COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.6.2021
COM(2021) 283 final
2018/0197(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
2018/0197 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
1.Iter procedurale
|
Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2018) 372 final - 2018/0197 (COD)):
|
29 maggio 2018.
|
|
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
Data del parere del Comitato delle regioni:
|
17 ottobre 2018.
5 dicembre 2018.
|
|
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
|
26 marzo 2019.
|
|
Data di trasmissione della proposta modificata
(documento COM(2020) 452 final - 2018/0197 (COD)):
Il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato e ha deciso di non esprimere un parere
Il Comitato delle regioni è stato consultato e ha deciso di non esprimere un parere
|
28 maggio 2020.
/
/
|
|
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:
|
27 maggio 2021.
|
2.Finalità della proposta della Commissione
La proposta della Commissione stabilisce gli obiettivi e l'ambito di applicazione specifici del sostegno proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e dal Fondo di coesione in vista del loro contributo all'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio rispetta, con poche eccezioni, l'architettura del regolamento, l'ammissibilità dei fondi definita negli obiettivi specifici e l'ambito di applicazione del sostegno proposti dalla Commissione.
Le principali modifiche riguardano:
·la possibilità di soddisfare i requisiti relativi alla concentrazione a livello nazionale o di categoria di regioni (maggiore flessibilità);
·il lieve allentamento dei requisiti relativi alla concentrazione tematica mediante:
·l'abbassamento dei massimali della concentrazione applicabili ai paesi o alle regioni relativamente meno ricchi (Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o inferiore al 100 % della media dell'UE, nonché regioni in transizione e regioni meno sviluppate); d'altra parte per le regioni e i paesi più sviluppati è stato introdotto un requisito minimo del 30 % per l'obiettivo strategico 2 ("un'Europa più verde");
·il conteggio delle spese per il clima e l'ambiente a titolo del Fondo di coesione ai fini del conseguimento della concentrazione tematica;
·l'esenzione di dotazioni specifiche per le regioni periferiche e scarsamente popolate dalle regole in materia di concentrazione;
·il trasferimento degli obiettivi specifici "mobilità urbana" e "connettività digitale" dall'obiettivo strategico 3 agli obiettivi strategici contemplati dalla concentrazione tematica (rispettivamente agli obiettivi strategici 2 e 1). L'incidenza di tale trasferimento è stata attenuata mediante la limitazione del contributo massimo di tali settori al soddisfacimento dei requisiti relativi alla concentrazione tematica.
In relazione agli obiettivi specifici è stata posta maggiore enfasi sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, e sugli investimenti in cultura e turismo sostenibile.
Per quanto concerne le zone escluse dall'ambito di applicazione del sostegno, le principali modifiche riguardano l'ammissibilità del sostegno agli investimenti legati ai combustibili fossili tramite un'ammissibilità particolarmente limitata degli investimenti legati ai gas naturali, a determinate condizioni. La relativa incidenza è stata mitigata dall'adozione di una definizione restrittiva degli investimenti ammissibili, dalla limitazione delle risorse che possono essere impiegate per sostenere tali investimenti (inferiore all'1 % della dotazione totale del FESR e del Fondo di coesione) e dai limiti temporali imposti. È stato introdotto un numero limitato di eccezioni, che devono essere giustificate, per le zone generalmente escluse, ad esempio per gli investimenti mirati in infrastrutture aeroportuali e nella gestione dei rifiuti. Sono state eliminate le esclusioni relative agli investimenti nei settori della banda larga e del materiale rotabile, a cui continueranno ad applicarsi in toto le pertinenti condizioni di cui alle norme in materia di aiuti di Stato.
È stato introdotto un riferimento al patto di stabilità e crescita che limita le competenze di esecuzione di cui potrebbe essere investita la Commissione in circostanze eccezionali.
È stata posto l'accento sul contributo dei fondi agli obiettivi del trattato e alla coesione economica, sociale e territoriale nonché sull'importanza delle aree svantaggiate, comprese le zone rurali e le regioni che presentano svantaggi naturali o demografici. A tale riguardo è stata introdotta una specifica disposizione che prevede la possibilità di destinare risorse alle aree svantaggiate negli accordi di partenariato preparati dagli Stati membri.
La dimensione urbana è stata rafforzata, aumentando dal 6 % all'8 % le risorse nazionali del FESR che devono essere destinate alle azioni per lo sviluppo urbano sostenibile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
Inoltre la nuova componente "investimenti interregionali in materia di innovazione" è stata trasferita dal regolamento Interreg al regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione e le relative modalità di gestione sono state chiarite.
4.Conclusioni
La posizione del Consiglio presenta un compromesso bilanciato che rispetta l'equilibrio e gli obiettivi della proposta della Commissione.