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Document 52021XC1213(05)

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 501/09

C/2021/8782

GU C 501 del 13.12.2021, pp. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 501/36


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 501/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«dell’Emilia» / «Emilia»

PGI-IT-A0509-AM06

Data della domanda: 2 gennaio 2019

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Introduzione di due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: «vino spumante» e «vino ottenuto da uve appassite»

Sono state aggiunte due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: «vino spumante» e «vino ottenuto da uve appassite».

Nel territorio Emilia esiste tradizionalmente un’importante e qualificata produzione sia di vini spumanti, ottenuti sia con la rifermentazione in bottiglia e/o con il metodo italiano «Martinotti», nonché di vini ottenuti da uve appassite.

La possibilità di qualificare tali categorie di prodotti con la IGP «dell’Emilia» / «Emilia», oltre a fornire al consumatore una precisa indicazione sulla provenienza geografica del prodotto, è tale da giustificare anche una migliore valorizzazione economica dei prodotti.

La modifica riguarda l’articolo 1, l’articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 2.3 del documento unico (Categorie di prodotti vitivinicoli).

2.2.   Introduzione nuove tipologie varietali

Sono state inserite le nuove tipologie con la qualificazione del vitigno Fogarina, Moscato bianco e Spergola, per le relative categorie regolamentate (vino, vino frizzante, vino spumante, passito, e mosto di uve parzialmente fermentato).

Inoltre, è stato sostituito il nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile», anche nel restante articolato del disciplinare.

Motivazione: l’introduzione delle tipologie qualificate col vitigno «Fogarina», «Moscato bianco» e «Spergola» è il risultato di una lunga sperimentazione allo scopo di valorizzare i vitigni autoctoni da sempre presenti sul territorio.

In particolare l’introduzione delle tipologie qualificate col vitigno Fogarina e Spergola avviene a seguito del recupero, caratterizzazione e valorizzazione produttiva-enologica dei vitigni autoctoni in questione in zona di produzione, dove i vitigni erano storicamente presenti, per lo più in consociazione con i vitigni maggiormente diffusi. La recente riscoperta e il miglioramento dei vitigni, grazie ai cloni selezionati, ha consentito di affermare le relative tipologie di vino con elevate e peculiari caratteristiche qualitative.

La sostituzione del nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile» è avvenuta a seguito della scelta dei produttori intesa a valorizzare detto nome con apposite DOP, in conformità alla vigente normativa UE.

La modifica riguarda l’articolo 1 e l’articolo 4 del disciplinare e la sezione 2.7 del documento unico (Varietà principali di uve da vino).

2.3.   Introduzione tipologia «Pinot nero» vinificato in bianco e come vitigno complementare per le tipologie Chardonnay e Pinot bianco

Sono state inserite le tipologie di vino qualificate con il vitigno «Pinot nero» vinificato in bianco: Pinot nero vinificato in bianco, Pinot nero vinificato in bianco frizzante, Pinot nero vinificato in bianco spumante.

Motivazione: l’inserimento di tale tipologia recepisce la consolidata tradizione enologica praticata nel territorio. Dalla vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero» si ottiene un vino di colore bianco con note olfattive eleganti di gradevolezza aromatica in grado di conferire la giusta persistenza e finezza alla spuma dei vini frizzanti e spumanti.

La modifica riguarda gli articoli 2 e 6 del disciplinare di produzione e le sezioni 2.4 (Descrizione dei vini) e 2.5.1 (Pratiche di Vinificazione) del documento unico.

2.4.   Designazione e presentazione. Inserimento disposizioni per l’uso del nome di due o più vitigni

Sono state inserite le disposizioni per l’uso in etichetta di due o più vitigni, in conformità alla vigente normativa dell’UE, prevedendo in particolare il limite quantitativo minimo del 15 % delle uve del vitigno che concorre in misura inferiore alla produzione del relativo vino, anche se la normativa non stabilisce un limite minimo (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento (CE) n. 607/2009).

Trattasi di misura qualificativa ed intesa ad evitare indicazioni ingannevoli al consumatore. In tal senso le uve di ciascun vitigno che figura in etichetta, in quanto caratterizzante del relativo vino, devono rappresentare almeno il 15 % del totale.

La disposizione limitativa in questione è conforme all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009.

Sono state inserite le tipologie qualificate con la specificazione di due o più vitigni indicati allo stesso articolo 1 per le tipologie monovarietali.

L’inserimento delle tipologie qualificate col nome di due o più vitigni tradizionalmente coltivati sul territorio costituisce una modifica intesa ad indicare in positivo nel disciplinare quanto già consentito dalla vigente normativa UE, escludendo comunque per tali tipologie l’uso del vitigno «Lambrusco», che è il più qualificante e rappresentativo del territorio, il cui uso viene pertanto riservato alle tipologie qualificate con il solo «Lambrusco», evitando di snaturare la caratterizzazione che tale vitigno imprime sui relativi vini.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 2.9 del documento unico (Ulteriori condizioni – descrizione della condizione).

2.5.   Aggiornamento base ampelografica delle tipologie «Lambrusco»

Nell’ambito dell’85 % della base ampelografica, costituita da alcune varietà della famiglia dei Lambrusco (Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva) che congiuntamente o disgiuntamente concorrono alla produzione delle uve atte a produrre le tipologie di prodotti qualificate con il sinonimo «Lambrusco», sono state aggiunte le varietà «Lambrusco a foglia frastagliata» e/o «Lambrusco Barghi» e/o «Lambrusco dal peduncolo rosso» (quest’ultimo sinonimo del «Terrano»), anch’esse tradizionalmente coltivate nel territorio della IGP «dell’Emilia» / «Emilia».

La modifica riguarda l’articolo 2 disciplinare e la sezione 2.7 del documento unico (Varietà principali di uve da vino).

2.6.   Ampliamento zona di produzione

È stata ampliata la zona di produzione delle uve alla zona in Provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro, per tutte le tipologie di prodotti previste dal disciplinare, ad eccezione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

La modifica è giustificata dal fatto che in detta area sono presenti caratteristiche ambientali analoghe alla restante zona di produzione e che in tale area aggiuntiva si è sviluppata e consolidata la vitivinicoltura, con l’ottenimento di prodotti aventi le medesime caratteristiche organolettiche e qualitative dei prodotti ottenuti nella restante zona di produzione.

La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e la sezione 2.6 del documento unico (Zona geografica delimitata).

2.7.   Inserimento delle rese uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico minimo naturale per nuove tipologie varietali

Sono state inserite per le nuove tipologie varietali (Fogarina, Moscato e Spergola) le relative rese massime di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, sulla base dei dati effettivamente riscontrati nel quinquennio precedente la presentazione della richiesta.

La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare e la sezione 2.5.2 del documento unico (Rese massime).

2.8.   Norme per la vinificazione - Modifiche formali di ricodificazione e deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe

È stata effettuata una riformulazione del testo al fine di eliminare una norma superata e per una migliore organicità del testo.

In tal senso è stata eliminata la deroga comunitaria scaduta al 31 dicembre 2012 che permetteva la vinificazione dei vini a IGP al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

È stato inserito e definito l’ambito delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, che permette ai produttori di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati in un’area limitrofa a quella di produzione delle uve.

In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3, anche nell’ambito delle province limitrofe di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova e Cremona.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e la sezione 2.9 (Ulteriori condizioni – Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata).

2.9.   Disposizioni in materia di arricchimento e di utilizzo dei prodotti fuori zona

È stata prevista, rispetto al preesistente disciplinare, una disposizione più restrittiva in materia di arricchimento, che qualora effettuato con mosto di uve concentrato, lo stesso deve essere ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all’articolo 3.

È stata inoltre prevista una disposizione più restrittiva, rispetto al passato, in materia di utilizzo di prodotti derivati da uve raccolte fuori zona (nel limite massimo del 15 %, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013), prevedendo, per tutte le tipologie regolamentate, che per almeno l’85 % siano ottenute da prodotti derivati dalla zona di produzione, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

Con tali modifiche si vuole in sintesi assicurare che il prodotto finale, derivante da almeno l’85 % da uve raccolte nella zona di produzione, sia costituito per almeno la predetta percentuale dell’85 % da prodotti della zona (ivi compresi i prodotti di arricchimento o dolcificazione), altrimenti la percentuale di vino finito potrebbe scendere al di sotto dell’85 %. Trattasi pertanto di misura qualitativa volta ad incrementare, nell’ambito dell’elaborazione, l’utilizzo dei prodotti (a monte del vino e/o di arricchimento e/o per la dolcificazione e/o per la presa di spuma) derivanti dalla zona di produzione, anche se le norme UE sono meno restrittive. In tal senso tali previsioni sono intese a rafforzare il legame con l’ambiente.

La modifica riguarda l’articolo 5 disciplinare e la sezione 2.5.1 del documento unico (Pratiche di vinificazione).

2.10.   Inserita la resa vino/uva per le tipologie «Passito»

Per le tipologie «Passito», di nuova introduzione, è stata inserita la resa massima dell’uva in vino finito, del 50 %, ed inoltre è stato previsto il divieto di qualsiasi pratica di arricchimento e dolcificazione.

Con questo inserimento si vuole regolamentare la specifica tipologia di prodotto, la cui elaborazione, a differenza delle altre, comporta una bassa resa vino finito/uva (max 50 %) in relazione all’appassimento delle uve.

La modifica riguarda l’articolo 5 disciplinare e la sezione 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.11.   Inserimento disposizione sul periodo delle fermentazioni e rifermentazioni

È stata inserita la disposizione relativa alla fermentazione e rifermentazione in un periodo successivo al 31 dicembre dell’anno di raccolta delle uve, in conformità alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.

Trattasi di una modifica per consentire la fermentazione e la rifermentazione dei vari prodotti vitivinicoli previsti dal disciplinare in una data successiva al 31 dicembre dell’anno di raccolta delle uve ed entro il 30 giugno dell’anno successivo, fatte salve le relative comunicazioni all’Autorità di controllo, al fine di consentire ai produttori una migliore gestione di cantina.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.

2.12.   Caratteristiche dei vini al consumo

Per tutte le tipologie di prodotti previste dal disciplinare, sia per quelle previste dal preesistente disciplinare che per quelle di nuova introduzione, sono state descritte le caratteristiche analitiche ed organolettiche, in conformità alla vigente normativa (regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 94, paragrafo 2, lettera b), punto ii)).

La modifica riguarda l’articolo 6 disciplinare e la sezione 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.13.   Designazione e presentazione. Inserimento uso menzione tradizionale «Vendemmia tardiva»

È stata inserita la possibilità di utilizzare in etichettatura la menzione tradizionale «Vendemmia tardiva» nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.

2.14.   Confezionamento

Viene effettuata una modifica formale di rielaborazione del precedente testo, estendendo le precedenti disposizioni sull’uso dei recipienti e dei relativi sistemi di chiusura anche alla categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato».

Viene inoltre inserita una modica per disciplinare l’uso del tappo a fungo per i vini frizzanti, prevedendo, in particolare, di limitare la lunghezza della lamina di copertura del tappo a fungo e del collo bottiglia a 7 cm, in conformità alla normativa nazionale e UE, al fine di differenziare il confezionamento dei vini frizzanti dalle tipologie spumanti, nei quali generalmente la lamina di copertura è di dimensione superiore (10-12 cm).

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.

2.15.   Legame con l’ambiente geografico

È stata apportata un’integrazione nelle informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame, al fine di tener conto dell’ampliamento della zona di produzione descritta all’articolo 3.

Inoltre sono state apportate le opportune integrazioni alla sezione relativa alle informazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto attribuibili all’ambiente geografico. Ciò per tener conto delle nuove tipologie introdotte (in particolare passiti e spumanti).

La modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare e la sezione 2.8 del documento unico (Legame con la zona geografica).

2.16.   Riferimenti alla struttura di controllo

A seguito dell’avventa sostituzione della struttura di controllo (dall’Autorità nazionale costituita dall’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero all’Organismo di controllo autorizzato Valoritalia s.r.l.) si è provveduto a variare i relativi riferimenti.

La modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

dell’Emilia

Emilia

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

8.

Vino frizzante

11.

Mosto di uve parzialmente fermentato

15.

Vino ottenuto da uve appassite

4.   Descrizione dei vini

1.   «dell’Emilia» / «Emilia» bianco (categoria vino), anche con la specificazione di uno o più vitigni

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione.

Sapore: da secco a dolce, sapido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   «dell’Emilia» / «Emilia» bianco frizzante, anche con la specificazione di uno o più vitigni

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi.

Sapore: da secco a dolce, sapido.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso (categoria vino), anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione.

Sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso frizzante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.

Sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso novello, anche con la specificazione di un vitigno, con esclusione del Lambrusco

Colore: rosso rubino brillante.

Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.

Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosato (categoria vino)

Colore: rosato, con varie intensità e tonalità.

Odore: con note fruttate prevalenti.

Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosato frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosato, con varie intensità e tonalità.

Odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise.

Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   «dell’Emilia» / «Emilia» bianco spumante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino di varia intensità.

Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   «dell’Emilia» / «Emilia» bianco passito, anche con la specificazione di un vitigno

Colore: giallo dorato tendente all’ambrato.

Odore: delicatamente profumato.

Sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 12 % vol effettivo.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

10.   «dell’Emilia» / «Emilia» bianco mosto di uve parzialmente fermentato, anche con la specificazione di un vitigno

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi.

Sapore: dolce.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

11.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso spumante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, ad esclusione del Lambrusco

Spuma: fine e persistente.

Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.

Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

12.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso passito, anche con la specificazione di un vitigno

Colore: rosso granato intenso.

Odore: delicatamente profumato.

Sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 12 % vol effettivo.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

13.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosso mosto di uve parzialmente fermentato anche con la specificazione di un vitigno escluso il Lambrusco

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.

Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

14.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosato spumante

Spuma: fine e persistente.

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

15.   «dell’Emilia» / «Emilia» rosato mosto di uve parzialmente fermentato

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.

Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

16.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.

Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali.

Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

17.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso spumante

Spuma: fine e persistente.

Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.

Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

18.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso novello frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosso rubino brillante.

Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.

Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

19.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso mosto di uve parzialmente fermentato

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.

Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

20.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosato frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.

Sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

21.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosato spumante

Spuma: fine e persistente.

Colore: rosato più o meno intenso. Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

22.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali.

Sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

23.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) spumante

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

24.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) novello frizzante

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.

Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Acidità totale minima: 4,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

25.   «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) mosto di uve parzialmente fermentato

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.

Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

26.   «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero (vinificato in bianco)

Colore: giallo paglierino brillante.

Odore: delicato, fragrante, profumato.

Sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

27.   «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero frizzante (vinificato in bianco)

Spuma: vivace, evanescente.

Colore: giallo paglierino brillante.

Odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate.

Sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

28.   «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero spumante (vinificato in bianco)

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino.

Odore: fragrante, profumato.

Sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Arricchimento - Dolcificazione e presa di spuma

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

È consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione delimitata o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

L’indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell’Emilia» è inoltre riservata ai relativi prodotti vitivinicoli, nelle categorie previste, quando almeno l’85 % di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, provengano dalla zona di produzione delimitata, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

2.   Vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero»

Pratica enologica specifica

Nella produzione di vini frizzanti e spumanti viene tradizionalmente effettuata la vinificazione in bianco delle uve di Pinot nero. Dalla vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero» si ottiene infatti un vino di colore bianco, con note olfattive eleganti di gradevolezza aromatica, in grado di mantenere la giusta persistenza e finezza della spuma.

b.   Rese massime

1.

Bianco, rosso, rosato, Fogarina, Fortana, Lambrusco, Montù, Trebbiano - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del Passito

232 ettolitri per ettaro

2.

Alionza, Ancellotta, Moscato bianco, Grechetto gentile - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

208 ettolitri per ettaro

3.

Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

192 ettolitri per ettaro

4.

Chardonnay, Spergola - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

184 ettolitri per ettaro

5.

Barbera, Cabernet franc, Sangiovese, Sauvignon - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

168 ettolitri per ettaro

6.

Cabernet Sauvignon, Malbo gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

160 ettolitri per ettaro

7.

Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito»

160 ettolitri per ettaro

8.

Bianco «Passito», rosso «Passito», Fogarina «Passito»

145 ettolitri per ettaro

9.

Grechetto gentile «Passito»

130 ettolitri per ettaro

10.

Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) «Passito»

120 ettolitri per ettaro

11.

Spergola «Passito»

115 ettolitri per ettaro

12.

Sauvignon «Passito»

105 ettolitri per ettaro

13.

Malbo Gentile «Passito», Marzemino «Passito»

100 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con la indicazione geografica protetta «dell’Emilia» / «Emilia» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l’indicazione geografica protetta «dell’Emilia» / «Emilia» le uve destinate alla produzione delle tipologie di prodotti vitivinicoli previste, ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Albana B.

Alicante N.

Alionza B.

Ancellotta N. – Lancellotta

Barbera N.

Bervedino B.

Biancame B. – Bianchello

Bombino Bianco B. – Bonbino

Bonarda N. – Uva Rara

Cabernet Franc N. – Cabernet

Cabernet Sauvignon N. – Cabernet

Canina Nera N. – Canina

Centesimino N.

Chardonnay B.

Ciliegiolo N. – Morettone

Cornacchia N.

Croatina N. – Bonarda

Dolcetto N.

Durella B. – Durello

Ervi N.

Famoso B.

Fiano B.

Forgiarin N.

Fortana N. – Uva d’Oro

Gamay N.

Garganega B. – D’Oro B.

Groppello Gentile N. – Groppello

Lambrusco Barghi N. – Lambrusco

Lambrusco Benetti N. – Lambrusco

Lambrusco Grasparossa N. – Groppello Grasparossa

Lambrusco Grasparossa N. – Lambrusco

Lambrusco Maestri N. – Lambrusco

Lambrusco Marani N. – Lambrusco

Lambrusco Montericco N. – Lambrusco

Lambrusco Oliva N. – Lambrusco

Lambrusco Salamino N. – Lambrusco

Lambrusco Viadanese N. – Lambrusco

Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Enantio N.

Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Lambrusco

Lambrusco di Sorbara N. – Lambrusco

Lanzesa B.

Malbo Gentile N.

Malvasia Istriana B. – Malvasia

Malvasia Bianca di Candia B. – Malvasia

Malvasia di Candia Aromatica B. – Malvasia

Malvasia Rosa Rs.

Manzoni Bianco B. – Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Marsanne B.

Marzemino N. – Berzamino

Marzemino N. – Berzemino

Melara B.

Merlese N.

Montepulciano N.

Montù B. – Montuni

Moscato Bianco B. – Moscato

Mostosa B.

Müller Thurgau B. – Riesling x Sylvaner

Negretto N.

Ortrugo B.

Pelagos N.

Perla dei Vivi N.

Petit Verdot N

Pignoletto B. – Alionzina

Pignoletto B. – Grechetto Gentile

Pinot Bianco B. – Pinot

Pinot Grigio – Pinot

Pinot Nero N. – Pinot

Raboso Veronese N. – Raboso

Rebo N.

Refosco dal Peduncolo Rosso N. – Refosco

Riesling Italico B. – Riesling

Riesling Renano B. – Riesling

Ruggine B.

Sangiovese N. – Sangioveto

Santa Maria B.

Sauvignon B. – Sauvignon Blanc

Scarsafoglia B.

Sgavetta N.

Spergola B.

Syrah N. – Shiraz

Termarina N.

Terrano N. – Lambrusco dal Peduncolo Rosso

Tocai Friulano B.

Traminer Aromatico Rs

Trebbianina B.

Trebbiano Modenese B. – Trebbiano

Trebbiano Romagnolo B. – Trebbiano

Trebbiano Toscano B. – Biancame B.

Trebbiano Toscano B. – Trebbiano

Uva del Fantini N.

Uva del Tundé N.

Uva Longanesi N.

Uva Tosca N.

Verdea B. – Colombana Bianca

Verdicchio Bianco B. – Verdicchio

Vernaccina B.

Veruccese N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   «dell’Emilia» / «Emilia», categorie: vino, vino spumante, vino frizzante, mosto di uve parzialmente fermentato, vino ottenuto da uve appassite

Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Per tutte le categorie di vini regolamentate, l’areale di produzione dei vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici, vista la comune origine, la giacitura e l’esposizione dei terreni, ed è nel suo complesso vocata ad una rigogliosa viticoltura. In particolare il clima ha uniformato il paesaggio, tanto che i vigneti destinati alla produzione dei vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta l’area.

A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l’area meno vitata risulta quella dell’alto Appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi.

Il regime delle temperature dell’area è caratterizzato da un’elevata variabilità, passando dal temperato subcontinentale (più importante relativamente all’area vitata) al temperato fresco.

La pianura, con un’altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un’area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondivalle appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall’elevata umidità relativa dell’aria e dalla naturale dotazione idrica dei terreni. Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 mm (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2 000 mm dell’alto Appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia.

Fattori storici e umani rilevanti per il legame

La diffusione della viticoltura in Emilia è documentata fin dall’epoca romana e il suo sviluppo è collegato alla domesticazione dei vitigni selvatici o autoctoni locali che ha dato origine ad un costante sviluppo della coltivazione che prova la stretta connessione tra le attività umane e i fattori ambientali.

Nella millenaria convivenza tra convivenza e storia dell’uomo si sono quindi sviluppati dei legami imprescindibili che si possono ritrovare nella cultura locale, nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, in ambito sociale con le espressioni attraverso l’arte e la gastronomia.

Il progresso scientifico e tecnologico e le connesse attività di formazione e divulgazione delle nuove tecniche viticolo-enologiche, da parte delle Scuole tecniche agrarie di Reggio Emilia, di Finale Emilia e di Castelfranco Emilia. La viticoltura moderna deve infatti molto alle attività di formazione e divulgazione delle tecniche viticole ed enologiche, inoltre è stato il contributo dei viticoltori dell’area, i quali hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti coniugando sostenibilità ambientale ed economica, a innovative tecnologie di vinificazione.

8.2.   «dell’Emilia» / «Emilia», categoria: vino

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica

I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia bianco presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati come nel caso del Pinot grigio. All’olfatto i vini si caratterizzano per la finezza dei profumi fini, con note fruttate che rispecchiano generalmente il vitigno principale di composizione in particolare nel caso di vitigni semi aromatici, come Spergola e Trebbiano. Al sapore, che va da una gamma dal secco al dolce, i vini risultano armonici, ben strutturati, freschi e sapidi.

I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia rosato presentano un colore rosato più o meno intenso correlato al processo di vinificazione. Il sapore è fresco ed armonico e va dal secco al dolce con equilibrata acidità.

I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia rosso presentano un colore rosso rubino più o meno intenso; all’olfatto risultano vinosi con fragranze floreali o fruttate in relazione al vitigno da cui sono stati ottenuti. Al sapore possono essere da secchi a dolci, armonici e di buona struttura.

Nella tipologia «novello» il vino rosso esprime i profumi e le note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno.

Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.

Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.

8.3.   «dell’Emilia» / «Emilia», categorie: vino spumante, vino frizzante, mosto parzialmente fermentato

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica

La produzione di vini spumanti e frizzanti vanta una tradizione secolare e viene considerata il fiore all’occhiello dell’enologia locale. La particolare accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e di vinificazione per ottenere il prodotto base e nel successivo periodo della presa di spuma, conferisce ai vini spumanti e frizzanti una distintività di particolare finezza ed eleganza qualitativa.

La qualità dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati, è caratterizzata dalla disponibilità di uve che presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica.

Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi, rosati, o rossi, spiccano la freschezza e la vivacità legate ad un minore sviluppo di anidride carbonica ottenuto dalla fermentazione naturale in recipienti chiusi a tenuta di pressione.

La specializzazione del processo produttivo ha infatti permesso di individuare le tipologie varietali più indicate per la frizzantatura e di effettuare la rifermentazione con attrezzature tecnologicamente all’avanguardia; tali elementi hanno per la loro parte contribuito ad elevare la qualità del prodotto finale.

Le stesse considerazioni valgono per i mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, che vengono prodotti con il metodo Charmat-Martinotti per conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite ad un moderato grado alcolico.

Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.

Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.

8.4.   «dell’Emilia» / «Emilia», categoria: vino ottenuto da uve appassite

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica

Il colore varia da giallo dorato ad ambrato dei bianchi al rosso granato in relazione al vitigno utilizzato. L’odore è delicato e caratteristico con note di uva appassita, talvolta speziato e ricorda il miele e la frutta matura. Il sapore è pieno, armonico, e può variare dal secco al dolce anche se prevalgono le tipologie con più elevato contenuto zuccherino.

Nonostante che la produzione di vini passiti interessi un po’ tutte le varietà, sia a bacca bianca che a bacca nera, quelle più frequentemente utilizzate appartengono ai vitigni aromatici (Moscato giallo, Moscato rosa, Traminer aromatico) e semi aromatici (Goldtraminer, Nosiola, Riesling renano, Sauvignon ecc.).

L’appassimento avviene in appositi locali. La durata del periodo di appassimento è varia e dipende dall’intensità delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito.

Le uve destinate alla produzione dei vini passiti sono individuate dal produttore sulla base di specifiche caratteristiche strutturali e qualitative del grappolo.

Risultano particolarmente adatti ad essere sottoposti all’appassimento i grappoli con ampi spazi fra gli acini la cui selezione avviene nel vigneto al momento della vendemmia.

L’appassimento è favorito dalla pronunciata escursione termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale.

Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.

Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

Descrizione della condizione

Conformemente alla deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, le operazioni di vinificazione del mosto di uve parzialmente fermentato e di tutte le altre categorie di vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia», ivi compresa l’elaborazione e la presa di spuma delle categorie frizzante e spumante, oltre che all’interno della zona di produzione delimitata, possono essere effettuate nell’ambito del territorio delle limitrofe province di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova, Cremona.

Indicazione in etichetta del nome di due o più vitigni

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Descrizione della condizione

Al fine di designare i vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» con il nome di due vitigni o più vitigni, le uve di ciascun vitigno che concorre in misura minore devono rappresentare comunque più del 15 % del totale e l’indicazione in etichetta deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Ciò per assicurare che vini così ottenuti e designati rispecchino le caratteristiche di tutti i vitigni di provenienza e per evitare indicazioni ingannevoli per il consumatore, in quanto la normativa comunitaria di riferimento (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 607/2009) non stabilisce un limite minimo percentuale delle uve dei vitigni che concorrono in misura minore.

La disposizione limitativa in questione è conforme all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, che consente agli Stati membri di prevedere nei disciplinari disposizioni di etichettatura più restrittive anche per l’indicazione dei vitigni.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13479


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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