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Document 52022AB0026

Parere della Banca Centrale Europea del 9 agosto 2022 su una proposta di direttiva per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (CON/2022/26) 2022/C 379/01

CON/2022/26

GU C 379 del 3.10.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 379/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 agosto 2022

su una proposta di direttiva per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi

(CON/2022/26)

(2022/C 379/01)

Introduzione e base giuridica

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di atti giuridici a sostegno dell'Unione dei mercati dei capitali, comprendente una proposta di direttiva che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (1) (di seguito, la «proposta di direttiva»).

La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di formulare di propria iniziativa un parere sulla proposta di direttiva. La BCE è competente a formulare un parere in virtù articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che incidono sul compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato, sul compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sui compiti della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.   Obiettivi della proposta di direttiva

1.1.

La BCE accoglie con favore l’obiettivo principale della proposta di direttiva di colmare alcune lacune normative nel funzionamento della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito, la «direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi» o la «direttiva sui GEFIA»), di garantire un approccio di vigilanza coerente ai rischi che i fondi di investimento alternativi (FIA) comportano per il sistema finanziario e di fornire un elevato livello di tutela degli investitori, facilitando nel contempo l’integrazione dei FIA nel mercato finanziario dell’UE.

1.2.

La BCE sostiene inoltre l’obiettivo generale della proposta di direttiva di uniformare le prescrizioni della direttiva sui GEFIA e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito, la «direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari» o la «direttiva sugli OICVM») su questioni in egual misura rilevanti per entrambe le direttive, quali gli accordi di delega e i servizi di custodia. Il presente parere, tuttavia, si concentra sulle modifiche proposte alla direttiva sui GEFIA.

1.3.

Come esposto di seguito, la BCE avrebbe apprezzato che la proposta di direttiva riguardasse anche questioni che non sono affrontate dalla direttiva sui GEFIA, quali rendere operativi e sviluppare strumenti macroprudenziali applicati ex ante al fine di ridurre i rischi per il sistema finanziario posti dai FIA, nonché garantire che dati dettagliati sui singoli FIA siano messi a disposizione della BCE e delle altre banche centrali competenti del SEBC.

Osservazioni specifiche

2.   Gestione della liquidità e strumenti macroprudenziali

2.1.

La BCE accoglie con favore, in generale, l’obiettivo della proposta di direttiva di armonizzare gli obblighi dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per quanto riguarda la gestione dei rischi di liquidità, in particolare l’introduzione di tipologie di strumenti di gestione della liquidità che devono essere messi a disposizione dei GEFIA di FIA di tipo aperto al fine di gestire i rischi di liquidità per tali fondi, quali elevati livelli di rimborsi da parte degli investitori in tempi brevi e rimborsi concentrati in un segmento di fondi specifico. Tuttavia, la proposta di direttiva dovrebbe anche puntare a limitare il disallineamento di liquidità fra attività e passività dei FIA, per mezzo di misure specificamente mirate ad attività o passività.

2.2.

Le disposizioni della proposta di direttiva relative agli strumenti di gestione della liquidità (4) sono esigue. A tale riguardo, la proposta di direttiva impone ai GEFIA di FIA di tipo aperto di selezionare almeno uno strumento di gestione della liquidità adeguato dall’elenco di cui all’allegato II della proposta di direttiva ai fini del possibile utilizzo nell’interesse degli investitori del FIA (5). La proposta di direttiva consente inoltre, in circostanze eccezionali, la sospensione temporanea del riacquisto o del rimborso delle quote di FIA qualora ciò sia giustificato tenendo conto degli interessi degli investitori dei FIA (6). Sebbene la proposta di direttiva specifichi pertanto un insieme comune di strumenti facoltativi di gestione della liquidità che i GEFIA di FIA di tipo aperto possono utilizzare, la capacità di tali FIA di sopportare rischi di liquidità sarebbe rafforzata se i GEFIA fossero tenuti, come minimo, a selezionare diversi strumenti, e non solo uno degli strumenti elencati.

2.3.

La proposta di direttiva prevede che la Commissione avvii un riesame del funzionamento delle norme stabilite nella direttiva sui GEFIA entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (7). La BCE è favorevole alla proposta di riesame, in particolare per quanto riguarda l’adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti, dato il rischio potenziale per la stabilità finanziaria in questo settore, il quale sta registrando una crescita costante. Tuttavia, la proposta di riesame dovrebbe essere estesa a due ulteriori aspetti. In primo luogo, il riesame dovrebbe riguardare gli sviluppi nell’uso di strumenti macroprudenziali per gestire il rischio di liquidità, in particolare l’uso di strumenti per la gestione della liquidità ex ante per affrontare il disallineamento di liquidità. Alcuni strumenti macroprudenziali (8) possono essere adattati ai rischi specifici per la stabilità finanziaria che possono sorgere nel settore dei FIA e possono essere attuati prima che si verifichi un evento di stress. In secondo luogo, il riesame dovrebbe riguardare specificamente il modo in cui i GEFIA di FIA di tipo aperto che utilizzano leva finanziaria fissano i limiti di leva finanziaria e le modalità secondo le quali, a norma della direttiva sui GEFIA (9), le autorità competenti esercitano i propri poteri di vigilanza in relazione a tali limiti di leva finanziaria. Nel valutare gli aspetti della gestione dei FIA negli Stati membri, la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione gli sviluppi delle norme internazionali pertinenti.

3.   Segnalazioni

3.1.

La proposta di direttiva mira a eliminare la duplicazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla legislazione dell’Unione e dalla legislazione nazionale, tra cui, in particolare, alcuni regolamenti in materia statistica adottati dalla BCE (10), al fine di migliorare l’efficienza e ridurre gli oneri amministrativi per i GEFIA (11). A tal fine, la proposta di direttiva incarica l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di presentare alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo di una raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentrerebbe, tra le altre cose, sulle modalità per ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell’industria finanziaria. Nell’elaborare tale relazione, si propone che l’ESMA collabori strettamente, tra gli altri, con la BCE (12).

3.2.

La BCE è disponibile a cooperare con l’ESMA nella preparazione di tale relazione riguardante lo sviluppo di una raccolta integrata di dati di vigilanza in modo da assicurare la coerenza con altri obblighi di segnalazione per i fondi di investimento. La BCE sottolinea, tuttavia, che l’integrazione dell’infrastruttura di segnalazione sottostante non deve ostacolare né pregiudicare in alcun modo la competenza della BCE di adottare regolamenti in materia statistica per i propri scopi o di continuare a includere l’intera serie dei pertinenti obblighi di segnalazione statistica nei relativi regolamenti della BCE, come quelli riguardo la raccolta di statistiche sulle disponibilità in titoli e sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (13).

4.   Accesso del SEBC a dati dettagliati sul settore dei FIA

4.1.

La BCE osserva che l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sui GEFIA impone alle autorità competenti (14) dello Stato membro d’origine di un GEFIA di assicurare che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 24 della direttiva sui GEFIA relative a tutti i GEFIA di cui assicurano la vigilanza e le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sui GEFIA (di seguito, i «dati sui singoli FIA») siano messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri interessati, nonché dell’AESFEM e del CERS, tramite le procedure stabilite all’articolo 50 della direttiva sui GEFIA sulla cooperazione in materia di vigilanza. Tuttavia, la proposta di direttiva non modifica in modo significativo né i tipi di dati dei singoli FIA richiesti dalle autorità competenti ai GEFIA di cui assicurano la vigilanza ai sensi dell’articolo 24 della direttiva sui GEFIA, né le altre autorità alle quali le autorità competenti devono mettere a disposizione tali dati (15).

4.2.

La proposta di direttiva dovrebbe imporre all’AESFEM, che attualmente riceve dati sui singoli FIA dalle autorità competenti, di mettere tali dati a disposizione anche della BCE e delle altre banche centrali del SEBC interessate, per consentire loro di svolgere i relativi compiti, compresi quelli previsti dal trattato, di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

4.3.

In primo luogo, per quanto riguarda il compito fondamentale del SEBC di definire e attuare la politica monetaria e l’obiettivo primario del SEBC di assicurare la stabilità dei prezzi, occorre rilevare che i FIA assumono posizioni nel mercato dei titoli, in particolare nei prodotti a reddito fisso (16). Nell’ambito delle loro strategie di investimento le posizioni di questi ultimi hanno spesso un effetto leva (17), anche a seguito dell’utilizzo di derivati. Tali strategie possono potenzialmente amplificare i movimenti nei mercati dei titoli di Stato (18), incidendo in tal modo sulla trasmissione della politica monetaria all’economia, dal momento che i rendimenti dei titoli di Stato fungono da tasso di riferimento per le condizioni di finanziamento delle imprese e delle famiglie. Tali interazioni con la politica monetaria sono particolarmente rilevanti nell’attuale periodo di «normalizzazione» della politica monetaria per due ragioni. La prima è la già menzionata possibilità per le strategie di investimento dei FIA di amplificare i movimenti dei rendimenti dei titoli di Stato, creando così un irrigidimento indesiderato delle condizioni di finanziamento del settore privato. La seconda è che i FIA possono anche intraprendere strategie di investimento che prevedono l’acquisto di determinati titoli di Stato dell’area dell’euro e la vendita di altri titoli di Stato dell’area dell’euro, contribuendo potenzialmente così alla divergenza dei rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro. La rilevanza di tali effetti di amplificazione nei mercati dei titoli di Stato è stata osservata durante la pandemia di COVID-19 (19) e se ne può prevedere l’aumento man mano che la dimensione del settore dei FIA continua a crescere (20). I FIA contribuiscono inoltre in misura crescente al finanziamento dell’economia reale in quanto sono investitori significativi in titoli emessi da imprese. A tale riguardo, il riesame della strategia della BCE (21) ha rilevato che l’evoluzione delle strutture finanziarie, come l’aumento dell’intermediazione finanziaria attraverso il settore non bancario, ha alterato la trasmissione della politica monetaria.

4.4.

In secondo luogo, l’accesso ai dati dei singoli FIA consentirebbe alle banche centrali del SEBC di svolgere efficacemente il proprio compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. I rischi per la stabilità finanziaria generati dai FIA sono stati evidenziati in occasione delle recenti turbolenze del mercato nel marzo 2020, quando numerosi FIA hanno dovuto far fronte a forti tensioni di liquidità dovute a significativi deflussi e difficoltà a vendere attività in mercati in cui la negoziazione secondaria è scarsa o nulla. I FIA hanno risposto a tale pressione sulla liquidità con cessioni di attività su vasta scala e accumulo di contante e un numero significativo di essi ha persino sospeso i rimborsi. Tale andamento dei FIA si è aggiunto alla pressione sulle valutazioni delle attività e sulla liquidità di mercato, contribuendo all’inasprimento delle condizioni di finanziamento nell’economia reale e, in ultima analisi, si è attenuato solo quando le banche centrali hanno adottato misure straordinarie di politica monetaria (22). Gli eventi del marzo 2020 evidenziano come l’obiettivo primario del SEBC, ossia la stabilità dei prezzi, e il suo compito di contribuire alla stabilità finanziaria, siano interconnessi, laddove uno è un prerequisito per l’assolvimento dell’altro. Come osservato nel riesame della strategia della BCE, alla luce dei rischi per la stabilità dei prezzi generati dalle crisi finanziarie, sussistono chiari argomenti a favore del fatto che la BCE tenga conto delle considerazioni di stabilità finanziaria nelle sue deliberazioni in materia di politica monetaria (23).

4.5.

Va osservato che il SEBC ha già accesso a varie serie di dati su enti non bancari raccolti dalle autorità competenti e dai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi della normativa dell’Unione (24), riconoscendo in tal modo la necessità del SEBC di accedere a tali serie di dati ai fini dell’esecuzione dei propri mandati di politica monetaria e di stabilità finanziaria. A parere della BCE, tali soluzioni normative – grazie alle quali più autorità accedono alle stesse serie di dati – sono proficue per la condivisione dei dati tra le autorità competenti, in quanto evitano la duplicazione degli obblighi di segnalazione, riducono i costi di raccolta dei dati e facilitano i controlli della qualità dei dati. Queste ultime promuovono inoltre la cooperazione tra autorità, il che a sua volta facilita l’adempimento dei rispettivi mandati. Inoltre, le serie di dati segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) (di seguito, il «regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli» o l’«SFTR») e del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) (di seguito, il «regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo» o l’«EMIR») registrano singoli prodotti derivati e operazioni di finanziamento garantite; si tratta di operazioni eseguite in mercati in cui i FIA svolgono un ruolo importante. Per comprendere le caratteristiche del rischio dei singoli FIA (ad esempio leva finanziaria, disallineamento di liquidità, interconnessione e base di investitori) e la misura in cui tali caratteristiche (e la loro eterogeneità) guidano l’attività dei FIA nei mercati di cui sopra, tutte le autorità competenti devono essere in grado di combinare le informazioni sulle operazioni finanziarie con i bilanci di importanti operatori del mercato. La crescente presenza e attività dei FIA in questi mercati ha un impatto crescente sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria e sui rischi per la stabilità finanziaria, che il SEBC deve valutare per conseguire efficacemente il suo obiettivo primario della stabilità dei prezzi e il suo compito di contribuire alla stabilità finanziaria.

4.6.

In mancanza di accesso proprio ai dati sui singoli FIA, la BCE si basa attualmente su fonti commerciali, che forniscono dati costosi, incompleti e non trasparenti. A differenza della natura obbligatoria della segnalazione dei dati nell’ambito di un quadro normativo, i FIA possono decidere autonomamente se segnalare o meno informazioni da includere in serie di dati commerciali, fornendo così al SEBC una visione del mercato incompleta e potenzialmente distorta. Ciò si traduce in decisioni di politica monetaria e in valutazioni della stabilità finanziaria meno informate. Inoltre, i controlli della qualità dei dati sulle serie di dati commerciali sono difficili. La BCE potrebbe, in linea di principio, modificare i propri regolamenti in materia di segnalazione statistica (27) per raccogliere dati identici o molto simili a quelli raccolti ai sensi della direttiva sui GEFIA. Tuttavia, ciò sarebbe contrario all’obiettivo della proposta di direttiva di eliminare la duplicazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla legislazione nazionale e dell’Unione (28). Va inoltre osservato che, nello svolgimento del proprio compito di raccolta statistica ai sensi dell’articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE è tenuta a rispettare alcuni principi, tra cui quello di ridurre al minimo gli oneri imposti ai soggetti dichiaranti (29). Oltre ai costi per i soggetti dichiaranti, la duplicazione degli obblighi di segnalazione in relazione ad alcuni tipi di dati non inclusi negli attuali obblighi di segnalazione statistica comporterebbe anche costi considerevoli per le banche centrali del SEBC e la BCE. Dall’altro lato, i costi concretamente sostenuti dalla BCE per accedere ai dati della direttiva sui GEFIA sarebbero notevolmente inferiori, in quanto i dati sono disponibili già attualmente nelle banche dati e nei sistemi della BCE per effetto del supporto statistico e di altro tipo offerto dalla BCE al CERS (30), sebbene il personale della BCE e delle banche centrali del SEBC non possa accedervi (31).

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di direttiva, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 agosto 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, COM(2021) 721 final.

(2)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Cfr. l'articolo 1, punto 6), della proposta di direttiva che inserisce i paragrafi da 2 bis a 2 nonies nell'articolo 16 della direttiva sui GEFIA e l'allegato II della proposta di direttiva che sostituisce l'allegato V della direttiva sui GEFIA. Cfr. anche l'articolo 2, punto 4), della proposta di direttiva per quanto riguarda la modifica equivalente alla direttiva 2009/65/CE.

(5)  Articolo 1, punto 6), della proposta di direttiva (che inserisce il paragrafo 2 ter nell'articolo 16 della direttiva sui GEFIA).

(6)  Articolo 1, punto 6), della proposta di direttiva (che inserisce il paragrafo 2quater nell'articolo 16 della direttiva sui GEFIA).

(7)  Articolo 1, punto 21), della proposta di direttiva (che inserisce l’articolo 69 ter nella direttiva sui GEFIA).

(8)  Questi comprenderebbero strumenti quali l'imposizione di limiti di leva finanziaria (articolo 25 della direttiva sui GEFIA, che prevede il potere di un'autorità nazionale competente di imporre limiti di leva finanziaria ai FIA), la sospensione dei rimborsi nell'interesse pubblico (articolo 46, paragrafo 2, che prevede il potere di un'autorità nazionale competente di sospendere i rimborsi nell'interesse pubblico), o altre potenziali restrizioni quali riserve di capitale e rapporti prestito/valore (loan-to-value, LTV).

(9)  Cfr. l'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva sui GEFIA, che riguarda, tra gli altri poteri, il potere dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA di imporre limiti al livello della leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato a utilizzare nella gestione di un FIA.

(10)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 del 1.11.2012, pag. 6) e regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(11)  Cfr. considerando 16 della proposta di direttiva.

(12)  Cfr. considerando 16 e l’articolo 1, punto 21), della proposta di direttiva (che inserisce l’articolo 69 ter nella direttiva sui GEFIA). Cfr. anche l’articolo 2, punto 5), della proposta di direttiva (che inserisce l’articolo 20 ter nella direttiva sugli OICVM).

(13)  Cfr. supra la nota a piè di pagina n.10.

(14)  L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva sui GEFIA definisce le autorità competenti come le autorità alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui GEFIA.

(15)  Cfr. in modo particolare l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sui GEFIA. L'articolo 1, paragrafo 10, della proposta di direttiva (che modifica l'articolo 24 della direttiva sui GEFIA) impone ai GEFIA di comunicare regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce. Il suddetto articolo impone all'ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i dettagli da comunicare. L'articolo 2, paragrafo 5, punto 1), della proposta di direttiva (che introduce il nuovo articolo 20 bis della direttiva sugli OICVM) è la disposizione equivalente per gli OICVM.

(16)  Fondi di investimento alternativi dell'UE — Relazione statistica 2022, disponibile sul sito web dell'ESMA all'indirizzo www.esma.europa.eu.

(17)  L'articolo 4, paragrafo 1, lettera v), della direttiva sui GEFIA definisce la «leva finanziaria» come il metodo con il quale il GEFIA aumenta l’esposizione di un FIA gestito tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo.

(18)  Cfr., ad esempio, il Comitato per la stabilità finanziaria «Holistic review of the March market turmoil» (Analisi olistica delle turbolenze di mercato di marzo), novembre 2020 e la letteratura ivi citata https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P171120-2.pdf (pag. 30 e segg.).

(19)  Cfr. l'articolo del Consiglio per la stabilità finanziaria di cui alla nota a piè pagina n.18.

(20)  Ad esempio, come misurato in base alle attività gestite, cfr. la relazione dell'ESMA di cui alla nota a piè pagina n. 16. Cfr. anche pagg. 4 e 5 dell'Occasional Paper della BCE, Non-bank financial intermediation in the euro area: financial intermediation in the euro area: implications for monetary policy transmission and key vulnerabilities (L'intermediazione finanziaria non bancaria nell'area dell'euro: l'intermediazione finanziaria nell'area dell'euro: implicazioni per la trasmissione della politica monetaria e principali vulnerabilità), di dicembre 2021, disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(21)  Cfr. il riesame della strategia della BCE per il 2022, disponibile all'indirizzo:

https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html.

(22)  Cfr. ad esempio la sezione 5.2 del riesame della strategia, BCE, maggio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(23)  Cfr. il riesame della strategia della BCE per il 2022; cfr. anche la relazione della BCE sulla stabilità finanziaria, novembre 2021, il riquadro intitolato «The role of financial stability in the ECB’s new monetary policy strategy» (Il ruolo della stabilita finanziaria nella nuova strategia di politica monetaria della BCE).

(24)  Cfr. l’articolo 81, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1); e l’articolo 12, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(27)  Si tratta principalmente del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (ECB/2012/24) (GU L 305 del 1.11.2012, pag. 6) e del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (ECB/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(28)  La BCE sta valutando in che modo i regolamenti della BCE possano pienamente soddisfare il fabbisogno di dati della BCE in questo settore, senza comportare un ulteriore onere di segnalazione per i GEFIA.

(29)  Articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(30)  Cfr. il considerando 10 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(31)  Vale a dire che i dati non sono resi disponibili alla BCE per scopi diversi dal limitato scopo del supporto statistico del CERS.


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