'E-PRTR, riconoscendo che è di facile accesso e contiene un insieme coerente di dati preziosi, e che non esiste un'alternativa comparabile per i dati sulle emissioni industriali dell'UE.

La valutazione non ha individuato in che modo sia possibile migliorare o semplificare in misura significativa il regolamento esistente. Essa ha comunque rilevato alcuni aspetti in relazione ai quali esistono margini di miglioramento nei seguenti ambiti:

mentre è evidente una convergenza tra gli Stati membri in materia di buone prassi, l'aggiornamento degli orientamenti dell'UE attuali potrebbe contribuire a un'interpretazione più uniforme dei dati;

l'E-PRTR potrebbe essere più efficiente e coerente se fosse ulteriormente allineato con altri obblighi di comunicazione in materia di ambiente strettamente correlati;

l'obbligo per gli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sull'attuazione del regolamento E-PRTR non è stato ritenuto di grande utilità; ciò suggerisce che vi sono margini di semplificazione;

l'integrazione di dati più contestuali nell'E-PRTR esistente potrebbe aumentare la sua utilità in quanto fonte generale di informazioni ambientali.

Nel 2021 è stata completata una valutazione d'impatto del regolamento, nell'ambito della quale sono state esaminate in maggior dettaglio le seguenti questioni.

Elementi di inefficacia nella normativa – come affrontare gli aspetti in relazione ai quali le norme attuali potrebbero essere più efficaci ed efficienti.

Contributo all'uso efficiente delle risorse e ad una produzione con minori emissioni di sostanze tossiche – determinare eventuali nuove sostanze inquinanti da aggiungere al regolamento, soprattutto per migliorarne l'allineamento alle norme di qualità ambientale (per l'aria e l'acqua) e al regolamento REACH; esaminare in che modo il regolamento potrebbe contribuire allo sviluppo e al mantenimento dell'economia circolare, ad esempio mediante la comunicazione di dati sul consumo di energia, acqua e materie prime.

Contributo alla decarbonizzazione – in che modo il regolamento potrebbe contribuire a rendere più efficienti in termini di emissioni di carbonio varie attività industriali.

Ambito settoriale – stabilire se il regolamento tralascia attività ambientali importanti e in che modo esso è allineato alla normativa correlata e la sostiene (soprattutto la direttiva Emissioni industriali, la direttiva Impianti di combustione medi e la direttiva Acque reflue urbane).

   Consultazioni dei portatori di interessi

Sono pervenuti i primi contributi sulla valutazione d'impatto iniziale pubblicata sul sito web "Dì la tua" della Commissione. La consultazione si è svolta dal 28 settembre al 26 ottobre 2020 e sono pervenuti 37 contributi.

Nell'ambito della valutazione d'impatto si è svolta per tredici settimane, tra il 22 dicembre 2020 e il 23 marzo 2021, una consultazione pubblica aperta sulla revisione della IED e del regolamento. Le domande erano ventiquattro, di cui quattro riguardavano direttamente il regolamento. Il pubblico e le organizzazioni sono stati invitati a compilare un questionario online sulla piattaforma EU Survey. La consultazione è stata pubblicizzata sul sito web "Dì la tua" e i portatori di interessi sono stati informati del suo avvio anche per posta elettronica. I partecipanti alla consultazione hanno avuto la possibilità di inviare anche documenti di sintesi.

Alla consultazione ha fatto seguito un'indagine mirata tra i portatori di interessi. L'indagine è rimasta aperta per otto settimane (dall'8 marzo al 30 aprile 2021), e successivamente è stata prorogata di due settimane (fino al 14 maggio 2021) per consentire l'invio di ulteriori contributi. Gli inviti a partecipare all'indagine sono stati inviati per posta elettronica ad oltre 800 portatori di interessi in relazione alla IED e al regolamento E-PRTR.

Nell'ambito dell'indagine è stato chiesto ai portatori di interessi di individuare e valutare varie opzioni. Il questionario conteneva 61 domande, raggruppate attorno a sei problematiche individuate (cfr. in appresso). Alcune domande erano rivolte a specifici portatori di interessi: autorità degli Stati membri (a qualunque livello amministrativo), industria (singole imprese o associazioni di categoria) o altri gruppi (ONG ambientali, esperti tecnici, rappresentanti del mondo accademico e ricercatori). Versioni del questionario in formato Word e PDF sono state inviate per posta elettronica al fine di agevolare la raccolta di informazioni e di garantire piena trasparenza. Tre associazioni industriali e una ONG hanno trasmesso materiale integrativo, ad esempio documenti di sintesi, note esplicative e sintesi dei principali messaggi.

Sono state inoltre condotte trenta interviste con rappresentanti di organismi internazionali, istituzioni dell'UE, autorità nazionali, associazioni industriali o commerciali, organizzazioni non governative e di altro tipo.

I principali contributi pervenuti in merito alle sei problematiche individuate sono illustrati di seguito.

1.    Attività e soglie di attività: la maggioranza dei partecipanti, rappresentativi di tutti i gruppi interessati, ritiene sia importante allineare le classificazioni delle attività disciplinate dal regolamento e dalla IED. La maggioranza dei ricercatori, delle ONG e delle autorità pubbliche è convinta che ciò agevolerebbe il loro lavoro, mentre la maggior parte dei rispondenti del settore industriale ritiene che non cambierà nulla nello svolgimento dei loro compiti in relazione all'E-PRTR. Questo allineamento è considerato un'opportunità per facilitare la raccolta e la comunicazione dei dati e per migliorare la coerenza della qualità dei dati e dell'attività di controllo ambientale.

2.    Sostanze inquinanti e soglie per la comunicazione delle emissioni: ai partecipanti è stato chiesto di esprimersi riguardo all'importanza di aggiungere 52 sostanze inquinanti individuate nell'allegato II del regolamento. In generale i rispondenti si sono espressi a favore di tale proposta ma i risultati riflettono le loro competenze e l'importanza che tali sostanze inquinanti rivestono nei rispettivi comparti industriali. I partecipanti all'indagine hanno inoltre indicato altre sostanze inquinanti da includere nell'allegato.

3.    Informazioni per monitorare i progressi realizzati verso lo sviluppo dell'economia circolare e la decarbonizzazione dell'industria: un numero elevato di ricercatori, ONG ed autorità pubbliche ritiene molto importante o piuttosto importante comunicare informazioni contestuali supplementari sul consumo di energia e sul recupero/riutilizzo dell'energia. Tuttavia solo una modesta percentuale di portatori di interessi del settore industriale ritiene che tale aspetto sia importante, spesso esprimendo preoccupazione riguardo all'ulteriore onere amministrativo.

4.    Metodi di comunicazione e flusso di dati: la maggioranza dei rispondenti, rappresentativi di tutti i gruppi interessati, ritiene sia importante, o almeno abbastanza importante, prevedere una certa flessibilità per la comunicazione "discendente" (da parte degli Stati membri) in alcuni comparti industriali. Per quanto riguarda la riduzione dei termini per la comunicazione, molti portatori di interessi del settore industriale hanno indicato che la qualità dei dati è più importante della rapidità con cui sono comunicati.

5.    Accesso alle informazioni dell'E-PRTR: i ricercatori, le ONG, le autorità pubbliche e il pubblico si sono espressi a favore dell'obbligo di comunicare le emissioni "a livello di sotto-complesso". I rappresentanti dell'industria si sono dimostrati meno favorevoli a questa soluzione, ritenendo che avrebbe un impatto significativo in termini di carico di lavoro.

6.    Emissioni da fonti diffuse e prodotti: tutti i rispondenti ritengono che le opzioni proposte contribuirebbero a migliorare le informazioni attuali dell'E-PRTR concernenti le emissioni da fonti diffuse; in particolare si sono espressi a favore dell'uso di fattori di emissione e modelli standardizzati. La maggioranza dei portatori di interessi del settore industriale è del parere che le emissioni dai prodotti non siano importanti, mentre i ricercatori, le ONG e le autorità le considerano piuttosto importanti o molto importanti.

   Valutazione d'impatto

Il 20 dicembre 2021 il comitato per il controllo normativo ha espresso un "parere positivo con riserva", che sarà pubblicato non appena la Commissione avrà adottato la presente proposta 24 . Nel frattempo il documento di lavoro dei servizi della Commissione è stato modificato per tenere conto delle risultanze del comitato.

   Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", la presente proposta è stata elaborata in maniera inclusiva, all'insegna della piena trasparenza e del dialogo costante con i portatori di interessi, tenendo conto dei contributi esterni e dei controlli interni per garantire che essa costituisca un adeguato compromesso. 

L'E-PRT è riconosciuto come la pratica migliore in un sistema di comunicazione razionalizzato e coerente 25 . Se da una parte ciò limita la possibilità di ulteriori semplificazione, le proposte sono state concepite per minimizzare gli oneri supplementari.

La comunicazione a livello di installazione anziché a livello di impianto garantirà la piena coerenza con la comunicazione a norma della direttiva 2010/75, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi connessi alla comunicazione a diversi livelli tecnici nei siti industriali.



Una comunicazione semplificata dall'alto verso il basso per l'allevamento e l'acquacoltura ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende zootecniche e di acqua coltura di 11,8 milioni di EUR/anno e per la pubblica amministrazione di 0,670 milioni di EUR.

Poiché l'attuale regolamento (CE) n. 166/2006 sull'E-PRTR deve essere modificato in modo sostanziale, esso sarà abrogato e sostituito da un nuovo regolamento al fine di garantire certezza del diritto, chiarezza e trasparenza.

   Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Contribuisce inoltre a promuovere il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta 26 .

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta inciderà sul bilancio per quanto riguarda le risorse umane e amministrative all'interno della Commissione e dell'Agenzia europea dell'ambiente. Informazioni dettagliate a tale proposito sono fornite nella scheda finanziaria di cui in allegato.

L'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (ossia la maggiore copertura settoriale) e l'azione rafforzata prevista (ad esempio ulteriori fattori quali l'uso delle risorse e la comunicazione dei dati a livello di installazione) comporteranno per la Commissione un maggiore carico di lavoro. La Commissione svolgerà tale lavoro in linea con l'assegnazione delle risorse attuale.

L'Agenzia europea dell'ambiente fornirà sostegno alla Commissione attraverso la gestione del portale sulle emissioni industriali (il portale) e l'attuazione delle modalità pratiche per tenere conto dell'ambito di applicazione esteso del regolamento e dell'azione rafforzata che esso contempla. Ciò richiede complessivamente due equivalenti a tempo pieno supplementari.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le emissioni totali di sostanze inquinanti per settore, sulla base dei dati trasmessi dai gestori all'E‑PRTR, continueranno a costituire indicatori chiave per monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di tale iniziativa. Il miglioramento dell'E-PRTR determinerà il miglioramento del monitoraggio delle prestazioni ambientali dei diversi comparti industriali.

·La comunicazione di dati più dettagliati sulle sostanze inquinanti a livello di installazione consentirà l'analisi dei processi principali nei settori in cui le prestazioni ambientali sono in fase di miglioramento o risultano inferiori alle aspettative.

·L'integrazione dei dati sull'uso delle risorse consentirà di definire nuovi indicatori concernenti il consumo di materiali, acqua ed energia. Ciò permetterà di monitorare i miglioramenti nell'uso efficiente delle risorse.

·Aggiornamenti periodici delle sostanze contemplate dall'E-PRTR permetteranno di definire indicatori di emissione di sostanze preoccupanti o che destano nuove preoccupazioni. Ciò a sua volta consentirà di monitorare i miglioramenti relativi alla modalità d'uso e alla gestione di tali sostanze. 

I suddetti miglioramenti contribuiranno inoltre a garantire l'utilizzo efficace di tale monitoraggio nel contesto più ampio del quadro integrato di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero, che sarà pubblicato ogni due anni a decorrere dal 2022. I dati sull'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo disponibili nell'ambito del quadro di monitoraggio sull'inquinamento zero contribuiranno a valutare l'impatto della riduzione dell'inquinamento proveniente da installazioni disciplinate dalla IED e dal regolamento. 

Per quanto riguarda le misure relative all'E-PRTR gli indicatori chiave saranno la tempestività e la completezza della comunicazione, per Stato membro, settore e comparto ambientale. Le statistiche web del portale misureranno l'accesso del pubblico alle informazioni combinate IED/E-PRTR.

La reazione ai miglioramenti legislativi sarà monitorata attraverso indagini condotte presso i portatori di interessi in relazione alla IED e al regolamento E-PRTR.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 precisa l'oggetto, ossia: l'istituzione del portale sulle emissioni industriali (il portale) come nuova banca dati elettronica online che sostituisce l'E-PRTR e che contiene tutti i dati comunicati ai sensi del regolamento; l'attuazione del protocollo dell'UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; la facilitazione dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali e della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale; la capacità di analizzare e valutare meglio gli effetti ambientali della normativa in materia di emissioni industriali.

L'articolo 2 definisce termini fondamentali per garantire certezza del diritto e chiarezza e assicurare l'attuazione corretta e completa del regolamento. Tali definizioni riguardano, tra l'altro, i termini e le espressioni "installazione", "emissioni", "trasferimento fuori sito", "fonti diffuse" e "gestore". Per motivi di coerenza con altre normative dell'UE correlate, alcune definizioni rimandano a quelle di cui alla direttiva Emissioni industriali e alla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro Rifiuti).

L'articolo 3 specifica quali saranno i dati contenuti nel portale, ossia dati comunicati dai gestori e dagli Stati membri in conformità con l'articolo 5 e ulteriori informazioni ambientali pertinenti comunicate ai sensi di altre normative dell'UE correlate.

L'articolo 4 riguarda l'impianto concettuale e la struttura del portale e specifica che i dati sono presentati in forma aggregata e disaggregata per consentire agli utilizzatori del portale di effettuare ricerche specifiche, ad esempio per installazione o per attività. L'obiettivo è garantire agli utenti del portale la massima facilità d'uso e fruibilità in termini di accesso ai dati pertinenti comunicati.

L'articolo 5 delinea i dati che i gestori delle installazioni industriali interessate, di cui all'allegato I, devono comunicare ogni anno ai rispettivi Stati membri. Tali dati comprendono le emissioni nell'ambiente delle sostanze inquinanti elencate nell'allegato II, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e di acque reflue, l'uso delle risorse (ad esempio acqua, materie prime), informazioni che contestualizzano tali dati (ad esempio il volume di produzione annuo) e un'indicazione che precisa se l'installazione è soggetta ad altre normative dell'UE correlate, ad esempio la IED.

Al fine di evitare doppie comunicazioni, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che i trasferimenti fuori sito di rifiuti sottoposti a smaltimento mediante "trattamento in ambiente terrestre" o "iniezione in profondità" dovrebbero essere comunicati come emissioni nel suolo soltanto dal gestore dell'installazione da cui hanno origine i rifiuti.

I dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti devono essere comunicati come totali annuali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie. L'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato II fissano valori di soglia che fanno scattare l'obbligo di comunicazione dei dati. Qualora tali valori di soglia non siano superati, i gestori dovrebbero dichiarare espressamente che le proprie emissioni e/o i propri trasferimenti fuori sito annuali si situano al di sotto di tali soglie. Tale disposizione intende rimediare a una carenza attuativa, ossia l'ambiguità derivante dall'impossibilità di stabilire se l'assenza di dati comunicati dipenda dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del gestore o dal fatto che le emissioni e i trasferimenti non superano le soglie applicabili per la comunicazione dei dati. Analogamente l'articolo 5, paragrafo 3, affronta un'altra carenza attuativa, che riguarda i metodi utilizzati dai gestori per quantificare le emissioni e i trasferimenti fuori sito, stabilendo la seguente gerarchia: 1. misurazione, 2. calcolo e 3. stima. Per consentire il monitoraggio delle loro comunicazioni, i gestori dovrebbero conservare per un periodo di cinque anni la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate.

I gestori di alcune installazioni potrebbero non disporre delle risorse necessarie per quantificare le proprie emissioni volontarie annuali delle sostanze inquinanti elencate nell'allegato II. Pertanto, a fini di semplificazione amministrativa, gli Stati membri possono quantificare tali emissioni per conto dei gestori di installazioni per l'allevamento di pollame, suini e bovini (attività 2 dell'allegato I) e l'acquacoltura (attività 7 dell'allegato I).

L'articolo inoltre impone agli Stati membri di fissare un termine per la comunicazione dei dati da parte dei gestori alle autorità competenti.

L'articolo 6 riguarda le comunicazioni annuali successive dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri. Il formato e la data entro la quale gli Stati membri devono comunicare i dati sono definiti attraverso atti di esecuzione. A tale riguardo resta applicabile la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione 27 , che stabilisce il formato e il termine per la trasmissione delle relazioni. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, dovrebbe inserire i dati degli Stati membri nel portale entro un mese dalla data di ricevimento.

L'articolo 7 riguarda la comunicazione dei dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da fonti diffuse. Qualora tali dati non siano comunicati, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per avviare la comunicazione di questi dati.

L'articolo 8 riguarda la qualità dei dati comunicati. I gestori sono tenuti a garantire la qualità dei dati e le autorità competenti devono valutarne l'accuratezza, la completezza, la coerenza e la credibilità. La Commissione può adottare orientamenti pertinenti mediante atti di esecuzione.

Articoli 9, 10 e 11: in conformità con la convenzione dell'UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con il protocollo e con la normativa dell'UE pertinente, compresa la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , questi articoli intendono garantire:

i) l'accesso online gratuito del pubblico ai dati contenuti nel portale, precisando al contempo che restano impregiudicate le restrizioni stabilite nel diritto dell'UE in materia di accesso alle informazioni ambientali, ad esempio la protezione delle informazioni riservate e degli interessi commerciali dei gestori;

ii) la partecipazione del pubblico allo sviluppo ulteriore del portale; e

iii) il diritto di accesso del pubblico alla giustizia e alle informazioni ambientali.

L'articolo 12 riguarda l'elaborazione e l'aggiornamento periodico di orientamenti volti a sostenere l'attuazione del presente regolamento. Gli orientamenti riguardano tra l'altro le procedure di comunicazione dei dati e la garanzia della qualità dei dati comunicati.

L'articolo 13 impone alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la consapevolezza del pubblico riguardo al portale.

Articoli 14 e 15: l'articolo 14 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati I e II al fine di garantire che il regolamento rimanga attuale.

Per quanto riguarda l'allegato I, esso offre la possibilità di aggiungere nuove attività industriali o agricole che incidono, o possono incidere, negativamente sull'ambiente o sulla salute umana in conseguenza di emissioni significative di sostanze inquinanti o di un notevole uso di risorse. Potrà anche essere necessario aggiungere altre attività per dare attuazione alle modifiche apportate al protocollo PRTR.

Analogamente questo articolo prevede la possibilità di aggiornare l'allegato II mediante l'aggiunta di sostanze inquinanti che sono soggette a specifici controlli normativi ai sensi della normativa dell'UE in materia di sostanze chimiche e di qualità dell'acqua e dell'aria e in ragione della loro potenziale pericolosità per l'ambiente e la salute umana. Potrà anche essere necessario aggiungere altre sostanze inquinanti per dare attuazione alle modifiche apportate al protocollo PRTR. Tale disposizione, inoltre, consente di fissare soglie per la comunicazione dei dati che garantiscano il rilevamento di almeno il 90 % delle emissioni di sostanze inquinanti provenienti dalle attività di cui all'allegato I.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni per l'esercizio di tali poteri di delega.

L'articolo 16 è la disposizione relativa alla procedura di comitato che specifica che la Commissione sarà assistita da un comitato e che si applica la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 (regolamento sulla procedura di comitato). Esso prevede l'eventuale adozione di atti di esecuzione della Commissione per stabilire o aggiornare la data e il formato delle relazioni di cui all'articolo 6, primo comma.

L'articolo 17 specifica i criteri di cui gli Stati membri devono tenere conto all'atto di stabilire sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e invita gli Stati membri ad adottare misure di garanzia della conformità atte a prevenire e rilevare eventuali infrazioni.

Articoli 18, 19 e 20: l'articolo 18 riguarda l'abrogazione e la sostituzione del regolamento (CE) n. 166/2006. L'articolo 20 precisa la data di entrata in vigore; l'articolo 19 riguarda le disposizioni transitorie applicabili in attesa di tale data.

L'allegato I specifica le attività a cui si applica il regolamento, ossia:

·installazioni che effettuano una o più delle attività di cui agli allegati I o I bis della direttiva 2010/75/UE e che superano le soglie applicabili ivi specificate;

·impianti di combustione medi con una capacità superiore a 20 MW (megawatt);

·attività supplementari specificate nel protocollo ma non disciplinate dalla normativa di cui sopra, ossia: coltivazione sotterranea (compresa l'estrazione di petrolio greggio o gas); coltivazione a cielo aperto ed estrazione da cava; impianti di maggiori dimensioni per il trattamento delle acque reflue urbane; acquacoltura; costruzione/demolizione o verniciatura/sverniciatura di navi.

Tale ambito di applicazione mira a garantire la coerenza con altre normative dell'UE correlate in materia di ambiente, tra cui la direttiva 2010/75/UE e la direttiva (UE) 2015/2193. 

 

L'allegato II stabilisce l'elenco delle sostanze inquinanti da comunicare e le relative soglie oltre le quali scatta l'obbligo di comunicazione dei dati sulle emissioni.

L'allegato III è una tavola di concordanza che elenca le disposizioni del regolamento (CE) n. 166/2006 e le disposizioni corrispondenti della presente proposta.

2022/0105 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Ottavo programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea, adottato con decisione n. XXX/202X/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , impone alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi di applicare efficacemente standard elevati di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia conformemente alla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 32 ("convenzione di Aarhus"), a livello sia dell'Unione che degli Stati membri.

(2)La convenzione di Aarhus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005 con decisione 2005/370/CE del Consiglio, riconosce che un rafforzamento dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni contribuiscono a promuovere la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, a agevolare una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, infine, a migliorare l'ambiente.

(3)Il 2 dicembre 2005 la Comunità europea, con decisione 2006/61/CE del Consiglio, ha ratificato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ("il protocollo").

(4)Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini dell'attuazione del protocollo.

(5)Dalla seconda relazione della Commissione 34 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 emerge che gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere razionalizzati valorizzando ulteriormente le sinergie con altri atti della normativa ambientale dell'Unione relativi all'inquinamento causato dalle installazioni industriali, tra cui in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio 36 . La relazione ha inoltre sottolineato la necessità di esplorare le possibilità di ottenere informazioni contestuali supplementari al fine di rendere più efficaci i dati comunicati.

(6)La comunicazione della Commissione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" 37 ha istituito un piano d'azione dell'Unione concernente l'azzeramento dell'inquinamento, l'energia, la decarbonizzazione e l'economia circolare e ha promosso l'uso efficace delle informazioni comunicate nel più ampio quadro di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero e nell'ambito del quadro di monitoraggio previsto dall'Ottavo programma di azione per l'ambiente.

(7)In linea con le conclusioni della seconda relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nel giugno 2021 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente ("l'Agenzia"), ha istituito un portale sulle emissioni industriali ("il portale") 38 al fine di sostituire il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e migliorare in questo modo le sinergie con gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

(8)Il portale dovrebbe offrire al pubblico l'accesso gratuito e online a un insieme di dati più integrati e coerenti sulle principali pressioni ambientali generate dalle installazioni industriali, in quanto queste informazioni costituiscono uno strumento efficace in termini di costi per effettuare confronti e prendere decisioni in materia ambientale, favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali, monitorare le tendenze, comprovare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, confrontare le prestazioni delle installazioni, monitorare il rispetto degli accordi internazionali pertinenti, stabilire le priorità e valutare i progressi compiuti nel quadro delle politiche e dei programmi ambientali dell'Unione e nazionali.

(9)Per consentire agli utilizzatori di effettuare ricerche mirate il portale dovrebbe presentare i dati in forma aggregata e in forma disaggregata.

(10)Gli obblighi di comunicazione dovrebbero applicarsi a "livello di installazione" al fine di realizzare sinergie tra il portale e le banche dati per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle installazioni industriali sull'ambiente, compresi quelle contemplati dalla direttiva 2010/75/UE, e di garantire la coerenza con l'attuazione di tale direttiva e il sostegno all'attuazione.

(11)Per conformarsi alle disposizioni del protocollo, gli obblighi di comunicazione dovrebbero applicarsi a tutte le attività elencate nel suo allegato I. Inoltre, al fine di realizzare sinergie con la legislazione ambientale dell'Unione che ha un impatto sulle installazioni industriali, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere in linea con le attività industriali di cui agli allegati I e I bis della direttiva 2010/75/UE e determinate attività contemplate dalla direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 .

(12)Ai fini del monitoraggio delle prestazioni ambientali delle installazioni industriali, i dati da includere nel portale dovrebbero riguardare le emissioni nell'ambiente di determinate sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di acque reflue contenenti tali sostanze e i trasferimenti fuori sito di rifiuti che superano le soglie quantitative prestabilite.

(13)Per consentire il monitoraggio dei progressi compiuti verso un'economia circolare e estremamente efficiente sotto il profilo delle risorse, il portale dovrebbe contenere anche i dati relativi all'uso dell'acqua, dell'energia e delle materie prime da parte delle installazioni interessate.

(14)La convenzione di Aarhus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005 con decisione 2005/370/CE del Consiglio 40 , riconosce che un rafforzamento dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni contribuiscono a promuovere la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, a agevolare una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, infine, a migliorare l'ambiente.

(15)I gestori delle installazioni dovrebbero inoltre comunicare informazioni riguardanti il volume di produzione, il numero di dipendenti e le ore di funzionamento dell'installazione, nonché informazioni sugli incidenti che hanno causato il rilascio di emissioni, al fine di consentire la contestualizzazione dei dati comunicati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e di acque reflue.

(16)È opportuno ottimizzare il beneficio complessivo del portale in termini di accesso alle informazioni ambientali relative alle installazioni industriali includendo dei link verso altri flussi di informazioni derivanti dalla legislazione ambientale dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 e 2010/75/UE. Inoltre, al fine di massimizzarne l'utilità per gli utilizzatori, il portale dovrebbe essere concepito in modo da facilitare la futura integrazione di altri flussi di dati pertinenti in materia di ambiente.

(17)Ai fini della certezza del diritto, i gestori delle installazioni dovrebbero essere tenuti a inserire un'indicazione dell'inesistenza di emissioni e trasferimenti fuori sito di rifiuti e di acque reflue provenienti dalle loro installazioni quando questi sono inferiori alle soglie di comunicazione.

(18)Per migliorare la qualità dei dati comunicati e garantirne la comparabilità, è opportuno armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per comunicare le emissioni, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e di acque reflue e l'uso delle risorse. I gestori dovrebbero pertanto essere tenuti a utilizzare in via prioritaria la misurazione come metodo di quantificazione più preciso oppure, qualora non sia possibile, i calcoli, mentre la stima dovrebbe essere utilizzata solo in ultima istanza.

(19)Dato che i gestori delle installazioni di produzione animale e di acquacoltura potrebbero non disporre delle risorse necessarie per quantificare con precisione le loro emissioni deliberate di sostanze inquinanti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a quantificarle per loro.

(20)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il tipo e il formato delle informazioni da fornire e i termini per la trasmissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

(21)Considerata l'importanza che riveste per i cittadini dell'Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali, è essenziale che gli Stati membri e la Commissione mettano i dati a disposizione del pubblico non appena tecnicamente possibile. A tal fine, fermo restando che il termine preciso per la comunicazione delle informazioni deve essere stabilito da un atto di esecuzione, non dovrebbe essere successivo a 11 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.

(22)Se del caso, il portale dovrebbe anche facilitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, al fine di consentire ai responsabili politici di contestualizzare con più precisione queste emissioni e di scegliere la soluzione più efficace per la riduzione dell'inquinamento.

(23)I dati comunicati dagli Stati membri dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro accuratezza, completezza, coerenza e credibilità. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare la qualità dei dati forniti dai gestori. 

(24)L'accesso del pubblico alle informazioni ambientali comunicate dagli Stati membri dovrebbe essere illimitato e le eccezioni a questa regola dovrebbero essere ammesse solo a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 o del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , a seconda dei casi.

(25)Dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico all'ulteriore sviluppo del portale, offrendo la possibilità, effettiva e per tempo, di presentare, osservazioni, informazioni, analisi o pareri utili al processo decisionale.

(26)Al fine di migliorare l'utilità e l'impatto del portale, la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, dovrebbe elaborare documenti di orientamento sull'attuazione del presente regolamento.

(27)La Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività industriali o agricole cui si applicano gli obblighi di comunicazione. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito, conformemente all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati che modificano l'allegato I del presente regolamento per aggiungere attività che hanno, o si prevede che abbiano, un impatto sulla salute o sull'ambiente e per allineare l'allegato alle modifiche del protocollo. 

(28)Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato II del presente regolamento al fine di determinare le soglie di comunicazione, aggiungere sostanze inquinanti soggette a misure di regolamentazione specifiche a norma del diritto dell'Unione concernente la qualità dell'acqua e dell'aria e le sostanze chimiche, compreso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , le direttive 2000/60/CE 47 , 2004/107/CE 48 , 2006/118/CE 49 , 2008/50/CE 50 e 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 , al fine di tenere conto delle modifiche apportate al protocollo per quanto riguarda le sostanze inquinanti su cui riferire o le relative soglie di comunicazione e adeguare tale allegato al progresso scientifico o tecnico.

(29)Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato II del presente regolamento al fine di determinare le soglie di comunicazione, aggiungere sostanze inquinanti soggette a misure di regolamentazione specifiche a norma del diritto dell'Unione concernente la qualità dell'acqua e dell'aria e le sostanze chimiche, compreso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , le direttive 2000/60/CE 53 , 2004/107/CE 54 , 2006/118/CE 55 , 2008/50/CE 56 e 2008/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , al fine di tenere conto delle modifiche apportate al protocollo per quanto riguarda le sostanze inquinanti su cui riferire o le relative soglie di comunicazione e adeguare tale allegato al progresso scientifico o tecnico.

(30)In sede di adozione di atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 58 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31)Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le regole relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione e ne garantiscano l'applicazione.

(32)Dato che il regolamento (CE) n. 166/2006 deve essere modificato in modo sostanziale, è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento per motivi di certezza del diritto, chiarezza e trasparenza.

(33)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione su scala unionale di una banca dati elettronica coerente e integrata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, e può dunque essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall'anno di riferimento 2025 al fine di concedere agli Stati membri e ai gestori interessati il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

(35)Al fine di garantire la continuità dei dati e la certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 166/2006 dovrebbe continuare ad applicarsi per l'anno di riferimento 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ("protocollo") stabilendo norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali ("portale") a livello dell'Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso a tali dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"installazione": l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

(2) "sito": la sede geografica dell'installazione;

(3)"pubblico": il pubblico quale definito all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2010/75/UE;

(4)"emissione": qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

(5)"sostanza inquinante": la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

(6)"sostanza": la sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2010/75/UE;

(7)"gestore": il gestore quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2010/75/UE;

(8)"trasferimento fuori sito": lo spostamento, oltre i confini di un'installazione industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

(9)"rifiuto": il rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 ;

(10)"acque reflue": le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa dell'Unione;

(11)"fonti diffuse": le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

(12)"autorità competente": la o le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

(13)"rifiuto pericoloso": i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;

(14)"recupero": qualsiasi operazione di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE;

(15)"smaltimento": qualsiasi operazione di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE;

(16)"anno di riferimento": l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati.

Articolo 3

Contenuto del portale

1.Il portale contiene dati riguardanti:

(a)le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

(b)i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

(c)l'uso delle risorse idriche, dell'energia e delle materie prime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

(d)le informazioni contestuali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

(e)ove disponibili, i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.Il portale contiene i link alle banche dati seguenti:

(a)i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;

(b)altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

Articolo 4

Impianto concettuale e struttura del portale

1.La Commissione rende accessibile al pubblico il portale, presentando i dati in forma aggregata e disaggregata, in modo da consentire la ricerca in base agli elementi seguenti:

(a)installazione, comprese l'ubicazione geografica, incluso il bacino fluviale, e la società madre dell'installazione se del caso;

(b)attività;

(c)insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello dell'Unione;

(d)sostanza inquinante, rifiuto o risorsa, a seconda dei casi;

(e)comparto ambientale (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa;

(f)trasferimenti fuori sito di rifiuti e, se del caso, la loro destinazione;

(g)trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue;

(h)fonti diffuse;

(i)proprietario o gestore dell'installazione.

2.Il portale è concepito in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, i dati siano disponibili in maniera continua e prontamente accessibili via Internet. Esso è concepito in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.

Articolo 5

Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori

1.Il gestore di ciascuna installazione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I, nel rispetto delle soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, comunica annualmente alla propria autorità competente i dati seguenti, a meno che essi non siano già a disposizione dell'autorità competente:

(a)emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore soglia di cui allo stesso allegato;

(b)trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento mediante trattamento in ambiente terrestre e iniezione in profondità, di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE, indicando con la lettera "R" o "D" rispettivamente se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero. I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante trattamento in ambiente terrestre o iniezione in profondità sono dichiarati come emissioni nel suolo soltanto dal gestore dell'installazione da cui provengono i rifiuti;

(c)trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II per quantitativi superiori al valore soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b;

(d)utilizzo di acqua, energia e materie prime;

(e)informazioni che consentano la contestualizzazione dei dati di cui alle lettere da a) a d), compresi il volume di produzione, il numero di dipendenti, il numero di ore operative e le informazioni sugli incidenti che hanno comportato delle emissioni;

(f)informazioni che indichino se l'installazione è disciplinata anche dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 60 e dalle direttive 91/271/CEE, 2010/75/UE, 2012/18/UE e (UE) 2015/2193 o da qualsiasi altra normativa ambientale dell'Unione indicata nel formato di comunicazione di cui all'articolo 6.

2.Se le emissioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano i valori soglia applicabili specificati nell'allegato II, o se i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore dell'installazione dichiara, nelle sue comunicazioni, che le emissioni o i trasferimenti fuori sito sono inferiori a tali valori o soglie.

3.I gestori ottengono i dati di cui al paragrafo 1 tramite misurazione. Se la misurazione non è praticabile, utilizzano il calcolo. Se né la misurazione né il calcolo sono realizzabili, i gestori possono ottenere i dati mediante stima.

4.I gestori specificano nelle comunicazioni i metodi utilizzati per ottenere i dati. Se i dati sono stati ottenuti mediante misurazione, si indica il metodo analitico. Se i dati sono stati ottenuti mediante calcolo, si indicar il metodo di calcolo.

5.Nell'elaborare la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, il gestore utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto e altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e di metodologie riconosciute a livello internazionale laddove siano disponibili.

6.Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma del paragrafo 1, lettera a), comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti di cui all'allegato I nel sito dell'installazione.

7.I dati di cui al paragrafo 1 comprendono le emissioni e i trasferimenti totali comunicati di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie. Al momento di fornire questi dati, i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

8.Il gestore di ciascuna installazione raccoglie con una frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni dell'installazione e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

9.Il gestore di ciascuna installazione tiene a disposizione delle proprie autorità competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento, la documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati comunicati. La documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

10.Gli Stati membri possono decidere di quantificare essi stessi le emissioni volontarie di cui al paragrafo 1, lettera a), per conto dei gestori delle installazioni interessate dall'attività 2 e dall'attività 7 elencate nell'allegato I. In questi casi, i paragrafi da 1 a 9 non si applicano a tali gestori per quanto riguarda tali emissioni.

11.Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire i dati di cui al presente articolo alla loro autorità competente.

Articolo 6

Comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri

1.Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione, per via elettronica, una relazione contenente tutti i dati di cui all'articolo 5, nel formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. I dati sono comunicati in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

2.I servizi della Commissione, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente ("l'Agenzia"), inseriscono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

Dati sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse

1.La Commissione, assistita dall'Agenzia, inserisce nel portale le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state comunicate dagli Stati membri.

2.I dati disponibili nel portale consentono agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare i dati.

3.Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di determinate sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Articolo 8

Garanzia e valutazione della qualità

1.I gestori delle installazioni soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5 garantiscono la qualità dei dati comunicati.

2.Le autorità competenti valutano la qualità dei dati trasmessi dai gestori delle installazioni di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.

Articolo 9

Accesso alle informazioni

1.La Commissione, assistita dall'Agenzia, mette a disposizione del pubblico gratuitamente i dati contenuti nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

2.Se i dati contenuti nel portale non sono facilmente consultabili dal pubblico su Internet, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del portale in luoghi accessibili al pubblico.

3.Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico i propri dati, comunicati a norma dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 7, paragrafo 1, in modo continuo, gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Articolo 10

Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE, consideri riservati determinati dati, indica nella comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'anno di riferimento interessato e separatamente per ciascuna installazione, quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo.

Articolo 11

Partecipazione del pubblico

1.La Commissione offre al pubblico, tempestivamente ed effettivamente, la possibilità di partecipare all'ulteriore sviluppo del portale, tra l'altro per lo sviluppo delle capacità e la preparazione di modifiche del presente regolamento.

2.Il pubblico ha l'opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri entro un lasso di tempo ragionevole.

3.La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l'esito della sua partecipazione.

Articolo 12

Orientamenti

La Commissione, assistita dall'Agenzia, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti relativi all'attuazione del presente regolamento, riguardanti almeno i seguenti aspetti:

(a)procedure di comunicazione dei dati;

(b)dati da comunicare;

(c)garanzia e valutazione della qualità;

(d)per i dati riservati, indicazione del tipo di dati omessi e dei motivi delle omissioni;

(e)riferimento a metodologie riconosciute a livello internazionale per la determinazione, l'analisi e il campionamento delle emissioni;

(f)indicazione delle società madre.

Articolo 13

Sensibilizzazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al portale e la comprensione e l'utilizzo dei dati in esso contenuti.

Articolo 14

Modifiche degli allegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato I per una o più delle seguenti finalità:

(a)aggiungere un'attività industriale o agricola che ha, o si prevede che avrà, un impatto sulla salute o sull'ambiente a causa delle emissioni di sostanze inquinanti, dei trasferimenti di rifiuti o di acque reflue o dell'uso delle risorse; le emissioni o i trasferimenti superiori alle rispettive soglie di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'allegato II saranno un fattore primario per determinare l'impatto sulla salute o sull'ambiente;

(b)allinearlo al protocollo a seguito dell'adozione di modifiche dei suoi allegati.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato II per una o più delle seguenti finalità:

(a)adeguarlo al progresso scientifico e tecnico;

(b)aggiungere sostanze inquinanti il cui rilascio nell'aria, nell'acqua e nel suolo ha o può avere un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute umana, comprese le sostanze rilasciate dalle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)    sono designate come sostanze estremamente preoccupanti nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006;

ii) sono designate come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE o 2008/105/CE;

iii) sono incluse negli elenchi di controllo istituiti nel quadro della direttiva 2006/118/CE o 2008/105/CE;

iv) sono soggette a valori limite o ad altre restrizioni ai sensi della direttiva 2008/50/CE, 2004/107/CE o 2006/118/CE;

(c)fissare e aggiornare le soglie per le emissioni in modo da raggiungere l'obiettivo di coprire/ricomprendere almeno il 90 % delle emissioni di ogni sostanza inquinante nell'aria, nell'acqua e nel suolo derivanti dalle attività di cui all'allegato I, ivi comprese soglie pari a zero per le sostanze che comportano un pericolo particolarmente elevato per l'ambiente o la salute umana;

(d)allinearlo al protocollo a seguito dell'adozione di modifiche dei suoi allegati.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Sanzioni e misure di garanzia della conformità

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie commisurate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

(a)la natura, la gravità e la durata della violazione;

(b)il carattere doloso o colposo della violazione;

(c)la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto dell'impatto sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

4.Gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per prevenire e individuare le violazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Abrogazione

 

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 166/2006 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 18, primo comma, il regolamento (CE) n. 166/2006 continua ad applicarsi per quanto riguarda le comunicazioni per l'anno 2024.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione di dati ambientali delle installazioni industriali e che istituisce un portale sulle emissioni industriali

Settore/settori interessati

Settore: 09 Ambiente e cambiamenti climatici

La proposta riguarda:

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 61  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

Obiettivi

Obiettivi generali

Gli obiettivi di questa proposta sono:

(1)aggiornare il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) in linea con le risultanze della valutazione d'impatto completata di recente, attraverso la creazione di un portale sulle emissioni industriali (il portale);

(2)migliorare l'accesso dell'UE a informazioni ambientali concernenti le installazioni industriali;

(3)confermare la funzione del portale quale strumento a sostegno della direttiva Emissioni industriali (IED) e della normativa ambientale dell'UE correlata.

In particolare la presente proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi definiti

·nel Green Deal europeo: "La Commissione riesaminerà le misure dell'UE volte a combattere l'inquinamento provocato dalle grandi installazioni industriali";

·nel piano d'azione per l'inquinamento zero: "[la revisione della IED e del regolamento E-PRTR] ... avrà l'obiettivo di (…) migliorare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico (…), nonché agevolare il confronto tra i risultati raggiunti dagli Stati membri nel contrastare le emissioni industriali".

La proposta è inoltre pienamente in linea con l'Agenda 2030, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile:

·3.9: ridurre in modo sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

·9.4: migliorare le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, attraverso un uso più efficiente delle risorse e l'adozione diffusa di tecnologie e processi industriali puliti e rispettosi dell'ambiente, facendo sì che tutti i paesi adottino misure in base alle rispettive capacità;

·12.4 realizzare una gestione ecologicamente corretta delle sostanze chimiche e di tutti i rifiuti lungo tutto il ciclo di vita, conformemente ai quadri internazionali concordati, e diminuirne in modo significativo il rilascio nell'aria, nell'acqua e nel suolo al fine di ridurre al minimo il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente;

·12.5 ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo;

·12.6 incoraggiare le imprese, in particolare le imprese transnazionali di grandi dimensioni, ad adottare pratiche sostenibili e a integrare informazioni sulla sostenibilità nel loro ciclo di informativa;

·12.8 far sì che le persone in ogni parte del mondo abbiano le informazioni pertinenti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura.

(4)Obiettivi specifici 

1. Migliorare l'efficacia del portale rimediando alle carenze individuate nei riscontri sull'attuazione, ad esempio aggiornando l'elenco delle sostanze inquinanti comunicate o introducendo l'obbligo di comunicare i dati a livello di installazione anziché a livello di complesso.

2. Contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare e alla produzione priva di sostanze tossiche introducendo l'obbligo di comunicare dati aggiuntivi sul consumo di risorse, ad esempio energia, acqua e materie prime, e rendendo più dinamico l'elenco delle sostanze comunicate in modo da integrare sostanze che destano nuove preoccupazioni.

3. Contribuire alla decarbonizzazione dell'industria attraverso la raccolta di dati più accurati sulle emissioni di gas a effetto serra delle attività industriali.

4. Ampliare l'ambito di applicazione settoriale del portale al fine di migliorare le conoscenze riguardo ad altre emissioni industriali / ad altri trasferimenti significativi e di migliorare la coerenza con la legislazione correlata, in particolare la direttiva Emissioni industriali e la direttiva Impianti di combustione medi.

(5)Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta di modifica del regolamento affronterà le carenze attuative individuate nelle valutazioni del regolamento E-PRTR/della IED e contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici più ampi del Green Deal europeo.

Il passaggio alla comunicazione dei dati a livello di installazione (anziché a livello di complesso) ristabilirà il collegamento con la IED, fornendo in tal modo parametri più attendibili per misurare le prestazioni ambientali delle installazioni industriali.

La fornitura di dati supplementari sul consumo di risorse e sulle emissioni di gas a effetto serra contribuirà a promuovere metodi di produzione circolari, efficienti sul piano delle risorse e a zero emissioni di carbonio attraverso l'individuazione degli impianti "virtuosi" e di quelli caratterizzati da scarse prestazioni ambientali.

Grazie all'ampliamento dell'ambito di applicazione settoriale, il portale fornirà un quadro più preciso delle emissioni/dei trasferimenti principali provenienti dalle attività industriali dell'UE.

L'aggiornamento dell'elenco delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II consentirà di soddisfare più adeguatamente le esigenze di informazione attuali e future.

Nel complesso le proposte contribuiranno a garantire che il portale continui a costituire una vasta banca dati di facile utilizzo contenente informazioni riguardo all'ubicazione e alle prestazioni delle installazioni industriali dell'UE.

(6)Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Il portale fornirà informazioni che comprendono le emissioni totali di sostanze inquinanti per installazione. Tale dato sarà un indicatore fondamentale per monitorare i progressi realizzati dalla IED riveduta in termini di riduzione dell'impatto ambientale. Questi indicatori continueranno ad essere prodotti ogni anno in maniera confrontabile e facilmente accessibile attraverso il portale, gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

La maggiore granularità della comunicazione dei dati sulle emissioni di sostanze inquinanti a livello di installazione consentirà di monitorare le attività principali, ossia le attività le cui prestazioni ambientali sono in fase di miglioramento o risultano inferiori alle aspettative.

L'integrazione, nelle comunicazioni, dei dati sull'uso delle risorse consentirà di definire nuovi indicatori sul consumo di materiali, acqua ed energia che permetteranno di monitorare i miglioramenti nell'uso efficiente delle risorse.

(7)Motivazione della proposta/iniziativa 

(8)Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La presente scheda finanziaria assicura all'AEA i fondi necessari per l'istituzione di un portale sulle emissioni industriali aggiornato, ampliato, di facile utilizzo e pienamente operativo. Il portale sostituisce l'E-PRTR (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti).

Calendario:

- primo-secondo trimestre 2024 – lavori preparatori: attività analitica per la progettazione di moduli aggiuntivi allo scopo di allineare il portale all'ambito di applicazione esteso della IED e di garantire la comunicazione di dati sull'uso delle risorse (materiali, acqua, energia) in aggiunta ai dati sulle emissioni di sostanze inquinanti

- terzo trimestre 2024 - fase di collaudo del nuovo portale

- primo trimestre 2025 – varo del portale aggiornato: raccolta, garanzia della qualità e pubblicazione dei dati

(9)Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

In assenza di un approccio comune a livello dell'UE per la definizione di obblighi di comunicazione sarebbe estremamente difficile confrontare le prestazioni ambientali delle installazioni dei diversi Stati membri. Inoltre le norme dell'UE in materia di comunicazione non sono adottate soltanto nell'UE-27; ciò significa che sono disponibili dati ambientali comparabili anche per installazioni ubicate nei paesi EFTA e nei paesi candidati all'adesione all'UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il portale fornisce informazioni utilizzate da tutti gli Stati membri, riducendo al minimo la necessità per ciascuno Stato membro di stabilire le proprie procedure nazionali. Ciò facilita la comparabilità dei dati.

Inoltre gli impianti industriali disciplinati dal regolamento, dalla IED e dalla direttiva Seveso-III sono spesso monitorati da diverse autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia il portale integrerà tali informazioni in uno "sportello unico" centralizzato. Inoltre stabilirà collegamenti per la condivisione di informazioni con banche date e fonti di informazione a sé stanti che forniscono informazioni contestuali, ad esempio riguardo alla qualità dell'aria o dell'acqua in prossimità delle installazioni. In tal modo sarà disponibile una grande quantità di informazioni su vari aspetti correlati a tali impianti industriali, informazioni che sono preziose per le autorità competenti, le industrie, le ONG, il pubblico e la Commissione (ai fini dell'elaborazione delle politiche e di una migliore attuazione).

(10)Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

È la seconda volta che l'inventario delle emissioni industriali in Europa è sottoposto a modifica.

Nel 2000 il primo inventario europeo delle emissioni (il Registro europeo delle emissioni inquinanti o EPER) era stato creato per effetto diretto dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva sulla riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento del 1996 (direttiva IPPC), che ha preceduto la IED. L'articolo 15, paragrafo 3, stabiliva quanto segue:

"La Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. La Commissione stabilisce il formato e i dati caratteristici necessari alla trasmissione delle informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 19.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, proporre le misure necessarie intese ad assicurare l'intercomparabilità e la complementarità dei dati relativi alle emissioni contemplate nell'inventario di cui al primo comma con quelli di altri registri e fonti di dati sulle emissioni".

Nel 2006 l'EPER è stato sostituito dall'E-PRTR (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) per consentire all'UE di assolvere i propri obblighi internazionali quali previsti dal protocollo UNECE allegato alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni in materia ambientale (protocollo di Kiev).

(11)Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente azione è coerente con altre politiche e iniziative in corso dell'UE derivanti dal Green Deal europeo.

(12)Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'opzione scelta prevede che l'AEA continui a gestire il portale e attui tutte le modifiche supplementari sotto la supervisione della DG ENV. Tale opzione è vantaggiosa per le seguenti ragioni:

1) chiaro valore aggiunto nel garantire un approccio coerente in tutta l'UE che sarà esportato nel protocollo, che è anche il parametro di riferimento mondiale utilizzato da altri continenti (ad esempio America del Sud, Giappone e OCSE in generale);

2) evidenti sinergie con il ruolo svolto dall'AEA nella gestione delle informazioni ambientali correlate alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua ecc.

Altre opzioni valutate:

Basarsi unicamente sui PRTR sviluppati dagli Stati membri. Come parte della convenzione di Aarhus e del relativo protocollo, l'UE è tenuta ad attuarne gli impegni. In teoria, poiché anche gli Stati membri sono parti del protocollo, tutti gli obblighi che esso prevede avrebbero potuto essere stabiliti nella legislazione nazionale degli Stati membri. Tuttavia in questo caso non sarebbe stata garantita un'applicazione uniforme a livello dell'UE, in quanto il protocollo prevede opzioni per l'attuazione di alcune disposizioni. Ad esempio le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo possono essere definite mediante una soglia di capacità oppure una soglia di dipendenti. La creazione del portale riduce al minimo la necessità per ciascuno Stato membro di stabilire le proprie procedure nazionali e agevola la comparabilità dei dati.

(13)Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2025, seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

(14)Modalità di gestione previste 62  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

(15)MISURE DI GESTIONE 

(16)Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicheranno le disposizioni standard in materia di monitoraggio e di relazioni cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie decentrate.

(17)Sistema di gestione e di controllo 

(18)Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Si applicheranno le disposizioni standard in materia di monitoraggio e di relazioni cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie decentrate.

(19)Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

n.p.

(20)Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

n.p.

(21)Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicheranno le modalità standard cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie decentrate

(22) INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA 

(23)Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessata

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Contributo

Numero

Diss./Non-diss. 63

di paesi EFTA 64

di paesi candidati 65

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09.10.02 – Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Diss.

NO

NO

(24)Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

(25)Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 3 – Risorse naturali e ambiente

       Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: AEA

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1a)

0,430

0,438

0,447

0,456

1,772

Pagamenti

(2a)

0,430

0,438

0,447

0,456

1,772

Titolo 2: Spese amministrative

Impegni

(1a)

0,050

0,050

0,020

0,020

0,140

Pagamenti

(2a)

0,050

0,050

0,020

0,020

0,140

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(1b)

0,170

0,070

0,030

0,030

0,300

Pagamenti

(2b)

0,170

0,070

0,030

0,030

0,300

TOTALE stanziamenti
per l'AEA

Impegni

=1a+1b +3

0,650

0,558

0,497

0,506

2,212

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,650

0,558

0,497

0,506

2,212

2024

2025

2026

2027

Totale

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,650

0,558

0,497

0,506

2,212

Pagamenti

=5+ 6

0,650

0,558

0,497

0,506

2,212

Giustificazione dei costi di cui sopra:

i costi dell'AEA comprendono il costo di due equivalenti a tempo pieno aggiuntivi incaricati di creare l'infrastruttura informatica per la raccolta di nuove serie di dati (relativi all'uso delle risorse e a sostanze inquinanti aggiuntive), modificare e ampliare lo schema XML per consentire la comunicazione dei dati a livello di installazione e per le nuove attività agroindustriali soggette a obbligo di comunicazione dei dati, aggiornare il Manual for Reporters (manuale per i soggetti che comunicano i dati) per garantire la coerenza dei dati trasmessi dai gestori/dagli Stati membri, organizzare sessioni di formazione per i soggetti degli Stati membri che comunicano i dati al fine di introdurre i nuovi obblighi in questione e successivamente gestire le comunicazioni e il relativo flusso di dati.

I costi legati allo sviluppo dell'infrastruttura informatica diminuiranno nel terzo anno, in quanto gli unici costi residui saranno quelli connessi alla manutenzione dell'infrastruttura. Si ipotizza che per i primi due anni l'AEA necessiterà di maggiori risorse finanziarie per modernizzare gli strumenti esistenti a seguito della proposta legislativa.

I costi dell'AEA tengono conto di un ipotetico aumento dell'inflazione del 2 % e di un coefficiente correttore delle retribuzioni per la Danimarca a decorrere dal 1º luglio 2021 - 1,342. Si è ipotizzato che tale dato rimanga invariato nei prossimi anni.

L'aumento necessario del contributo dell'UE all'AEA sarà compensato da una riduzione corrispondente della dotazione del programma LIFE (linea di bilancio 09.0202 - Economia circolare e qualità della vita).

(26)Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

n.p.

(27)Incidenza prevista sulle risorse dell'AEA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,430

0,438

0,447

0,456

1,772

TOTALE

0,430

0,438

0,447

0,456

1,772

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

2

2

2

2

2/anno

TOTALE

2

2

2

2

2/anno

Il personale dell'AEA provvederà a creare l'infrastruttura informatica necessaria per l'attuazione delle revisioni proposte e successivamente a gestire le comunicazioni e il relativo flusso di dati. Tali miglioramenti a livello informatico riguardano la capacità fisica del flusso delle comunicazioni (ossia numero e natura delle comunicazioni) e i sistemi di supporto (orientamenti, formazione ecc.) per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori industriali e degli Stati membri.

(28)Fabbisogno previsto di risorse umane nella Commissione

n.p.

(29)Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

·La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

(30)Partecipazione di terzi al finanziamento 

·La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi

(31)Incidenza prevista sulle entrate 

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(2)    Protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti allegato alla convenzione dell'UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale:     
https://unece.org/environment-policy/public-participation/prtrs-protocol-text .
(3)    COM(2012) 746 final.
(4)    COM(2017) 810 final.
(5)     https://industry.eea.europa.eu/ .
(6)    GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(7)

   Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti il volume di produzione e rettifica tale decisione di esecuzione (GU L XXX, XX.XX.XXXX, pag. XX).

(8)    COM(2019) 640 final.
(9)    GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.
(10)

   GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(11)    GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(12)

   GU L 348 del 24.12.2008, pag.8.

(13)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(14)

   GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(15)

   GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(16)

   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(17)

   GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(18)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(19)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 20212030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26). 
(20)    Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).
(21)

   Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(22)    COM(2021) 400 final.
(23)    Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo (2006):      https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/e-prtr/pdf/it_prtr.pdf .
(24)     https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/ .
(25)    Controllo dell'adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'UE (SWD(2017) 230 final).
(26)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(27)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 3).
(28)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(29)    GU C , , pag. .
(30)    GU C , , pag. .
(31)    Decisione XXX/XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L XXX del XX.XX.XX, pag. XX)
(32)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(33)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(34)    COM(2017) 810 final.
(35)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(36)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(37)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final del 12 maggio 2021).
(38)    https://industry.eea.europa.eu/
(39)    Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(40)    Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(41)    Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(42)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). 
(43)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(44)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(45)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(46)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(47)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(48)    Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).
(49)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(50)    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(51)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(52)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(53)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(54)    Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).
(55)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(56)    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(57)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(58)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(59)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(60)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(61)    Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento finanziario.
(62)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito web della DG BUDG:     https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
(63)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(64)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(65)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
Top

Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 157 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


relativo alla comunicazione dei dati ambientali e alla creazione di un portale sulel emissioni industriali









{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final} - {SWD(2022) 113 final}


ALLEGATO I

Attività

Attività

Soglia di capacità

1

Attività elencate nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE

Al di sopra delle soglie di capacità applicabili di cui alla direttiva 2010/75/UE

2

Attività elencate nell'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE

Al di sopra delle soglie di capacità applicabili di cui alla direttiva 2010/75/UE

3

Attività di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193 (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)

Impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW

4

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)

Nessuna soglia di capacità (tutte le installazioni sono soggette a obblighi di comunicazione)

5

Coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)

Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha

6

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capacità di 100 000 abitanti equivalenti o superiore

7

Acquacoltura

Capacità di produzione di 100 t/anno di pesci o molluschi

8

Installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, e per la verniciatura o la sverniciatura di navi

Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza.

ALLEGATO II

Sostanze inquinanti ( *1 )

N.

Numero CAS

Sostanza inquinante  (1)

Soglia di emissione

(colonna 1)

nell'aria

(colonna 1 a)

kg/anno

nell'acqua

(colonna 1 b)

kg/anno

nel suolo

(colonna 1 c)

kg/anno

1

74-82-8

Metano (CH4)

100 000

—  (2)

2

630-08-0

Monossido di carbonio (CO)

500 000

3

124-38-9

Biossido di carbonio (CO2)

100 milioni

4

 

Idrofluorocarburi (HFC)  (3)

100

5

10024-97-2

Ossido di azoto (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniaca (NH3)

10 000

7

 

Composti organici volatili non metanici (COVNM)

100 000

8

 

Ossidi di azoto (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarburi (PFC)  (4)

100

10

2551-62-4

Esafluoruro di zolfo (SF6)

50

11

 

Ossidi di zolfo (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azoto totale

50 000

50 000

13

 

Fosforo totale

5 000

5 000

14

 

Idroclorofluorocarburi (HCFC)  (5)

1

15

 

Clorofluorocarburi (CFC)  (6)

1

16

 

Halon  (7)

1

17

 

Arsenico e composti (espressi come As) (8)

20

5

5

18

 

Cadmio e composti (espressi come Cd) (8)

10

5

5

19

 

Cromio e composti (espressi come Cr)  (8)

100

50

50

20

 

Rame e composti (espressi come Cu)  (8)

100

50

50

21

 

Mercurio e composti (espressi come Hg)  (8)

10

1

1

22

 

Nichel e composti (espressi come Ni)  (8)

50

20

20

23

 

Piombo e composti (espressi come Pb)  (8)

200

20

20

24

 

Zinco e composti (espressi come Zn)  (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alacloro

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazina

1

1

28

57-74-9

Clordano

1

1

1

29

143-50-0

Clordecone

1

1

1

30

470-90-6

Clorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Cloroalcani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Clorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dicloroetano (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diclorometano (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Composti organici alogenati (espressi come AOX)  (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Eptacloro

1

1

1

42

118-74-1

Esaclorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Esaclorobutadiene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindano

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come Teq)  (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaclorobenzene

1

1

1

49

87-86-5

Pentaclorofenolo (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili policlorurati (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazina

1

1

52

127-18-4

Tetracloroetilene (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraclorometano (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triclorobenzeni (TCB) (tutti gli isomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-tricloroetano

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetracloroetano

50

57

79-01-6

Tricloroetilene

2 000

10

58

67-66-3

Triclorometano

500

10

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Cloruro di vinile

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracene

50

1

1

62

71-43-2

Benzene

1 000

200

(espresso come BTEX)  (11)

200

(espresso come BTEX)  (11)

63

 

Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etilbenzene

200

(espresso come BTEX)  (11)

200

(espresso come BTEX)  (11)

66

75-21-8

Ossido di etilene

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalene

100

10

10

69

 

Composti organostannici (espressi come Sn totale)

50

50

70

117-81-7

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (espressi come C totale) (13)

20

20

72

 

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200

(espresso come BTEX)  (11)

200

(espresso come BTEX)  (11)

74

 

Tributilstagno e composti (15)

1

1

75

 

Trifenilstagno e composti  (16)

1

1

76

 

Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xileni (17)

200

(espressi come BTEX)  (11)

200

(espressi come BTEX)  (11)

79

 

Cloruri (espressi come Cl totale)

2 milioni

2 milioni

80

 

Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amianto

1

1

1

82

 

Cianuri (espressi come CN totale)

50

50

83

 

Fluoruri (espressi come F totale)

2 000

2 000

84

 

Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)

5 000

85

74-90-8

Acido cianidrico (HCN)

200

86

 

Particolato (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo

1

88

206-44-0

Fluorantene

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Esabromobifenile

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilene

 

1

 

(1)    Se non altrimenti specificato, qualsiasi sostanza inquinante contenuta nel presente allegato è comunicata in base alla massa totale di tale sostanza o, qualora si tratti di un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo.

(2)    Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto non fanno scattare l'obbligo di comunicazione dei dati.

(3)    Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca e HFC365mfc.

(4)    Massa totale di perfluorocarburi: la somma di CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6 e F14.

(5)    Massa totale di sostanze elencate, compresi i loro isomeri, nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

(6)    Massa totale delle sostanze elencate, compresi i loro isomeri, nei gruppi I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(7)    Massa totale delle sostanze elencate, compresi i loro isomeri, nei gruppi III e VI dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(8)    Tutti i metalli sono comunicati come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione.

(9)    Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.

(10)    Espresso in I-TEQ.

(11)    Se è superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni) occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti.

(12)    Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.

(13)    Massa totale di fenolo e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.

(14)    In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria devono essere misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(15)    Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.

(16)    Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.

(17)    Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 166/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 14

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 18 bis

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

-

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

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