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Document 52021PC0173

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile

COM/2021/173 final

Bruxelles, 12.4.2021

COM(2021) 173 final

2021/0092(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra (di seguito «l'accordo commerciale»), al fine di modificare le decisioni del comitato per il commercio per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.L'accordo commerciale

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio 1 , l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1º marzo 2013 2 e con la Colombia dal 1º agosto 2013 3 .

L'accordo è stato modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, firmato a Bruxelles l'11 novembre 2016 4 . L'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ecuador, dall'altra, dal 1º gennaio 2017 5 .

L'articolo 12 dell'accordo commerciale istituisce il comitato per il commercio, composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario, a livello di ministri o di rappresentanti designati da tale livello. Il comitato per il commercio sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo commerciale nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni ed esamina altri modi per conseguire i suoi obiettivi generali. Esso valuta e adotta decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo commerciale, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo commerciale. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso.

Il comitato per il commercio ha adottato decisioni che devono essere modificate per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo.

Il titolo XII dell'accordo commerciale riguarda tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo commerciale, salvo altrimenti disposto nell'accordo stesso.

A seguito dell'adesione dell'Ecuador, il comitato per il commercio è tenuto ad aggiornare il regolamento interno del comitato per il commercio, il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri, l'elenco degli arbitri, il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile».

2.2.Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito dall'articolo 12 dell'accordo commerciale sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo commerciale nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni; valuta i risultati ottenuti dall'applicazione dell'accordo commerciale, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali tra le parti; sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo commerciale e raccomanda le eventuali azioni necessarie; valuta e adotta decisioni in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati; adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo commerciale, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario (articolo 14, paragrafo 3).

3.LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador , dall'altra, al fine di modificare le decisioni del comitato per il commercio per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti.

La decisione che istituisce l'elenco degli arbitri dell'Ecuador avrebbe dovuto essere adottata nella prima riunione del comitato per il commercio e deve ora essere adottata quanto prima per dare piena attuazione al titolo XII dell'accordo commerciale, relativo alla risoluzione delle controversie.

Le parti dell'accordo commerciale hanno discusso la prevista decisione del comitato per il commercio e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato per il commercio avrebbe dovuto adottare la presente decisione nel secondo semestre del 2020.

La decisione è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo commerciale e per garantirne quindi un'agevole attuazione.

4.BASE GIURIDICA

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono «le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.»

Rientrano nel concetto di «atti che hanno effetti giuridici» gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che «sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione» 6 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo commerciale.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto, ossia la modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio al fine, tra l'altro, di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti, riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 TFUE, in particolare il paragrafo 4.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio apporterà modifiche alle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0092 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo commerciale»), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio 7 , l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Perù dal 1º marzo 2013, e tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Colombia dal 1º agosto 2013.

(2)L'accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, firmato a Bruxelles l'11 novembre 2016 8 . A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio 9 , l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e i suoi Stati membri e l'Ecuador dal 1º gennaio 2017.

(3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell'accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell'accordo commerciale.

(4)A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo commerciale, nell'esercizio delle funzioni stabilite in detto articolo 13, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

(5)Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifichi le proprie decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione vincolerà l'Unione.

(7)Con la decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno di tale comitato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale.

(8)Con la decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 315 dell'accordo commerciale.

(9)Con la decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale.

(10)Con la decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale.

(11)Con la decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale.

(12)Al fine di tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.
(2)    GU L 56 del 28.2.2013, pag. 1.
(3)    GU L 201 del 26.7.2013, pag. 7.
(4)    GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.
(5)    GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1.
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(7)    Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1).
(8)    GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.
(9)    Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).
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Bruxelles, 12.4.2021

COM(2021) 173 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERU-ECUADOR

del XXX

recante modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, (di seguito «l'accordo commerciale») in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell'accordo, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell'accordo grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell'accordo. A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo, nell'esercizio delle funzioni stabilite da detto articolo, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell'accordo.

(2)Con la decisione n. 1/2014 è stato adottato il regolamento interno del comitato per il commercio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo.

(3)Con la decisione n. 2/2014 sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 315 dell'accordo.

(4)Con la decisione n. 3/2014 sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo.

(5)Con la decisione n. 4/2014 è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo.

(6)Con la decisione n. 5/2014 è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo.

(7)Al fine di tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1045] è così modificato:

1)l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 12 dell'accordo ed è responsabile del funzionamento e della corretta applicazione dell'accordo.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, dal ministro del Commercio, dell'industria e del turismo della Colombia, dal ministro del Commercio estero e del turismo del Perù, dal ministro della Produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca dell'Ecuador o dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il presidente può farsi rappresentare da persone da lui designate, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.»;

2)all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles, Lima e Quito, a meno che le parti non decidano diversamente.».

Articolo 2

L'allegato della decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 315 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1046] è così modificato:

1)al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "accordo": l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, come modificato dal protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo, firmato l'11 novembre 2016;»;

2)il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Colombia, del Perù, dell'Ecuador o dell'UE, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.»;

3)il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Colombia, il Perù o l'Ecuador e a Bogotá, Lima o Quito, a seconda dei casi, se la parte attrice è l'UE.».

Articolo 3

L'allegato della decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'istituzione degli elenchi degli arbitri di cui all'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1047] è così modificato:

1)l'«Elenco degli arbitri di cui all'articolo 304, paragrafo 1, dell'accordo» è così modificato:

a) nell'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia», i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.Javier Gamboa

3.Claudia Orozco»;

b) l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:

«Arbitri proposti dall'Ecuador

1.Hugo Perezcano Díaz

2.Alejandro Sánchez

3.Carlos Vejar

4.Alan Yanovich

5.Andrés Jana»;

c) nell'elenco degli «Arbitri proposti dal Perù», i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.Victor Saco

5.Javier Hernando Illescas Mucha»;

d) nell'elenco dei «Presidenti», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.Pedro Negueloaetcheverry (Ecuador)»;

2)l'«Elenco ulteriore di arbitri con esperienza settoriale in ambiti specifici disciplinati dall'accordo di cui all'articolo 304, paragrafo 4, dell'accordo» è così modificato:

a) nella sezione relativa agli «Esperti negli scambi di merci», l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:

«Arbitri proposti dall'Ecuador

1.Pablo Bentes

2.Jan Bohanes

3.Sofía Bonilla»;

b) nella sezione relativa agli «Esperti in materia di scambi di servizi, stabilimenti, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici», l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:

«Arbitri proposti dall'Ecuador

1.Gustavo Guerra

2.Alfredo Corral

3.Genaro Eguiguren»;

c) nella sezione relativa agli «Esperti in materia di scambi di servizi, stabilimenti, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici», elenco dei «Presidenti», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.Tania Voon».

Articolo 4

L'allegato della decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1048], è così modificato:

1) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)"accordo": l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, come modificato dal protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo, firmato l'11 novembre 2016;».

Articolo 5

L'allegato della decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sulla costituzione di un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» di cui all'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1049], è così modificato:

1)nell'«Elenco di esperti» sono aggiunti i seguenti punti 13, 14, 15 e 16:

«13.María Amparo Albán

14.Alice Tipping

15.Leopoldo González

16.Fabián Jaramillo»;

2)nell'elenco dei «Presidenti» sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

«7.Jacob Olander

8.Martín Padulla».

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il […].

La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a […]

Per il comitato per il commercio 

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