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Document 52022IP0065

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026(INL))

GU C 347 del 9.9.2022, pp. 97–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 347 del 9.9.2022, pp. 86–98 (GA)

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/97


P9_TA(2022)0065

Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026(INL))

(2022/C 347/08)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 4, paragrafo, 3 e l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 79, paragrafo 2 e gli articoli 80, 82, 87, 114, 311, 337 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8 e 20,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente l'articolo 8,

vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) («direttiva sul ricongiungimento familiare»),

vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2) («direttiva sui soggiornanti di lungo periodo»),

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3),

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4),

visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione (l'acquis) che un paese candidato deve adottare, applicare e far rispettare per poter divenire membro dell'Unione europea, in particolare i capitoli 23 e 24,

viste le lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione in data 20 ottobre 2020 a Cipro e a Malta, che avviano procedure di infrazione in relazione ai programmi di tali paesi per la concessione della cittadinanza agli investitori,

vista la lettera della Commissione alla Bulgaria in data 20 ottobre 2020, nella quale vengono evidenziate preoccupazioni in relazione a un programma di cittadinanza per investitori e si chiedono ulteriori delucidazioni,

vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 dal titolo «Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea»,

vista la presentazione da parte della Commissione, il 20 luglio 2021, di un pacchetto di quattro proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,

viste le sue risoluzioni del 16 gennaio 2014, sulla cittadinanza dell'UE in vendita (5), del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (6), del 18 dicembre 2019, sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (7), del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (8), del 17 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (9), e del 29 aprile 2021, sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (10),

visto lo studio realizzato dal Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU» (I programmi per la concessione della cittadinanza a fronte di investimenti (CBI) e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti (RBI) nell'Unione europea), del 17 ottobre 2018,

visto lo studio realizzato dal Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Avenues for EU action in citizenship and residence by investment schemes — European added value assessment» (Vie d'azione dell'UE rispetto ai programmi per la concessione della cittadinanza e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti — Valutazione del valore aggiunto europeo) («studio EAVA dell'EPRS»), del 22 ottobre 2021,

visto lo studio realizzato dalla società Milieu Ltd nel luglio 2018 per conto della Commissione dal titolo «Factual analysis of Member States Investors' schemes granting citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State — Study Overview» (Analisi fattuale dei programmi per investitori degli Stati membri che prevedono la concessione della cittadinanza o del diritto di soggiorno a cittadini di paesi terzi che investono nei suddetti Stati membri — Panoramica),

viste le attività svolte al riguardo dal gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG), istituito nell'ambito della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in particolare gli scambi di opinioni che il gruppo ha avuto, tra l'altro, con la Commissione e con esponenti del mondo accademico, rappresentanti della società civile e giornalisti il 19 dicembre 2019, l'11 settembre 2020 e il 4 dicembre 2020, nonché vista la visita del gruppo a Malta il 19 settembre 2018,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0028/2022),

A.

considerando che, prima di essere confermata dal Parlamento, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, negli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024 (11), si è dichiarata a favore di un diritto d'iniziativa per il Parlamento e si è impegnata a rispondere con un atto legislativo se il Parlamento adotterà risoluzioni in cui chiede che la Commissioni presenti proposte legislative;

B.

considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 16 settembre 2020, «che si tratti del primato del diritto europeo, della libertà di stampa, dell'indipendenza della magistratura o della vendita di passaporti d'oro, i valori europei non sono in vendita»;

C.

considerando che vari Stati membri attuano programmi di cittadinanza e soggiorno a fronte di investimenti (rispettivamente, programmi CBI e RBI), che prevedono la concessione della cittadinanza o dello status di soggiornante a cittadini di paesi terzi in cambio di una contropartita essenzialmente finanziaria sotto forma di investimenti di capitale «passivi»; che tali programmi CBI/RBI sono caratterizzati dal fatto di avere requisiti di presenza fisica minimi o nulli e di offrire una «corsia preferenziale» per l'ottenimento dello status di cittadino o di soggiornante in uno Stato membro rispetto ai canali convenzionali; che il tempo impiegato per trattare le domande varia notevolmente da uno Stato membro all'altro (12); che la facilità con cui tali programmi consentono di ottenere la cittadinanza o il diritto di soggiorno è in netto contrasto con le difficoltà che si accompagnano alla ricerca di protezione internazionale, ai percorsi di migrazione legale o alla naturalizzazione tramite i canali convenzionali;

D.

considerando che l'esistenza di programmi CBI interessa tutti gli Stati membri in quanto la decisione di uno Stato membro di concedere la cittadinanza a fronte di investimenti conferisce automaticamente dei diritti in relazione agli altri Stati membri, in particolare il diritto alla libera circolazione, il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed europee, il diritto alla protezione consolare se il paese di cui si è cittadini non è rappresentato al di fuori dell'Unione, e il diritto di accesso al mercato interno per l'esercizio di attività economiche; che i programma CBI/RBI di singoli Stati membri producono anche esternalità significative negli altri Stati membri, come i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro; che dette esternalità giustificano una regolamentazione da parte dell'Unione;

E.

considerando che la cittadinanza dell'Unione è uno status fondamentale e unico nel suo genere conferito ai cittadini dell'Unione che è complementare alla cittadinanza nazionale e rappresenta una delle principali conquiste dell'integrazione europea, in quanto conferisce pari diritti ai cittadini di tutta l'Unione;

F.

considerando che è prerogativa degli Stati membri concedere la cittadinanza nazionale, ma che tale prerogativa deve essere esercitata in buona fede, in uno spirito di rispetto reciproco, in modo trasparente, conformemente al principio di leale cooperazione nonché nel pieno rispetto del diritto dell'Unione; che l'Unione ha adottato misure volte ad armonizzare i percorsi di migrazione legale verso l'Unione e i diritti connessi al soggiorno, come la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

G.

considerando che l'attuazione di programmi CBI porta alla mercificazione della cittadinanza dell'Unione; che tale mercificazione dei diritti viola i valori dell'Unione, in particolare il valore dell'uguaglianza; che i percorsi di migrazione legale verso l'Unione e i diritti connessi al soggiorno sono già disciplinati dal diritto dell'Unione, ad esempio nella direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

H.

considerando che la Bulgaria, Cipro e Malta dispongono attualmente di una legislazione che consente di attuare programmi CBI; che il governo bulgaro ha presentato una legislazione per porre fine al proprio programma CBI; che il 13 ottobre 2020 Cipro ha annunciato che avrebbe sospeso il suo programma CBI; che il governo cipriota ha annunciato il completamento dell'esame di tutte le domande di cittadinanza cipriota in sospeso pervenute prima del novembre 2020; che anche altri Stati membri premiano i grandi investitori con la concessione della cittadinanza applicando procedure straordinarie;

I.

considerando che la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna attuano attualmente programmi RBI che prevedono livelli minimi di investimento che vanno da 60 000 EUR (Lettonia) a 1 250 000 EUR (Paesi Bassi); che attirare investimenti è un metodo abituale per assicurare il buon funzionamento delle economie degli Stati membri, ma che non dovrebbe comportare rischi giuridici e di sicurezza per i cittadini dell'Unione;

J.

considerando che, secondo lo studio EAVA dell'EPRS, dal 2011 al 2019 le domande accolte nell'ambito di programmi CBI/RBI sono state 42 180 e che attraverso tali programmi più di 132 000 persone, compresi i familiari di richiedenti originari di paesi terzi, hanno ottenuto il diritto di soggiorno o la cittadinanza negli Stati membri, a fronte di investimenti complessivi stimati in 21,4 miliardi di EUR (13);

K.

considerando che le domande presentate nel quadro di programmi CBI/RBI sono spesso trattate con l'aiuto di intermediari commerciali che potrebbero percepire una percentuale della tassa di domanda; che in alcuni Stati membri gli intermediari commerciali hanno avuto un ruolo nello sviluppo e nella promozione dei programmi CBI/RBI;

L.

considerando che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro Cipro e Malta a motivo del fatto che la concessione della cittadinanza dell'Unione in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza alcun legame con gli Stati membri interessati, mina l'essenza della cittadinanza dell'Unione;

M.

considerando che i programmi CBI/RBI presentano rischi in varia misura, inclusi rischi di corruzione, riciclaggio di denaro, minacce alla sicurezza, elusione fiscale, squilibri macroeconomici, pressioni sul settore immobiliare con conseguente riduzione dell'accesso all'alloggio, nonché il rischio di erosione dell'integrità del mercato interno; che è difficile quantificare le dimensioni di tali rischi a causa delle informazioni limitate e della scarsa trasparenza e che tali rischi non sono attualmente gestiti in modo adeguato, il che si traduce in accertamenti carenti e nella mancanza della dovuta diligenza in relazione ai richiedenti che presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI degli Stati membri; che tutti questi rischi dovrebbero essere adeguatamente valutati e che occorre una maggiore trasparenza quanto all'attuazione e alle conseguenze dei programmi;

N.

considerando che alcune ricerche indicano che gli Stati membri che attuano programmi CBI/RBI sono più esposti ai rischi legati al segreto finanziario e alla corruzione rispetto agli altri Stati membri;

O.

considerando che il diritto vigente dell'Unione non prevede la consultazione sistematica dei sistemi informatici su larga scala dell'Unione per il controllo dei precedenti personali di quanti presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI; che le norme vigenti a livello unionale e nazionale non prevedono l'esecuzione di alcuna procedura di controllo prima di concedere la cittadinanza o il diritto di soggiorno nel quadro di programmi CBI/RBI; che gli Stati membri non sempre consultano le banche dati, né applicano sempre procedure approfondite o condividono i risultati dei controlli e delle procedure;

P.

considerando che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato linee guida sulle modalità per limitare l'elusione dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) attraverso l'abuso di programmi CBI/RBI (14);

Q.

considerando che l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti in materia di programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori era finalizzata a far sì che i rappresentanti degli Stati membri si accordassero su un insieme comune di controlli di sicurezza, ma che tale gruppo non ha però proposto detto insieme di controlli; che il gruppo non si è più riunito dal 2019;

R.

considerando che alcuni paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, i cui cittadini hanno accesso all'Unione senza obbligo di visto, attuano programmi CBI con requisiti di soggiorno bassi o nulli e controlli di sicurezza deboli, in particolare per quanto riguarda la legislazione antiriciclaggio; che tali regimi CBI sono pubblicizzati come «passaporti d'oro» il cui obiettivo esplicito è consentire viaggi nell'Unione senza obbligo di visto; che alcuni paesi candidati attuano programmi simili con il vantaggio supplementare previsto di una futura adesione all'Unione;

S.

considerando che i beneficiari dei programmi CBI/RBI, una volta ottenuto il loro nuovo status di cittadini o soggiornanti, iniziano immediatamente a godere della libertà di circolazione (15) all'interno dello spazio Schengen;

T.

considerando che il diritto di paesi terzi di consentire ai propri cittadini di cambiare nome pone un rischio, in quanto cittadini di altri paesi potrebbero acquisire la cittadinanza di un paese terzo nel quadro di un programma CBI e poi cambiare nome ed entrare nell'Unione sotto il nuovo nome;

U.

considerando che il 15 ottobre 2021 le autorità cipriote hanno annunciato che avrebbero revocato la cittadinanza cipriota a 39 investitori stranieri e a sei loro familiari che l'avevano acquisita nel quadro di un programma CBI; che poco più della metà dei 6 779 passaporti rilasciati da Cipro tra il 2007 e il 2020 nel quadro di tale programma sono stati rilasciati senza che fossero stati effettuati adeguati controlli dei precedenti personali dei richiedenti (16);

V.

considerando che nel 2019 la Commissione ha concluso che non vi sono statistiche precise sulle domande CBI/RBI pervenute, accettate e respinte o che le statistiche esistenti sono insufficienti;

W.

considerando che i programmi RBI hanno una natura altamente specifica; che qualsiasi modifica alla legislazione dell'Unione introdotta in relazione a quanti presentano domanda nell'ambito di programmi RBI dovrebbe essere mirata a tale tipologia specifica di soggiorno e non dovrebbe incidere negativamente sui diritti dei richiedenti altri tipi di status di soggiornante, quali studenti, lavoratori e familiari; che i livelli più elevati dei controlli di sicurezza applicati ai richiedenti nell'ambito dei programmi RBI/CBI non dovrebbero essere applicabili a chi presenta domanda di soggiorno nell'Unione nel quadro dei programmi di soggiorno già disciplinati dal diritto dell'Unione;

X.

considerando che il governo montenegrino non ha deciso di interrompere il suo programma CBI, pur avendo segnalato l'importanza di eliminarlo gradualmente quanto prima in modo completo ed efficace; invita il governo del Montenegro a interrompere senza indugio tale programma;

1.

ritiene che i programmi che prevedono la concessione della cittadinanza sulla base di investimenti finanziari (programmi CBI), noti anche come «passaporti d'oro», siano opinabili da un punto di vista etico, giuridico ed economico e comportino numerosi gravi rischi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, ad esempio quelli derivanti dal riciclaggio di denaro e dalla corruzione; ritiene che la mancanza di norme comuni e di regole armonizzate che disciplinino i programmi per la concessione del diritto di soggiorno sulla base di investimenti finanziari (programmi RBI) possa parimenti comportare rischi per la sicurezza, incidere sulla libera circolazione delle persone nello spazio Schengen e contribuire a minare l'integrità dell'Unione;

2.

ricorda la sua posizione, secondo cui i programmi CBI/RBI presentano una serie di gravi rischi e dovrebbero essere gradualmente abbandonati da tutti gli Stati membri (17); ribadisce che, dalla sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita, la Commissione e gli Stati membri non hanno adottato misure sufficienti per contrastare tali programmi;

3.

ritiene che i programmi CBI minino l'essenza della cittadinanza dell'Unione, che rappresenta una delle principali conquiste dell'integrazione dell'Unione, giacché conferisce uno status unico nel suo genere e fondamentale ai cittadini dell'Unione e include il diritto di voto alle elezioni europee e locali;

4.

ritiene che la cittadinanza dell'Unione non sia una merce che può essere commercializzata o venduta e che non sia mai stata concepita come tale nei trattati;

5.

riconosce che è in primo luogo competenza degli Stati membri disciplinare l'acquisizione della cittadinanza nazionale, ma sottolinea che tale competenza deve essere esercitata in buona fede, in uno spirito di rispetto reciproco, in modo trasparente, con la dovuta diligenza e un controllo adeguato, conformemente al principio di leale cooperazione e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione (18); ritiene che, qualora gli Stati membri non agiscano nel pieno rispetto di tali norme e principi, esista una base giuridica per un'azione dell'Unione; reputa che si possa anche sostenere una competenza dell'Unione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda alcuni aspetti della normativa nazionale in materia di cittadinanza (19);

6.

ritiene che le condizioni vantaggiose e le procedure rapide previste per gli investitori nell'ambito dei programmi CBI/RBI, rispetto alle condizioni e procedure applicabili agli altri cittadini di paesi terzi che desiderano ottenere protezione internazionale, il diritto di soggiorno o la cittadinanza, siano discriminatorie, manchino di equità e compromettano la coerenza dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e migrazione;

7.

ritiene che i programmi CBI debbano essere distinti dai programmi RBI alla luce delle differenze nella severità dei rischi che comportano, e richiedano quindi approcci legislativi e politici ad hoc a livello di Unione; riconosce il nesso tra i programmi RBI e la cittadinanza, in quanto l'acquisizione dello status di soggiornante può facilitare l'accesso alla cittadinanza;

8.

osserva che tre Stati membri dispongono di una legislazione che consente i programmi CBI, ossia la Bulgaria (benché il governo bulgaro abbia presentato una proposta di legge volta a porre fine al suo programma CBI), Cipro e Malta, e che 12 Stati membri dispongono di programmi RBI, tutti con importi e opzioni di investimento diversi nonché con norme divergenti in materia di controlli e procedure; si rammarica del fatto che tali disparità potrebbero spingere gli Stati membri a contendersi i richiedenti e rischiano di creare una corsa al ribasso, con l'adozione di norme di verifica meno rigorose e un allentamento della dovuta diligenza per accrescere la diffusione di tali programmi (20);

9.

è del parere che il ruolo degli intermediari nello sviluppo e nella promozione dei programmi CBI/RBI, così come nella preparazione delle domande individuali, spesso in assenza di trasparenza o di rendicontabilità, costituisca un conflitto di interessi suscettibile di abusi e che sia quindi necessaria una regolamentazione rigorosa e vincolante di tali intermediari, al di là della mera autoregolamentazione e dei codici di condotta; chiede la cessazione dei servizi degli intermediari nel caso dei programmi CBI;

10.

deplora la mancanza di controlli di sicurezza approfonditi, di procedure di verifica e di dovuta diligenza negli Stati membri che attuano programmi CBI/RBI; rileva che gli Stati membri non sempre consultano le banche dati dell'Unione disponibili e non si scambiano informazioni sui risultati di tali controlli e procedure, il che consente di presentare in tutta l'Unione più domande successive nel quadro dei vari programmi CBI/RBI; chiede agli Stati membri di attenersi invece a tali prassi; ritiene che le autorità degli Stati membri debbano disporre di procedure adeguate per esaminare i candidati che presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI, in quanto la concessione del diritto di soggiorno e di cittadinanza è di competenza dello Stato, e che le autorità degli Stati membri non debbano basarsi sui controlli dei precedenti personali e sulle procedure di dovuta diligenza svolti da intermediari e altri attori non statali, sebbene gli Stati membri possano utilizzare informazioni pertinenti provenienti da attori non statali indipendenti; esprime preoccupazione in relazione ad alcuni Stati membri dove risulterebbe che le domande di cittadinanza sono state comunque accettate anche nel caso di richiedenti che non soddisfacevano i requisiti di sicurezza;

11.

deplora che il gruppo di esperti sui programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori, composto da rappresentanti degli Stati membri, non abbia concordato una serie comune di controlli di sicurezza, come gli era stato chiesto di fare entro la fine del 2019; ritiene che l'incapacità di raggiungere un accorso su una serie comune di controlli di sicurezza mostri i limiti dell'adozione di un approccio intergovernativo alla questione ed evidenzi la necessità di un'azione dell'Unione;

12.

deplora che i requisiti in materia di soggiorno per poter beneficiare dei programmi RBI/CBI degli Stati membri non sempre prevedano una presenza fisica continuativa ed effettiva e siano difficili da verificare, attirando potenzialmente richiedenti in malafede che acquistano la cittadinanza nazionale al solo scopo di beneficiare dell'accesso al territorio dell'Unione e al mercato interno che essa concede, senza mantenere alcun legame con lo Stato membro in questione;

13.

esorta gli Stati membri ad imporre in modo efficace l'obbligo della residenza fisica per i cittadini di paesi terzi che desiderano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo senza aver risieduto legalmente e in via continuativa nel paese per cinque anni conformemente ai requisiti di detta direttiva;

14.

accoglie con favore le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nell'ottobre 2020 nei confronti di Cipro e Malta in relazione ai loro programmi CBI; invita la Commissione a portare avanti tali procedure, in quanto potrebbero chiarire ulteriormente come si potrebbero fronteggiare i programmi CBI, oltre che con l'azione legislativa proposta in questa sede, e la invita altresì ad avviare nuove procedure di infrazione nei confronti di Stati membri in relazione ai programmi RBI, ove giustificato; invita la Commissione a monitorare attentamente tutti i programmi CBI/RBI in tutta l'Unione, nonché a riferire e agire in merito;

15.

ritiene che la legislazione antiriciclaggio dell'Unione sia un elemento cruciale per contrastare i rischi posti dai programmi CBI/RBI; si compiace del fatto che il pacchetto di proposte legislative della Commissione del 20 luglio 2021 sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo affronti i programmi RBI, segnatamente incoraggiando l'inclusione degli intermediari nell'elenco dei soggetti obbligati; ritiene, tuttavia, che sussisteranno ancora lacune, ad esempio il fatto che gli enti pubblici che trattano domande nell'ambito dei programmi CBI/RBI non saranno inclusi nell'elenco dei soggetti obbligati;

16.

rileva che le domande presentate nell'ambito dei programmi CBI/RBI sono particolarmente difficili da monitorare e valutare quando si tratta di domande congiunte concernenti diversi membri di una stessa famiglia; osserva che all'interno di taluni programmi RBI nazionali i diritti di soggiorno possono essere concessi sulla base di legami familiari, personali o di altro tipo con i richiedenti principali; osserva che i diritti di ricongiungimento familiare previsti dalla direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare si applicano dopo aver ottenuto lo status di soggiornante in uno Stato membro, e consentono dunque ai familiari di entrare nell'Unione senza gli ulteriori controlli specifici solitamente applicati nell'ambito dei programmi RBI;

17.

osserva che i paesi terzi che offrono programmi CBI e che godono dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'Unione (21) rappresentano un rischio, in quanto cittadini di altri paesi possono acquisire la nazionalità di tali paesi terzi al solo scopo di poter entrare nell'UE senza ulteriori controlli; sottolinea che i rischi sono ancora maggiori nel caso dei paesi candidati all'adesione all'Unione che offrono programmi CBI/RBI (22), poiché i benefici attesi dalla futura adesione all'UE e dall'esenzione dal visto d'ingresso nel territorio dell'Unione possono essere determinanti;

18.

ritiene che, alla luce dei particolari rischi posti dai programmi CBI e della loro intrinseca incompatibilità con il principio di leale cooperazione, come indicato dalle attuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di due Stati membri, i programmi CBI dovrebbero essere gradualmente eliminati in tutti gli Stati membri, e chiede che la Commissione presenti a tal fine, prima dello scadere del suo attuale mandato, una proposta di atto che potrebbe essere basato sull'articolo 21, paragrafo 2, sull'articolo 79, paragrafo 2, sull'articolo 114 o sull'articolo 352 TFUE;

19.

ritiene che la graduale eliminazione dei programmi CBI richiederà un periodo di transizione ed è del parere che, poiché i programmi CBI/RBI costituiscono un fenomeno di parassitismo e producono gravi conseguenze per l'Unione e gli Stati membri, sia giustificato un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per entrambi, fino alla loro completa eliminazione, quale espressione concreta di solidarietà sulla base, tra l'altro, dell'articolo 80 TFUE; chiede pertanto che la Commissione presenti nel 2022, sulla base dell'articolo 311 TFUE, una proposta per l'istituzione di una nuova categoria di risorse proprie dell'Unione, costituita da un «meccanismo di adeguamento CBI/RBI», che imporrebbe un prelievo di una percentuale significativa sugli investimenti effettuati negli Stati membri nell'ambito di programmi CBI/RBI, percentuale ragionevolmente stimata sulla base di tutte le esternalità negative per l'Unione nel suo complesso individuate in relazione a tali regimi;

20.

ritiene che il contributo dei programmi CBI/RBI all'economia reale degli Stati membri sia limitato in termini di creazione di posti di lavoro, innovazione e crescita e che importi considerevoli siano investiti direttamente nel mercato immobiliare o in fondi; ritiene che gli ingenti investimenti associati ai programmi CBI/RBI potrebbero incidere sulla stabilità finanziaria, in particolare nei piccoli Stati membri in cui gli afflussi potrebbero rappresentare un'ampia quota del PIL o degli investimenti esteri (23); chiede alla Commissione di presentare nel 2022, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 80, 82, 87 e 114 TFUE, una proposta di atto che includa norme a livello di UE sugli investimenti nell'ambito dei programmi RBI, al fine di rafforzarne il valore aggiunto per l'economia reale e di stabilire collegamenti con le priorità per la ripresa economica dell'Unione;

21.

chiede che la Commissione, prima dello scadere del suo attuale mandato, presenti una proposta di regolamento, se necessario integrata da altre misure legislative, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 80, 82, 87 e 114 TFUE, che disciplini in modo esaustivo vari aspetti dei programmi RBI al fine di armonizzare le norme e le procedure e rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio, alla corruzione e all'evasione fiscale, che preveda, tra l'altro, i seguenti elementi:

a)

una dovuta diligenza rafforzata e rigorosi controlli dei precedenti personali dei richiedenti e, se necessario, dei loro familiari, compresa l'origine dei loro fondi, controlli obbligatori nei sistemi informatici su larga scala dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni e procedure di controllo nei paesi terzi;

b)

la regolamentazione, la certificazione e il controllo adeguati degli intermediari nonché la limitazione delle loro attività e, nel caso dei programmi CBI, la cessazione dei loro servizi;

c)

norme armonizzate e l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito ai loro programmi RBI e alle domande presentate in tale ambito;

d)

requisiti minimi di residenza fisica e un coinvolgimento attivo minimo nell'investimento, la qualità dell'investimento, il valore aggiunto e il contributo all'economia come condizioni per acquisire la residenza nell'ambito dei programmi RBI;

e)

un meccanismo di monitoraggio per il controllo ex post della continua conformità dei richiedenti selezionati ai requisiti giuridici dei regimi RBI;

22.

chiede alla Commissione di garantire e mantenere rigorose norme di regolamentazione sia per i programmi CBI sia per quelli RBI, laddove si applichi una regolamentazione globale ai programmi RBI prima della completa eliminazione dei programmi CBI;

23.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri si siano impegnato ad adottare misure per limitare la vendita della cittadinanza a cittadini russi vicini al governo russo; invita tutti gli Stati membri a cessare con effetto immediato di applicare i loro programmi CBI e RBI a tutti i richiedenti russi; esorta gli Stati membri a riesaminare tutte le domande presentate da cittadini russi approvate negli ultimi anni e a sfruttare tutte le possibilità offerte dal diritto nazionale e dell'Unione per garantire che nessun russo avente legami finanziari, commerciali o di altro tipo con il regime di Putin conservi i propri diritti di cittadinanza e soggiorno o che tali persone siano temporaneamente escluse dall'esercizio dei suddetti diritti; invita la Commissione a verificare le rivalutazioni effettuate dagli Stati membri e a presentare con urgenza una proposta legislativa volta a vietare completamente i programmi CBI nonché a vietare i programmi RBI per i cittadini russi soggetti a misure mirate;

24.

chiede alla Commissione di includere nella sua proposta revisioni mirate degli atti giuridici dell'Unione in vigore che potrebbero contribuire a dissuadere gli Stati membri dall'istituire programmi RBI dannosi, rafforzando ulteriormente gli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e le disposizioni pertinenti della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

25.

chiede alla Commissione di esercitare la massima pressione possibile per garantire che i paesi terzi che dispongono di programmi CBI/RBI e che beneficiano dell'esenzione dal visto a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 aboliscano i loro programmi CBI e riformino i programmi RBI per allinearli al diritto e alle norme dell'Unione; la invita inoltre a presentare nel 2022, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE, una proposta di atto che modifichi il regolamento (UE) 2018/1806 a tale riguardo; osserva che, nell'ambito della nuova metodologia di allargamento dell'Unione, le questioni legate ai programmi CBI/RBI sono considerate complesse e sono trattate in diverse sezioni e capitoli negoziali; sottolinea l'importanza di un allineamento graduale e meticoloso al diritto dell'Unione applicabile a tali programmi da parte dei paesi candidati e potenziali candidati; propone di includere nei criteri di adesione l'eliminazione dei programmi CBI e la regolamentazione dei programmi RBI;

26.

ricorda alla Presidente della Commissione il suo impegno a favore del diritto di iniziativa del Parlamento e la sua promessa di dare seguito alle relazioni di iniziativa di carattere legislativo del Parlamento con un atto legislativo conforme ai principi di diritto dell'Unione, come dichiarato negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024; si attende pertanto che la Commissione dia seguito alla presente risoluzione con proposte legislative concrete;

27.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le proposte figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(3)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(4)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(5)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(6)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(7)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.

(8)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 92.

(9)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 140.

(10)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.

(11)  «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa — Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024», Ursula von der Leyen, candidata alla carica di presidente della Commissione europea, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.

(12)  Studio EAVA dell'EPRS, tabella 9, pagg. 28-29.

(13)  Studio EAVA dell'EPRS.

(14)  Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenzione dell'abuso dei programmi di soggiorno per investitori per eludere il CRS), OCSE, 19 febbraio 2018, e Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes (Rischi di corruzione associati ai programmi per la concessione della cittadinanza e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti), OCSE, 2019.

(15)  Poiché Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania non sono paesi Schengen, un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno di tali Stati membri non gode automaticamente della libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen.

(16)  https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12814/25.

(17)  Risoluzioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019, sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti, del 17 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, e del 29 aprile 2021, sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta.

(18)  Cfr. il ragionamento seguito nelle procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di Malta e Cipro in relazione ai loro programmi di cittadinanza per investitori (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza della Corte del 7 luglio 1992, Mario Vicente Micheletti e altri/Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295; sentenza della Corte dell'11 novembre 1999, Belgian State/Fatna Mesbah, C-179/98, ECLI:EU:C:1999:549; sentenza della Corte del 20 febbraio 2001, The Queen/Secretary of State for the Home Department, ex parte Manjit Kaur, C-192/99, ECLI:EU:C:2001:106; sentenza della Corte del 2 marzo 2010, Janko Rottman/Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104; e sentenza della Corte del 12 marzo 2019, M.G. Tjebbes e altri/Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189.

(19)  Studio EAVA dell'EPRS, pagg. 43-44.

(20)  Studio EAVA dell'EPRS, pag. 57; Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenire l'abuso dei programmi per la concessione del diritto di soggiorno a fronte di investimenti per eludere lo standard comune di comunicazione di informazioni), OCSE, 19 febbraio 2018.

(21)  Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis e Santa Lucia.

(22)  Serbia, Albania, Turchia, Montenegro e Macedonia del Nord.

(23)  Studio EAVA dell'EPRS, pagg. 36-39.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

PROPOSTE PER UN PACCHETTO LEGISLATIVO COMPLETO

Proposta 1: una graduale eliminazione, a livello di UE, dei programmi CBI entro il 2025

Si dovrebbe introdurre un sistema di notifica a livello di Unione, con obiettivi misurabili, rigorosamente applicabile solo ai programmi esistenti e che non consenta quindi di legittimare nuovi programmi, che disciplini il numero massimo di cittadinanze che possono essere concesse in tutti gli Stati membri nell'ambito dei programmi CBI. Questo numero sarà gradualmente ridotto ogni anno, raggiungendo lo zero nel 2025, portando così alla completa eliminazione dei programmi CBI. Questa eliminazione graduale consentirà agli Stati membri che mantengono programmi CBI di trovare modi alternativi per attrarre investimenti e sostenere le loro finanze pubbliche. Si tratta di una misura in linea con la posizione espressa in precedenza dal Parlamento in varie risoluzioni, che si rivela necessaria alla luce della profonda sfida che i programmi CBI pongono al principio di leale cooperazione sancito dai trattati (articolo 4, paragrafo 3, TUE).

La proposta potrebbe basarsi sull'articolo 21, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafo 2, nonché sull'articolo 114 TFUE dato che i programmi CBI interessano il mercato interno.

Proposta 2: un regolamento globale che disciplini tutti i programmi RBI nell'Unione

Per affrontare le specificità e la diffusione generalizzata dei programmi RBI in tutti gli Stati membri, è necessario un apposito quadro giuridico dell'Unione sotto forma di regolamento. Tale regolamento garantirà l'armonizzazione all'interno dell'Unione, limiterà i rischi posti dai programmi RBI e assoggetterà tali programmi al monitoraggio dell'Unione, rafforzando in tal modo la trasparenza e la governance. Il regolamento è inteso inoltre a scoraggiare gli Stati membri dall'istituire programmi RBI dannosi.

Il regolamento dovrebbe contenere norme e procedure a livello dell'Unione per una dovuta diligenza rafforzata e rigorosi controlli sui precedenti personali dei richiedenti e sull'origine dei loro capitali. In particolare, tutti i richiedenti dovrebbero essere sistematicamente sottoposti a un controllo incrociato con tutte le pertinenti banche dati nazionali, dell'Unione e internazionali da parte delle autorità degli Stati membri nel rispetto delle norme sui diritti fondamentali. Dovrebbero essere effettuati una verifica indipendente dei documenti presentati, un controllo completo di tutti i precedenti penali e del coinvolgimento in controversie civili e penali precedenti e in corso, colloqui personali con i richiedenti e una verifica approfondita del modo in cui il patrimonio del richiedente è stato accumulato e del suo rapporto con il reddito dichiarato. La procedura dovrebbe concedere tempo sufficiente per un adeguato processo di dovuta diligenza e prevedere la possibilità di annullare in maniera retroattiva le decisioni positive in casi comprovati di false dichiarazioni o frode.

La pratica delle domande congiunte, in cui un richiedente principale e i familiari possono far parte della stessa domanda, dovrebbe essere vietata: solo le domande individuali soggette a controlli individuali e rigorosi dovrebbero essere autorizzate, tenendo conto nel contempo dei legami esistenti tra i richiedenti. Dovrebbero altresì essere applicati controlli rigorosi laddove i diritti di soggiorno possano essere perseguiti dai familiari dei richiedenti in base alle norme sul ricongiungimento familiare o ad altre disposizioni analoghe.

Un elemento importante del regolamento, ove necessario integrato da altre misure legislative, dovrebbe essere la regolamentazione degli intermediari. È necessario includere quanto segue:

a)

una procedura di concessione di licenza a livello dell'Unione per gli intermediari, che preveda una procedura completa in materia di dovuta diligenza e audit della società intermediaria, dei suoi proprietari e delle sue società collegate. La licenza dovrebbe essere rinnovata ogni due anni e figurare in un registro pubblico dell'Unione per gli intermediari. Se gli intermediari sono coinvolti nelle domande, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a trattare tali domande solo se sono preparate da intermediari muniti di licenza nell'Unione. Le domande di licenza dovrebbero essere presentate alla Commissione, con il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione nello svolgimento dei controlli e delle procedure;

b)

norme specifiche per le attività degli intermediari. Tra queste dovrebbero figurare norme dettagliate riguardanti i controlli dei precedenti personali, i controlli in materia di dovuta diligenza e di sicurezza che gli intermediari devono effettuare sui richiedenti;

c)

un divieto in tutta l'Unione di pratiche di commercializzazione per i programmi RBI che fanno uso della bandiera dell'Unione o di altri simboli legati all'Unione su materiali, siti web o documenti o che associno i programmi RBI a benefici connessi ai trattati e all'acquis;

d)

norme chiare sulla trasparenza degli intermediari e sulla loro proprietà;

e)

misure anticorruzione e migliori prassi di dovuta diligenza da adottare in seno all'intermediario, anche per quanto riguarda la remunerazione adeguata del personale, la regola delle due persone (in virtù della quale ogni procedura è verificata da almeno due persone), le disposizioni per un secondo parere in sede di preparazione e di controllo delle domande, nonché la rotazione del personale nei vari paesi di origine dei richiedenti nell'ambito dei programmi RBI;

f)

il divieto di combinare la consultazione dei governi in merito all'istituzione e al mantenimento dei programmi RBI con il loro coinvolgimento nella preparazione delle domande. Tale combinazione crea un conflitto di interessi e fornisce incentivi errati. Inoltre, gli intermediari non dovrebbero essere autorizzati ad attuare essi stessi programmi RBI per le autorità degli Stati membri, ma dovrebbero essere autorizzati ad agire come intermediari solo nelle singole domande e solo quando vengono contattati da singoli richiedenti. Le attività degli intermediari nel settore degli affari pubblici generali dovrebbero essere separate dal punto di vista organizzativo dalle altre attività e rispettare tutti i requisiti giuridici e i codici di condotta a livello dell'Unione e nazionale in materia di trasparenza;

g)

un quadro di monitoraggio, indagini e sanzioni per garantire che gli intermediari rispettino il regolamento. Le autorità di contrasto competenti dovrebbero essere in grado di condurre indagini sotto copertura, anche fingendosi potenziali richiedenti. Le sanzioni dovrebbero comprendere ammende dissuasive e, qualora le violazioni siano accertate due volte, comportare la revoca della licenza di esercizio dell'Unione.

È opportuno introdurre l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito ai loro programmi RBI. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione dettagliate relazioni annuali sugli elementi generali dei loro programmi per quanto concerne l'ambito istituzionale e di governance così come sui meccanismi di monitoraggio in atto. Dovrebbero riferire inoltre in merito alle singole domande, indicando tra l'altro i rifiuti e le approvazioni delle domande e le ragioni alla base di tali decisioni, come la mancata conformità alle disposizioni antiriciclaggio. Le statistiche dovrebbero includere una suddivisone dei richiedenti per paese d'origine e le informazioni sui familiari e le persone a carico, i quali hanno acquisito i diritti grazie al richiedente nell'ambito del programma RBI. La Commissione dovrebbe pubblicare tali relazioni annuali, se necessario redatte in linea con i regolamenti in materia di protezione dei dati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e pubblicare, unitamente a tali relazioni annuali, la sua valutazione delle stesse.

Si dovrebbe istituire un sistema gestito a livello di UE per la notifica preventiva a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione e per la loro consultazione prima di concedere il soggiorno nell'ambito di un programma RBI. Se uno Stato membro non solleva obiezioni entro 20 giorni, ciò significa che non vi è alcuna obiezione alla concessione del diritto di soggiorno (1). In tal modo, tutti gli Stati membri potrebbero individuare le domande doppie o reiterate ed effettuare verifiche nelle banche dati nazionali. Entro questi 20 giorni, la Commissione dovrebbe anche effettuare, in cooperazione con i pertinenti organi e organismi dell'UE (anche attraverso i suoi ufficiali di collegamento nei paesi terzi), controlli finali a livello dell'Unione sulle domande nelle pertinenti banche dati dell'Unione e internazionali e dovrebbe anche effettuare ulteriori controlli di sicurezza e dei precedenti personali. Su tale base, la Commissione dovrebbe emettere un parere destinato allo Stato membro. La concessione o meno del soggiorno nell'ambito dei programmi RBI dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri. La Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti per contribuire a evidenziare i casi in cui le stesse persone hanno presentato più domande respinte.

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare effettivamente il soggiorno fisico, anche avvalendosi della possibilità di stabilire periodi massimi di assenza sul loro territorio e conservarne traccia scritta che la Commissione e le agenzie dell'Unione possono consultare. Tali controlli dovrebbe comportare appuntamenti di persona e visite di accertamento presso il domicilio delle persone interessate con cadenza almeno semestrale.

Ai fini della lotta all'elusione fiscale, è opportuno introdurre misure specifiche dell'Unione volte a prevenire e contrastare l'elusione dello standard comune di comunicazione di informazioni attraverso i programmi RBI, in particolare il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali e unità di informazioni finanziaria (2).

È opportuno introdurre norme sui tipi di investimento richiesti nell'ambito dei programmi RBI. Una maggioranza significativa degli investimenti richiesti dovrebbe consistere in investimenti produttivi nell'economia reale, in linea con i settori prioritari dell'attività economica verde e digitale. Gli investimenti in beni immobili, fondi di investimento, fondi fiduciari o in titoli di Stato o in pagamenti versati direttamente al bilancio dello Stato membro dovrebbero limitarsi a una minima parte dell'importo investito. Inoltre, qualsiasi pagamento versato direttamente al bilancio di uno Stato membro dovrebbe essere limitato in modo da non creare dipendenza di bilancio da tale fonte e la Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di valutare tali pagamenti nel quadro del semestre europeo.

Il regolamento potrebbe basarsi sull'articolo 79, paragrafo 2, e sugli articoli 80, 82 e 87, nonché sull'articolo 114 TFUE dato che i programmi RBI interessano il mercato interno.

Nel caso in cui un regolamento o qualsiasi altro atto legislativo riguardante i programmi RBI entri in vigore prima della completa eliminazione dei programmi CBI, tutte le norme applicabili ai programmi RBI dovrebbero applicarsi ai programmi CBI onde evitare controlli meno rigorosi per i secondi rispetto ai primi.

Proposta 3: una nuova categoria di risorse proprie dell'Unione costituita da un «meccanismo di adeguamento CBI e RBI»

Poiché tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione devono far fronte ai rischi e ai costi inerenti ai programmi CBI e RBI gestiti da alcuni Stati membri, è giustificato un meccanismo comune, basato su informazioni e dati appropriati, per compensare le conseguenze negative dei programmi CBI e RBI sull'Unione in generale. Inoltre, il valore della vendita della cittadinanza o dei visti degli Stati membri è intrinsecamente legato ai diritti e alle libertà dell'Unione che ne derivano. Con l'istituzione di un meccanismo di adeguamento CBI e RBI, le conseguenze negative sostenute da tutti gli Stati membri sono compensate mediante un equo contributo al bilancio dell'Unione. Si tratta di una questione di solidarietà tra gli Stati membri in cui sono operativi programmi di CBI e RBI e gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Affinché tale meccanismo sia efficace, il prelievo dovuto all'Unione dovrebbe essere fissato a una percentuale significativa degli investimenti effettuati negli Stati membri nell'ambito dei programmi CBI/RBI, ragionevolmente stimata sulla base di tutte le esternalità negative individuate nei programmi.

Il meccanismo potrebbe essere istituito a norma dell'articolo 311 TFUE, il quale stabilisce che «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche», compresa la possibilità di «istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente». Ulteriori misure di attuazione potrebbero essere adottate sotto forma di regolamento. Un'iniziativa analoga è stata intrapresa in merito alla risorsa propria basata sulla plastica in vigore dal 1o gennaio 2021. Tale opzione implica un processo piuttosto lungo di adozione formale di una decisione in materia di risorse proprie, che è collegata alle rispettive norme costituzionali nazionali per la sua approvazione. Ciò potrebbe essere combinato con la base giuridica dell'articolo 80 TFUE che sancisce «il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario» e nell'ambito dell'immigrazione.

Proposta 4: una revisione mirata degli atti giuridici nell'ambito dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo

La Commissione ha compiuto un passo positivo inserendo in primo piano i programmi RBI nel suo pacchetto di proposte legislative del 20 luglio 2021 intese a rivedere gli atti giuridici nell'ambito dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda gli intermediari. Dovrebbero essere inclusi altri tre elementi:

a)

le autorità pubbliche che trattano le domande nell'ambito dei programmi RBI dovrebbero essere incluse nell'elenco dei soggetti obbligati a norma degli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare all'articolo 3, punto 3, della proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2021/0239(COD));

b)

un maggiore scambio di informazioni sui richiedenti nell'ambito dei programmi RBI tra le autorità degli Stati membri in virtù degli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare tra le unità di informazione finanziaria;

c)

misure rafforzate di dovuta diligenza raccomandate dall'OCSE per mitigare i rischi posti dai programmi RBI da prevedere per tutti i soggetti obbligati coinvolti nel processo RBI.

Proposta 5: una revisione mirata della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo

In sede di presentazione delle proposte previste per la revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, la Commissione dovrebbe limitare la possibilità per i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno nell'ambito di un programma RBI di beneficiare di un trattamento più favorevole ai sensi di tale direttiva. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto modificando l'articolo 13 della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo per ridurne il campo di applicazione escludendo espressamente i beneficiari di programmi RBI.

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che il soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, non sia eluso attraverso i programmi RBI, provvedendo anche affinché gli Stati membri applichino controlli e obblighi di comunicazione più rigorosi per i richiedenti nell'ambito dei programmi RBI.

Proposta 6: garantire che i paesi terzi non amministrino programmi RBI/CBI dannosi

I programmi CBI dei paesi terzi dovrebbero essere inclusi nel regolamento (UE) 2018/1806 quale elemento specifico di cui tenere conto al momento di decidere se includere un determinato paese terzo negli allegati di tale regolamento, ovvero come fattore per decidere in merito ai paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tale aspetto dovrebbe essere integrato anche nel meccanismo di sospensione dei visti di cui all'articolo 8 di tale regolamento e nel monitoraggio previsto.

Al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (3) è opportuno aggiungere un nuovo articolo sulla cooperazione con i paesi terzi per eliminare gradualmente i loro programmi CBI e allineare i loro programmi RBI al nuovo regolamento proposto nell'ambito della proposta 2 di cui sopra.

Per i paesi candidati e potenziali candidati, la completa eliminazione graduale dei programmi CBI e la rigorosa regolamentazione dei programmi RBI dovrebbero costituire una parte importante e integrale dei criteri di adesione.


(1)  Analogamente al sistema previsto all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(2)  Cfr. Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenire l'abuso in materia di soggiorno attraverso programmi di investimento per eludere lo standard comune di comunicazione di informazioni), OCSE, 19 febbraio 2018; direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(3)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.


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