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Document 52022PC0111

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

COM/2022/111 final

Bruxelles, 18.3.2022

COM(2022) 111 final

2022/0076(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al fine di modificare gli allegati III e IV dell'accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro per ampliare le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla sua corretta applicazione. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati esistenti. Ha altresì facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e procedere a revisioni dell'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera), Le decisioni che adotta sono concordate da entrambe le parti.

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente dell'accordo. L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce le regole relative al trattamento delle informazioni riservate, la cui divulgazione senza autorizzazione potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi delle parti dell'accordo, inclusi gli Stati membri dell'Unione europea. Le informazioni devono essere protette dalla divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle parti; le parti le classificano come riservate per proteggerle in conformità agli obblighi di sicurezza, ai livelli di riservatezza e alle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati III e IV.

Con la comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904 "Marking and handling of sensitive non‑classified information" (Classificazione e trattamento di informazioni riservate non classificate), la Commissione europea ha introdotto nuove classificazioni in materia di sicurezza, che i suoi servizi devono utilizzare. Poiché la classificazione è giuridicamente vincolante solo all'interno della Commissione, quest'ultima ha raccomandato di stabilire opportuni accordi con i terzi al suo esterno, qualora occorra scambiare con loro informazioni riservate non classificate. L'accordo, che istituisce il comitato misto e ne definisce i compiti, fornisce il quadro necessario e adeguato a tal fine.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo ("l'atto previsto") nel corso della sua quinta riunione, che si terrà nel 2022, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno 1 .

La finalità dell'atto previsto è ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare per contrastare la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità. Con l'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904, la Commissione europea ha modificato le diverse classificazioni in tale ambito delle informazioni riservate non classificate per suo uso interno.

A tal fine, gli allegati III e IV dell'accordo dovrebbero essere modificati per ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica e per salvaguardare e continuare a garantire delle modalità di lavoro efficienti ed efficaci per entrambe le parti, senza rischiare di compromettere i livelli di sicurezza.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale dispone: "Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo." Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo sono vincolanti per le parti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla decisione del comitato misto riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo.

L'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce i livelli di riservatezza delle informazioni riservate che, conformemente all'allegato III dell'accordo, le parti applicano per individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito dell'accordo. L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza degli ETS per quanto concerne la valutazione della riservatezza e dell'integrità.

La necessità di scambiare, nel quadro dell'accordo, informazioni riservate non classificate mediante il collegamento diretto dei registri, istituito dall'accordo, presuppone che venga garantito il livello di sicurezza necessario al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, l'uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, ma anche di reagire a tali eventi e di proteggere l'integrità sia del collegamento dei registri sia dei mercati connessi. A tal fine, l'accordo stabilisce i livelli di riservatezza e le norme pertinenti per il trattamento delle informazioni riservate nell'ambito dell'accordo. Esso definisce esplicitamente le classificazioni in materia di sicurezza da utilizzare a norma dell'accordo, identiche a quelle utilizzate prima dell'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904. In seguito all'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904, le classificazioni in materia attualmente applicabili all'interno della Commissione europea non corrispondono più a quelle stabilite nell'accordo e dovrebbero essere rese nuovamente compatibili. La comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904 raccomandava di concludere, di conseguenza, accordi con i partner esterni.

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (EU ETS) ne consente il collegamento ad altri sistemi omologhi, a condizione che siano obbligatori, prevedano tetti massimi per le emissioni assolute e siano compatibili, come nel caso del sistema svizzero. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il 1º gennaio 2020, il ripristino della compatibilità e della coerenza rappresenta un importante passo avanti verso l'attuazione dell'accordo.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra meramente accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato misto modificherà gli allegati III e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2022/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/219 3 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

(2)A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti.

(3)Nel 2022 nel corso della sua quinta riunione o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno 4 , il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione sulla modifica degli allegati III e IV dell'accordo sarà vincolante per l'Unione.

(5)È opportuno ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare contro la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella quinta riunione del comitato misto o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto 5 , si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
(4)    Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).
(5)    Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).
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Bruxelles, 18.3.2022

COM(2022) 111 final

ALLEGATO

della proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,

riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo


DECISIONE N. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA
del …

relativa alla modifica degli
ALLEGATI III e IV dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo le informazioni riservate sono classificate in base al loro livello di riservatezza.

(2)L'allegato III dell'accordo stabilisce come classificare le informazioni riservate trattate e scambiate nel suo ambito. Esso impone alle parti di applicare i livelli di riservatezza al fine di individuare le informazioni riservate.

(3)L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza degli ETS e la riservatezza complessiva delle informazioni.

(4)La classificazione e il conseguente trattamento delle informazioni sono importanti al fine di assicurare il livello di riservatezza necessario ad evitare danni derivanti da una loro divulgazione non autorizzata.

(5)Con la comunicazione di sicurezza C(2019) 1904, la Commissione europea ha modificato le classificazioni in materia di sicurezza delle informazioni sensibili non classificate per suo uso interno. La Commissione europea ha raccomandato di elaborare un accordo con i partner esterni al fine di stabilire le istruzioni per il trattamento di tutte le informazioni tra loro scambiate.

(6)Per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di sicurezza di cui agli allegati III e IV dell'accordo, il comitato misto può modificare gli allegati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.

(7)Nel corso della sua terza riunione, tenutasi il 26 novembre 2020, il comitato misto ha approvato le istruzioni di trattamento conformemente all'allegato III dell'accordo e quali indicate all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso.

(8)Il gruppo di lavoro istituito con le decisioni 1/2020 e 2/2020 del comitato misto ha raccomandato, sulla base del mandato di cui alle decisioni citate, di modificare le istruzioni di trattamento per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati III e IV dell'accordo sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto in inglese a [Bruxelles][Berna], il [xx 2022].

Per il comitato misto

Il segretario per l'Unione europea

Il presidente

Il segretario per la Svizzera

ALLEGATO

ALLEGATO III

LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO

Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo.

A tale scopo, le classificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo si applicano come indicato di seguito:

— ETS Limited (informazioni ETS a divulgazione limitata) è la menzione applicata nell'UE per il livello "SENSITIVE: ETS Joint Procurement"; in Svizzera per il livello "LIMITED: ETS",

— ETS Sensitive (informazioni ETS riservate) è la menzione applicata nell'UE e in Svizzera per il livello "SENSITIVE: ETS",

— ETS Critical (informazioni ETS riservatissime) è la menzione applicata nell'UE e in Svizzera per il livello "SPECIAL HANDLING: ETS Critical".

Le informazioni classificate "SPECIAL HANDLING: ETS Critical" sono più riservate di quelle classificate "SENSITIVE: ETS" che a loro volta sono più riservate di quelle classificate "SENSITIVE: ETS Joint Procurement" nell'Unione europea o "LIMITED: ETS" in Svizzera.

Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.

In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato.

La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS:

— Produzione di documenti

— Risorse

— Livello di riservatezza

— Memorizzazione

— Documento elettronico in rete

— Documento elettronico in ambiente locale

— Documento fisico

— Trasmissione elettronica

— Telefono fisso e mobile

— Fax

— Email

— Trasmissione dei dati

— Trasmissione fisica

— Via orale

— Consegna personale

— Sistema postale

— Uso

— Trattamento con applicazioni informatiche

— Stampa

— Copia

— Rimozione dall'ubicazione permanente

— Gestione delle informazioni

— Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari

— Archiviazione

— Eliminazione e distruzione



ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS

A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

Per "riservatezza" s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.

Per "integrità" s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.

Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.

Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.

A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

A.2.1 – "Livello basso"

Il livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche,

— causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni,

— provocare imbarazzo a persone fisiche,

— pregiudicare la produttività/il morale del personale,

— causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,

— pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti,

— pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.2 – "Livello medio"

Il livello medio è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche,

— danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni,

— provocare difficoltà a persone fisiche,

— provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale,

— mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,

— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,

— pregiudicare indagini penali,

— violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni,

— pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti,

— pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.3 – "Livello alto"

Il livello alto è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche,

— provocare serie difficoltà a persone fisiche,

— rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner,

— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,

— violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi,

— violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni,

— pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati,

— creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,

— impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti,

— compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.

A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS

Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'allegato III dell'accordo, la riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente:

Livello di riservatezza

Livello d'integrità

Basso

Medio

Alto

Basso

Classificazione UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Classificazione CH: 
LIMITED: ETS

SENSITIVE: ETS 

(oppure (*)

Classificazione UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Classificazione CH: 
LIMITED: ETS)

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Medio

SENSITIVE: ETS 

(oppure (*)  

Classificazione UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Classificazione CH:  
LIMITED: ETS)

SENSITIVE: ETS 

(oppure (*)  
SPECIAL HANDLING: ETS Critical

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Alto

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

(*)   

Possibile variante da valutare caso per caso.

(1)    GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
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