COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.2.2021
COM(2021) 64 final
2021/0034(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria di detto accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") riguardo alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria di detto accordo.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali.
L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione.
A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, come convenuto dalle parti nell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
2.2.La decisione prevista del consiglio di partenariato
A norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:
a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato istituito a norma dell'articolo INST.1 dell'accordo; o
b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
Considerato il tempo necessario al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente gli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, l'Unione non sarà in grado di concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prima del 28 febbraio 2021.
Il consiglio di partenariato dovrebbe pertanto fissare una data successiva al 28 febbraio 2021 per la fine dell'applicazione provvisoria, tenuto conto del tempo necessario per completare la revisione giuridico-linguistica e l'autenticazione di tutte le versioni linguistiche dell'accordo.
La finalità della prevista decisione del consiglio di partenariato in relazione alla quale dovrà essere stabilita la posizione dell'Unione è fissare tale data.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Tenuto conto della data prevista per la disponibilità degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, la data in questione dovrebbe essere stabilita al 30 aprile 2021.
La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del consiglio di partenariato, a norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che stabilisca al 30 aprile 2021 tale nuova data in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.
4.Base giuridica
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
La decisione che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
L'unico obiettivo e contenuto dell'atto previsto è stabilire la posizione dell'Unione riguardo alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria. La firma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sull'articolo 217 TFUE.
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'obiettivo della decisione del consiglio di partenariato è posticipare la data in cui cessa l'applicazione provvisoria, è opportuno che tale decisione sia pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2021/0034 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria di detto accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") (congiuntamente denominati "accordi").
(2)L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione.
(3)A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2252, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, come convenuto dalle parti nell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(4)A norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti: a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato istituito a norma dell'articolo INST.1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; o b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
(5)Considerato il tempo necessario al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente gli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, l'Unione non sarà in grado di concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prima del 28 febbraio 2021.
(6)Pertanto il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire una data successiva per la cessazione dell'applicazione provvisoria, tenuto conto del tempo necessario per la revisione e l'autenticazione di tutte le versioni linguistiche. In considerazione della data prevista per la disponibilità degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire la data in questione al 30 aprile 2021.
(7)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato.
(8)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato istituito dall'articolo INST.1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione su una decisione da adottare a norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, lettera a), dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente