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Document 52021XC0324(01)

    Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Cfr. «Elenco delle precedenti pubblicazioni» alla fine del presente aggiornamento.) 2021/C 102/05

    PUB/2021/228

    GU C 102 del 24.3.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 102/8


    Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

    (2021/C 102/05)

    La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

    Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

    REPUBBLICA CECA

    Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

    Gli importi di riferimento sono contenuti nella sezione 13 della legge n. 326/1999, relativa al soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca, con le successive modifiche, in combinato con la sezione 5 della legge n. 110/2006, relativa a salari e minimi di sussistenza, con le successive modifiche. Tali importi variano in base all’ammontare corrente del minimo di sussistenza e alla durata prevista del soggiorno breve nel territorio della Repubblica ceca:

    per soggiorni non superiori a 30 giorni equivalgono a metà del minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) per singolo giorno di soggiorno, ovvero 1 245 CZK al giorno;

    per soggiorni oltre i 30 giorni equivalgono a 15 volte il minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020), ovvero 37 350 CZK; a tale somma può essere aggiunto fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio, ovvero 4 980 CZK per ogni mese;

    un cittadino di paesi terzi di età inferiore a 18 anni è tenuto a dimostrare la disponibilità di importi equivalenti alla metà di quelli cui sopra.

    La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso da parte del cittadino di paese terzo di contanti, assegni turistici o carte di credito o di documento che attesti il pagamento dei servizi connessi al soggiorno nel territorio o la gratuità di tali servizi. Le dichiarazioni di presa a carico e le lettere di garanzia delle persone ospitanti (sotto forma di «lettera di invito», certificata dalla polizia della Repubblica ceca; cfr. l’allegato 33 del manuale Schengen) possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

    Un cittadino di paese terzo che intende studiare nel territorio può esibire, come prova della disponibilità di fondi a copertura del soggiorno, un impegno di un’autorità statale o di una persona giuridica a coprire il suo soggiorno con fondi equivalenti al minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall’organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l’importo richiesto, il cittadino di paese terzo è tenuto a esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) e l’importo dell’impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza (al momento, 14 940 CZK). Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di una persona può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull’assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.

    SPAGNA

    Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.

    L’ordinanza ministeriale della Presidenza del Consiglio dei ministri (PRE/1282/2007), del 10 maggio 2007, relativa ai mezzi finanziari che i cittadini stranieri sono tenuti a possedere per entrare in Spagna, specifica l’importo che i cittadini di paesi terzi devono dimostrare di avere a disposizione per poter entrare in Spagna:

    a)

    per il sostentamento durante il soggiorno in Spagna, il richiedente deve dimostrare di disporre giornalmente di un importo pari almeno al 10 % del salario minimo legale lordo moltiplicato per il numero previsto di giorni di soggiorno in Spagna e per il numero di persone che viaggiano a suo carico. Il regio decreto 231/2020 del 4 febbraio 2020, che fissa il salario minimo legale per il 2020, la cui validità è stata prorogata al 2021 (3), fissa tale salario a 950 EUR, il che significa che occorre dimostrare di disporre di un importo di 95 EUR pro capite pro die o l’equivalente legale in valuta estera. In ogni caso occorre dimostrare di disporre di un importo pari al 90 % del salario minimo nazionale lordo (855 EUR o l’equivalente legale in valuta estera) pro capite, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno;

    b)

    per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, gli stranieri possono essere tenuti a comprovare di disporre di uno o più biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che intendono utilizzare.

    SLOVENIA

    Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

    In conformità dell’articolo 2 delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [Uradni List RS (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 29/07], esiste un requisito relativo ai mezzi di sussistenza dei cittadini di paesi terzi che entrano in Slovenia per la durata del loro soggiorno in Slovenia, finché non ritornano nel paese di origine o si recano in un paese terzo.

    Come prova adeguata dei mezzi di sussistenza richiesti, il cittadino di paese terzo deve esibire l’importo prescritto in contanti o travellers’ cheques, carte di debito o di credito riconosciute a livello internazionale, lettere di credito oppure qualsiasi altra prova certa della disponibilità di tali mezzi in Slovenia.

    Se il cittadino di un paese terzo non dispone di mezzi di sussistenza garantiti (ad esempio una dichiarazione di presa in carico, una lettera di garanzia o un alloggio pagato nell’ambito di un viaggio organizzato), l’importo dell’indennità giornaliera è utilizzato per determinare i mezzi di sussistenza richiesti.

    L’importo dell’indennità giornaliera individuale in Slovenia ammonta a 70 EUR.

    L’importo prescritto per i minori accompagnati dai genitori o dai rappresentanti legali è pari al 50 % dell’importo di cui al paragrafo precedente.

    Elenco delle precedenti pubblicazioni

    GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

    GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

    GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

    GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

    GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18;

    GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

    GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

    GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

    GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.

    GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.

    GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

    GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.

    GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7;

    GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

    GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

    GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

    GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

    GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

    GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

    GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

    GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

    GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

    GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

    GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

    GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.

    GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

    GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

    GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

    GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.

    GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.

    GU C 96 dell’11.3.2016, pag. 7.

    GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.

    GU C 248 dell’8.7.2016, pag. 12.

    GU C 111 dell’8.4.2017, pag. 11.

    GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

    GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.

    GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.

    GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

    GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.

    GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

    GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.

    GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.

    GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.


    (1)  Cfr. «Elenco delle precedenti pubblicazioni» alla fine del presente aggiornamento.

    (2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1

    (3)  Disposizione supplementare n. 6 del regio decreto-legge 38/2020 del 29 dicembre 2020.


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