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Document 52021PC0606

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2021/606 final

    Bruxelles, 5.10.2021

    COM(2021) 606 final

    2021/0314(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA") 1 , il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 aprile 2021, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione alle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali. Unitamente alla richiesta di proroga, la Lettonia ha presentato una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 10 giugno 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 14 giugno 2021 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta per gli acquisti effettuati ai fini delle transazioni tassate. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa, se l'IVA su tali beni era interamente o parzialmente detraibile. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

    Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    La Lettonia è attualmente autorizzata, sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio 2 , a limitare al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA pagata sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, nonché le spese relative alla manutenzione, alla riparazione e al carburante per tali autovetture, qualora tali autovetture non siano interamente utilizzate a fini professionali. La misura speciale esonera inoltre i soggetti passivi dal considerare l'uso non professionale di tali autovetture come una prestazione di servizi. Le autovetture che rientrano nell'applicazione della misura speciale sono quelle con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sono escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali: automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o di merci; automobili utilizzate per lezioni di guida; automobili utilizzate per servizi di vigilanza o di emergenza; automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto. La validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio è stata prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio 3 fino al 31 dicembre 2021.

    La presente richiesta della Lettonia di prorogare ulteriormente la misura speciale si basa sugli stessi motivi esposti nelle richieste precedenti. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio. La Lettonia ritiene che le condizioni per l'applicazione della misura speciale continuino ad applicarsi e che il limite del 50 % applicato rimanga adeguato.

    La Lettonia conferma che la misura speciale consente di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e dell'amministrazione fiscale e limita l'evasione dell'IVA dovuta a una contabilizzazione non corretta dei viaggi effettuati nell'ambito di attività commerciali e alla compilazione non corretta delle dichiarazioni IVA. Secondo i dati presentati dalla Lettonia, nel 2019 le microimprese e le PMI rappresentavano quasi il 99,7 % delle imprese economicamente attive, il che complica il compito delle autorità fiscali nel verificare l'uso professionale e privato delle autovetture. Al 1º gennaio 2021 il numero totale di operatori registrati in Lettonia con una o due autovetture era pari a 21 739 o all'82 % di tutti gli operatori registrati che hanno immatricolato autovetture. Poiché le microimprese e le PMI rappresentano il 99,7 % di tutti gli operatori, la Lettonia sostiene che la maggior parte delle autovetture sono utilizzate a fini privati. Secondo i dati forniti, nel 2020 l'87,6 % di tutte le autovetture appartenenti a commercianti registrati sono state utilizzate non solo a fini professionali ma anche a fini privati.

    Dato l'impatto positivo della misura speciale di deroga sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, si propone di concedere la misura per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Estonia 4 , Ungheria 5 , Croazia 6 , Polonia 7 , Italia 8 e Romania 9 ).

    A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

    Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 10 , tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta e alla compilazione non corretta delle dichiarazioni IVA.

    Scelta dell'atto giuridico

    Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

    Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    La proposta mira a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare l'uso privato di alcune autovetture e, nel contempo, evita l'evasione dell'IVA dovuta ad una contabilizzazione non corretta. La misura proposta ha quindi una potenziale incidenza positiva sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. La soluzione è stata individuata dalla Lettonia come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    5.ALTRI ELEMENTI

    La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2024.

    Qualora la Lettonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2024, entro il 31 marzo 2024 dovrebbe essere presentata alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata congiuntamente alla domanda di proroga.

    2021/0314 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 11 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.

    (2)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio 12 ha autorizzato la Lettonia, fino al 31 dicembre 2018, a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, nonché sulle spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture. L'autorizzazione esenta inoltre i soggetti passivi dal considerare l'uso non professionale di tali autovetture come una prestazione di servizi.

    (3)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio 13 ha prorogato la validità della decisione di esecuzione 2015/2429 fino al 31 dicembre 2021.

    (4)Con lettera del 21 aprile 2021, la Lettonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali ("la richiesta").

    (5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettere del 10 giugno 2021. Con lettera del 14 giugno 2021 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

    (6)Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell'IVA. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l'esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all'uso privato delle autovetture, la Lettonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.

    (7)Dato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale.

    (8)La proroga di tale misura speciale di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale.

    (9)Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2024, dovrebbe presentare entro il 31 marzo 2024 alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga.

    (10)La misura speciale di deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    (11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.

    2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.".

    Articolo 2

    La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).
    (3)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 36).
    (4)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17).
    (5)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44).
    (6)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).
    (7)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1594 del Consiglio, del 24 settembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 71).
    (8)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 7).
    (9)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 6).
    (10)    COM (2004) 728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).
    (11)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (12)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).
    (13)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 36).
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