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Document 52021PC0394

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio PA 13 17 01 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

COM/2021/394 final

Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 394 final

2021/0217(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio PA 13 17 01 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del comitato misto su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE").

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

La finalità dell'atto previsto è consentire agli Stati EFTA-SEE di continuare a partecipare all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa ("azione preparatoria") nell'esercizio finanziario 2021.

L'azione preparatoria si è svolta nel periodo 2017-2019; solo durante tale periodo gli stanziamenti di impegno potevano essere iscritti nel bilancio dell'Unione. Tuttavia, gli impegni giuridici degli anni precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria devono ancora essere liquidati. Per questo motivo gli Stati EFTA-SEE dovrebbero continuare a parteciparvi.

Dato che il Liechtenstein e l'Islanda non hanno manifestato interesse a partecipare all'azione preparatoria, il progetto di decisione del Comitato misto SEE riguarda soltanto la Norvegia.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

L'accordo SEE prevede all'articolo 78 che le parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'UE nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico. 

La Norvegia ha già partecipato all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa nel precedente periodo 2017-2019, durante il quale sono stati effettuati stanziamenti d'impegno, e continuerà a parteciparvi fino al completo esaurimento di tutti gli stanziamenti di pagamento. Inoltre, già nel 2014 i) la Norvegia ha concluso un accordo di cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa e ii) la direttiva collegata sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza (2009/81/CE) è stata integrata nell'accordo SEE.

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.

Pertanto, per coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il ricevimento del rispettivo pagamento, il progetto di decisione del Comitato misto è altresì applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2021. La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

L'allegata decisione del Comitato misto è accompagnata da una dichiarazione unilaterale degli Stati EFTA-SEE in cui si afferma che la decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti per proseguire la partecipazione degli Stati EFTA-SEE all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA-SEE ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nel campo di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda il campo di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA-SEE all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA-SEE sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto persegue finalità e ha componenti nell'ambito del finanziamento delle azioni preparatorie nel settore della ricerca in materia di difesa. La base giuridica sostanziale corrisponde alla base giuridica della presente azione preparatoria, ossia l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario") 2 .

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 3 , in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5.Incidenza sul bilancio

La Norvegia contribuirà finanziariamente alla linea di bilancio PA 13 17 01: "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa". L'importo esatto sarà determinato una volta adottata la presente decisione del Consiglio.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio PA 13 17 01 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 4 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 5 , in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 6 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)Gli Stati EFTA-SEE continuano a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio PA 13 17 01 (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa), iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021.

(5)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa proseguire dal 1° gennaio 2021.

(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(3)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(5)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(6)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
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Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 394 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio PA 13 17 01 - Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)





ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal suo bilancio generale relative all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

(2)È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2020, a prescindere dalla data di adozione della presente decisione o dal fatto che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.

(3)È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

"14.a)Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021:

-PA 13 17 01: "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa";

b)Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo;

c)L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 1*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

                       […]



Dichiarazione degli Stati EFTA

in merito alla decisione n. [...] che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE onde proseguire la cooperazione tra le parti contraenti per quanto riguarda l'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

La presente decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nel campo di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda il campo di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.

(1) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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