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Document 52021PC0230

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

COM/2021/230 final

Bruxelles, 10.5.2021

COM(2021) 230 final

2021/0117(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione UE-Algeria in riferimento alla prevista adozione di una decisione al fine di risolvere una controversia tra le parti dell'accordo di associazione.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda l'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (di seguito "accordo di associazione"). L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2005.

Il consiglio di associazione è stato istituito dall'articolo 92, primo comma, dell'accordo di associazione quale organo supremo per la gestione di tale accordo. Esso è incaricato di esaminare tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Inoltre l'articolo 100, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il consiglio di associazione possa risolvere mediante una decisione qualsiasi controversia a esso sottoposta da una delle parti a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo stesso.

La decisione oggetto della presente proposta mira a risolvere la controversia presentata al consiglio di associazione dall'Unione europea il 24 giugno 2020.

Si prevede di adottare la decisione mediante procedura scritta quanto prima, al più tardi entro la prossima riunione del consiglio di associazione.

La decisione prevista diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 94, secondo comma, e dell'articolo 100, paragrafo 3, dell'accordo di associazione.

3.LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il 24 giugno 2020, con nota verbale della Commissione europea (direzione generale del Commercio), l'Unione europea ha sottoposto al consiglio di associazione una controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Algeria.

Tale controversia è sorta nel 2015, quando l'Algeria ha iniziato a introdurre una serie di ostacoli al commercio bilaterale con l'UE. Nel maggio 2018, a causa dei problemi commerciali derivanti dalle misure adottate, il consiglio di associazione, mediante una dichiarazione comune, ha invitato le parti a trovare quanto prima una soluzione. A tal fine, nel 2018 è stato istituito un gruppo di lavoro di alto livello, che si è riunito quattro volte.

Nonostante i ripetuti interventi ad alto livello e gli sforzi politici mirati da parte dell'Unione europea, la controversia rimane irrisolta. Si è reso pertanto necessario deferire formalmente la questione al consiglio di associazione al fine di risolvere la controversia conformemente all'articolo 100 dell'accordo di associazione.

La controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo di associazione riguarda in particolare le misure imposte dall'Algeria descritte qui di seguito.

a)Il 7 gennaio 2018 l'Algeria ha adottato il decreto esecutivo n. 18-02, che vieta l'importazione di una serie di prodotti. L'elenco dei prodotti interessati è stato successivamente modificato più volte, da ultimo il 27 gennaio 2019 con decreto esecutivo n. 19-12, e comprende attualmente gli autoveicoli e i veicoli privati classificati alle voci tariffarie da 87.01 a 87.05. Tale misura appare incompatibile, tra l'altro, con l'articolo 17 dell'accordo di associazione, in quanto impone nuove restrizioni quantitative all'importazione di merci in Algeria o misure di effetto equivalente.

b)L'11 luglio 2018 l'Algeria ha adottato la legge n. 18-13 sulla legge finanziaria complementare per il 2018, che introduce un dazio doganale supplementare denominato "dazio supplementare provvisorio di salvaguardia". Il 25 settembre 2018 l'Algeria ha adottato il decreto esecutivo n. 18-230 che stabilisce le modalità di compilazione e di fissazione dell'elenco delle merci soggette al dazio supplementare provvisorio di salvaguardia e alle aliquote corrispondenti. Su tale base l'ordinanza del ministero del Commercio del 26 gennaio 2019, entrata in vigore il 27 gennaio 2019, ha stabilito un elenco di merci alle quali si applica un dazio addizionale provvisorio di salvaguardia. Tale elenco è stato modificato con ordinanza del ministero del Commercio dell'8 aprile 2019. Tale dazio ammonta a un importo compreso tra il 30 % e il 200 % del valore delle merci in questione. In totale, l'elenco modificato contiene oltre 992 linee tariffarie riguardanti prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e numerosi beni di consumo. Con l'adozione di tali misure, l'Algeria non sembra rispettare il suo obbligo di abolire gradualmente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente sulle importazioni in Algeria di prodotti originari dell'Unione europea, di cui all'articolo 9 dell'accordo di associazione. Inoltre l'Algeria non sembra rispettare i regimi applicabili ai prodotti agricoli, ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo di associazione. Infine, con l'introduzione di nuovi dazi doganali all'importazione o tasse di effetto equivalente, l'Algeria sembra non rispettare l'articolo 17 dell'accordo di associazione.

c)Il 27 dicembre 2017 l'Algeria ha adottato la legge n. 17-11 sulla legge finanziaria per il 2018. L'articolo 115 di tale legge ha aumentato i dazi doganali applicabili a 129 linee tariffarie che comprendono, tra l'altro, i componenti per le telecomunicazioni, i modem, i cavi e gli apparecchi elettrici. Le aliquote dei dazi doganali sono passate, per taluni prodotti, da un'aliquota iniziale applicabile compresa tra lo 0 e il 5 % a un'aliquota del 30 % e, per altri, da un'aliquota iniziale del 30 % a un'aliquota del 60 %. Tale misura appare incompatibile, tra l'altro, con l'articolo 17 dell'accordo di associazione in quanto, con la sua adozione, l'Algeria applica nuovi dazi doganali alle importazioni di tali prodotti.

d)Nel 2015 l'Algeria ha istituito un sistema per il rilascio delle licenze d'importazione o esportazione, mediante la legge n. 15-15, del 15 luglio 2015 relativa alle norme generali applicabili all'importazione e all'esportazione di merci, e il decreto esecutivo n. 15-306 del 6 dicembre 2016 che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei regimi di licenze d'importazione o esportazione per i prodotti e le merci. Tali regimi di licenze riguardano le licenze automatiche e non e conferiscono al governo il potere di esigere che le licenze d'importazione siano rilasciate mediante iscrizione negli elenchi amministrativi del ministero del Commercio. Tale misura appare incompatibile, tra l'altro, con l'articolo 17 dell'accordo di associazione, in quanto fornisce una base giuridica per adottare nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

e)Il 30 settembre 2019 l'associazione professionale degli istituti bancari e finanziari algerini (ABEF) ha pubblicato la circolare n. 479/DG/2019, che fa riferimento alla lettera n. 189/CC/MF/2019 del capo di gabinetto del ministero delle Finanze del 29 settembre 2019, che istituisce nuove misure restrittive nei confronti delle importazioni di telefoni cellulari ed elettrodomestici. Tali misure sono costituite da tre elementi. Innanzitutto il pagamento delle importazioni deve rispettare un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi. In secondo luogo gli operatori sono tenuti a utilizzare in via prioritaria le capacità di trasporto marittimo nazionali ogniqualvolta tale scelta sia possibile. Infine le importazioni sono consentite solo nell'ambito di contratti che utilizzano, per quanto possibile, la clausola Incoterms FOB ("free on board"). Dal 31 dicembre 2019 l'obbligo di utilizzare la clausola FOB è stato esteso alle importazioni di tutti i prodotti. Il 25 e il 26 dicembre 2019 sono state pubblicate due altre circolari, vale a dire la n. 643/DG/2019 e la n. 645/DG/2019, che forniscono informazioni supplementari sulle modalità di applicazione dell'obbligo di utilizzare i vettori marittimi nazionali e la clausola FOB. Tali misure, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento e alla clausola FOB, appaiono incompatibili, tra l'altro, con l'articolo 17 dell'accordo di associazione, in quanto possono comportare nuove restrizioni quantitative all'importazione di prodotti in Algeria o costituire una misura di effetto equivalente. Tali misure risultano altresì incompatibili con gli articoli 30, 32 e 34 dell'accordo di associazione, in quanto sembrano violare gli impegni dell'Algeria in materia di trattamento dei servizi e dei prestatori di servizi dell'Unione europea. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto marittimo, in particolare l'imposizione dell'obbligo di utilizzare vettori marittimi nazionali, l'Algeria pare non rispettare il principio del libero accesso al mercato internazionale e al traffico su base commerciale e applicare misure che sembrano restrizioni dissimulate o paiono avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Inoltre, imponendo un periodo di dilazione di nove mesi per i pagamenti, l'Algeria sembra non rispettare nemmeno l'articolo 38 dell'accordo di associazione.

Le suddette misure restrittive applicate dall'Algeria hanno comportato una sostanziale riduzione degli scambi commerciali tra tale paese e l'Unione europea per quanto riguarda i beni e i servizi interessati.

A seguito del deferimento al consiglio di associazione, hanno avuto luogo consultazioni il 29 settembre 2020 e il 7 dicembre 2020. Nel corso di tali consultazioni, le parti hanno avviato un dialogo in merito a un progetto di decisione del consiglio di associazione.

In occasione della settima riunione del sottocomitato per gli investimenti, gli scambi e i servizi, tenutasi il 28 ottobre 2020, e della riunione informale dei membri del consiglio di associazione, l'Unione europea e l'Algeria hanno confermato il loro obiettivo comune di risolvere la controversia mediante decisione del consiglio di associazione.

La decisione di quest'ultimo deve tener conto del fatto che l'Algeria, secondo quanto da essa dichiarato nella riunione del 29 settembre 2020, non ha adottato, sulla base della propria legislazione interna, alcun regime di licenza, automatico o no, per l'importazione o l'esportazione di prodotti.

Inoltre nella riunione del 7 dicembre 2020, l'Algeria ha manifestato l'intenzione di abolire le restrizioni applicabili all'importazione di autoveicoli a partire dal 1° gennaio 2021.

La decisione del consiglio di associazione deve includere l'interpretazione comune di entrambe le parti in merito alla conformità delle misure adottate dall'Algeria oggetto della controversia alle disposizioni dell'accordo di associazione, nonché indicare le azioni che dovrà intraprendere l'Algeria. A tale riguardo, è opportuno stabilire il periodo transitorio concesso all'Algeria e le procedure da applicare in caso di mancata ottemperanza alla decisione da parte del paese.

Va osservato che l'Algeria non ha ancora presentato le sue osservazioni sul progetto di decisione del consiglio di associazione allegato alla proposta di decisione del Consiglio. È pertanto probabile che il testo del progetto subirà delle modifiche significative nel corso dei negoziati futuri.

4.BASE GIURIDICA

4.1.Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma dell'articolo 94, secondo comma, e dell'articolo 100, paragrafo 3, dell'accordo di associazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del consiglio di associazione introdurrà a favore dell'Algeria ulteriori deroghe transitorie agli obblighi stabiliti dall'accordo di associazione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0117 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione del 2005/690/CE del Consiglio 1 , del 18 luglio 2005, è stato concluso a nome dell'Unione l'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° settembre 2005.

(2)Il consiglio di associazione è stato istituito dall'articolo 92, primo comma, dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione può adottare una decisione al fine di risolvere una controversia a esso sottoposta da una parte contraente.

(4)Con nota verbale del 24 giugno 2020, l'Unione europea ha sottoposto al consiglio di associazione una controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo.

(5)La controversia riguarda varie misure commerciali applicate dall'Algeria a partire dal 2015, in particolare il divieto di importazione di autoveicoli, l'adozione di dazi supplementari provvisori di salvaguardia applicabili a 992 linee tariffarie, l'adozione di dazi doganali supplementari applicabili a 129 linee tariffarie, l'introduzione di un sistema per il rilascio delle licenze d'importazione o esportazione, l'introduzione di un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi per il pagamento delle importazioni e altre istruzioni relative alle clausole contrattuali da utilizzare per le importazioni.

(6)Nelle consultazioni del 29 settembre 2020 e del 7 dicembre 2020, le parti hanno avviato i lavori relativi a un progetto di decisione del consiglio di associazione al fine di risolvere la controversia in questione.

(7)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione, poiché detta decisione è vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'articolo 92, primo comma, dell'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, si basa sul progetto di atto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione europea pubblica la decisione del consiglio di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1.
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Bruxelles, 10.5.2021

COM(2021) 230 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del XX …….. 2021

concernente la risoluzione di una controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la nota verbale (2020)3283036 della Commissione europea (direzione generale del Commercio), del 24 giugno 2020, con la quale l'Unione europea ha sottoposto al consiglio di associazione una controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)    L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2005 e le parti sono tenute ad adottare tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo.

(2)    Dal 2015, l'Algeria impone misure commerciali, in particolare quelle descritte nei considerando in appresso, che costituiscono un ostacolo al commercio bilaterale tra le parti e non sono conformi all'accordo.

(3)    Il 7 gennaio 2018 l'Algeria ha adottato il decreto esecutivo n. 18-02 che vieta l'importazione di una serie di prodotti. L'elenco dei prodotti interessati è stato successivamente modificato più volte, da ultimo il 27 gennaio 2019 con decreto esecutivo n. 19-12, e comprende attualmente gli autoveicoli e i veicoli privati classificati alle voci tariffarie da 87.01 a 87.05.

(4)    L'11 luglio 2018 l'Algeria ha adottato la legge n. 18-13 sulla legge finanziaria complementare per il 2018, che introduce un dazio doganale supplementare denominato "dazio supplementare provvisorio di salvaguardia" (DSPS), attuato mediante il decreto esecutivo n. 18-230, del 25 settembre 2018, che stabilisce le modalità di compilazione e di fissazione dell'elenco delle merci soggette al dazio supplementare provvisorio di salvaguardia e alle aliquote corrispondenti, e mediante l'ordinanza del ministero del Commercio del 26 gennaio 2019, entrata in vigore il 27 gennaio 2019. L'elenco delle merci alle quali si applica tale dazio supplementare provvisorio di salvaguardia è stato modificato dall'ordinanza del ministero del Commercio dell'8 aprile 2019.

(5)    Il dazio supplementare di salvaguardia ammonta a un importo compreso tra il 30 % e il 200 % del valore delle merci in questione. Si applica all'elenco modificato che contiene oltre 992 linee tariffarie riguardanti principalmente prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e numerosi beni di consumo.

(6)    Il 27 dicembre 2017 l'Algeria ha adottato la legge n. 17-11 sulla legge finanziaria per il 2018. L'articolo 115 di tale legge ha aumentato i dazi doganali applicabili a 129 linee tariffarie che comprendono, tra l'altro, i componenti per telecomunicazioni, i modem, i cavi e gli apparecchi elettrici.

(7)    Le aliquote dei dazi doganali sono passate, per taluni prodotti, da un'aliquota iniziale applicabile compresa tra lo 0 e il 5 % a un'aliquota del 30 % e, per altri prodotti, da un'aliquota iniziale del 30 % a un'aliquota del 60 %.

(8)    L'Algeria ha istituito un sistema per il rilascio di licenze d'importazione o esportazione mediante la legge n. 15-15, del 15 luglio 2015, relativa alle norme generali applicabili all'importazione e all'esportazione di merci, e il decreto esecutivo n. 15-306 del 6 dicembre 2016, che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei regimi di licenze d'importazione o esportazione per i prodotti e le merci.

(9)    I regimi di licenze riguardano le licenze automatiche e non conferiscono al governo il potere di esigere che le licenze d'importazione siano rilasciate mediante iscrizione negli elenchi amministrativi del ministero del Commercio.

(10)    Il 30 settembre 2019 l'associazione professionale degli istituti bancari e finanziari algerini (ABEF) ha pubblicato la circolare n. 479/DG/2019, che fa riferimento alla lettera n. 189/CC/MF/2019 del capo di gabinetto del ministero delle Finanze del 29 settembre 2019, che istituisce nuove misure restrittive nei confronti delle importazioni di telefoni cellulari ed elettrodomestici. Tali misure sono costituite dai tre elementi seguenti:

a) l'istituzione di un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi per il pagamento delle importazioni;

b) l'istruzione per gli operatori economici di utilizzare in via prioritaria le capacità di trasporto marittimo nazionali ogniqualvolta tale scelta sia possibile; e

c) l'indicazione che saranno consentite solo le importazioni effettuate nell'ambito di contratti che utilizzano, per quanto possibile, la clausola Incoterms FOB ("free on board"). A decorrere dal 31 dicembre 2019 questa prescrizione è stata estesa alle importazioni di tutti i prodotti.

(11)    Le circolari nn. 643/DG/2019 e 645/DG/2019, pubblicate il 25 e il 26 dicembre 2019, forniscono informazioni supplementari sulle modalità di applicazione dell'obbligo di utilizzare i vettori marittimi nazionali e la clausola FOB.

(12)    L'Unione europea prende atto degli effetti negativi delle misure imposte sugli scambi commerciali.

(13)    Nel maggio 2018 il consiglio di associazione ha invitato le parti a trovare quanto prima una soluzione mediante una dichiarazione comune.

(14)    Nel 2018 è stato istituito un gruppo di lavoro ad alto livello, che si è riunito quattro volte. Nonostante i ripetuti interventi ad alto livello e gli sforzi politici mirati, non è stato possibile trovare una soluzione alla questione.

(15)    L'Unione europea ritiene che le misure di cui sopra siano incompatibili con i diritti e gli obblighi stabiliti dall'accordo, in particolare con gli articoli 9, 14, 17, 30, 32, 34 e 38 dello stesso.

(16)    Il 24 giugno 2020 l'Unione europea ha deferito la questione al consiglio di associazione a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo, trasmettendo tutte le informazioni necessarie per consentire l'esame della controversia in questione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

(17)    Le consultazioni tra le parti hanno avuto luogo il 29 settembre 2020 e il 7 dicembre 2020.

(18)    L'Algeria ha affermato che le misure adottate erano necessarie per proteggere talune nuove industrie nell'ambito della sua politica di diversificazione economica, introdurre salvaguardie nei settori economici sottoposti alla pressione delle importazioni, evitare la concorrenza sleale e porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti.

(19)    L'Unione europea ritiene che le condizioni sostanziali per l'applicazione delle deroghe di cui agli articoli 11 (nuove industrie), 22 (dumping), 24 (misure di salvaguardia) o 40 (bilancia dei pagamenti) non siano soddisfatte e inoltre che l'Algeria non abbia rispettato le condizioni procedurali per l'adozione di tali misure, quali le consultazioni preliminari tra le parti e, in alcuni casi, l'adozione di una decisione del consiglio di associazione.

(20)    Le parti sono favorevoli alla risoluzione della controversia mediante decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.    Le parti condividono l'interpretazione secondo cui il divieto di importare gli autoveicoli e i veicoli privati classificati alle voci tariffarie da 87.01 a 87.05, imposto dall'Algeria, costituisce una nuova restrizione quantitativa all'importazione di merci o una misura di effetto equivalente incompatibile con l'articolo 17 dell'accordo. L'articolo 11 dell'accordo, che consente alle parti di concedere deroghe a favore delle nuove industrie, non si applica agli obblighi previsti dall'articolo 17 dell'accordo.

2.    L'Algeria s'impegna ad abolire tale restrizione entro il [...].

Articolo 2

1.    Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'istituzione di dazi supplementari provvisori di salvaguardia da parte dell'Algeria è incompatibile con l'obbligo di abolire gradualmente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria di prodotti industriali originari dell'Unione europea, a norma dell'articolo 9 dell'accordo di associazione, e con i regimi applicabili ai prodotti agricoli, ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo. Inoltre, i dazi supplementari provvisori di salvaguardia costituiscono nuovi dazi doganali all'importazione o tasse di effetto equivalente che rientrano nel divieto di cui all'articolo 17 dell'accordo.

2.    Le condizioni fissate per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24 dell'accordo o di misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3.    L'Algeria si impegna a ridurre l'aliquota applicabile dei dazi supplementari provvisori al 50 % dell'aliquota legale entro il […] e ad eliminare tali dazi entro il […] per i prodotti originari dell'Unione europea.

Articolo 3

1.    Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'aumento dei dazi doganali applicabili a 129 linee tariffarie che comprendono i componenti per le telecomunicazioni, i modem, i cavi e gli apparecchi elettrici — con un aumento del dazio, per alcuni prodotti, da un'aliquota iniziale applicabile compresa tra lo 0 e il 5 % a un'aliquota del 30 % e, per altri, da un'aliquota iniziale del 30 % a un'aliquota del 60 % — non è compatibile con la riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 9 dell'accordo e con il divieto di aumentarli di cui all'articolo 17 dell'accordo.

2.    Le condizioni per la concessione di una deroga a favore delle nuove industrie a norma dell'articolo 11 dell'accordo, per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24 dell'accordo o per le misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3.    L'Algeria s'impegna a eliminare l'aumento dei dazi doganali entro il [...] per i prodotti originari dell'Unione europea.

Articolo 4

Le parti s'impegnano, conformemente all'articolo 17 dell'accordo, a non sottoporre l'importazione o l'esportazione di prodotti originari delle parti a un regime di licenze, automatiche o me, salvo sulla base di una deroga prevista dall'accordo di associazione.

Articolo 5

1.    Le parti riconoscono che le raccomandazioni non giuridicamente vincolanti possono comunque costituire un ostacolo al commercio incompatibile con gli obblighi stabiliti dall'accordo. Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'istituzione di un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi per il pagamento delle importazioni, l'istruzione per gli operatori economici di utilizzare in via prioritaria le capacità di trasporto marittimo nazionali ogniqualvolta tale scelta sia possibile e l'indicazione che saranno consentite solo le importazioni effettuate nell'ambito di contratti che utilizzano, per quanto possibile, la clausola Incoterms FOB non sono compatibili con l'articolo 17 dell'accordo o con gli articoli 30, 32 e 34 dello stesso.

2.    Le condizioni previste dall'articolo 40 dell'accordo per l'applicazione di misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3.    L'Algeria s'impegna ad abolire le istruzioni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 entro il [...].

Articolo 6

1.    L'Algeria notifica alla Commissione europea, direzione generale del Commercio, le misure adottate al fine di ottemperare agli obblighi stabiliti dall'accordo di associazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3. L'Algeria invia una copia della notifica al consiglio di associazione e al sottocomitato per gli investimenti, gli scambi e i servizi.

2.    Su richiesta scritta dell'Unione europea, l'Algeria fornisce ulteriori informazioni sulle misure adottate al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'accordo.

Articolo 7

Se l'Algeria non notifica una misura volta ad attuare la presente decisione entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato nella disposizione applicabile, o se l'Unione europea ritiene che le misure notificate siano insufficienti, quest'ultima è autorizzata a sospendere le concessioni o qualsiasi altro obbligo stabilito dall'accordo, in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 2, dello stesso, dal momento che il consiglio di associazione ha ricevuto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il consiglio di associazione

Il presidente

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