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Dokumentum 52022AE5400

    Parere del comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 [COM(2022) 571 final — 2022/0358 (COD)]

    EESC 2022/05400

    GU C 146 del 27.4.2023., 29—34. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 146/29


    Parere del comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

    [COM(2022) 571 final — 2022/0358 (COD)]

    (2023/C 146/05)

    Relatore:

    Marinel Dănuț MUREȘAN

    Consultazione

    Parlamento europeo, 21.11.2022

    Consiglio dell’Unione europea, 1.12.2022

    Base giuridica

    Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    27.1.2023

    Adozione in sessione plenaria

    22.2.2023

    Sessione plenaria n.

    576

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    190/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    La proposta di regolamento in esame rappresenta la risposta a un’aspettativa di regolamentazione del mercato della locazione di alloggi a breve termine (Short-Term Accommodation Rentals — STR) manifestata da tutti i soggetti interessati onesti ed è coerente con gli altri regolamenti pertinenti a livello dell’UE.

    1.2.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) raccomanda di attuare gli strumenti tecnici presentati nella proposta di regolamento in esame per sviluppare un contesto concorrenziale più onesto per le attività di locazione di alloggi a breve termine, nonché un’offerta di servizi in questo settore più sicura, più trasparente e adeguata, e al fine di mettere a disposizione delle autorità nazionali e locali una serie di strumenti efficaci volti a rendere equilibrate le suddette attività nonché conformi alle situazioni e alle specifiche esigenze dei diversi territori dell’UE.

    1.3.

    La proposta di regolamento in esame non impone obblighi in relazione a quali soggetti siano tenuti a dichiarare quali informazioni al momento di registrarsi nel registro digitale nazionale, dato che vi sono situazioni specifiche riguardanti:

    le informazioni sul locatore (proprietario, rappresentante del proprietario, locatario/subaffittuario, società di intermediazione, società di gestione o di manutenzione delle strutture ricettive);

    le informazioni sulle strutture ricettive (inserite in un regime totale o parziale di locazione a breve termine, con utenze a pagamento, comuni ecc.);

    il numero massimo di persone che la struttura ricettiva può accogliere (per evitare un sovraccarico superiore alla normale capienza dell’alloggio).

    1.3.1.

    Occorre semplificare, rendere flessibile e uniformare a livello dell’UE la procedura di registrazione nel registro digitale nazionale, al fine di facilitare la conformità in ogni situazione specifica e di favorire una gestione corretta ed efficiente dei dati di registrazione, per garantire un adeguato livello di conformità, riducendo il più possibile i casi di mancata registrazione in tale registro digitale nazionale.

    1.4.

    Il CESE propone alla Commissione che il regolamento in esame raccomandi alle autorità nazionali e/o locali di effettuare periodicamente valutazioni d’impatto delle attività di locazione di alloggi a breve termine per quanto riguarda:

    il potenziale turistico effettivo a livello locale;

    l’impatto sul benessere e le condizioni di vita degli altri residenti;

    l’impatto sociale in materia di locazione di alloggi;

    l’impatto sul mercato immobiliare delle zone/quartieri interessati dalle attività in questione;

    l’impatto sociale sul costo della vita in tali zone/quartieri;

    l’impatto in termini di occupazione;

    l’impatto in termini di inquinamento ambientale;

    l’impatto sul rispetto delle tradizioni locali;

    l’impatto sulle attività economico-commerciali dirette e indirette delle zone/quartieri interessati.

    1.4.1.

    Tutti questi aspetti devono essere valutati di modo che le autorità possano prendere provvedimenti tempestivi e adeguati per scongiurare situazioni estreme.

    1.5.

    La proposta di regolamento in esame non impone ulteriori condizioni di autorizzazione alle autorità nazionali e locali per la registrazione nel registro digitale nazionale, lasciando alla loro discrezione se far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da specifiche condizioni locali, raccomandando tuttavia che attraverso la procedura di autorizzazione non vengano imposte limitazioni artificiali né venga disincentivato il normale svolgimento delle attività di locazione di alloggi a breve termine. A giudizio del CESE, un sistema di polizze assicurative sottoscritte dal locatore per la propria struttura ricettiva, che coprano la maggior parte dei rischi legati all’attività di locazione di alloggi a breve termine, potrebbe sostituire con ottimi risultati i requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione, in quanto le compagnie di assicurazione verificherebbero implicitamente il rispetto di adeguate condizioni di conformità al momento di valutare il premio assicurativo.

    1.6.

    Poiché la proposta di regolamento non impone un livello rigoroso di informazioni che i locatori devono indicare al momento di registrarsi nel registro digitale nazionale, e neppure di informazioni che le piattaforme sono tenute a comunicare alle autorità, adottare, sotto la guida delle istituzioni europee, un approccio standardizzato circa il livello di informazioni — così come precisate — che sono richieste in tutta la gamma delle attività di locazione di alloggi a breve termine aiuterà le autorità nazionali e locali a prendere decisioni nel rispetto degli interessi delle rispettive comunità, agevolerà lo scambio di informazioni tra le autorità, rafforzerà la conformità giuridica e consentirà di adottare misure adeguate, risultanti dall’analisi condotta sia a livello dell’UE che a livello dei territori interessati.

    1.7.

    Al tempo stesso, il CESE propone alla Commissione di raccomandare alle autorità nazionali e/o locali di monitorare l’impatto delle attività di locazione di alloggi a breve termine per quanto riguarda i seguenti aspetti:

    la significativa riduzione dell’offerta di locazione di alloggi a lungo termine per finalità non turistiche;

    la limitata accessibilità delle offerte di locazione di alloggi per chi percepisce redditi più bassi in un contesto di aumento dei prezzi di mercato dovuto alla domanda sul mercato della locazione di alloggi a breve termine;

    il mutamento delle condizioni di vita per i residenti causato dall’«inquinamento acustico» dovuto ai rumori molesti dei turisti, dai loro comportamenti non appropriati e dalla loro mancanza di adattamento alle «norme di convivenza con i residenti» (rispetto delle tradizioni locali, adeguata conservazione/igiene/pulizia degli spazi pubblici e dei luoghi di raccolta dei rifiuti, inclusa la raccolta differenziata);

    le necessarie condizioni supplementari per la conservazione dei monumenti storici, architettonici e naturali;

    le ripercussioni sul mercato del lavoro considerato nel suo complesso.

    1.7.1.

    La proposta consentirà un approccio aperto nell’affrontare queste sfide che vada a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di locazione di alloggi a breve termine, e le misure adottate non causeranno distorsioni né mancati adempimenti della conformità significativi, in quanto la comunità dei residenti provvederà a migliorare direttamente l’integrazione armoniosa di tali attività.

    1.8.

    Il CESE raccomanda che la proposta di regolamento imponga alle piattaforme online di fornire ai clienti informazioni pertinenti non solo sulla registrazione del locatore nel registro digitale nazionale nonché una presentazione generale dell’alloggio dato in locazione, ma anche informazioni sul livello di responsabilità dei locatori e della piattaforma, garanzie sulle condizioni di igiene e di sicurezza per i clienti, sugli obblighi specifici che questi devono rispettare all’interno dell’alloggio in questione e nelle parti comuni con gli altri residenti, come pure su talune tradizioni locali — in altre parole, su una serie di aspetti importanti per tutti i partecipanti al mercato della locazione di alloggi a breve termine, oltre che per la comunità di riferimento e per le autorità locali.

    1.9.

    La proposta di regolamento prevede che la sua applicazione a livello nazionale abbia luogo solo dopo due anni dall’adozione; il CESE ritiene che, una volta trascorso tale periodo, sarà molto più agevole creare una piattaforma online grazie all’interoperabilità e alla condivisione dei dati, senza che sia necessario effettuare una raccolta manuale dei dati stessi. Di conseguenza, il CESE raccomanda che la raccolta manuale dei dati sia facoltativa e venga realizzata a livello dei gestori di piattaforme online, quali imprese, microimprese e piccole imprese. Il Comitato raccomanda altresì che la proposta di regolamento in esame precisi che le autorità nazionali e locali devono controllare la conformità per quanto riguarda la comunicazione/trasmissione dei dati da parte di tutte le piattaforme che fungono da intermediarie o facilitatrici di servizi di locazione di alloggi a breve termine, sanzionando qualsiasi eventuale inadempienza o insufficienza di tale obbligo di comunicazione da parte dei gestori delle piattaforme online o di altri tipi di piattaforme che agevolano i suddetti servizi.

    1.10.

    Il CESE raccomanda che nella proposta di regolamento venga precisato che le istituzioni dell’UE terranno costantemente informati tutti i soggetti coinvolti nelle attività di locazione di alloggi a breve termine (direttamente o tramite le autorità nazionali e locali) di qualsiasi particolare evento, in corso o previsto nel quadro delle suddette attività, che possa incidere sulla situazione economica, sociale, ambientale e di sicurezza dei cittadini in diverse aree, onde contribuire a prendere tempestivi provvedimenti e a prevenire specifici eventi indesiderati (crisi economiche, gravi crisi sociali, vasti movimenti sociali, aumento del livello di povertà della popolazione e del numero dei senzatetto, gravi effetti sull’ambiente naturale, questioni di sanità pubblica ecc.), nonché di qualsiasi altro evento che obblighi le autorità ad adottare misure che abbiano un impatto sulle attività di locazione di alloggi a breve termine.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Il settore della locazione di alloggi a breve termine si sta espandendo rapidamente nell’UE, uno sviluppo trainato in larga misura dall’economia delle piattaforme. Gli alloggi affittati per brevi periodi rappresentano circa un quarto del totale delle strutture ricettive turistiche nell’Unione europea, dove il loro numero registra oggi una crescita significativa. La proposta della Commissione in esame è una delle azioni principali del Percorso di transizione per il turismo, pubblicato nel febbraio 2022. È stata inoltre annunciata nella strategia per le PMI della Commissione del marzo 2020, al fine di promuovere lo sviluppo equilibrato e responsabile dell’economia collaborativa nell’ambito del mercato unico.

    2.2.

    Il nuovo quadro proposto punta a:

    armonizzare gli obblighi di registrazione per i locatori e per le loro proprietà affittate a breve termine, qualora tali obblighi siano introdotti dalle autorità nazionali;

    precisare le norme che garantiscano l’indicazione e la verifica dei numeri di registrazione;

    razionalizzare la condivisione dei dati tra le piattaforme online e le autorità pubbliche;

    consentire il riutilizzo dei dati in forma aggregata;

    istituire un quadro di attuazione efficace.

    2.3.

    La proposta di regolamento in esame è coerente con i seguenti altri strumenti giuridici:

    il regolamento sui servizi digitali;

    la direttiva sui servizi;

    la direttiva sul commercio elettronico;

    il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese;

    la proposta di normativa sui dati;

    il regolamento generale sulla protezione dei dati;

    il regolamento relativo allo sportello digitale unico.

    La proposta è altresì conforme alle norme previste dalla direttiva DAC7 (1).

    2.4.

    L’obiettivo del regolamento è istituire un quadro armonizzato e unificato nel settore dei servizi di locazione di alloggi a breve termine (Short-Term Accommodation Rentals — STR) per la generazione e la condivisione dei dati in tutta l’Unione europea, evitando così una proliferazione di requisiti e richieste divergenti in materia di dati nel mercato unico.

    2.5.

    La proposta di regolamento sostiene inoltre le piattaforme online per quanto riguarda la standardizzazione e semplificazione delle procedure di registrazione e di trasmissione dei dati e l’interoperabilità dei dati trasmessi, poiché istituisce un quadro armonizzato e riduce la frammentazione, le ambiguità semantiche e gli oneri amministrativi.

    2.6.

    Il regolamento in esame impone ai locatori di registrarsi preventivamente in un registro digitale nazionale, il che porterà ad una maggiore trasparenza e faciliterà una corretta informazione dei clienti delle piattaforme online di locazione di alloggi a breve termine, rafforzerà la certezza del diritto dei servizi oggetto delle transazioni, oltre alla condivisione di informazioni utili, e contribuirà a una gestione fluida di questo tipo di servizi in diverse aree.

    2.7.

    La proposta di regolamento istituisce un quadro comune a livello di Unione europea in materia di informazione e trattamento dei dati, offrendo alle autorità nazionali e locali la tracciabilità dei dati di cui hanno bisogno per elaborare e mantenere norme relative ai servizi di locazione di alloggi a breve termine, nonché per applicare le norme e adottare risposte politiche informate in linea con il vigente diritto dell’UE.

    2.8.

    Il regolamento tiene conto delle difficoltà finanziarie e amministrative che possono dover affrontare le microimprese e le piccole imprese che gestiscono piattaforme online nell’adattare le loro piattaforme agli obblighi previsti dal regolamento stesso in materia di interoperabilità automatica della condivisione dei dati, offrendo soluzioni alternative che non comportano costi elevati.

    3.   Osservazioni generali e specifiche

    3.1.

    La proposta di regolamento in esame è coerente con i regolamenti dell’UE summenzionati, nella misura in cui promuove lo sviluppo di un contesto concorrenziale più onesto ed equilibrato per questo importante e dinamico settore imprenditoriale, impone altresì un livello più adeguato di conformità giuridica (sul piano fiscale) per tutti i soggetti prestatori (i locatori) nel mercato della locazione di alloggi a breve termine e nel contempo funge da «motore» per lo sviluppo di varie attività economico-imprenditoriali nell’UE.

    3.2.

    Le istituzioni sia europee che nazionali devono assicurare il controllo e la regolamentazione di questo settore in continua evoluzione, onde garantire che le attività di servizi di locazione di alloggi a breve termine si integrino in maniera armoniosa con l’ambiente circostante generale, contribuendo così implicitamente allo sviluppo sostenibile del contesto imprenditoriale locale, conformemente al rispetto della tassonomia sociale.

    3.3.

    Il regolamento in esame non impone condizioni di autorizzazione alle autorità nazionali e locali, lasciando alla loro discrezione se far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da specifiche condizioni locali, permettendo quindi che si tenga conto di particolari aspetti sociali generali o legati agli alloggi, alla convivenza con gli altri residenti, all’ambiente circostante e alle imprese presenti nelle aree interessate, raccomandando tuttavia che attraverso la procedura di autorizzazione non vengano imposte limitazioni artificiali né venga disincentivato il normale svolgimento delle attività di locazione di alloggi a breve termine.

    3.3.1.

    Poiché la proposta di regolamento non impone un livello rigoroso di informazioni che i locatori devono indicare al momento di registrarsi nel registro digitale nazionale, e neppure di informazioni che le piattaforme sono tenute a comunicare, le autorità nazionali e locali vanno incontro sia a opportunità che a rischi a causa delle modalità di gestione del volume di dati richiesto in rapporto alla registrazione dei locatori, al rilascio delle loro autorizzazioni e alla comunicazione di informazioni da parte delle piattaforme, affinché possano utilizzare tali dati in maniera efficiente e senza danneggiare lo sviluppo e lo svolgimento di queste attività di locazione di alloggi a breve termine. Tuttavia la Commissione raccomanda di adottare un livello standardizzato di informazioni richieste, così da agevolare il tanto necessario scambio di informazioni tra autorità.

    3.4.

    Le istituzioni europee, insieme alle autorità nazionali e locali, dovrebbero regolamentare le condizioni per il normale svolgimento e lo sviluppo delle attività di locazione di alloggi a breve termine, imponendo a tali attività il rispetto di una tassonomia sociale ed economica, della protezione dell’ambiente, della conservazione dei monumenti e della natura ai fini di una loro integrazione armoniosa nel territorio di riferimento.

    3.5.

    Poiché la clientela delle piattaforme è composta da cittadini dell’UE e di paesi terzi che perseguono una gamma di finalità di viaggio e di turismo diverse, attraverso l’applicazione del regolamento in esame è importante stimolare e preservare un contesto concorrenziale equo, caratterizzato da prezzi ragionevoli e da un’offerta equilibrata per tutte le forme di ricettività, sia tradizionali (alberghi o pensioni, ostelli) che non (locatori, privati), senza che ciò comporti una riduzione dell’offerta di servizi di locazione di alloggi a breve termine o un aumento dei loro costi.

    3.6.

    Il regolamento proposto dovrebbe prevedere che qualsiasi specifica norma supplementare o di messa in conformità imposta dalle autorità nazionali e locali sia applicata in modo graduale e per tempo dai locatori, affinché ciò non comporti una riduzione dell’offerta di locazione di alloggi a breve termine nei rispettivi mercati (nazionali e locali) né una «tendenza» allo svolgimento di tali attività in forme meno ufficiali, il che inciderebbe sul mercato dell’occupazione diretta e indiretta generata da tali servizi, nonché sulle attività economiche dirette e sull’indotto in questo settore, oltre che sulla conformità giuridica volontaria dei locatori.

    3.7.

    Il rapido sviluppo del turismo e delle piattaforme online apposite ha generato nuove opportunità per i locatori e per i clienti/turisti, ma, in parallelo alle grandi opportunità di attività economiche per le comunità interessate, pone anche numerose sfide che riguardano:

    la significativa riduzione dell’offerta di locazione di alloggi a lungo termine per finalità non turistiche;

    la limitata accessibilità delle offerte di locazione di alloggi per chi percepisce redditi più bassi in un contesto di aumento dei prezzi di mercato dovuto alla domanda sul mercato della locazione di alloggi a breve termine;

    il mutamento delle condizioni di vita per i residenti causato dall’«inquinamento acustico» dovuto ai rumori molesti dei turisti, dai loro comportamenti non appropriati e dalla loro mancanza di adattamento alle «norme di convivenza con i residenti» (rispetto delle tradizioni locali, adeguata conservazione/igiene/pulizia degli spazi pubblici e dei luoghi di raccolta dei rifiuti, inclusa la raccolta differenziata);

    condizioni supplementari per la conservazione dei monumenti storici, architettonici e naturali;

    la scarsità e il costo elevato della manodopera.

    3.7.1.

    Il CESE esprime preoccupazione per l’emergere di questo fenomeno in alcune aree dell’UE ed è ben consapevole che non è questo lo scopo perseguito dalla proposta di regolamento della Commissione in esame; il Comitato auspica che nel regolamento si tenga conto anche di questi importanti aspetti civici e sociali.

    3.8.

    Il CESE rileva che la proposta di regolamento in esame non chiarisce quali soggetti siano tenuti a dichiarare quali informazioni al momento di registrarsi nel registro digitale nazionale, dato che vi sono situazioni specifiche riguardanti:

    le informazioni sul locatore (proprietario, rappresentante del proprietario, locatario/subaffittuario, società di intermediazione, società di gestione o di manutenzione delle strutture ricettive);

    le informazioni sulle strutture ricettive (inserite in un regime totale o parziale di locazione a breve termine, con utenze a pagamento, comuni ecc.);

    il numero massimo di persone che la struttura ricettiva può accogliere (per evitare un sovraccarico superiore alla normale capienza dell’alloggio).

    3.8.1.

    Tutti questi dati devono essere indicati anticipatamente e comunicati alle autorità incaricate di creare e gestire il registro digitale nazionale, al fine di garantire una gestione corretta ed efficiente di tali informazioni, di assicurare un livello adeguato di conformità e di ridurre la frammentazione nello scambio dei dati e nell’attuazione uniforme a livello dell’UE.

    3.9.

    Al tempo stesso, il CESE osserva che la proposta di regolamento lascia decidere alle autorità nazionali e locali quali debbano essere le condizioni per l’autorizzazione delle strutture ricettive in regime di locazione a breve termine, un aspetto che può apportare efficienza e concretezza alla luce delle specifiche condizioni a livello locale, in modo da evitare l’introduzione di disposizioni eccessivamente burocratiche imposte da tali autorità al momento del rilascio dell’autorizzazione.

    3.10.

    La proposta di regolamento non impone obblighi alle piattaforme online circa il livello di informazioni date sulle strutture ricettive o fornite dai locatori — anche per quel che concerne il grado di responsabilità delle parti — che occorre mettere a disposizione dei clienti, né impone obblighi in merito alle informazioni da comunicare ai clienti sulle condizioni da rispettare nel luogo in cui sono ubicate le strutture ricettive, lasciando alle piattaforme stesse o alle autorità nazionali e locali la decisione in merito a tali obblighi. Sarebbe utile, sia per gli operatori del mercato della locazione di alloggi a breve termine che per la comunità di riferimento e le autorità locali, avere un livello di conformità uniforme, che garantisca ai clienti informazioni veritiere sull’alloggio preso in locazione, sulle sue condizioni di igiene e di sicurezza, sulla responsabilità delle parti e sugli obblighi che i clienti devono rispettare all’interno dell’alloggio in questione e nelle parti comuni con gli altri residenti.

    3.11.

    La proposta di regolamento in esame è conforme al diritto dell’Unione europea e la sua applicazione a livello nazionale avrà luogo solo dopo due anni; il CESE ritiene che, una volta trascorso tale periodo, sarà molto più agevole creare una piattaforma online grazie all’interoperabilità e alla condivisione dei dati, senza che sia necessario effettuare una raccolta manuale dei dati stessi. Pertanto, con questa proposta di regolamento si raccomanda alle piattaforme che la raccolta manuale dei dati sia facoltativa e venga realizzata a livello dei gestori di piattaforme online quali imprese, microimprese e piccole imprese, e che le autorità nazionali e locali controllino la conformità per quanto riguarda la comunicazione/trasmissione dei dati da parte di tutte le piattaforme che fungono da intermediarie o facilitatrici di servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Bruxelles, 22 febbraio 2023

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1) ha ampliato il quadro dell’UE sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 31 gennaio 2022 e ad applicare le nuove disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2023.


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