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Document 52021PC0167

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

COM/2021/167 final

Bruxelles, 29.3.2021

COM(2021) 167 final

2021/0090(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nell'ambito dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché a finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Cipro assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il 10 marzo 2021 Cipro ha presentato una nuova richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità cipriote per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro e a misure di carattere sanitario di Cipro e dovuta alla pandemia di COVID‑19. In particolare l'aumento della spesa per la quale è richiesta l'assistenza finanziaria aggiuntiva riguarda misure esistenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio:

(a)il regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra febbraio 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo che va da gennaio 2021 a maggio 2021;

(b)il regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività, il quale prevede compensazioni salariali fino al 97 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per il periodo che va da settembre 2020 a maggio 2021;

(c)il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, il quale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo che va da gennaio 2021 a maggio 2021;

(d)il "regime speciale per i lavoratori autonomi", che prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute e/o di una decisione del Consiglio dei ministri. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo che va da luglio 2020 a maggio 2021;

(e)il "regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici", il quale prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020, è stata prorogata per il periodo che va da novembre 2020 a maggio 2021;

(f)il "regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale", che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, a differenza del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata e modificata per il periodo che va da settembre 2020 a maggio 2021;

(g)il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti, che prevede una sovvenzione forfettaria per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020;

(h)il "regime di prestazioni di malattia", che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID19. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo che va da novembre 2020 a maggio 2021.

Cipro ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere a Cipro assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Come richiesto da Cipro il 10 marzo 2021, le misure di carattere sanitario ammontano a 440 000 EUR.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID‑19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annua e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;

·la possibilità di rinnovare il debito.

2021/0090 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‑19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 479 070 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito era volto a finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario adottati da Cipro e di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio 2 .

(3)L'epidemia di COVID19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d), e), g) e h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.

(4)L'epidemia di COVID19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d'autunno 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,1 % e al 112,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico di Cipro si ridurranno rispettivamente al 2,3 % e al 108,2 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d'inverno 2021 della Commissione il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2021.

(5)Il 10 marzo 2021 Cipro ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 124 700 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 13.

(6)La legge 27(I)/2020 3 e le leggi 49(I)/2020 4 e 140(I)/2020 5 hanno costituito la base per l'introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili 6 , che delineano misure finalizzate ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto un "regime speciale di congedo", di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l'occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra febbraio 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a maggio 2021.

(7)Inoltre la legge 27(I)/2020, le leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e una serie di atti normativi amministrativi mensili 7 hanno costituito la base per l'introduzione di un "regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività", di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali fino al 97 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a maggio 2021.

(8)Inoltre la legge 27(I)/2020, le leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e una serie di atti normativi amministrativi mensili 8 hanno costituito la base per "il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività" di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a maggio 2021.

(9)Inoltre la legge 27(I)/2020, le leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e una serie di atti normativi amministrativi 9 hanno costituito la base per il "regime speciale per i lavoratori autonomi" di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo da luglio 2020 a maggio 2021.

(10)La legge 27(I)/2020, le leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e una serie di atti normativi amministrativi 10 hanno costituito la base per il "regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici" di cui all'articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a maggio 2021.

(11)La legge 27(I)/2020, le leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e una serie di atti normativi amministrativi 11 hanno costituito la base per il "regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale" di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, a differenza del 55 % previsto nel regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a maggio 2021.

(12)Inoltre il "regime di sovvenzionamento" previsto dal "bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dell'epidemia di COVID19" di cui all'articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020 ed è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020.

(13)Cipro ha inoltre ulteriormente prorogato una misura di carattere sanitario finalizzata ad affrontare l'epidemia di COVID19 e prevista dalla legge 27(I)/2020, dalle leggi 49(I)/2020 e 140(I)/2020 e da atti normativi amministrativi 12 . In particolare il "regime di prestazioni di malattia" di cui all'articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a maggio 2021.

(14)Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 742 040 000 EUR a decorrere dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso anche alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 138 270 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione.

(15)Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Cipro e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID19 cui si fa riferimento nella richiesta del 10 marzo 2021.

(16)Come richiesto da Cipro il 10 marzo 2021, la misura di carattere sanitario di cui al considerando 13 ammonta a 440 000 EUR.

(17)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(18)Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(19)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(20)È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(21)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:

1)    l'articolo 2 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell'importo massimo di 603 770 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato tra Cipro e la Commissione.";

2)    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Cipro può finanziare le seguenti misure:

(a)il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020", come prorogato;

(b)i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020", come prorogati;

(c)i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020", come prorogati;

(d)il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020", come prorogato;

(e)il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 269/317/2020", come prorogato;

(f)il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 270/318/2020", come prorogato e modificato;

(g)il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020";

(h)il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel "bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dell'epidemia di COVID19", per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogato e modificato;

(i)il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020", come prorogato.";

 

3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.Qualora le misure di cui all'articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, Cipro informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione."

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).
(3)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27.3.2020.
(4)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26.5.2020.
(5)    Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12.10.2020.
(6)    Atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020, prorogati con gli atti normativi amministrativi 20/88/2021.
(7)    Atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020, prorogati con gli atti normativi amministrativi 319/395/421/501/536/634/2020 e 15/83/2021.
(8)    Atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020, prorogati con gli atti amministrativi normativi 16/84/2021.
(9)    Atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020, prorogati con gli atti amministrativi normativi 398/423/503/538/636/2020 e 18/86/2021.
(10)    Atti normativi amministrativi 269/317/2020, prorogati con gli atti normativi amministrativi 393/418/498/533/631/2020 e 13/81/2021.
(11)    Atti normativi amministrativi 270/318/2020, prorogati con gli atti normativi amministrativi 394/419/499/534/632/2020 e 14/82/2021.
(12)    Atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020, prorogati con gli atti normativi amministrativi 637/2020 e 19/87/2021.
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