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Document 52021SC0301

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

SWD/2021/301 final

Bruxelles, 28.10.2021

SWD(2021) 301 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

{COM(2021) 656 final} - {SEC(2021) 379 final} - {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final}


Contesto politico

Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze chimiche che persistono nell'ambiente, sono bioaccumulabili e possono provocare effetti nocivi significativi per la salute umana o per l'ambiente. La presente valutazione d'impatto esamina le opzioni per modificare i valori limite che si applicano a determinati POP nei rifiuti e che sono stabiliti nell'allegato IV del regolamento POP. Se i POP sono presenti nei rifiuti a concentrazioni pari o superiori a tali valori, i rifiuti non possono essere riciclati; nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere smaltiti in modo che i POP in essi contenuti siano distrutti o irreversibilmente trasformati.

Qual è il problema da affrontare?

Il regolamento POP riguarda un totale di 26 sostanze POP (o gruppi di sostanze), ma la presente valutazione d'impatto si incentra su un numero limitato di POP, che:

·sono già elencati nel regolamento POP e per i quali potrebbe essere giustificato un inasprimento dei valori limite di cui all'allegato IV, al fine di adeguare i loro valori limite al progresso scientifico e tecnico: PBDE, HBCDD, SCCP, diossine e furani e PCB diossina-simili 1 .

·recentemente sono stati elencati come POP ai sensi della convenzione di Stoccolma e devono pertanto essere ripresi nella legislazione dell'Unione (ossia nel regolamento POP): PFOA, dicofol e pentaclorofenolo (PCP) 2 .

Questi POP, salvo limitate eccezioni, in genere non sono più utilizzati in nuovi prodotti in Europa, ma dato l'uso passato sono ancora presenti nei rifiuti. Se i materiali di rifiuto (ad esempio plastica, legno, carta) che contengono i POP sono riciclati, i POP possono essere reimmessi nell'economia, danneggiando l'ambiente e la salute umana.

La fissazione di un valore limite per tali sostanze determina il modo in cui i rifiuti contenenti POP devono essere gestiti, al fine ultimo di garantire che tali rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. In generale, ciò significa che i rifiuti che superano i valori limite per il tenore di POP dovranno essere distrutti o trasformati irreversibilmente mediante incenerimento o altre operazioni di smaltimento consentite, impedendo la re-immissione di tali sostanze nell'economia.

Questo trattamento può limitare l'utilizzo di materie prime secondarie che altrimenti potrebbero essere ottenute dai rifiuti, riducendo il potenziale di tali materiali di contribuire a un'economia circolare. Tuttavia, ciò può anche contribuire a migliorare la fiducia nelle materie prime secondarie per quanto concerne il loro livello di contaminazione. Anche la conseguente sostituzione del materiale secondario con materiale primario può avere effetti negativi: spesso determina infatti un aumento delle emissioni di gas a effetto serra.

Che cosa si intende conseguire?

L'obiettivo specifico dell'iniziativa è fissare o rivedere i valori limite per questo numero limitato di POP nei rifiuti, in modo da conseguire il miglior equilibrio possibile tra tre obiettivi generali:

·il passaggio a cicli di materiali di alta qualità e privi di sostanze tossiche;

·l'incremento del riciclaggio e della circolarità;

·la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il giusto equilibrio garantirà una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti contenenti i POP. In questo modo si conseguirà l'obiettivo generale del regolamento POP, ossia la protezione della salute umana e dell'ambiente, garantendo nel contempo che la misura contribuisca anche, per quanto possibile, alla realizzazione degli obiettivi in materia di clima e di economia circolare del Green Deal europeo.

Quali sono le opzioni?

·Opzione strategica 1: Scenario di riferimento – presuppone che non siano apportate modifiche all'elenco delle sostanze e che non siano fissati nuovi valori limite.

·Opzione strategica 2: Valore medio – fissa valori limite nell'allegato IV per le nuove sostanze e anche per gli inquinanti organici persistenti già elencati nel regolamento per i quali potrebbe essere giustificato un inasprimento di tali valori.

·Opzione strategica 3: Valore basso – fissa valori limite più rigorosi nell'allegato IV. 

·L'opzione strategica 4 considera un quarto valore limite, ancora più basso, per le diossine e i furani e i PCB diossina-simili di cui all'allegato IV.

Qual è l'opzione preferita e perché?

La valutazione d'impatto esamina come raggiungere il miglior equilibrio tra l'obiettivo di eliminare le sostanze POP dall'ambiente, e nel contempo aumentare la circolarità e il riciclaggio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Più rigoroso è il valore limite (ossia più basso), maggiore sarà il quantitativo di rifiuti che dovranno essere distrutti anziché essere destinati al riciclaggio.

I seguenti impatti ambientali, sociali ed economici sono tra quelli presi in considerazione:

·Modifiche dei flussi di massa di POP – quantità rimossa/distrutta, evitando così impatti sulla salute e sull'ambiente.

·Efficacia della misura – confronto tra proiezioni delle riduzioni delle emissioni e altre emissioni/fonti di esposizione esistenti.

·Variazioni delle quantità di rifiuti destinati a diverse opzioni di trattamento (riciclaggio, incenerimento, discarica, ecc.).

·Costi e benefici per i produttori e gli operatori dei rifiuti (in particolare per le PMI) derivanti dai diversi risultati del trattamento. Pertinenza delle nuove tecnologie di cernita e decontaminazione dei rifiuti.

·Oneri amministrativi per gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

·Variazioni nella disponibilità di materiali secondari risultanti dal riciclaggio.

·Variazioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alle diverse opzioni.

L'opzione prescelta è una combinazione delle opzioni 2 e 3, a seconda del singolo POP. Per l'HBCDD e le SCCP l'opzione prescelta si situa ad un livello intermedio. Per le altre sostanze, l'opzione preferita è quella che prevede valori più bassi, in alcuni casi leggermente modificati rispetto all'approccio iniziale, per consentire una maggiore efficacia o una migliore attuazione. Per i PBDE, ad esempio, l'opzione prescelta è un valore limite iniziale di 500 mg/kg, cui farà seguito una riduzione a 200 mg/kg cinque anni dopo l'entrata in vigore della misura.

Alcune misure comportano costi finanziari. Per la maggior parte delle sostanze, questi non saranno significativi né per i servizi di gestione dei rifiuti né per gli operatori economici più in generale. Ad esempio, il costo netto per i PBDE potrebbe ammontare a circa due milioni di euro l'anno. Per l'HBCDD e per le diossine e i furani, i costi aggiuntivi di gestione dei rifiuti derivanti dalla deviazione dei rifiuti in questione dal riciclaggio/conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi allo smaltimento di rifiuti pericolosi potrebbero superare rispettivamente 135 e 55 milioni di euro l'anno, ma le stime sono incerte. Si registrerà anche un lieve aumento degli oneri amministrativi dovuto ai costi aggiuntivi delle prove.

In tutti i casi, i benefici stimati superano chiaramente i costi. I valori proposti ridurranno l'emissione di POP che sono intrinsecamente pericolosi per l'ambiente e la salute umana.

(1)    I PBDE sono eteri di difenile polibromurato; l'HBCDD è l'esabromociclododecano; le SCCP sono le paraffine clorurate a catena corta; e i PCB sono i bifenili policlorurati;
(2)    L'acronimo PFOA è utilizzato per fare riferimento all'acido perfluoroottanoico, ai suoi sali e ai composti ad esso correlati.
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