COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.6.2021
COM(2021) 308 final
2021/0143(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 è stato adottato il 13 novembre 2020.
Il regolamento si prefigge di assicurare la competitività dell'industria di trasformazione dell'Unione e di evitare di mettere a repentaglio la produzione dei prodotti della pesca nell'Unione garantendo un approvvigionamento adeguato. A tal fine esso riduce o sospende i dazi all'importazione per alcuni prodotti nell'ambito di contingenti di volume congruo. Specifica inoltre quali operazioni di trasformazione consentono di beneficiare di contingenti ("operazioni ammissibili").
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. Il regolamento si basava sul presupposto che l'Unione e il Regno Unito avrebbero concluso un accordo di libero scambio da applicare a decorrere dalla fine del periodo di transizione, in modo che i flussi commerciali tra le due parti potessero continuare senza dazi all'importazione. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca, tuttavia i paesi e territori d'oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all'UE e le loro esportazioni di prodotti della pesca verso l'Unione non beneficiano più di riduzioni tariffarie.
I protocolli bilaterali aggiuntivi con il Regno di Norvegia e con l'Islanda che prevedono contingenti per alcuni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si sono conclusi entro tale data, l'industria dell'UE potrebbe trovarsi ad affrontare una penuria di prodotti per la trasformazione esenti da dazi.
È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio per affrontare le conseguenze dell'esclusione dei PTOM britannici dal regime commerciale tra l'UE e i PTOM e della scadenza dei protocolli aggiuntivi con la Norvegia e con l'Islanda.
•
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente iniziativa è in linea con la politica dell'Unione degli ultimi 20 anni volta ad assicurare all'industria della trasformazione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
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Base giuridica
Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
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Proporzionalità
La decisione politica è proporzionata perché si autorizza solo una quantità limitata di ciascun prodotto, tenendo conto del tasso di utilizzo del contingente, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori dell'Unione e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.
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Scelta dell'atto giuridico
È opportuno utilizzare un atto dello stesso tipo di quello modificato, ossia un regolamento del Consiglio.
3.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI
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Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente.
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Consultazioni dei portatori di interessi
Prima dell'adozione del regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, la Commissione ha consultato i produttori e i trasformatori dell'UE e le autorità degli Stati membri tra gennaio e marzo 2020 mediante un questionario. Il 29 febbraio 2020 ha presentato il processo al Consiglio consultivo per i mercati, in cui sono rappresentati tutti i portatori di interessi (industria e ONG).
Il regolamento è equilibrato e fondato su un'analisi fattuale e oggettiva dei dati e delle informazioni disponibili. Esso garantisce all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento competitivo sufficiente, tenendo conto nel contempo degli interessi dei produttori ittici dell'UE. Dopo l'adozione, tuttavia, alcuni Stati membri e portatori di interessi hanno chiesto nuovi contingenti tariffari autonomi per far fronte alla perdita del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca originari dei PTOM britannici e alla scadenza del trattamento preferenziale per i prodotti originari della Norvegia e dell'Islanda.
La presente proposta si basa sui contributi ricevuti dai portatori di interessi nel processo di adozione del regolamento.
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Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
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Valutazione d'impatto
Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto. La proposta è intesa a modificare l'attuale regolamento, che scade alla fine del 2023, pertanto non è necessario effettuare una valutazione d'impatto. La Commissione ha comunque consultato i portatori di interessi dell'UE prima di presentare la proposta al gruppo di lavoro del Consiglio per discussione in vista dell'adozione da parte del Consiglio.
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Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
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Diritti fondamentali
Non pertinente.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per la Commissione. La proposta ha un'incidenza finanziaria sulle entrate dell'UE in termini di perdita di dazi doganali che sarebbero stati riscossi sui prodotti importati. Uno dei contingenti proposti riguarda un prodotto attualmente soggetto a un dazio NPF del 6 % (calamaro). Un altro contingente proposto riguarda un prodotto soggetto a un dazio NPF del 20 % (aringhe in salamoia). Altri due contingenti proposti riguardano prodotti che beneficiano di una sospensione tariffaria dal 15 febbraio al 15 giugno. Per il resto dell'anno le aringhe congelate sono soggette a un dazio NPF del 15 % e lo sgombro congelato è soggetto a un dazio NPF del 20 %. Altri due contingenti riguardano prodotti soggetti a un dazio NPF del 15 % e uno a un dazio NPF del 18 %.
5.
ALTRI ELEMENTI
•
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non pertinente.
•
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Si propone di modificare il regolamento introducendo nuovi contingenti annuali esenti da dazi come segue:
calamaro della Patagonia (Loligo gahi) (codice NC ex 0307 43 35) — 75 000 t
Poiché i PTOM britannici non sono più oggetto della decisione dell'UE sull'associazione d'oltremare e non beneficiano più di un accesso all'UE in esenzione da dazi e contingenti, le importazioni di calamaro della Patagonia dalle Isole Falkland sono soggette al dazio erga omnes del 6 % dal 1o gennaio 2021;
aringhe in salamoia (ex 1604 12 91 ed ex 1604 12 99) — 15 000 t (peso netto sgocciolato)
Il contingente 09.0750 è scaduto il 30 aprile 2021;
aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla trasformazione (ex 0303 51 00) — 10 000 t
I contingenti 09.0710 e 09.0812 sono scaduti il 30 aprile 2021;
Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, interi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (ex 0303 54 10) — 15 000 t
Il contingente 09.0712 è scaduto il 30 aprile 2021;
varie specie di pesce congelato (0303 55 30, ex 0303 55 90, 0303 56 00, 0303 69 90, 0303 82 00, 0303 89 55, 0303 89 90) — 3 300 t
Il contingente 09.0713 è scaduto il 30 aprile 2021;
filetti e lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (0304 86 00 ed ex 0304 99 23) — 25 000 t
Il contingente 09.0714 è scaduto il 30 aprile 2021;
filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati (0304 49 50) — 1 300 t
Il contingente 09.0811 è scaduto il 30 aprile 2021.
2021/0143 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all'industria dell'Unione per tale periodo.
(2)Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca dell'Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all'industria di trasformazione dell'Unione, è opportuno sospendere i dazi doganali per il calamaro della Patagonia, le aringhe in salamoia, le aringhe congelate, gli sgombri congelati, i filetti e lati di aringa congelati, i filetti di scorfani e varie specie di pesce congelato, nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
(3)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito si applica in via provvisoria dal 1º gennaio 2021. Tale accordo prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca originari. Tuttavia i paesi e territori d'oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all'Unione e non beneficiano più di riduzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l'Unione.
(4)Inoltre i protocolli bilaterali aggiuntivi con l'Islanda e con la Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si concluderanno prima della scadenza dei protocolli bilaterali aggiuntivi, potrebbe venire a crearsi una penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell'Unione.
(5)È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706 per porre rimedio alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei PTOM e alle conseguenze della scadenza dei protocolli bilaterali aggiuntivi con la Norvegia e con l'Islanda.
(6)Il regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2020/1706 è così modificato:
1) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;";
2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente