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Document 52022AE6298

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi che contribuisce al completamento dell’Unione bancaria [COM(2023) 225 final]; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione [COM(2023) 226 final — 2023/0111 (COD)]; sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione [COM(2023) 227 final — 2023/0112 (COD)]; e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili [COM(2023) 229 final — 2023/0113 (COD)]

EESC 2022/06298

GU C 349 del 29.9.2023, p. 161–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/161


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi che contribuisce al completamento dell’Unione bancaria

[COM(2023) 225 final]

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione

[COM(2023) 226 final — 2023/0111 (COD)]

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione

[COM(2023) 227 final — 2023/0112 (COD)]

e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

[COM(2023) 229 final — 2023/0113 (COD)]

(2023/C 349/24)

Relatore:

Giuseppe GUERINI

Correlatore:

Christophe LEFÈVRE

Consultazione

8.12.2022, lettera del ministero spagnolo per gli Affari esteri, l’Unione europea e la Cooperazione

Consiglio dell’Unione europea, 23.6.2023 [COM(2023) 229 final], 11.7.2023 [COM(2023) 226 final], 11.7.2023 [COM(2023) 227 final]

Parlamento europeo, 12.6.2023 [COM(2023) 229 final], 10.7.2023 [COM(2023) 226 final e 227 final]

Commissione europea, 2.6.2023 [COM(2023) 225 final]

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

27.6.2023

Adozione in sessione plenaria

13.7.2023

Sessione plenaria n.

580

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

175/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza l’ampia iniziativa della Commissione intesa a integrare la legislazione sulla gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi (Bank Crisis Management and Deposit Insurance — CMDI), dal momento che il progresso dell’unione bancaria costituisce una tappa importante verso il rafforzamento del mercato unico europeo nell’interesse dei depositanti e dei contribuenti.

1.2.

Secondo il CESE, le recenti crisi bancarie verificatesi negli Stati Uniti d’America evidenziano l’importanza della rapidità nel contenimento del rischio di contagio e della perdita di fiducia di investitori e depositanti, come pure la necessità di flessibilità nella risposta alle crisi bancarie. L’esperienza recente mostra inoltre l’importanza di organizzare adeguatamente e in brevissimo tempo il trasferimento di una banca in difficoltà a un’altra banca.

1.3.

Il CESE constata con soddisfazione che la proposta della Commissione ha esteso ai depositi delle pubbliche autorità la protezione del sistema di garanzia dei depositi (SGD), e che la Commissione sta lavorando a un’armonizzazione rafforzata degli strumenti di tutela dei depositi in tutta l’UE. Poiché un Fondo di assicurazione dei depositi (Deposit Insurance Funds — DIF) adeguatamente finanziato e sostenuto svolge un ruolo fondamentale, l’armonizzazione rafforzata che propone la Commissione sarà certamente vantaggiosa.

1.4.

Il CESE rileva che uno degli obiettivi principali della proposta della Commissione è estendere l’ambito di applicazione della risoluzione delle banche. Il CESE comprende pienamente l’approccio della Commissione, il contesto, la sua motivazione normativa e i suoi obiettivi a lungo termine.

1.5.

Con lo sguardo rivolto alle recenti crisi bancarie, il CESE segnala l’esigenza di un approccio pragmatico e flessibile, basato sulle peculiarità dei vari casi in questione in termini di: i) approccio normativo; ii) scelta degli strumenti più efficaci a disposizione; iii) implicazioni pratiche delle azioni intraprese; iv) necessaria cooperazione tra parti in causa; v) velocità di esecuzione; e vi) natura delle risorse finanziarie da utilizzare nell’attuare le soluzioni scelte per la gestione delle crisi.

1.6.

Il CESE ritiene che la risoluzione possa non essere sempre la soluzione più conveniente per proteggere pienamente gli ecosistemi economici in cui operano le banche in difficoltà. Quando la risoluzione potrebbe addirittura risultare più costosa della liquidazione, le banche in questione dovrebbero avviare una procedura di insolvenza.

1.7.

Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che la valutazione dell’interesse pubblico potrebbe essere perfezionata adottando un approccio più trasparente e armonizzato in tutta l’UE. Pur riconoscendo che è effettivamente molto difficile per i regolatori conseguire un equilibrio tra flessibilità e prevedibilità, il CESE incoraggia i colegislatori a trovare soluzioni che riducano quanto più possibile l’incertezza giuridica.

1.8.

Il CESE reputa necessario trovare il giusto equilibrio tra una formulazione rafforzata della «valutazione dell’interesse pubblico» e la proporzionalità della sua applicazione alle banche piccole, medie e con radicamento locale. Estendere la valutazione dell’interesse pubblico per includervi le banche che svolgono un ruolo importante a livello regionale lascia comunque un certo margine di incertezza nel quadro attuale.

1.9.

Il CESE ribadisce l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità al fine di pervenire alla formulazione di un regolamento atto a conseguire i suoi obiettivi senza danneggiare eccessivamente gli interessi delle banche di dimensioni piccole e medie e di quelle con radicamento locale (o «banche locali»). Il principio di proporzionalità andrebbe preso in considerazione anche nell’applicare la valutazione dell’interesse pubblico, specie per quanto riguarda le banche locali, che non rappresentano un rischio per la stabilità finanziaria.

1.10.

Pur riconoscendo la diversità di competenze tra la regolamentazione del settore bancario e la regolamentazione degli aiuti di Stato, il CESE ritiene che l’intero pacchetto relativo al quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi dovrebbe essere adeguatamente coordinato con la prevista revisione della comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato nel settore bancario (1). In caso contrario c’è il rischio di attuare proposte che sono potenzialmente incoerenti con la legislazione sugli aiuti di Stato, causando imprevedibilità e incertezza giuridica.

1.11.

La Commissione si è concentrata sul rafforzamento dello strumento della strategia di trasferimento, con il ricorso al sistema di garanzia dei depositi e la possibilità — soggetta ad adeguate garanzie — di accedere al Fondo di risoluzione unico. Questo potrebbe essere un passo in direzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, ma finché non sarà completata l’unione bancaria continueranno a esserci delle inefficienze, perché il mercato sarà ancora frammentato.

2.   Contesto generale e consultazione del CESE da parte della Spagna

2.1.

Il governo spagnolo ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo un parere sulla proposta relativa all’unione bancaria incentrato sulla necessità di promuovere un’applicazione più estesa della valutazione dell’interesse pubblico, allo scopo di includere le banche, specialmente quelle di dimensioni piccole e medie, nella procedura di risoluzione armonizzata in caso di crisi.

2.2.

Il 18 aprile 2023 la Commissione ha presentato quattro differenti proposte legislative intese a rafforzare l’attuale quadro dell’UE per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi, concentrandosi sulle banche medie e piccole (2).

2.3.

Secondo la Commissione «l’esperienza ha dimostrato che molte banche di piccole e medie dimensioni in dissesto sono state gestite con soluzioni che esulano dal quadro di risoluzione» (3), talvolta facendo uso del «denaro dei contribuenti anziché delle risorse interne obbligatorie della banca o di reti di sicurezza private, finanziate dal settore (i sistemi di garanzia dei depositi e i fondi di risoluzione)» (4), con un conseguente forte impatto negativo sull’economia e sulla percezione da parte della società.

2.4.

Le nuove regole che vengono proposte consentono pertanto alle autorità di utilizzare la risoluzione come un elemento fondamentale della gamma di strumenti dell’UE per la gestione delle crisi, sottolineando che la risoluzione potrebbe costituire per i clienti un fattore di perturbazione meno grave che la liquidazione, dal momento che essi conservano l’accesso ai loro conti e che le funzioni critiche della banca sono mantenute.

2.5.

Le proposte della Commissione facilitano inoltre il ricorso a sistemi di garanzia dei depositi nelle situazioni di crisi per evitare che i depositanti subiscano perdite, nel caso in cui sia necessario evitare che il contagio si estenda ad altre banche e che si producano danni più estesi alle comunità e all’economia. Affidandosi a reti di sicurezza finanziate dal settore (come i sistemi di garanzia dei depositi e i fondi di risoluzione), la proposta tenta anche di salvaguardare il denaro dei contribuenti in caso di crisi bancarie.

2.6.

Il livello di protezione dei depositi pari a 100 000 EUR per depositante e per banca, indicato dalla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, viene confermato per tutti i depositanti dell’UE ammissibili, e sarà esteso a organismi pubblici come ospedali, scuole e comuni, nonché alle risorse della clientela depositate in alcuni tipi di fondi clienti (vale a dire da parte di società di investimenti, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica). La Commissione propone anche dei tentativi di armonizzazione delle norme sulla protezione dei depositanti in tutta l’UE.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE condivide l’obiettivo della proposta legislativa presentata dalla Commissione, volta a migliorare la gestione delle crisi bancarie e a garantire una protezione adeguata dei depositi delle banche in caso di crisi.

3.2.

Il CESE apprezza l’ampia iniziativa della Commissione intesa a integrare la legislazione sulla gestione delle crisi bancarie e sull’assicurazione dei depositi, dal momento che il miglioramento e il progresso dell’unione bancaria sono tappe essenziali verso il rafforzamento del mercato unico europeo, nell’interesse dei depositanti e dei contribuenti. Il completamento dell’unione bancaria è essenziale anche per realizzare un’autentica unione economica e monetaria che sia in grado di assicurare la stabilità finanziaria e una sana gestione delle crisi in caso di necessità.

3.3.

Come ha già dichiarato in precedenti pareri (5), il CESE è convinto che sia essenziale rafforzare l’attuale quadro in materia di gestione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi. Ciò è stato chiaramente dimostrato dalle recenti crisi bancarie negli Stati Uniti e dal caso del Crédit Suisse, che hanno avuto estese implicazioni negative per la stabilità del sistema bancario negli Stati Uniti e in Svizzera, oltre che per i mercati finanziari internazionali in generale e per il settore bancario in particolare. Nell’UE manca ancora un sostegno alla liquidità nei processi di risoluzione.

3.4.

Secondo il CESE, le crisi bancarie sopra ricordate evidenziano ancora una volta l’importanza della rapidità nel contenimento dei danni, e specialmente del rischio di contagio, nonché l’esigenza di flessibilità nella risposta alle crisi bancarie. È stato inoltre dimostrato il ruolo decisivo svolto dalla fornitura di un sostegno alla liquidità che copra i fabbisogni immediati di liquidità, e dalla concessione di tempo per sviluppare una strategia di risoluzione praticabile.

3.5.

Il CESE ritiene che l’esperienza recente evidenzi anche l’importanza di organizzare adeguatamente e in brevissimo tempo il trasferimento di una banca in difficoltà a un’altra banca. È pertanto importante garantire che il quadro normativo fornisca le condizioni giuste per tali trasferimenti, poiché essi devono avvenire senza le consuete procedure di due diligence e le loro implicazioni sono enormi e incerte. Inoltre, l’esperienza acquisita finora ha evidenziato l’esigenza di un regime speciale generale che, quando una banca in fase di risoluzione viene acquistata, faciliti la sua integrazione quanto più possibile efficiente nel nuovo gruppo.

3.6.

L’integrazione e la gestione di una banca sottoposta a risoluzione è un processo complesso, e occorre semplificare i passaggi normativi e i requisiti. Le varie autorità interessate dovrebbero essere capaci di coordinare adeguatamente i rispettivi ruoli nell’ambito dei processi di regolamentazione o delle procedure accelerate di approvazione delle misure di gestione delle crisi. È inoltre essenziale garantire che nell’UE detti trasferimenti possano avvenire anche a livello transfrontaliero, ove necessario.

3.7.

Il CESE constata che la Commissione ha esteso ai depositi delle pubbliche autorità la protezione del sistema di garanzia dei depositi (SGD), e che sta perseguendo un’armonizzazione rafforzata degli strumenti di tutela dei depositi in tutta l’UE. Proteggendo i risparmiatori sia privati che pubblici e i depositanti al dettaglio in caso di dissesto bancario, l’assicurazione dei depositi riduce al minimo il rischio di fuga dai depositi e attenua il rischio di contagio. Il CESE ritiene che tale assicurazione dei depositi dovrebbe essere adeguata in certi casi per tenere conto dei depositanti in condizioni economiche vulnerabili, come le persone con disabilità o con malattie croniche. Poiché un Fondo di assicurazione dei depositi (DIF) adeguatamente finanziato e strutturato è fondamentale, l’armonizzazione rafforzata che propone la Commissione sarà certamente vantaggiosa.

3.8.

Il CESE rileva che l’obiettivo principale della proposta della Commissione è estendere l’ambito di applicazione della risoluzione, qualora tale soluzione sia considerata conforme all’«interesse pubblico». Si può fare ricorso alla liquidazione solo se: i) essa può soddisfare, più efficacemente della risoluzione, gli obiettivi della risoluzione alla luce della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche; e ii) non vi è l’esigenza di utilizzare fondi pubblici.

3.9.

Il CESE comprende pienamente l’approccio della Commissione, la sua motivazione normativa e gli obiettivi a lungo termine. Nello stesso tempo, il Comitato segnala l’esigenza, dimostrata delle recenti crisi bancarie negli Stati Uniti, di un’impostazione pragmatica in termini di approccio normativo, scelta degli strumenti più efficaci a disposizione, implicazioni pratiche delle azioni intraprese, necessaria cooperazione tra le parti in causa, velocità di esecuzione e, infine, risorse finanziarie da utilizzare nell’attuare le soluzioni scelte per la gestione delle crisi.

3.10.

Il CESE ritiene che la risoluzione possa non essere sempre la soluzione più conveniente per proteggere pienamente gli ecosistemi economici in cui operano le banche in difficoltà, specie quelle di dimensioni medio-piccole. Vale la pena di osservare che, nel caso delle banche di piccole e medie dimensioni, la risoluzione potrebbe in effetti risultare più costosa rispetto ad altre forme di intervento, specie al livello locale, spesso limitato, in cui opera la banca. A tale riguardo, il CESE suggerisce che si potrebbe valutare la quota di mercato delle banche di dimensioni piccole e medie, o con radicamento locale, che non realizzano attività transfrontaliere, facendo riferimento alla quota complessiva sul rispettivo mercato nazionale, invece che considerando la base regionale all’interno degli Stati membri.

3.11.

Il CESE ritiene che l’intero pacchetto relativo al quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi debba essere adeguatamente coordinato con la prevista revisione della comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato nel settore bancario (6), che ha svolto un ruolo nel provocare l’attuale situazione di imprevedibilità quanto all’esigenza di avviare o non avviare una procedura di risoluzione. Adottare le proposte normative sul quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi senza conoscere le norme in materia di aiuti di Stato potrebbe significare attuare delle proposte potenzialmente incoerenti con la legislazione in materia di aiuti di Stato.

3.12.

In generale, il CESE ribadisce l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità al fine di pervenire alla formulazione di una normativa atta a raggiungere i suoi obiettivi senza danneggiare eccessivamente gli interessi delle banche di dimensioni piccole e medie e di quelle con radicamento locale (o «banche locali»). Il principio di proporzionalità andrebbe preso in considerazione anche nell’effettuare la valutazione dell’interesse pubblico, specie per quanto riguarda le banche locali, che non rappresentano un rischio per la stabilità finanziaria.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che la valutazione dell’interesse pubblico potrebbe essere perfezionata, con un approccio più trasparente e armonizzato in tutta l’UE. Pur riconoscendo che è effettivamente molto difficile per i regolatori trovare l’equilibrio tra flessibilità e prevedibilità, il CESE osserva che le proposte legislative in esame non sembrano eliminare del tutto il considerevole livello di discrezionalità che veniva prima concesso alle autorità coinvolte, e comportano quindi un certo grado di incertezza giuridica.

4.2.

Il CESE reputa necessario trovare il giusto equilibrio tra una formulazione rafforzata del «criterio dell’interesse pubblico» e la proporzionalità della sua applicazione alle banche piccole e locali. Estendere l’ambito di applicazione della valutazione dell’interesse pubblico per includervi le banche che svolgono un ruolo importante a livello regionale lascia comunque una qualche incertezza nel quadro attuale.

4.3.

Poiché l’ambito di applicazione della valutazione di interesse pubblico appare più ampio di quello delle norme precedenti allo scopo di includere una casistica più ampia che in passato, il CESE considera essenziale che la verifica del costo minore (Least COST Test — LCT) (ossia un onere minore negli interventi preventivi/alternativi del sistema di garanzia dei depositi rispetto al pagamento) operi in modo efficiente per lasciare un margine di manovra sufficiente dove vi siano le condizioni per prevenire/mitigare la crisi utilizzando strumenti di risoluzione alternativi.

4.4.

Il CESE sottolinea l’incertezza sollevata dalle proposte legislative per quanto riguarda l’assegnazione di competenze, specialmente in relazione alla distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra le autorità nazionali ed europee potenzialmente coinvolte nel complesso processo decisionale concernente la gestione delle crisi bancarie. In tale contesto è essenziale la rapidità di esecuzione, come dimostrato recentemente da vari casi sia nell’UE che negli Stati Uniti.

4.5.

Il CESE osserva che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities — MREL) dovrebbe essere stabilito e applicato sulla base delle dimensioni e del profilo di rischio specifico delle banche interessate, con il duplice obiettivo di garantire parità di condizioni tra banche di rilievo con un’operatività comparabile, da un lato, e di proteggere lo specifico modello d’impresa adottato dalle banche piccole e locali nonché dalle banche che operano in settori/industrie specifici e mirati, dall’altro.

4.6.

Per quanto riguarda l’MREL, rimane da chiarire la presunta proporzionalità nella definizione del requisito adottata dalla Commissione europea. L’MREL consisterebbe sempre — come già avviene per le banche che lo hanno già adottato –, di una riserva di capitale aggiuntiva, necessaria per coprire eventuali perdite, cui si aggiunge un importo per la ricapitalizzazione. Il CESE ritiene importante adattare i requisiti per l’MREL alle differenti dimensioni delle banche e ai loro diversi modelli d’impresa.

4.7.

Il CESE osserva che il ruolo delle banche nell’UE, come pure le loro diverse caratteristiche e differenti modelli d’impresa che garantiscono un sistema bancario europeo più forte e diversificato, dovrebbero essere rafforzati e preservati in tutta l’Unione. Le norme sul settore bancario dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di una crescita economica reale e del suo impatto a lungo termine sulla crescita economica in Europa, oltre che del suo impatto sociale sull’occupazione. A tale riguardo, il CESE ritiene che sia di gran lunga preferibile creare, ogniqualvolta ce ne sia la possibilità e disponibilità, le condizioni e gli strumenti per prevenire e scongiurare le crisi, piuttosto che intervenire successivamente con operazioni di salvataggio.

4.8.

In molti casi un intervento precoce potrebbe rivelarsi efficace e meno costoso della risoluzione. Le procedure per le misure preventive e alternative sono stabilite nella direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e gestite dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi secondo norme armonizzate e sulla base delle salvaguardie esistenti in vari Stati membri dell’UE. Occorre procedere a una revisione della gerarchia dei creditori, al fine di consentire un’efficace verifica del costo minore e, di conseguenza, l’attuazione di misure di intervento precoce. È inoltre importante conseguire un’armonizzazione a livello europeo, o almeno lo sviluppo di orientamenti per l’esecuzione di calcoli secondo il principio del costo minore.

4.9.

Sia i sistemi di garanzia dei depositi che i sistemi di assicurazione a livello nazionale sono una componente fondamentale della rete di sicurezza fornita dal quadro dell’UE per salvaguardare la stabilità finanziaria e rafforzare la fiducia del mercato. Per questo motivo, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero svolgere un ruolo maggiore, indipendentemente dalla loro natura giuridica privata o pubblica, o dalla natura volontaria od obbligatoria dei contributi che costituiscono le loro risorse finanziarie. Ciò che conta è la loro funzione pubblica e il rigoroso approccio di mercato da essi seguito nel compiere scelte sotto la supervisione delle autorità competenti.

4.10.

Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi si è rivelato particolarmente importante per le banche di dimensioni piccole e medie (istituti di importanza minore), che dispongono di una limitata capacità di accesso al mercato per l’emissione di strumenti ammissibili ai fini dell’MREL. Si rileva che diverse banche, compresi istituti di piccole dimensioni e con radicamento locale, hanno dimostrato la capacità di attuare efficacemente misure preventive in grado di affrontare adeguatamente le crisi.

4.11.

Come già menzionato in vari pareri (7), il CESE ribadisce che il cosiddetto «ecosistema» finanziario e bancario europeo dovrebbe essere diversificato, sostenibile e in grado di riconoscere il ruolo cruciale che le banche di dimensioni piccole e medie svolgono a livello locale, la loro rilevanza complessiva a livello nazionale e il valore aggiunto che creano per le comunità locali, oltre all’impatto positivo di una maggiore competenza nel settore bancario sulla società nel suo complesso. Il ruolo delle banche di credito cooperativo (8), delle «banche etiche» e del livello locale o settoriale, come nel caso delle banche cooperative e delle banche etiche per i soggetti dell’economia sociale, è decisivo a tale riguardo e in linea con il principio dell’economia sociale di mercato sancito dai Trattati dell’UE.

4.12.

Inoltre, andrebbe riconosciuto anche il ruolo dei gruppi bancari transfrontalieri più grandi che, quando sono organizzati come società controllate, assicurano una diversificazione migliore, dipendono meno dall’impresa madre e permettono una separazione più agevole delle controllate dal gruppo, riducendo in tal modo il rischio di contagio e aumentando la stabilità. Le banche europee con una presenza internazionale rivestono un’importanza cruciale nel contribuire all’internazionalizzazione delle imprese europee.

4.13.

Il CESE chiede un adeguato coordinamento tra, da un lato, le norme dell’unione bancaria relative al quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi e, dall’altro, l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE (9). Tale coordinamento dovrebbe evitare l’incertezza giuridica e le disparità di trattamento giuridico tra le banche situate in qualsiasi parte dell’UE. A tale riguardo, andrebbe debitamente preso in considerazione il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui i sistemi finanziati con fondi privati non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 del TFUE (cfr. la sentenza Tercas(10).

Bruxelles, 13 luglio 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 oagosto 2013 , delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(2)  COM(2023) 226 final, COM(2023) 227 final, COM(2023) 228 final e COM(2023) 229 final.

(3)  Comunicato stampa, 18 aprile 2023, Commissione europea.

(4)  Comunicato stampa, 18 aprile 2023, Commissione europea.

(5)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili [COM(2021) 665 final — 2021/0343 (COD)] (GU C 152 del 6.4.2022, pag. 111) e Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell’Unione bancaria» (GU C 237 del 6.7.2018, pag. 46).

(6)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 oagosto 2013 , delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(7)  Parere del Comitato economico e sociale europeo — Considerazioni supplementari sulla raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro [COM(2021) 742 final] (parere d’iniziativa) (GU C 75 del 28.02.2023, pag. 43) e Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi» [COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD)] (GU C 177 del 18.5.2016, pag. 21).

(8)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Promuovere un'Unione bancaria più inclusiva e sostenibile migliorando il contributo delle banche comunitarie allo sviluppo locale e all'edificazione di un sistema finanziario internazionale ed europeo socialmente responsabile» (parere d'iniziativa) (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 14).

(9)   GU C 115 del 9.5.2008, pag. 91.

(10)  Sentenza nella causa C-425/19 P.


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