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Document 52021PC0210

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà" e che abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

COM/2021/210 final

Bruxelles, 21.4.2021

COM(2021) 210 final

2018/0230(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà" e che abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2018/0230 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà" e che abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018)0440)

11 giugno 2018

Data di adozione del parere del Comitato delle regioni sulla proposta

5 dicembre 2018

Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta

17 ottobre 2018

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

12 marzo 2019

Data dell'accordo politico del Consiglio su un orientamento generale

26 novembre 2018

Date dei triloghi

2 ottobre 2019

12 novembre 2019

11 dicembre 2019

11 dicembre 2020

Data in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo di compromesso

18 dicembre 2020

Data in cui la commissione CULT del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso

11 gennaio 2021

Data in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato la posizione del Consiglio (punto I/A)

14 aprile 2021

Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura

20 aprile 2021

2.Finalità della proposta della Commissione

Il Corpo europeo di solidarietà è uno degli strumenti di finanziamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La Commissione ha proposto una dotazione di 1,26 miliardi di EUR.

La proposta relativa al Corpo europeo di solidarietà mira a offrire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro in attività di solidarietà, ma anche la possibilità di realizzare i propri progetti di solidarietà a beneficio delle comunità e delle persone in tutta Europa. La sua principale novità consiste nell'aver aggiunto la nuova sezione "aiuti umanitari" al Corpo europeo di solidarietà, trasformandolo in uno sportello unico per tutte le opportunità di volontariato offerte dall'UE ai giovani in Europa e non solo. La sezione aiuti umanitari è stata proposta per garantire la continuità degli obblighi previsti dal trattato di istituire un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario per i giovani europei, attualmente in essere come iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario 1 .

3.Osservazioni sulla posizione del Parlamento europeo

Nella posizione adottata in prima lettura il 12 marzo 2019 il Parlamento europeo ha suggerito modifiche alla proposta della Commissione, in particolare:

bilancio: ripartizione percentuale tra le sezioni (volontariato, lavori/tirocini, aiuti umanitari) a prezzi sia costanti che correnti;

atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro annuali;

aiuti umanitari: il Parlamento europeo ha aperto questa sezione a persone di tutte le età; ha voluto mantenere il portale e le procedure di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; ha aggiunto progetti di solidarietà e la possibilità di coinvolgere volontari locali nei paesi terzi;

attività nazionali: obbligo di coinvolgere partner provenienti da altri paesi e destinare queste attività unicamente a persone con minori opportunità;

progetti di solidarietà: possibilità di aggiungere elementi transfrontalieri;

modifiche del quadro di monitoraggio e valutazione;

aggiunta di nuove misure di qualità e di sostegno.

Durante i negoziati il Parlamento europeo ha poi chiesto di stralciare la sezione lavori e tirocini, con conseguente ripartizione di bilancio tra le due sezioni rimanenti del 94 % per il volontariato e del 6 % per gli aiuti umanitari, un articolo separato sull'inclusione e un riferimento ai requisiti di assicurazione e di autorizzazione, oltre a una revisione degli indicatori. Per la sezione aiuti umanitari, il Parlamento europeo ha altresì richiesto che si includano riferimenti a vari principi di aiuto umanitario, a meccanismi di cooperazione e a documenti strategici, oltre al coinvolgimento delle comunità locali e all'aggiunta di altri indicatori.

Nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di trilogo, la Commissione ha accettato un bilancio di 1 009 000 000 di EUR, lo stralcio della componente relativa a lavori e tirocini e una ripartizione indicativa del bilancio tra le due sezioni restanti; che le attività nazionali vengano destinate in particolare ai giovani con minori opportunità; un innalzamento del limite di età a 35 anni per la sezione aiuti umanitari e la possibilità che esperti di tutte le età coadiuvino i progetti di aiuto umanitario in un contesto di capacity building; l'aggiunta di indicatori per la sezione aiuti umanitari; vari riferimenti ai principi di aiuto umanitario e ai meccanismi di cooperazione; un riferimento specifico ai requisiti di autorizzazione conformemente alle leggi nazionali vigenti; un rafforzamento della dimensione dell'inclusione.

La Commissione ha inoltre accettato di rilasciare la seguente dichiarazione a proposito dell'aggiunta di un indicatore per la sezione aiuti umanitari:

"La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione "il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti" al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione."

Dopo l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, il Parlamento europeo dovrebbe approvare formalmente l'accordo raggiunto nei triloghi.

4.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo raggiunto nei triloghi. Le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione comprendono:

la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 009 000 000 EUR a prezzi correnti. Con un tetto del 20 % per le attività nazionali, il sostegno finanziario alle azioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 1, è indicativamente ripartito come segue: - 94 % per il volontariato di cui all'articolo 7 e per i progetti di solidarietà, - 6 % per il volontariato di cui all'articolo 11;

lo stralcio della sezione lavori e tirocini;

un innalzamento del limite di età a 35 anni per la sezione aiuti umanitari e la possibilità di coinvolgere esperti di tutte le età nei progetti di aiuto umanitario in un contesto di capacity building;

un rafforzamento della dimensione dell'inclusione;

un riferimento alla copertura assicurativa dei partecipanti e ai requisiti di autorizzazione conformemente alle leggi nazionali vigenti;

le attività nazionali dovrebbero essere destinate in particolare ai giovani con minori opportunità;

nell'ambito della sezione aiuti umanitari, un riferimento al principio del "non nuocere", alle esigenze umanitarie delle comunità locali, alla valutazione dei rischi, al coinvolgimento del personale e dei volontari locali e alle esigenze specifiche delle donne;

un riferimento al consenso europeo sull'aiuto umanitario, al diritto internazionale umanitario, ai principi del buon donatore umanitario e al ruolo di coordinamento dell'UN-OCHA nei considerando;

la revisione degli indicatori e l'aggiunta di indicatori dedicati in particolare alla nuova sezione aiuti umanitari;

durata del programma fissa e allineata al quadro finanziario pluriennale;

il riferimento alle disposizioni sulla retroattività;

previsioni relative ai paesi terzi rivedute al fine di chiarire le regole di partecipazione al programma per i paesi terzi associati e per i soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.

Con l'eccezione dello stralcio della sezione tirocini e lavori, l'accordo raggiunto preserva globalmente gli obiettivi della proposta originaria della Commissione, mantenendone il livello di ambizione ma consentendo la flessibilità necessaria all'attuazione del programma.

5.Conclusioni

La Commissione accetta la posizione adottata dal Consiglio.

6.Dichiarazione della Commissione

La Commissione ha rilasciato una dichiarazione che figura nell'allegato.



ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione europea sul numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti

La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione "il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti" al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

(1)    Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario").
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