COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.12.2021
COM(2021) 785 final
2021/0413(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
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Document 52021PC0785
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North Pacific Fisheries Commission
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
COM/2021/785 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.12.2021
COM(2021) 785 final
2021/0413(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (di seguito, "NPFC") nel periodo 2022-2027, al fine di adottare misure di conservazione e di gestione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale
Con l'istituzione della NPFC, la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (di seguito, "convenzione NPFC"), entrata in vigore il 19 luglio 2015, intende garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione.
L'Unione è parte contraente della NPFC, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 2022/XX/UE del Consiglio 1 .
2.2.La NPFC
La convenzione NPFC ha istituito la NPFC per la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La NPFC adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche di sua competenza.
In quanto membro della NPFC l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La NPFC adotta le sue decisioni per consenso; essa tuttavia può adottare decisioni a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, salvo nei casi in cui la convenzione NPFC preveda espressamente il consenso.
2.3.Le decisioni della NPFC
La NPFC ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.
In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione NPFC le misure entrano in vigore 90 giorni dopo la data in cui la NPFC ne ha dato comunicazione alle parti contraenti.
Se un membro della NPFC presenta un'obiezione contro una decisione con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data in cui la decisione diventa vincolante, la decisione non diventa vincolante per tale membro per quanto attiene all'ambito dell'obiezione. Le obiezioni possono fondarsi unicamente sul fatto che la decisione è in contrasto con le disposizioni della convenzione NPFC, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 o dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, o che essa, per forma o contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro che le ha formulate.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sarà definita secondo un approccio a due livelli.
Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione sarà successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che saranno discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.
La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NPFC. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE" 2 .
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La NPFC è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NPFC.
Gli atti che la NPFC è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 8 della convenzione NPFC e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare:
·sul regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 3 (INN);
·sul regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 4 ; e
·sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 5 .
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NPFC.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 9784/17.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2021/0413 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2022/XX/UE del Consiglio del [...] febbraio 2022 6 l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (di seguito, "convenzione NPFC"), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (di seguito, "NPFC").
(2)La NPFC è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione NPFC. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di cattura che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e a far sì che le attività alieutiche abbiano uno scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.
(4)Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 8 e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione 9 , la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia europea per la plastica nell'economia circolare 10 fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della NPFC per il periodo 2022-2027, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 11 ; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 12 ; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .
(7)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NPFC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NPFC, è opportuno stabilire, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), procedure di definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2022-2027,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della NPFC avviene in conformità all'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NPFC nel 2028.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
Decisione 2022/XX/UE del Consiglio, del [...] febbraio 2022, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L [...] del [...], pag. [...]) [la decisione di adesione è prevista entro metà febbraio 2022; il presente mandato sarà adottato in seguito all'adesione].
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.12.2021
COM(2021) 785 final
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca
nel Pacifico settentrionale (NPFC)
1.PRINCIPI
Nell'ambito della NPFC l'Unione:
a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, e per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito di quest'ultima siano conformi alla convenzione NPFC;
c) garantisce che le misure adottate in seno alla NPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;
e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
f)garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;
h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
i) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 2 e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta 3 e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NPFC nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale);
j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali nell'ambito dei rispettivi mandati, ove opportuno;
k)promuove, tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
2.ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove opportuno, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NPFC:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti o la regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla NPFC, che consentano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile su base progressiva e incrementale. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NPFC;
d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NPFC conformemente a detta convenzione e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
e)misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
f)raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai documenti costitutivi pertinenti, che promuovano l'attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo;
h)approcci comuni con altre ORGP, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione, ove opportuno;
i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NPFC.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione che l'Unione dovrà assumere alle riunioni
della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale
Prima di ogni riunione della NPFC e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NPFC, un documento scritto che illustra la definizione della posizione dell'Unione proposta per esame e approvazione.
Qualora nel corso di una riunione della NPFC sia impossibile raggiungere, anche in loco, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.