COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.11.2021
COM(2021) 732 final
2021/0372(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)
{COM(2021) 733 final} - {SEC(2021) 576 final} - {SWD(2021) 357 final} - {SWD(2021) 358 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
È importante garantire che i cittadini mobili dell'UE possano esercitare pienamente i loro diritti di cittadinanza dell'UE nel contesto delle prossime elezioni del Parlamento europeo.
La democrazia rappresenta uno dei valori su cui si fonda l'Unione europea. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'UE e le decisioni devono essere prese il più possibile apertamente e vicine ai cittadini. I cittadini dell'UE sono direttamente rappresentati al Parlamento europeo.
La cittadinanza dell'UE comporta diritti democratici specifici. I cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di vivere, lavorare o studiare in uno Stato membro di cui non sono cittadini ("cittadini mobili dell'UE") hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.
La direttiva 93/109/CE del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio dei diritti elettorali di questi cittadini alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.
Nella relazione sulla cittadinanza 2020, la Commissione ha espresso l'intenzione di proporre un aggiornamento della direttiva 93/109/CE del Consiglio sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini mobili dell'UE. Lo scopo è facilitare la comunicazione di informazioni ai cittadini e di migliorare lo scambio di informazioni rilevanti fra gli Stati membri, anche per impedire il voto multiplo. Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 ha annunciato un'iniziativa legislativa volta a migliorare i diritti elettorali dei cittadini mobili dell'UE.
Nonostante le misure attualmente in vigore, i cittadini mobili dell'UE incontrano ancora difficoltà nell'esercizio dei loro diritti elettorali alle elezioni del Parlamento europeo. Tra i problemi figurano le difficoltà nell'ottenere informazioni corrette sulle modalità di voto e di eleggibilità, le procedure di registrazione onerose e l'effetto della cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di origine. Nello specifico, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli elettori e sui candidati iscritti al fine di evitare il voto multiplo alle elezioni del Parlamento europeo è ostacolato da un ambito e da scadenze incoerenti per lo scambio e la raccolta dei dati.
La presente iniziativa aggiorna, chiarisce e rafforza le norme esistenti per affrontare le difficoltà incontrate dai cittadini mobili dell'UE, al fine di garantire una partecipazione ampia e inclusiva alle elezioni del Parlamento europeo del 2024, sostenere i cittadini mobili dell'UE nell'esercizio dei loro diritti e proteggere l'integrità delle elezioni.
La presente proposta si basa su scambi regolari e di lunga data con le autorità competenti degli Stati membri, attraverso il gruppo dedicato all'attuazione delle direttive della Commissione, il gruppo di esperti in materia elettorale, e altre due specifiche riunioni congiunte della rete multidisciplinare europea di cooperazione sulle elezioni e del gruppo di esperti in materia elettorale.
Si tratta di un'iniziativa nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
"Un nuovo slancio per la democrazia europea" è una delle priorità della Commissione annunciate dalla Presidente von der Leyen negli orientamenti politici della Commissione 2019-2024.
Il piano d'azione per la democrazia europea presentato dalla Commissione il 3 dicembre 2020 ha annunciato l'intenzione della Commissione di potenziare la tutela dei processi elettorali e di proporre un nuovo meccanismo operativo dell'UE per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e le autorità di regolamentazione. Tutte le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi che hanno ispirato la decisione 2018/994 del Consiglio sulla revisione della normativa elettorale.
La presente iniziativa è anche strettamente connessa alla proposta di rifusione della direttiva 94/80/CE del Consiglio e agli attuali lavori su altre iniziative del pacchetto sulla trasparenza e la democrazia del programma di lavoro della Commissione per il 2021. Sarà inoltre accompagnata da una comunicazione che ha, fra i suoi obiettivi, il sostegno alla partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta garantisce la coerenza con il regolamento sullo sportello digitale unico dell'UE per quanto riguarda l'accesso a informazioni di alta qualità in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno, e con la comunicazione "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030", volta a garantire i diritti politici delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri. Completa inoltre altre politiche dell'UE riguardanti la democrazia e il mondo digitale. Cercando di garantire parità di accesso alle soluzioni di voto elettronico o via internet per i cittadini mobili dell'UE, la proposta è volta a proteggere meglio i loro diritti fondamentali, e rafforza la partecipazione democratica complessiva.
L'iniziativa è coerente con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, e dell'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L'articolo 22 TFUE stabilisce che tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo.
La direttiva 93/109/CE del Consiglio stabilisce tali modalità di esercizio del diritto elettorale per le elezioni del Parlamento europeo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il diritto dei cittadini mobili dell'Unione di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo è sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea fra i diritti dei cittadini dell'Unione. Il quadro giuridico per l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini mobili dell'UE implica l'interazione tra le norme dell'UE e le norme nazionali. L'Unione agisce per attuare il principio del trattato che stabilisce i diritti elettorali dei cittadini mobili dell'UE, in particolare attraverso la direttiva 93/109/CE del Consiglio.
Dato che le questioni transfrontaliere esulano dalla portata dei singoli Stati membri, i problemi individuati non possono essere affrontati con una loro azione individuale. L'introduzione di norme e procedure comuni relative al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini mobili dell'UE e allo scambio di informazioni sugli elettori e i candidati per impedire il voto multiplo può essere correttamente realizzata solo a livello dell'UE.
•Proporzionalità
Le misure mirate proposte non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia dell'UE. Esse migliorano e perfezionano il quadro che disciplina l'esercizio, da parte dei cittadini mobili dell'UE, dei diritti elettorali conferiti dai trattati, e affrontano più efficacemente il problema del voto multiplo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo rafforzando l'attuale sistema di scambio di informazioni. La proposta rispetta quindi il principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
La direttiva del Consiglio contiene già un solido insieme di disposizioni relative alle norme e procedure comuni per l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini mobili dell'UE. La presente proposta intende apportare modifiche mirate a tale direttiva del Consiglio allo scopo di affrontare taluni specifici ostacoli e limiti incontrati dagli Stati membri e dai cittadini. Data la necessità di aggiornare la formulazione, i riferimenti obsoleti e le disposizioni, risulta opportuno procedere alla rifusione della direttiva del Consiglio. Poiché la presente proposta è intesa a rifondere la direttiva del Consiglio, l'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Tenuto conto dell'esistenza di relazioni recenti pubblicate dalla Commissione, è stata applicata una deroga al principio di procedere innanzitutto con una valutazione. Gli elementi disponibili mostrano chiaramente la necessità di aggiornare la direttiva 93/109/CE, e ciò è ritenuto sufficiente per la fase di valutazione. Infine, lo studio esterno preparato a sostegno della valutazione d'impatto contiene anch'esso elementi di valutazione del quadro giuridico esistente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per elaborare la presente proposta, la Commissione ha instaurato uno stretto dialogo e consultazioni con i portatori di interessi.
La proposta si basa fra l'altro su una consultazione pubblica aperta svolta presso i cittadini, le organizzazioni non governative e le autorità locali e regionali, su studi rilevanti, anche effettuati dalla rete accademica sui diritti della cittadinanza dell'UE, e sui risultati di uno studio esterno preparato per contribuire a una valutazione d'impatto precedentemente alla proposta stessa. La proposta tiene inoltre conto dei riscontri ricevuti dalle specifiche consultazioni dei portatori di interessi, compresi i cittadini mobili dell'UE, la rete europea di cooperazione sulle elezioni, e il gruppo di esperti in materia elettorale. A integrazione di ciò vanno menzionati le conclusioni di progetti rilevanti finanziati nell'ambito dei programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Europa per i cittadini" e i riscontri diretti da parte di cittadini dell'Unione pervenuti alla Commissione e al Parlamento europeo.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta è stata elaborata basandosi su varie fonti di conoscenze specialistiche. Le informazioni sono state ottenute anche da consultazioni con il gruppo di esperti della Commissione in materia elettorale e con la rete europea di cooperazione sulle elezioni.
Il 28 gennaio 2021 e il 10 giugno 2021 si sono tenute due riunioni congiunte della rete europea di cooperazione sulle elezioni e del gruppo di esperti in materia elettorale. I punti discussi in queste due riunioni congiunte erano già stati ampiamente dibattuti in incontri precedenti e approfonditamente analizzati nella relazione della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019.
•Valutazione d'impatto
La proposta è corredata di una valutazione d'impatto (SWD(2021) 357). Date le analogie tra la direttiva 93/109/CE del Consiglio e la direttiva 94/80/CE del Consiglio sia per quanto riguarda i principali beneficiari (cittadini mobili dell'UE) che i diritti concessi e i requisiti associati per gli Stati membri, le possibilità di migliorare tali atti e il loro funzionamento sono state valutate in un unico documento. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo in merito alla valutazione d'impatto (SEC(2021) 576).
La valutazione d'impatto ha esaminato due opzioni d'intervento alternative per affrontare i problemi individuati. Tali opzioni includono una serie di misure potenziali prese in considerazione per migliorare l'esercizio dei diritti elettorali e per sostenere un processo elettorale corretto affrontando il problema del voto multiplo. Nello specifico, le opzioni di intervento vanno da misure non legislative e non vincolanti a fini di sensibilizzazione e del rafforzamento della cooperazione amministrativa, alla definizione di norme comuni per le procedure d'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE e lo scambio dei dati per impedire il voto multiplo. L'opzione 1 prevede modifiche legislative mirate e misure non vincolanti, e ha lo scopo di consolidare e chiarire le disposizioni vigenti della direttiva del Consiglio.
L'opzione 2 prevede un ampio intervento legislativo: nel rispetto del principio di non discriminazione quale base della direttiva, essa mira a riformarla profondamente, ad esempio stabilendo requisiti giuridici quanto ai termini d'iscrizione. Le opzioni sono state esaminate per quanto riguarda la loro efficacia, efficienza e coerenza con le altre normative dell'Unione e la sussidiarietà e proporzionalità. L'opzione 2 è considerata quella più efficace nel conseguire tutti gli obiettivi previsti, ma per ragioni di efficienza, coerenza, sussidiarietà e proporzionalità, l'opzione prescelta è l'opzione 1.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta comporta alcuni costi per le amministrazioni degli Stati membri e dell'UE derivanti da una maggiore cooperazione, ma si prevede anche un aumento di efficienza per le autorità grazie all'armonizzazione delle procedure. Alcuni Stati membri, inoltre, dispongono già di sistemi che coprono gli obblighi previsti e non dovrebbero quindi affrontare costi aggiuntivi significativi.
La proposta semplifica la procedura d'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE per votare e candidarsi alle elezioni europee. Ridurrebbe inoltre i relativi costi rispetto status quo, in cui non verrebbe apportato alcun cambiamento alle disposizioni attuali.
Nell'ambito della proposta non è emerso alcun effetto economico negativo che potrebbe derivare da una maggiore integrazione e partecipazione democratica dei cittadini mobili dell'UE nello Stato membro ospitante. La semplificazione degli obblighi di registrazione e il miglioramento nella comunicazione delle informazioni e nella sensibilizzazione al voto per i cittadini mobili dell'UE dovrebbe avere solo un più ampio impatto economico indiretto, nella misura in cui favorisce la libera circolazione.
La proposta prevede che i cittadini mobili dell'UE abbiano pari accesso alle possibilità di voto a distanza e per via elettronica, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro. Le possibilità di voto a distanza facilitano la partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE.
La proposta sostiene l'ottimizzazione dello strumento elettronico per lo scambio dei dati tra gli Stati membri sugli elettori iscritti. Questo comporterebbe in primo luogo un approccio formalizzato al sistema su cui si basa lo scambio dei dati, che è stato reso operativo tramite lo strumento di criptaggio fornito dalla Commissione, introducendo riferimenti espliciti alla direttiva 93/109/CE del Consiglio. L'intero processo di trasmissione facilitato dallo strumento di criptaggio sarebbe ulteriormente rafforzato dalla trasmissione sicura dei dati tra gli Stati membri, compreso in caso di dubbi su singoli casi. In tal modo, la proposta facilita i compiti amministrativi e le procedure connesse alle TIC per le amministrazioni degli Stati membri, che sono i principali portatori di interessi.
Gli aspetti digitali della proposta sono pertanto coerenti con il "controllo digitale".
•Diritti fondamentali
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone quanto segue: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE dispone quanto segue: "Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa", e "I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo".
L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
La proposta persegue gli obiettivi di tali disposizioni, ed è quindi compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dà loro effetto.
La presente proposta rafforza inoltre la libera circolazione dei cittadini dell'UE (articolo 45 della Carta). Sostiene altresì la parità di trattamento e di opportunità di voto rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza. Rafforza infine il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 39 della Carta) e il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'UE e pertanto non incide sul suo bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Entro il 31 maggio 2023, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Sei mesi dopo ogni elezione al Parlamento europeo, gli Stati membri devono inviare alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Entro 1 anno da ogni elezione del Parlamento europeo, la Commissione, a sua volta, deve presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione può proporre ogni modifica che ritiene necessaria. Entro i due anni successivi alle elezioni del Parlamento europeo del 2029 la Commissione effettuerà anche una propria valutazione sull'efficacia della direttiva, per consolidare le informazioni raccolte con le relazioni degli Stati membri e con le riunioni della rete europea di cooperazione sulle elezioni.
•Documenti esplicativi
Nella sua sentenza dell'8 luglio 2019 e nella sua giurisprudenza successiva la Corte di giustizia ha chiarito che, nel comunicare le misure nazionali di attuazione alla Commissione, gli Stati membri devono fornire informazioni sufficientemente chiare e precise e individuare, per ciascuna disposizione della direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Sono fornite spiegazioni solo per le disposizioni della direttiva del Consiglio interessate dalle modifiche di cui alla presente proposta.
1. Per facilitare l'accesso dei cittadini mobili dell'UE alle informazioni elettorali, l'articolo 12 stabilisce norme più rigorose per la comunicazione di tali informazioni a questi soggetti. La proposta prevede che gli Stati membri nominino delle autorità che informino in modo proattivo i cittadini mobili dell'UE residenti sul loro territorio in merito alle condizioni e alle modalità d'iscrizione come elettori o come candidati alle elezioni del Parlamento europeo, prima e dopo l'iscrizione, a fini elettorali oppure ai fini della direttiva 2004/38/CE. Ciò potrebbe comportare anche la comunicazione di informazioni e l'uso di mezzi di comunicazione adatti a gruppi specifici di elettori, come i giovani.
Affinché i cittadini mobili dell'UE conoscano e comprendano meglio le procedure e le prassi di iscrizione e di partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, lo stesso articolo prevede l'obbligo, per le autorità nominate dagli Stati membri, di comunicare ai cittadini mobili dell'UE iscritti come elettori o come candidati informazioni specifiche e mirate sui punti seguenti:
a)
lo stato della loro iscrizione;
b)
la data delle elezioni e come e dove votare;
c)
le regole rilevanti riguardanti i diritti e gli obblighi degli elettori e dei candidati, comprese interdizioni e incompatibilità, e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali;
d)
il modo per ottenere ulteriori informazioni sull'organizzazione delle elezioni, compreso l'elenco dei candidati.
Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1724, gli Stati membri devono provvedere affinché gli utenti possano accedere facilmente, sulle loro pagine web nazionali, a informazioni facilmente fruibili, esatte, aggiornate e sufficientemente complete sulla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo. Gli Stati membri utilizzano diversi mezzi e canali di comunicazione. Pertanto, per garantire la coerenza, l'iniziativa prevede di estendere di conseguenza i requisiti di qualità di cui al regolamento (UE) 2018/1724 alla comunicazione diretta e individuale, da parte degli Stati membri, delle informazioni elettorali ufficiali ai cittadini mobili dell'UE.
Per aumentare l'accessibilità e migliorare i livelli di informazione, gli Stati membri dovranno utilizzare la lingua ufficiale dello Stato membro di residenza del cittadino, e una lingua ufficiale dell'UE che sia ampiamente compresa dal numero più ampio possibile di cittadini dell'UE residenti sul loro territorio. Gli Stati membri potranno inoltre basarsi sul portale "La tua Europa". Insieme alle informazioni di contatto, introdotte dalle modifiche ai dati che i cittadini mobili dell'UE devono fornire per iscriversi come elettori e come candidati, questo consentirà agli Stati membri di utilizzare canali elettronici per comunicare le informazioni direttamente. Per garantire una partecipazione elettorale inclusiva, l'iniziativa stabilisce inoltre requisiti di accessibilità per le informazioni fornite alle persone con disabilità e alle persone anziane, ispirandosi alle osservazioni generali formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 21 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Allo scopo di ridurre gli ostacoli amministrativi incontrati dai cittadini mobili dell'UE, la proposta (articoli 9 e 10) introduce modelli standardizzati per le dichiarazioni formali, di cui agli allegati I e II, che devono essere presentati da tali cittadini per iscriversi come elettori e come candidati. Per facilitare l'identificazione dei cittadini mobili dell'UE, in linea con il principio di esattezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati attuali sono completati dal numero di identificazione personale emesso dallo Stato membro d'origine (ove applicabile), o in alternativa dal tipo di documento di identità o di documento di viaggio rilasciato dallo Stato membro d'origine e il suo numero di serie. I moduli conterranno anche le informazioni di contatto, per consentire agli Stati membri di adempiere al loro obbligo di informazione. Poiché gli allegati delle direttive saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, saranno disponibili sia per i cittadini che per le autorità nazionali in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
3. Le modifiche all'articolo 13 mirano a razionalizzare l'attuale sistema di scambio di informazioni sui diritti elettorali dei cittadini mobili dell'UE. Le misure adottate a tal fine comprendono l'introduzione di un insieme unico di dati, di cui all'allegato III, che, oltre ai dati scambiati attualmente, includerà il numero di identificazione personale emesso dallo Stato membro d'origine (ove applicabile) o il tipo di documento di identità o di documento di viaggio, e la data di iscrizione. Le modifiche fanno inoltre esplicito riferimento ai mezzi elettronici forniti dalla Commissione agli Stati membri a sostegno della sicurezza dello scambio di dati. Lo stesso articolo limita la portata dell'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE nelle liste elettorali o nell'elenco dei candidati dello Stato membro ospitante solo per le elezioni del Parlamento europeo, evitando così la cancellazione ai fini di altre elezioni. Conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 19, alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le responsabilità e gli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro.
4. L'articolo 17 introduce un meccanismo di monitoraggio e di relazioni periodici riguardanti l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. Le relazioni dovranno contenere dati statistici pertinenti sulla partecipazione, come elettori o come candidati, dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni del Parlamento europeo. Per valutare meglio l'attuazione delle misure previste dalla direttiva, gli Stati membri dovrebbero migliorare la raccolta dei dati sul numero di cittadini mobili dell'UE iscritti come elettori e come candidati, ove applicabile, e sul numero di cittadini mobili dell'UE che hanno votato. L'articolo 18 prevede che si proceda alla valutazione dell'applicazione della direttiva entro i due anni successivi alle elezioni del Parlamento europeo del 2029.
5. Gli articoli 9, 10 e 13 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per garantire che i modelli delle dichiarazioni formali presentate dai cittadini mobili dell'UE al momento della loro iscrizione come elettori o come candidati e gli insiemi di dati che saranno scambiati fra gli Stati membri includano sempre le informazioni rilevanti. L'articolo 20 stabilisce le condizioni della delega in conformità dell'articolo 290 TFUE.
6. In linea con il principio di non discriminazione, l'articolo 14 fa obbligo agli Stati membri di garantire ai cittadini mobili dell'UE l'accesso agli stessi mezzi di voto anticipato, voto per corrispondenza, voto elettronico e voto via internet che sono disponibili per i propri cittadini per le elezioni del Parlamento europeo.
7. La proposta sopprime il termine "d'ufficio" dall'articolo 9, paragrafo 4, in linea con le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati riguardanti le limitazioni al processo decisionale automatizzato. Inoltre, per garantire l'accesso alle informazioni a parità di condizioni con i propri cittadini, gli Stati membri sono tenuti a notificare ai cittadini mobili dell'UE la loro cancellazione dalle liste elettorali qualora viga lo stesso obbligo nei confronti dei loro cittadini.
8. Allo stesso scopo di migliorare la consapevolezza dei cittadini mobili dell'UE e il loro accesso ai diritti elettorali, le modifiche dell'articolo 11 fanno obbligo agli Stati membri di informare in modo chiaro e tempestivo i cittadini mobili dell'UE in merito alla loro iscrizione e ai mezzi di ricorso in caso questa venga rifiutata. Esse chiariscono inoltre la portata dell'obbligo degli Stati membri sostituendo il termine "seguito" con "decisione". Un nuovo paragrafo dell'articolo 11 prevede il diritto, per gli elettori e i candidati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva, di correggere eventuali incongruenze o errori nei dati contenuti nelle liste elettorali o negli elenchi dei candidati alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
9. La proposta prevede inoltre adattamenti delle formulazioni e dei riferimenti obsoleti (articolo 2, paragrafi 5 e 6; articolo 3, lettera a); articolo 4, paragrafo 1, e articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 16), sostituendo il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea con il rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e utilizzando un linguaggio neutro rispetto al genere.
10. Le modifiche sopprimono inoltre l'articolo 15 poiché tale disposizione si riferisce alle elezioni del Parlamento europeo del 1994.
11. L'articolo 21 prevede il recepimento della direttiva entro il 31 maggio 2023, in linea con gli orientamenti della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.
🡻 93/109/CE (adattato)
2021/0372 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato ⌦ sul funzionamento dell'Unione ⌫ che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 93/109/CE del Consiglio. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione della direttiva.
🡻 93/109/CE considerando 1 (adattato)
considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;
🡻 93/109/CE considerando 2 (adattato)
considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti;
⇩ nuovo
(2)L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall'articolo 21 della stessa. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 21 TFUE, e dall'articolo 45 della Carta.
(3)Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono stabilite dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio.
(4)Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'Unione. Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.
🡻 93/109/CE considerando 3 (adattato)
considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;
🡻 93/109/CE considerando 4 (adattato)
(5)considerando che lL'articolo 8 B ⌦ 20 ⌫, paragrafo 2 del trattato CE ⌦ , TFUE non reca ⌫ riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CE ⌦ 223, paragrafo 1, TFUE ⌫ , che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri ⌦ , secondo principi comuni a tutti gli Stati membri, ⌫ per tali elezioni;. che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;
⇩ nuovo
(6)Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini ("cittadini stranieri dell'Unione") possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.
🡻 93/109/CE considerando 5 (adattato)
considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;
🡻 93/109/CE considerando 6 (adattato)
considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;
🡻 93/109/CE considerando 7 (adattato)
⇨ nuovo
(7)considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che Èè importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee ⌦ del Parlamento europeo ⌫, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura ⇨ adottando però misure adeguate affinché nessuno possa votare più di una volta o candidarsi in più di un paese ⇦;.
⇩ nuovo
(8)In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.
(9)Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, è opportuno che tali cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.
(10)Anche se spetta agli Stati membri stabilire il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per quanto riguarda i cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione di cittadini stranieri dell'Unione nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non dovrebbe essere di per sé motivo della cancellazione di tali persone dalle liste elettorali dello Stato membro di origine per altri tipi di elezioni.
(11)Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell'Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri, per stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, possano esigere la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in questione.
(12)Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione all'atto del deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.
(13)I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Ai cittadini che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. I cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza dovrebbero essere tenuti a presentare una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.
(14)Lo Stato membro di residenza dovrebbe poter verificare che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nel paese di origine. Lo Stato membro che riceve una richiesta in tal senso dallo Stato membro di residenza dovrebbe fornire la conferma necessaria entro un termine che permetta l'effettiva verifica dell'ammissibilità della candidatura. I dati personali scambiati possono essere trattati soltanto per tale finalità. Data l'importanza fondamentale dei diritti elettorali, la mancata trasmissione tempestiva di informazioni sullo status di un cittadino dell'Unione da parte dello Stato membro di origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza dovrebbe provvedere, con misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché al cittadino dell'Unione decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine che è già candidato o eletto sia impedito di essere eletto o di esercitare il mandato.
(15)Poiché la procedura di ammissibilità in uno Stato membro comporta necessariamente fasi amministrative supplementari per un cittadino di un altro Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione, ogni Stato membro dovrebbe poter fissare un termine diverso per la presentazione delle candidature da parte di cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di tale Stato membro rispetto a quello stabilito per coloro che la possiedono. La differenza di termine dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di consentire di tener conto della notifica delle informazioni ricevute dallo Stato membro di origine in tempo utile. La fissazione di un termine distinto non dovrebbe incidere sui termini stabiliti per le notifiche da parte degli altri Stati membri a norma della presente direttiva.
(16)Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.
(17)Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare un referente unico per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.
(18)Per definire le responsabilità e gli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro, in conformità del capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(19)L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE.
(20)La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.
(21)Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.
🡻 93/109/CE considerando 8 (adattato)
⇨ nuovo
(22)considerando che qQualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 2 del trattato CE ⌦ , TFUE ⌫ , da problemi specifici di uno Stato membro ⇨ e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. ⇦ e che ⌦ Inoltre, ⌫ ogni disposizione derogatoria , per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame ⌦ come previsto dall'articolo 47 della Carta ⌫ ;.
🡻 93/109/CE considerando 9 (adattato)
(23)considerando che tTali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media;. che uUna quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica ⌦ dovrebbe giustificare ⌫ disposizioni derogatorie ⌦ relative al diritto di voto ⌫ che si basino sul criterio della durata della residenza;.
🡻 93/109/CE considerando 10
considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;
🡻 93/109/CE considerando 11 (adattato)
(24)considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro ⌦ Gli Stati membri ⌫ in cui la percentuale di cittadini stranieri dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter ⌦ dovrebbero poter ⌫ adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE ⌦ 22, paragrafo 2, TFUE ⌫, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;.
🡻 93/109/CE considerando 12 (adattato)
(25)considerando che sSi deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati,.
⇩ nuovo
(26)I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.
(27)È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo almeno due elezioni del Parlamento europeo.
(28)Per garantire che i modelli delle dichiarazioni formali che devono essere presentate dai cittadini stranieri dell'Unione che intendono votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo continuino a contenere dati pertinenti nel contesto dell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE per modificare tali modelli. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(29)Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.
(30)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva.
(31)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX XX 2022.
(32)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare i suoi articoli 21 e 39. È pertanto essenziale che la presente direttiva sia attuata in conformità di tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, fra l'altro, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto di non discriminazione, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto a un ricorso effettivo.
(33)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(34)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,
🡻 93/109/CE considerando 8 (adattato)
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
⌦ Oggetto e ambito di applicazione ⌫
1.
La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.
2.
Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.
Articolo 2
⌦ Definizioni ⌫
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
(1)« elezioni al del Parlamento europeo », le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'Atto ⌦ relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⌫ del 20 settembre 1976;
(2)« territorio elettorale », il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;
(3)« Stato membro di residenza », lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;
(4)« Stato membro di d'origine », lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
(5)« elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ », ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
(6)« cittadino eleggibile comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ », ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
(7)« lista elettorale », il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
(8)« giorno di riferimento », il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;
(9)« dichiarazione formale », l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.
Articolo 3
⌦ Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità ⌫
Ogni persona che, nel giorno di riferimento, ⌦ Le seguenti persone hanno il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al del Parlamento europeo se non sono decadute da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7: ⌫
a)⌦ la persona che, nel giorno di riferimento, ⌫ è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8 ⌦ 20 ⌫, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e ⌦ TFUE ⌫ ;
b)⌦ la persona che, nel giorno di riferimento, ⌫ pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,.
ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.
Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
Articolo 4
⌦ Divieto di doppio voto e di doppia candidatura ⌫
1.
L'elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.
2.
Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.
Articolo 5
⌦ Condizioni relative alla residenza ⌫
Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori ⌦ dell'Unione ⌫ e i cittadini comunitari eleggibili ⌦ dell'Unione ⌫ sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.
Articolo 6
⌦ Ineleggibilità ⌫
🡻 2013/1/UE art. 1, punto 1, lett. a)
1.
Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di d'origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del al Parlamento europeo.
🡻 2013/1/UE art. 1, punto 1, lett. b)
2.
Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
🡻 2013/1/UE art. 1, punto. 1, lett. c)
3.
Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di d'origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro di d'origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.
Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso.
4.
Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto le informazioni entro o oltre i termini previsti, prende le misure opportune, conformemente al suo diritto nazionale, per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura o, laddove ciò non sia possibile, per impedire che sia eletto o eserciti il mandato.
5.
Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 7
⌦ Incapacità elettorale ⌫
1.
Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di d'origine.
2.
Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, allo Stato membro di d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato ⌦ membro ⌫ di d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.
3.
Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle dovute forme e entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 8
⌦ Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza ⌫
1.
L'elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2.
Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari ⌦ dell'Unione ⌫ che ne hanno espresso la volontà.
CAPO II
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ
Articolo 9
⌦ Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse ⌫
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2.
Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫ deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale ⇨ in conformità del modello di cui all'allegato I. ⇦ , indicante:
a)cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza,
b)eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
c)che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.
3.
Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario ⌦ dell'Unione ⌫
a)precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,
b)presenti un documento di identità valido,
c)
indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.
4.
Gli elettori comunitari ⌦ dell'Unione ⌫ iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. ⇨ Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell'Unione. ⇦
⇩ nuovo
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 10
⌦ Candidatura ⌫
1.
All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile ⌦ dell'Unione ⌫ deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale ⇨ in conformità del modello di cui all'allegato II. ⇦ , indicante:
🡻 2013/1/UE art. 1, punto 2, lett. a)
a)cittadinanza, data e luogo di nascita, ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;
🡻 93/109/CE
b)che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro;
c)eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
🡻 2013/1/UE art. 1, punto. 2, lett. b)
d)che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
🡻 93/109/CE (adattato)
23.
Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile ⌦ dell'Unione ⌫ presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
⇩ nuovo
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 11
⌦ Decisione relativa all'iscrizione e mezzi di ricorso ⌫
1.
Lo Stato membro di residenza informa l'interessato ⇨ , in tempo utile e in un linguaggio chiaro e semplice, ⇦ sul seguito riservato ⇨ della decisione adottata riguardo ⇦ alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
2.
In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato ⌦ il cittadino dell'Unione ⌫ può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
⇩ nuovo
3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati al Parlamento europeo, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l'interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.
🡻 93/109/CE (adattato)
Articolo 12
⌦ Informazione ⌫
Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.
⇩ nuovo
1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate conformemente al paragrafo 1 comunichino direttamente e individualmente agli elettori dell'Unione e ai cittadini eleggibili dell'Unione le seguenti informazioni:
a) la situazione relativa alla loro iscrizione;
b) la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;
c) le norme pertinenti su diritti e obblighi degli elettori e dei candidati, comprese le interdizioni e le incompatibilità e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali, in particolare quelle relative al voto multiplo;
d) i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull'organizzazione delle elezioni, compresa la lista dei candidati.
3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.
Le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità e alle persone anziane ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 13
⌦ Meccanismo di scambio di informazioni ⌫
1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4 ⇨ , entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale ⇦. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette ⇨ comincia a trasmettere ⇦ allo Stato membro di origine, ⇨ entro sei settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III ⇦ entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.
⇩ nuovo
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché le misure di cui al paragrafo 1 non impediscano ai suoi cittadini di votare o di presentare la candidatura in altri tipi di elezioni.
3. La Commissione fornisce uno strumento sicuro a sostegno dello scambio delle informazioni di cui all'allegato III da parte degli Stati membri allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Lo strumento permette agli Stati membri di residenza di fornire tali informazioni in forma cifrata a ogni Stato membro di origine i cui cittadini abbiano presentato le dichiarazioni formali di cui agli articoli 9 e 10.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica dell'insieme di informazioni di cui all'allegato III.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le responsabilità e gli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro di cui al paragrafo 3, conformemente ai requisiti di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.
Articolo 14
Mezzi di voto specifici
Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili a condizioni simili anche agli elettori dell'Unione.
Articolo 15
Monitoraggio
Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.
🡻 93/109/CE (adattato)
CAPO III
DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE
Articolo 1614
⌦ Disposizioni derogatorie ⌫
1.
Se in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 1993 la percentuale di cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini ⌦ nazionali e stranieri ⌫ dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:
a)può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari ⌦ dell'Unione ⌫ residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,
b)può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili ⌦ dell'Unione ⌫ residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.
Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri dell'Unione stranieri.
Tuttavia, agli elettori ⌦ dell'Unione ⌫ e ai cittadini comunitari eleggibili ⌦ dell'Unione ⌫ che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.
2.
Se alla data del 1° febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.
3.
Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, Ddiciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 2 del trattato CE ⌦ , TFUE ⌫ e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.
Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
Articolo 15
Per le quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a)i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;
b)gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;
c)gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto dì voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;
d)gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1o febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangano valide.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 1716
⌦ Relazioni ⌫
⇩ nuovo
1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
⇨ 2. Entro un anno dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo ⇦ lLa Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.
⇩ nuovo
Articolo 18
Valutazione
Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell'articolo 13.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 20
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9, 10 e 13 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3.
La delega di potere di cui agli articoli 9, 10 e 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
🡻 93/109/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 2117
⌦ Recepimento ⌫
Gli Stati membri mettono in vigore adottano ⌦ e pubblicano ⌫ ⇨ entro il 31 maggio 2023 ⇦ le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ⇨ all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 14, 15 e 17 e agli allegati I, II e III ⇦ alla presente direttiva prima del 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la ⌦ comunicano immediatamente alla ⌫ Commissione ⌦ il testo di tali disposizioni ⌫ .
⇩ nuovo
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 maggio 2023.
🡻 93/109/CE (adattato)
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⌦ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. ⌫ Le modalità del riferimento ⌦ e la formulazione dell'indicazione ⌫ sono decise ⌦ stabilite ⌫ dagli Stati membri.
⌦ 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ⌫
⌦ Articolo 22 ⌫
⌦ Abrogazione ⌫
⌦ La direttiva 93/109/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 31 maggio 2023, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B. ⌫
⌦ I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V. ⌫
Articolo 2318
⌦ Entrata in vigore e applicazione ⌫
La presente direttiva entra in vigore il ⌦ ventesimo ⌫ giorno ⌦ successivo alla ⌫ della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ⌦ dell'Unione europea ⌫ delle Comunità europee.
⌦ Gli articoli da 1 a 8, l'articolo 9, paragrafi 1 e 3, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, si applicano dal 31 maggio 2023. ⌫
Articolo 2419
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente