COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.6.2021
COM(2021) 307 final
2021/0142(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) in riferimento all'adozione della risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) in riferimento alla prevista adozione della risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano più di 12 passeggeri o delle navi da passeggeri cabinate con più di 12 posti letto.
2.Contesto della proposta
2.1.CDNI
La convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI), sottoscritta a Strasburgo il 9 settembre 1996, definisce il quadro giuridico per la raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti prodotti durante la navigazione sul Reno e su altre vie navigabili. In seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, la CDNI è entrata in vigore il 1º novembre 2009. Ne fanno parte cinque Stati membri dell'UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) e la Svizzera.
La conferenza delle parti contraenti della CDNI è l'organo responsabile di monitorare l'applicazione delle disposizioni della CDNI, dotato di competenze normative per le questioni legate alla navigazione interna per quanto riguarda i rifiuti sul Reno e su altre vie navigabili interne e si compone di rappresentanti delle parti contraenti della CDNI. La conferenza si riunisce annualmente e adotta le risoluzioni della CDNI. Ciascuna delle parti contraenti dispone di un voto e le decisioni sono adottate all'unanimità. Le risoluzioni sono giuridicamente vincolanti per le parti contraenti in conformità agli articoli 14 e 19 della CDNI. L'Unione europea non è parte contraente della CDNI.
2.2.L'atto previsto della CDNI
Nella sua riunione del 22 giugno 2021, la conferenza delle parti contraenti della CDNI sarà chiamata ad adottare una risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano più di 12 e meno di 50 passeggeri e delle navi da passeggeri cabinate con più di 12 e meno di 50 posti letto e che rientrano nell'ambito di applicazione della CDNI.
La risoluzione riguarda tutte le navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri e tutte le navi da passeggeri cabinate con più di 12 e meno di 50 posti letto messe in servizio successivamente al 30.12.2008. La questione riguarda i requisiti ambientali e tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
A norma dell'allegato II, articolo 9.01, paragrafo 3, della CDNI, lo scarico di acque reflue domestiche è vietato:
1)alle navi da crociera con più di 50 posti letto e
2)alle navi da passeggeri autorizzate al trasporto di più di 50 passeggeri.
Il progetto di risoluzione estende tale divieto alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri e alle navi da passeggeri cabinate con più di 12 e meno di 50 posti letto. Il divieto di scarico delle acque reflue è legato all'obbligo, per le parti contraenti della CDNI, di installare punti di raccolta per le acque reflue domestiche lungo le vie navigabili all'interno del loro territorio.
Le disposizioni del progetto di risoluzione aumenterebbero la coerenza con i requisiti tecnici stabiliti dal diritto dell'UE.
La CDNI disciplina l'esercizio delle navi per quanto riguarda lo scarico di acque reflue nell'ambito della tutela dell'ambiente. I requisiti tecnici riferiti alle navi adibite alla navigazione interna sono disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. La direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce le disposizioni dell'Unione relative ai requisiti tecnici necessari per garantire la sicurezza delle imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne tenendo conto dello scafo delle navi. L'allegato II della direttiva fa riferimento alle norme tecniche per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN), stabilite dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). Nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è incluso un riferimento alla più recente norma ES-TRIN 2019/1.
A norma dell'articolo 19.14 della norma ES-TRIN 2019/1, le navi da passeggeri devono essere equipaggiate di serbatoi di raccolta delle acque reflue domestiche conformi al paragrafo 2 del medesimo articolo o di adeguati impianti di trattamento delle acque reflue conformi al capitolo 18 della norma ES-TRIN 2019/1. Tale requisito si applica a tutte le navi da passeggeri che trasportano più di 12 passeggeri, ma tenendo conto delle disposizioni transitorie indicate di seguito.
1.Per le navi cabinate con un massimo di 50 posti letto e per le navi per escursioni giornaliere con capacità massima di 50 passeggeri: il requisito relativo al serbatoio o all'impianto di trattamento delle acque reflue non si applica alle navi già in servizio anteriormente all'1.1.2006.
2.Per le navi cabinate con più di 50 posti letto: il requisito relativo al serbatoio o all'impianto di trattamento delle acque reflue è già applicato.
3.Per le navi già esistenti anteriormente al 30.12.2008 e che non navigano sulle acque del Reno possono essere ammesse deroghe a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1629.
Il progetto di risoluzione CDNI riguarda soltanto le navi messe in servizio successivamente al 30.12.2008 (sul Reno o al di fuori delle sue acque) ed è pertanto pienamente compatibile con la norma ES-TRIN 2019/1 che prevede già l'equipaggiamento di queste navi con serbatoi di raccolta delle acque reflue domestiche o di adeguati impianti di trattamento delle acque reflue.
Le disposizioni della CDNI tengono conto della tutela dell'ambiente (divieto di scarico delle acque reflue domestiche nelle vie navigabili), mentre la norma ES-TRIN prevede requisiti tecnici di costruzione delle navi e adeguati impianti ed equipaggiamenti per la raccolta delle acque reflue.
Sia la CDNI che la norma ES-TRIN fissano le date di applicazione di queste disposizioni. Dal momento che dette disposizioni si integrano a vicenda, è necessario garantire l'allineamento di tali date per evitare incoerenze nelle normative applicabili alle navi adibite alla navigazione interna sul Reno.
Il progetto di risoluzione CDNI è in linea con i requisiti previsti dalla direttiva 2016/1629 e aumenterebbe pertanto la coerenza con le prescrizioni stabilite dal diritto dell'UE.
Inoltre l'articolo 9.01, paragrafo 4, del progetto di risoluzione CDNI esenterebbe le navi già esentate dall'obbligo di installare le apparecchiature dei serbatoi di raccolta per le acque reflue domestiche e di adeguati impianti di trattamento delle acque reflue a norma della direttiva (UE) 2016/1629, dal corrispondente divieto di scarico ai sensi della risoluzione CDNI.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione dell'Unione qui proposta è di approvare l'adozione di una risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 a 50 passeggeri.
Non vi è alcuna contraddizione con la legislazione dell'UE in questo settore. La risoluzione sostiene inoltre fortemente le iniziative e gli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente.
La CDNI disciplina l'esercizio delle navi per quanto riguarda lo scarico di acque reflue nell'ambito della tutela dell'ambiente. La direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce le disposizioni dell'Unione relative ai requisiti tecnici necessari per garantire la sicurezza delle imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne, tenendo conto dello scafo delle navi, comprese le questioni relative all'equipaggiamento di una nave con serbatoi di raccolta delle acque reflue domestiche o adeguati impianti di trattamento delle acque reflue.
La posizione dell'Unione qui proposta è di approvare l'adozione della risoluzione in oggetto in quanto aumenta la coerenza con i requisiti stabiliti dal diritto dell'UE.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La conferenza delle parti contraenti della CDNI è un organo istituito da un accordo internazionale. L'atto che la conferenza delle parti contraenti della CDNI è chiamata ad adottare costituisce un atto aventi effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/1629. Ciò in quanto l'atto previsto sarà tale da incidere sulla legislazione relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna poiché stabilisce gli obblighi legati al divieto di scarico delle acque reflue e all'installazione di adeguate attrezzature su tali navi, mentre i requisiti tecnici per tali navi (comprese le disposizioni relative alla raccolta delle acque reflue) sono disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/1629.
È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti contraenti della CDNI in riferimento all'adozione di una risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 a 50 passeggeri.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune dei trasporti.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2021/0142 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) in riferimento all'adozione della risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) del 9 settembre 1996, è entrata in vigore il 1º novembre 2009.
(2)A norma dell'articolo 19 della convenzione, la conferenza delle parti contraenti ha facoltà modificare la convenzione e i suoi allegati.
(3)L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
(4)Nella sua riunione del 22 giugno 2021 la conferenza delle parti contraenti della CDNI è chiamata ad adottare una risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano più di 12 passeggeri e delle navi da passeggeri cabinate con più di 12 posti letto. Le disposizioni di tale risoluzione imporranno l'obbligo di installare attrezzature adeguate a bordo delle navi che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(5)La norma tecnica per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2019/1), adottata dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018, stabilisce requisiti tecnici uniformi necessari per garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa comprende disposizioni speciali relative a categorie specifiche di navi, come le navi da passeggeri, le disposizioni riguardanti le attrezzature e gli impianti delle navi, compresi gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue, e le istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti contraenti della CDNI, poiché le disposizioni della risoluzione saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7)Il progetto di risoluzione CDNI dovrebbe aumentare la coerenza con gli obblighi stabiliti dal diritto dell'UE, soprattutto per quanto riguarda le date di applicabilità per l'installazione di adeguate attrezzature per la raccolta delle acque reflue sulle navi adibite alla navigazione interna. Il progetto di risoluzione CDNI sostiene inoltre fortemente le iniziative e gli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente.
(8)L'Unione non è membro della conferenza delle parti contraenti della CDNI. La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della CDNI.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione della conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) del 22 giugno 2021, è di approvare l'adozione della risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri.
Articolo 2
Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della conferenza delle parti contraenti della CDNI esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.
Articolo 3
È possibile concordare modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente