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Document 52021XG0226(02)

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia 2021/C 66/11

GU C 66 del 26.2.2021, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/46


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2021/C 66/11)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità designate nell’allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità. I motivi della designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato prima del 30 novembre 2021 al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell’elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 68 del 26.2.2021, pag. 189.

(3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)  GU L 68 del 26.2.2021, pag. 29.


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