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Document 52022IR1727

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

    COR 2022/01727

    GU C 301 del 5.8.2022, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 301/45


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

    (2022/C 301/08)

    Relatore generale:

    Federico BORGNA (IT/PSE)

    Testo di riferimento:

    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

    COM(2021) 823 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 7

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell’Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese. Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d’investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch’essi essere esclusi dall’ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

    È necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale. Allo stesso tempo , si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell’Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese. Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 2

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    a)

    un ente governativo, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un’entità d’investimento che è un’entità controllante capogruppo e un veicolo di investimento immobiliare che è un’entità controllante capogruppo ; o

    a)

    un ente governativo (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , un’organizzazione internazionale; un’organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione ; o

    Motivazione

    A titolo di chiarimento. Evidente.

    Emendamento 3

    Articolo 3, paragrafo 31, lettera d)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    d)

    a un ente governativo, a un’organizzazione internazionale, a un’organizzazione senza scopo di lucro, a un fondo pensione, a una entità d’investimento che non fa parte del gruppo multinazionale di imprese o a una società di assicurazione sulla vita, nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione, che sono soggetti a imposizione allo stesso modo di un fondo pensione ;

    d)

    a un ente governativo (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , a un’organizzazione internazionale; a un’organizzazione senza scopo di lucro, a un fondo pensione ;

    Motivazione

    A titolo di chiarimento. Evidente.

    Emendamento 4

    Articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Applicazione di un’UTPR all’intero gruppo multinazionale di imprese

    Applicazione di un’UTPR all’intero gruppo multinazionale di imprese

    Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica una regola di inclusione del reddito qualificata, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate nell’Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un’imposta integrativa per l’esercizio fiscale («imposta integrativa UTPR») per l’importo imputato a detto Stato membro a norma dell’articolo 13.

    Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all’imposta integrativa UTPR.

    Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica una regola di inclusione del reddito qualificata, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate nell’Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un’imposta integrativa per l’esercizio fiscale («imposta integrativa UTPR») per l’importo imputato a detto Stato membro a norma dell’articolo 13. I fondi pensione non sono soggetti all’imposta integrativa UTPR.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 5

    Articolo 12

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Applicazione di un’UTPR nella giurisdizione UPE

    Applicazione di un’UTPR nella giurisdizione UPE

    Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate in uno Stato membro siano soggette all’imposta integrativa UTPR per l’esercizio fiscale e per l’importo imputato a tale Stato membro a norma dell’articolo 13 per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella giurisdizione dell’entità controllante capogruppo, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione applichi una regola di inclusione del reddito qualificata.

    Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all’imposta integrativa UTPR.

    Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate in uno Stato membro siano soggette all’imposta integrativa UTPR per l’esercizio fiscale e per l’importo imputato a tale Stato membro a norma dell’articolo 13 per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella giurisdizione dell’entità controllante capogruppo, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione applichi una regola di inclusione del reddito qualificata. I fondi pensione non sono soggetti all’imposta integrativa UTPR.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 6

    Articolo 36, paragrafo 2, lettera b)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    b)

    un ente pubblico, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un’entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell’entità controllante capogruppo .

    b)

    un ente pubblico (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione .

    Motivazione

    A titolo di chiarimento. Evidente.

    Emendamento 7

    Articolo 37, paragrafo 3, lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    c)

    un ente pubblico, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un’entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell’entità controllante capogruppo .

    c)

    un ente pubblico (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti ), un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione .

    Motivazione

    A titolo di chiarimento. Evidente.

    Emendamento 8

    Articolo 53 bis (nuovo)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Tre anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione europea ne riesamina i risultati e può proporre una modifica della direttiva stessa, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento delle definizioni relative alla soglia di fatturato e all’aliquota d’imposta minima, in linea con gli sviluppi a livello internazionale.

    Motivazione

    In assenza di una valutazione d’impatto da parte della Commissione europea in sede di elaborazione della direttiva in oggetto, un riesame è ancora più importante per analizzare i risultati e le conseguenze della sua attuazione.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

    Osservazioni generali

    1.

    accoglie con favore la proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione (1);

    2.

    ribadisce che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) include lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e che l’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità, miri ad assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

    3.

    ritiene che i lavori svolti finora dall’OCSE nell’elaborazione di provvedimenti in grado di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all’esterno dell’UE possano avere rilevanti ripercussioni favorevoli anche per le realtà locali e regionali, non solo per quanto riguarda un maggiore gettito fiscale a disposizione degli Stati membri, ma anche nell’ottica di garantire una maggiore equità e competitività delle PMI che, a livello nazionale e locale, al momento subiscono condizioni fiscali più sfavorevoli e ricadute favorevoli all’occupazione e per i lavoratori;

    4.

    è convinto che l’introduzione della proposta di un livello di imposizione fiscale minimo costituisca il primo passo per la costituzione di un unico regime di tassazione all’interno dell’UE, quanto mai necessario per avviarsi verso un’adeguata concorrenza delle imprese nel mercato interno europeo, per aumentare la competitività dell’Europa e per scongiurare la delocalizzazione o la chiusura arbitraria dei centri di produzione, con pesanti ricadute nei confronti dei lavoratori, costretti a cercare una nuova occupazione o a sobbarcarsi pesanti spostamenti per non perdere il posto di lavoro;

    5.

    considera assolutamente indispensabile che le norme non aggravino gli adempimenti burocratici a carico delle aziende, frenandone così lo sviluppo, in particolar modo nei settori della ricerca, dell’innovazione e della neutralità climatica, quanto mai fondamentali per garantire la necessaria transizione digitale ed ecologica;

    Perfetta armonizzazione delle norme dentro l’UE

    6.

    auspica che l’applicazione della direttiva avvenga in modo organico e conforme tra gli Stati membri dell’UE, ma anche pienamente in linea con l’accordo OCSE: la mancata armonizzazione tra le norme fiscali minime all’interno dell’UE o tra l’UE e i paesi terzi potrebbe dare adito a potenziali controversie in materia di doppia tassazione, con un effetto negativo diretto su un gran numero di imprese leader a livello mondiale e potenziali ripercussioni sui loro fornitori (spesso PMI), in relazione a gettito fiscale riscosso, commercio e investimenti;

    7.

    ritiene essenziale che i commenti dell’OCSE e gli ulteriori dettagli tecnici relativi alle norme modello vengano inclusi nella direttiva UE in modo completo e non siano vittime di un recepimento affrettato, senza escludere in prospettiva misure attivate da regolamento;

    8.

    sottolinea l’importanza, nella stesura finale della direttiva e nella sua successiva applicazione, di una terminologia condivisa e univoca: alcune delle nuove definizioni utilizzate nella direttiva potrebbero non essere pienamente allineate alle definizioni già stabilite nel diritto fiscale internazionale: per garantire maggiore certezza giuridica sarà fondamentale effettuare un controllo incrociato sulle traduzioni della direttiva UE, così da ottenere un allineamento preciso con i concetti di diritto fiscale dei singoli paesi;

    9.

    chiede, per quanto concerne i grandi gruppi nazionali, di fare tutto il possibile per garantire che la nuova imposta minima sia conforme al diritto dell’UE, per evitare l’incertezza giuridica, e incoraggia vivamente la definizione, ove possibile, di misure di semplificazione per questi gruppi puramente nazionali. Al momento non è chiaro quanti grandi gruppi esclusivamente nazionali ci siano nell’UE e quale sarebbe il costo fiscale e amministrativo di tale misura;

    Interazione e parità di condizioni con i paesi terzi

    10.

    auspica che, nel trasporre in legge l’imposta minima dell’OCSE, l’UE si confronti costantemente con i suoi partner globali e faccia valere i suoi orientamenti politici, per evitare che le imprese europee si trovino dinnanzi a norme più severe rispetto alle dirette concorrenti, relegando l’UE ad un ambiente imprenditoriale meno aperto, con una crescita economica minore, meno posti di lavoro, limitate capacità e risorse per fornire risposte alle sfide dell’innovazione. In particolare, ritiene che la mancata partecipazione degli Stati Uniti al primo pilastro possa compromettere lo scopo e l’equilibrio dell’accordo OCSE nel suo complesso;

    11.

    chiede che l’UE monitori con attenzione l’influenza originata dall’introduzione del sistema del secondo pilastro sul comportamento di investitori e aziende, per comprendere come le nuove norme influenzeranno gli investimenti, l’occupazione, la crescita, il commercio o l’incidenza fiscale. Tale monitoraggio risulta essenziale per evitare ricadute negative sui lavoratori (sotto forma di salari più bassi), sui consumatori (attraverso prezzi più elevati) o sugli azionisti (attraverso dividendi più bassi). Poiché è vitale che tutti i principali partner commerciali dell’UE applichino l’imposta minima, risulta essenziale che i paesi terzi si adeguino alla normativa internazionale, per evitare di sottoporre le imprese dell’UE a un regime più severo rispetto ad altri e lasciarle in balia di un sistema globale non coordinato;

    12.

    sottolinea che la regola dei pagamenti non ammortizzati (UTPR) può in una certa misura limitare le condizioni di parità diseguali tra le imprese, ma ciò non risolve completamente la situazione, in particolare perché la regola è molto complessa da applicare nella pratica e potrebbe rendere l’UE meno attraente, ad esempio per le attività di R&S o gli investimenti nella transizione energetica e climatica;

    13.

    ritiene indispensabile scongiurare l’eventualità che le imprese dell’UE diventino soggette a una duplice tassazione, a causa ad esempio del mancato coordinamento tra il BEP o l’IIR europei e il BEAT o la GILTI statunitensi;

    Armonizzazione con incentivi e altre norme fiscali UE

    14.

    consiglia di avviare, nel quadro della consistente riduzione della tassazione degli utili d’impresa a livello europeo (dimezzata negli ultimi 25 anni), una valutazione delle numerose misure antielusione adottate negli ultimi 10 anni e di valutarne l’efficienza, l’efficacia, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE in termini di gettito fiscale (compreso il modo in cui gli Stati membri hanno attuato tale legislazione nella loro attività di audit);

    15.

    invita la Commissione a valutare se il meccanismo delle controversie dell’UE del 2017 possa essere utilizzato per il secondo pilastro o se siano necessarie delle modifiche;

    16.

    ritiene che la Commissione e le autorità fiscali degli Stati membri dovrebbero aggiornare e riprogettare i loro sistemi fiscali, per garantire che possano ancora incoraggiare l’innovazione (verde), la crescita e l’occupazione. I paesi hanno progettato e implementato negli ultimi decenni diverse imposte nazionali e numerosi incentivi volti a stimolare l’occupazione e l’innovazione nelle economie locali. Il fenomeno più recente e importante è l’aumento degli incentivi fiscali specificamente progettati per incoraggiare la protezione del clima, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la R&S nell’ambito del Green Deal dell’UE: alcuni degli incentivi fiscali attualmente utilizzati negli Stati membri non saranno più possibili o saranno meno attraenti dal punto di vista degli investimenti dopo l’introduzione della direttiva. Pertanto, sarebbe utile che la Commissione predisponesse una guida per chiarire come progettare i futuri incentivi fiscali in linea con i requisiti del secondo pilastro (ad esempio gli incentivi che offrono sgravi per le imposte sui salari o i contributi previdenziali dei ricercatori, oppure regimi di ammortamento accelerato per incoraggiare gli investimenti);

    17.

    considera infatti indispensabile che gli Stati dell’UE forniscano ancora incentivi fiscali per attrarre investimenti stranieri, ma a condizione che stimolino l’attività dell’economia reale assumendo più dipendenti, pagando di più i lavoratori oppure investendo in beni materiali: le MNE si affidano anche alle PMI locali per i fattori di produzione nelle loro catene del valore e la loro presenza può portare ulteriori effetti di ricaduta positiva per il contesto imprenditoriale locale;

    18.

    condivide la richiesta espressa dal mondo imprenditoriale volta a istituire l’introduzione di una fase di test nell’applicazione delle sanzioni previste, ad esempio per il primo anno di attuazione, così da consentire a tutte le imprese il necessario processo di apprendimento delle nuove norme, in modo che le sanzioni applicate alle entità non conformi siano proporzionate e non coinvolgano i soggetti la cui difformità sia imputabile a un tardivo adeguamento delle procedure, e non a una specifica intenzione di dolo;

    19.

    suggerisce, in merito agli obblighi di deposito, che le informazioni relative alle imprese vengano comunicate solo attraverso uno scambio ufficiale di informazioni tra le amministrazioni fiscali, nel rispetto della stretta riservatezza e di condizioni d’uso appropriate, per evitare una fuga incontrollata di informazioni sensibili, senza tuttavia venir meno agli obblighi di trasparenza stabiliti nella raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sugli approcci comuni ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale;

    20.

    auspica l’introduzione di semplificazioni amministrative in grado di limitare i costi derivanti dall’adeguamento alle nuove norme, sia da parte delle imprese che delle autorità fiscali: occorre infatti fare il possibile per mantenere l’onere amministrativo il più basso possibile. Una normativa non eccessivamente tortuosa è in grado di facilitare l’apprendimento delle nuove norme da parte delle imprese, oltre ad abbreviare il necessario periodo di transizione, e agevolerà l’attività di verifica da parte delle autorità fiscali dell’effettiva applicazione delle nuove norme.

    Bruxelles, 28 aprile 2022

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)  COM(2021) 823 final.


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