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Document 52021IP0415

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2020 (2020/2122(INI))

    GU C 132 del 24.3.2022, p. 151–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 132/151


    P9_TA(2021)0415

    Unione bancaria — relazione annuale 2020

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2020 (2020/2122(INI))

    (2022/C 132/12)

    Il Parlamento europeo,

    vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (1),

    visti i riscontri della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) riguardo alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019,

    vista la relazione annuale della BCE del 23 marzo 2021 sulle attività di vigilanza 2020 (2),

    vista la relazione annuale della BCE del 19 marzo 2020 sulle attività di vigilanza 2019 (3),

    vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (4),

    vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (5),

    vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (6),

    vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro (7),

    vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2020 (8),

    vista la relazione della task force ad alto livello dell'Eurosistema sulla moneta digitale di banca centrale, dell'ottobre 2020, su un euro digitale (9),

    vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) del 9 ottobre 2020, dal titolo «The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions — Market developments and financial stability implications» (L'uso della tecnologia applicata alla vigilanza e alla regolamentazione da parte delle autorità e delle istituzioni regolamentate: andamento del mercato e implicazioni per la stabilità finanziaria) (10),

    vista la lettera della presidente della commissione per i problemi economici e monetari al presidente dell'Eurogruppo in data 22 luglio 2020,

    vista la risposta del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)/della vigilanza bancaria europea, dell'agosto 2020, alla consultazione pubblica della Commissione europea su una nuova strategia sulla finanza digitale per l'Europa/piano d'azione per le tecnologie finanziarie (11),

    vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa»,

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

    visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

    vista la raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di COVID-19 (12),

    vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020, dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19» (COM(2020)0822),

    vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico dell'ottobre 2020, dal titolo «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020» (Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE) (13),

    vista la relazione dell'ABE del dicembre 2020, dal titolo «Risk Assessment of the European Banking System» (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo) (14),

    visto lo studio dal titolo «Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech» (Spazi di sperimentazione normativa e poli di innovazione per le tecnologie finanziarie), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne (15) nel settembre 2020,

    vista la dichiarazione approvata dall'Eurogruppo nella riunione del 30 novembre 2020,

    viste le dichiarazioni approvate dal Vertice euro nelle riunioni del 30 novembre e dell'11 dicembre 2020,

    vista la dichiarazione del Vertice euro in formato inclusivo dell'11 dicembre 2020 sulla riforma del MES e l'introduzione precoce del sostegno per il Fondo di risoluzione unico,

    visto il quadro trimestrale per la valutazione dei rischi relativo al quarto trimestre del 2020, pubblicato dall'ABE (16),

    visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del novembre 2020,

    vista la relazione di monitoraggio sugli indicatori di riduzione dei rischi del novembre 2020, elaborata congiuntamente dai servizi della Commissione europea, della BCE e del Comitato di risoluzione unico (SRB) (17),

    vista la relazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del marzo 2021 sui rischi e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE (18),

    vista la relazione economica annuale 2020 della Banca dei regolamenti internazionali,

    visto il progetto di memorandum d'intesa tra l'UE e il Regno Unito che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari,

    viste le note informative del gennaio 2021, dal titolo «Review of the bank crisis management and deposit insurance frameworks» (Riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi) e «Banking Union: Postponed Basel III reforms» (Unione bancaria: rinvio delle riforme di Basilea III), e dell'ottobre 2020, dal titolo «European Parliament's Banking Union reports in 2015-2019» (Relazioni del Parlamento europeo sull'Unione bancaria nel periodo 2015-2019), pubblicate dall'unità Assistenza alla governance economica della sua Direzione generale delle Politiche interne,

    vista la consultazione della Commissione sul riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (19),

    vista la relazione dell'SRB del marzo 2020, dal titolo «Expectations for banks» (Aspettative per le banche) (20),

    visto il documento n. 251 dell'Occasional Paper Series della BCE, dal titolo «Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision across jurisdictions» (Liquidità in caso di risoluzione: confronto dei quadri per l'erogazione di liquidità nelle varie giurisdizioni) (21),

    vista la relazione di avanzamento della Presidenza tedesca del 23 novembre 2020 sul rafforzamento dell'Unione bancaria (22),

    vista la relazione di avanzamento della Presidenza croata del 29 maggio 2020 sul rafforzamento dell'Unione bancaria (23),

    visto il discorso della presidente dell'SRB, Elke König, del gennaio 2021, dal titolo «The crisis management framework for banks in the EU: what can be done with small and medium-sized banks?» (Il quadro per la gestione delle crisi bancarie nell'UE: cosa si può fare con le banche di piccole e medie dimensioni?) (24),

    vista la relazione finale dell'FSB del 1o aprile 2021 sulla valutazione degli effetti delle riforme del concetto «troppo grandi per fallire» (25),

    visti il post sul blog scritto dalla presidente dell'SRB, Elke König, sull'approccio dell'SRB ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) tenendo conto dell'impatto della COVID-19 (26), e il suo intervento in seno alla commissione per i problemi economici e monetari il 27 ottobre 2020 (27),

    visto il post di Andrea Enria sul blog dedicato alla vigilanza del 9 ottobre 2020, dal titolo «Fostering the cross-border integration of banking groups in the banking union» (Promuovere l'integrazione transfrontaliera dei gruppi bancari nell'ambito dell'Unione bancaria) (28),

    vista la relazione dell'ABE sugli approcci delle autorità competenti alla vigilanza bancaria in materia di strategie antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) (29),

    visto il piano d'azione della Commissione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo pubblicato il 7 maggio 2020,

    vista la relazione dell'ABE sul futuro quadro per l'AML/CFT nell'UE (30),

    visto il post sul blog di Bruegel del 7 dicembre 2020, dal titolo «Can the gap in the Europe's internal market for banking services be bridged?» (È possibile ovviare alle carenze del mercato interno dei servizi bancari in Europa?) (31),

    vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, dal titolo «La pianificazione della risoluzione nel meccanismo di risoluzione unico», pubblicata il 14 gennaio 2021,

    visto l'articolo 54 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0256/2021),

    A.

    considerando che, nel complesso, il settore bancario ha reagito con resilienza alla crisi provocata dalla COVID-19, grazie alla revisione normativa attuata a seguito della crisi finanziaria mondiale, agevolata dal codice unico europeo e dal meccanismo di vigilanza unico dell'Unione bancaria e sostenuta da misure straordinarie di sostegno alle politiche pubbliche nonché da pratiche di conservazione dei capitali;

    B.

    considerando che la crisi provocata dalla COVID-19 ha dimostrato che un settore bancario forte, unitamente a mercati dei capitali integrati, è essenziale per la ripresa dell'economia europea;

    C.

    considerando che l'Unione bancaria, che comprende il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM), assicura che la vigilanza e la gestione delle crisi bancarie siano pienamente allineate;

    D.

    considerando che un'Unione economica e monetaria più stabile, competitiva e convergente richiede un'Unione bancaria solida, dotata di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e di un'Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura, che inoltre contribuirebbero a migliorare la percezione internazionale dell'euro e a rafforzarne il ruolo nei mercati globali;

    E.

    considerando che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri dell'UE; che la Bulgaria e la Croazia hanno aderito al meccanismo europeo di cambio (ERM) II e all'Unione bancaria;

    F.

    considerando che il completamento dell'Unione bancaria al di là dei suoi due pilastri esistenti, in particolare l'istituzione di un EDIS, rimane una priorità; che le riforme mirate in materia di risoluzione e di assicurazione dei depositi dovrebbero rafforzare ulteriormente la solidità del settore bancario e preservare la stabilità finanziaria complessiva;

    G.

    considerando che sia la BCE che l'SRB hanno chiesto che l'Unione bancaria sia completata rapidamente, in particolare mediante l'istituzione dell'EDIS;

    H.

    considerando che entro il 2022, due anni prima rispetto a quanto previsto in precedenza, sarà stato introdotto il sostegno al Fondo di risoluzione unico, che garantirà una rete di sicurezza comune a livello sistemico per le banche in risoluzione;

    I.

    considerando che, prima della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, il settore bancario dell'UE era caratterizzato da inefficienze strutturali che si traducevano in scarsa redditività, ridotta efficienza in termini di costi, bassi tassi di interesse, sovraccapacità e incertezza in merito alla sostenibilità dei modelli commerciali; che alcuni problemi non vengono ancora affrontati in maniera adeguata;

    J.

    considerando che, nonostante negli ultimi anni si sia registrata una riduzione generale dei crediti deteriorati, occorre intensificare gli sforzi per ridurre gli elevati livelli di crediti deteriorati che permangono in taluni istituti finanziari;

    K.

    considerando che nel processo di revisione del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi e di ulteriore integrazione del settore bancario è opportuno tenere conto delle carenze rilevate durante la crisi provocata dalla COVID-19; che l'adozione degli insegnamenti tratti durante la pandemia potrebbe aprire la strada a un miglioramento dell'efficienza dei costi e a una maggiore sostenibilità dei modelli commerciali;

    L.

    considerando che il legame banca-emittente sovrano esiste tuttora e che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; che il livello di esposizioni sovrane è aumentato in diverse banche; che persiste una serie di opzioni e discrezionalità nazionali all'interno del quadro legislativo prudenziale, il che pregiudica la dimensione europea dell'Unione bancaria;

    M.

    considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono fattori di cui tenere conto nella valutazione della sostenibilità dei bilanci delle banche, in quanto rappresentano una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni; che modelli di rischio sofisticati dovrebbero già percepire molti rischi associati ai cambiamenti climatici;

    N.

    considerando che la BCE, nell'ambito del suo progetto di analisi mirata dei modelli interni (TRIM), ha rilevato che gli istituti finanziari sottoposti a vigilanza possono continuare ad avvalersi di modelli interni, soggetti a misure di vigilanza;

    O.

    considerando che la corsa alla trasformazione tecnologica ha subito un'accelerazione, aumentando l'efficienza delle banche e la loro ambizione all'innovazione ed esponendole nel contempo a nuovi rischi e nuove sfide, quali il mondo finanziario digitale, la cibersicurezza, i rischi reputazionali, la riservatezza dei dati, i rischi di riciclaggio del denaro e la tutela dei consumatori;

    P.

    considerando che la protezione dei consumatori e degli investitori è fondamentale per l'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali e che l'UE deve dotarsi di norme rigorose in materia di protezione dei consumatori, che garantiscano una base minima solida; che le norme nazionali che attuano i requisiti europei in materia di protezione dei consumatori variano all'interno dell'Unione bancaria, sottolineando la necessità di armonizzazione; che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi che i consumatori si trovano ad affrontare, quali la complessità artificiale, le pratiche commerciali sleali, l'esclusione di gruppi vulnerabili dall'utilizzo dei servizi di base nonché il coinvolgimento limitato delle autorità pubbliche;

    Q.

    considerando che l'ulteriore rafforzamento e armonizzazione della vigilanza e dell'applicazione delle norme prudenziali e di lotta al riciclaggio dell'UE, necessari per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'UE, sono prioritari;

    R.

    considerando che norme e principi internazionali solidi sono importanti per la regolamentazione prudenziale delle banche; che le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tempestivo e nel rispetto dei loro obiettivi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo, se del caso, e del principio di proporzionalità;

    S.

    considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha comportato il trasferimento di alcuni servizi bancari nell'UE; che l'SSM ha svolto un ruolo fondamentale di orientamento e monitoraggio per le grandi banche guidando e coordinando in modo sistematico la «preparazione» dei loro modelli operativi; che la piena valutazione dell'efficacia della preparazione del settore bancario alla nuova realtà emergerà chiaramente nel medio e lungo termine;

    T.

    considerando che l'UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari; che tale approccio cooperativo dovrebbe essere alla base delle relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito;

    U.

    considerando che l'attuale quadro per la gestione delle crisi bancarie non garantisce un approccio coerente nella gestione dei problemi delle banche in difficoltà nei vari Stati membri, a causa, tra l'altro, della diversa interpretazione della valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'SRB e delle autorità nazionali di risoluzione, della disponibilità, nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali, di strumenti simili agli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) (32) e dal regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (33), nonché del disallineamento degli incentivi nella scelta di una soluzione per far fronte al dissesto di una banca, dovuta alle diverse condizioni di accesso alle fonti di finanziamento disponibili in caso di risoluzione e insolvenza;

    V.

    considerando che il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi dovrebbe garantire un approccio coerente ed efficiente per tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni o dal modello commerciale, nonché contribuire a mantenere la stabilità finanziaria, a ridurre al minimo l'utilizzo del denaro dei contribuenti e a garantire condizioni di parità in tutta l'UE, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà;

    W.

    considerando che le norme in materia di vigilanza e risoluzione, come pure il fondo di risoluzione, sono stati centralizzati, mentre i sistemi di garanzia dei depositi hanno tuttora carattere nazionale e variano da uno Stato membro all'altro; che le disposizioni di cui alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (34) (direttiva SGD) garantiscono una protezione minima di base ai depositanti; che i depositanti in tutta l'Unione bancaria dovrebbero tuttavia godere dello stesso livello di protezione grazie all'istituzione di un EDIS;

    Considerazioni generali

    1.

    plaude all'adesione della Bulgaria e della Croazia all'Unione bancaria e all'inclusione del lev bulgaro e della kuna croata nell'ERM II; prende atto delle decisioni della BCE di instaurare una stretta cooperazione con la Banca nazionale bulgara e la Banca nazionale croata; sottolinea che le banche nazionali della Bulgaria e della Croazia sono debitamente rappresentate in seno al consiglio di vigilanza della BCE nonché nella sessione plenaria e nelle sessioni esecutive allargate dell'SRB con gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri membri, tra cui i diritti di voto;

    2.

    sottolinea che la partecipazione all'ERM e all'Unione bancaria è indissolubilmente legata alle norme e alla legislazione dell'UE in materia; incoraggia la Bulgaria e la Croazia a compiere progressi significativi anche nella lotta al riciclaggio e alla criminalità finanziaria; rammenta che, prima dell'adesione alla moneta unica, è opportuno condurre una valutazione esaustiva del settore bancario, anche degli enti meno significativi;

    3.

    si compiace del fatto che in Danimarca e in Svezia si stia discutendo della possibilità di aderire all'Unione bancaria e rileva che la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali è di fondamentale importanza, soprattutto per quanto concerne le attività transfrontaliere; sottolinea l'importanza di preservare i modelli commerciali esistenti ed efficaci in termini di stabilità finanziaria;

    4.

    rammenta che l'Unione bancaria ha creato l'assetto istituzionale per una maggiore integrazione del mercato mediante l'SSM e l'SRM, mentre l'EDIS, il terzo pilastro dell'Unione bancaria, deve ancora essere completato; accoglie con favore la possibile revisione del quadro di risoluzione e sostiene l'attuale riflessione relativa a un'ulteriore armonizzazione mirata delle normative in materia di insolvenza, al fine di aumentare l'efficienza e la coerenza della gestione delle crisi bancarie nell'UE, nonché in merito al completamento del terzo pilastro dell'Unione bancaria mediante un sistema di assicurazione dei depositi volto a incrementare il livello di protezione dei depositi, riducendo al minimo il rischio morale, limitando il legame tra banche ed emittenti sovrani e garantendo parità di protezione a tutti i depositanti dell'Unione bancaria;

    5.

    prende atto della dichiarazione del Vertice euro dell'11 dicembre 2020 che invita l'Eurogruppo a «elaborare su base consensuale un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso necessari per completare l'Unione bancaria»; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, pregiudicando il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto informato in merito alle discussioni in corso a livello dell'Eurogruppo e del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS; ribadisce la richiesta di cooperazione rafforzata con il presidente dell'Eurogruppo, in particolare intensificando la frequenza dei dialoghi economici con il medesimo onde rispecchiare il modello e la regolarità dei dialoghi monetari;

    6.

    ritiene che le banche siano state in grado di rispondere all'attuale crisi con maggiore resilienza poiché meglio capitalizzate e meno indebitate rispetto allo scorso decennio, il che ha dimostrato gli effetti positivi dell'assetto istituzionale messo a punto e delle riforme normative attuate a seguito della crisi finanziaria del 2008; reputa, tuttavia, che il settore bancario sia caratterizzato da alcune inefficienze strutturali che possono essere ulteriormente aggravate dalla crisi attuale; esprime particolare preoccupazione per i livelli elevati di esposizioni deteriorate che molti istituti presentavano già prima della pandemia; sottolinea che lo stock dei crediti deteriorati è notevolmente diminuito dall'istituzione dell'Unione bancaria e che tale tendenza al ribasso è proseguita nel 2020, nonostante la crisi COVID-19; ritiene che il deterioramento della qualità degli attivi delle banche possa incidere negativamente sulla già modesta redditività, il che potrebbe comportare casi di insolvenza per le banche fortemente esposte ai settori economici più colpiti;

    7.

    osserva che il completamento dell'Unione monetaria e l'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali creeranno condizioni migliori per il finanziamento dell'economia europea, sia per le famiglie che per le imprese, che dipendono ancora in larga misura dal credito bancario per la promozione degli investimenti e la creazione di posti di lavoro, rafforzeranno ulteriormente la competitività dei mercati europei e promuoveranno investimenti privati sostenibili; sottolinea l'effetto stabilizzante delle banche di piccole e medie dimensioni per l'economia dell'UE in tempi di crisi; ritiene necessario adottare un approccio proporzionale nell'ambito dell'evoluzione normativa per completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali;

    8.

    osserva che un'Unione bancaria a pieno titolo, unitamente a un'Unione dei mercati dei capitali forte e pienamente integrata, contribuirebbe alla resilienza dell'economia europea, sosterrebbe il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e rafforzerebbe il ruolo internazionale dell'euro; sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità che evitino svantaggi per le piccole e medie imprese (PMI) in termini di accesso ai finanziamenti al credito, nonché la necessità di monitorare attentamente l'emissione di prodotti cartolarizzati; ritiene che l'onere della ripresa dalla crisi non debba ricadere interamente sulle banche, bensì che occorra piuttosto promuovere un'Unione dei mercati dei capitali forte, che contribuisca al rilancio e alla ripresa resiliente dell'economia europea; ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza possa imprimere slancio al completamento dell'Unione bancaria, in considerazione del ruolo cruciale del settore bancario nel fornire accesso al credito e nel convogliare i finanziamenti disponibili nell'economia reale, in particolare verso investimenti sostenibili e socialmente responsabili; evidenzia il ruolo dei finanziamenti e degli investimenti privati, insieme agli investimenti pubblici, nel sostenere la transizione climatica, come stabilito dal piano di investimenti per un'Europa sostenibile; invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per allineare meglio l'attività dei mercati finanziari agli obiettivi di sostenibilità e ai criteri ambientali, sociali e di governance, ivi compresa una proposta legislativa concernente lo sviluppo dei rating di sostenibilità basati su tali criteri; invita la Commissione a proseguire gli sforzi nel settore della finanza sostenibile adottando i rimanenti atti delegati a norma del regolamento dell'UE in materia di tassonomia (35) e del regolamento relativo all'informativa (36), nonché applicando, tra l'altro, una solida metodologia inerente al principio «non arrecare un danno significativo»;

    9.

    è del parere che, sebbene i buoni rapporti tra l'SSM e l'SRB siano stati fondamentali fin dalla creazione del sistema, nel contesto attuale sia particolarmente importante rafforzare l'approccio alla cooperazione tra i due pilastri onde garantire un'azione adeguata e tempestiva;

    10.

    sottolinea il contributo essenziale per affrontare la crisi apportato dalle misure di carattere temporaneo, quali i regimi di garanzia pubblica, le moratorie sui rimborsi dei prestiti per i mutuatari in difficoltà finanziarie, i programmi di liquidità delle banche centrali e le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) della BCE, nonché il programma di acquisto di attività (PAA) e il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP); rileva che tali misure straordinarie di carattere temporaneo dovrebbero essere accompagnate da provvedimenti volti a mitigare le distorsioni dei mercati e dell'economia; evidenzia inoltre l'importanza che le autorità di regolamentazione concedano flessibilità anche alle banche affinché queste ultime possano operare al di sotto degli orientamenti di secondo pilastro e con requisiti patrimoniali ridotti;

    11.

    sottolinea la natura eccezionale di una pandemia e il carattere temporaneo delle misure di sostegno messe in atto come misura di contenimento iniziali tesa a limitare i danni economici; osserva che le misure di sostegno economico devono continuare a essere adattate alle circostanze economiche attuali e attese; chiede un passaggio ben ordinato, graduale e mirato dagli aiuti pandemici agli strumenti di sostegno alla ripresa, ivi comprese riforme negli Stati membri mediante i piani nazionali per la ripresa e la resilienza, giacché una revoca anticipata o non coordinata delle misure temporanee potrebbe comportare la ricomparsa delle carenze e delle vulnerabilità pre-crisi del settore bancario, tra cui l'aumento dell'esposizione delle banche al rischio di credito, con potenziali ripercussioni sulla loro posizione patrimoniale, e potrebbe compromettere la crescita e l'esito della ripresa;

    12.

    accoglie con favore le modifiche mirate al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) introdotte dalla «soluzione tampone del CRR» al fine di sostenere la capacità di prestito delle banche alle famiglie e alle imprese (37), attenuando così le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 e garantendo che il quadro normativo interagisca armoniosamente con le altre misure volte a far fronte alla crisi;

    13.

    osserva che nel dicembre 2020 l'SSM ha rilasciato una dichiarazione in cui modifica la sua precedente raccomandazione sul pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie, raccomandando che le banche che intendono pagare i dividendi o riacquistare le azioni proprie siano redditizie e abbiano solide traiettorie patrimoniali; invita l'SSM a fornire una stima delle distribuzioni (dividendi e riacquisto di azioni proprie) e della retribuzione variabile effettuate nel primo e nel secondo trimestre del 2021 dagli istituti finanziari nel suo ambito di competenza e a valutarne l'impatto sulla posizione patrimoniale delle banche a seguito di tale analisi; chiede all'SSM di valutare se l'applicazione delle restrizioni alle distribuzioni oltre settembre 2021 possa essere uno strumento utile finché persistono importanti incertezze in merito alla ripresa economica e alla qualità degli attivi delle banche; invita la Commissione a esaminare uno strumento giuridicamente vincolante in materia di dividendi e riacquisto di azioni proprie quale strumento di vigilanza in tempi di crisi;

    14.

    invita la Commissione nonché le autorità nazionali ed europee di vigilanza (AEV) a prepararsi al previsto deterioramento della qualità degli attivi bancari; si compiace della prima relazione congiunta di valutazione dei rischi delle AEV, del marzo 2021, in cui si consiglia alle banche di prepararsi adeguando i modelli di accantonamento al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento di livelli adeguati di accantonamento, garantendo pratiche di prestito sane e un'adeguata determinazione del prezzo dei rischi, tenendo presente che le misure di sostegno pubblico quali le moratorie sui prestiti e i sistemi di garanzia pubblica scadranno, nonché seguendo politiche conservative sui dividendi e il riacquisto di azioni proprie; rileva il fatto che le AEV hanno avvertito gli istituti finanziari affinché continuino a sviluppare nuove misure per adattarsi a un contesto di tassi d'interesse bassi per un lungo periodo;

    15.

    rileva con preoccupazione l'applicazione eterogenea dell'International Financial Reporting Standard (IFRS 9) per quanto concerne gli accantonamenti per perdite da parte degli istituti, come emerso durante la pandemia di COVID-19; invita l'SSM ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di informativa finanziaria tra i vari istituti nell'Unione bancaria;

    16.

    ritiene che un'Unione bancaria integrata debba dipendere dal buon funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio; invita la Commissione a valutare gli ostacoli e le barriere che sorgono per i consumatori quando si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio, quali i prestiti ipotecari a livello transfrontaliero, e a proporre soluzioni per garantire che i consumatori possano beneficiare di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero; prende altresì atto dell'elevata discrepanza tra i tassi di interesse sui mutui ipotecari in tutta l'Unione;

    17.

    si compiace del ritmo accelerato della digitalizzazione nel settore bancario, che consente alle banche di rispondere meglio alle esigenze dei clienti a distanza nonché di offrire nuovi prodotti, e garantisce possibilità di maggiore efficienza in termini di costi; insiste, a tale proposito, sul fatto che la digitalizzazione nel settore bancario dovrebbe essere perseguita nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori e dovrebbe preservare l'inclusione finanziaria, in particolare dei gruppi vulnerabili con bassi livelli di alfabetizzazione digitale o finanziaria; sottolinea che la digitalizzazione richiede notevoli investimenti nei sistemi informatici, in ricerca e sviluppo e in nuovi modelli di funzionamento, che possono comportare una minore redditività nel breve termine; sostiene fermamente la nuova strategia di finanza digitale della Commissione e accoglie con favore il pacchetto sulla finanza digitale lanciato dalla Commissione nel 2020, che faciliterà l'espansione delle tecnologie innovative a livello transfrontaliero, garantendo nel contempo la resilienza del settore finanziario; attende con interesse l'ulteriore sviluppo delle proposte di regolamento e di direttiva sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, in virtù delle quali le entità finanziarie dovranno mettere in atto adeguate misure di salvaguardia per mitigare l'impatto degli incidenti connessi alle TIC; è del parere che la loro efficace attuazione beneficerà di notevoli investimenti pubblici e privati e della cooperazione in materia di innovazione a favore di sistemi dotati di maggiore sicurezza e resilienza; ritiene che la digitalizzazione del settore bancario europeo rappresenti un'occasione per l'Unione di attrarre capitali esteri e di competere sul mercato globale; evidenzia, a tal riguardo, la crescente interconnessione tra banche, cripto-attività e finanza digitale;

    18.

    sottolinea l'importanza di garantire la neutralità tecnologica negli approcci alla regolamentazione e alla vigilanza; evidenzia la necessità di affrontare le sfide e le opportunità dell'utilizzo di nuove tecnologie innovative connesse alla vigilanza bancaria e al controllo dei sistemi di pagamento;

    19.

    accoglie con favore l'operato della BCE sull'euro digitale, tra cui la sua relazione sul tema e l'esito della sua consultazione pubblica; rileva che, a seconda delle caratteristiche specifiche dell'impostazione di un euro digitale, l'impatto sul settore bancario potrebbe essere notevole, in quanto potrebbe incidere su ambiti quali i pagamenti, la capacità delle banche di procedere alla trasformazione delle scadenze nonché la capacità di prestito e la redditività complessive, e invita pertanto la BCE ad effettuare ulteriori analisi delle implicazioni di una moneta digitale per il settore bancario, come pure delle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria; accoglie con favore l'obiettivo di far sì che l'euro digitale funga, insieme al contante, da mezzo per pagamenti digitali sicuri e competitivi e riconosce i potenziali benefici per i cittadini; sostiene gli sforzi della BCE per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, protezione e riservatezza dei dati relativi ai pagamenti, nonché resilienza e sicurezza informatica; prende atto della discussione in merito alla moneta digitale e riconosce il valore aggiunto che quest'ultima potrebbe apportare al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro;

    20.

    osserva che nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (GHOS) ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III per accrescere la capacità operativa delle banche e delle autorità di vigilanza di rispondere alle conseguenze immediate della pandemia di COVID-19; sottolinea l'importanza di norme rigorose in materia di regolamentazione bancaria a livello mondiale e della loro attuazione coerente e tempestiva; attende l'imminente proposta della Commissione sull'attuazione delle norme definitive di Basilea III; rammenta che l'attuazione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità e rispettare, se del caso, le specificità e l'eterogeneità del settore bancario dell'UE, garantendo nel contempo che il regolamento dell'UE sui requisiti patrimoniali sia conforme alle norme di Basilea; sottolinea che l'attuale revisione dovrebbe rispettare il principio di non aumentare in maniera significativa i requisiti patrimoniali complessivi, rafforzando nel contempo la posizione finanziaria generale delle banche europee; ricorda la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (38) e invita la Commissione ad agire in relazione alle raccomandazioni ivi contenute in sede di elaborazione delle proposte legislative; invita la Commissione a introdurre misure volte ad incrementare i prestiti delle banche all'economia reale, in particolare alle PMI, e a finanziare la ripresa, unitamente alla transizione digitale e ambientale in Europa; sottolinea che, al fine di difendere la sua sovranità economica e autonomia strategica, l'UE necessita di banche europee forti e competitive per offrire servizi bancari all'ingrosso alle società di tutte le dimensioni;

    21.

    rileva che esiste una notevole interconnessione tra il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria e il settore bancario «tradizionale», il che solleva preoccupazioni di rischio sistemico data la mancanza di un'adeguata regolamentazione e vigilanza del primo; sottolinea che il recente shock causato dalla pandemia ha dimostrato che il settore non bancario può amplificare la volatilità del mercato e dei prezzi, in particolare quando la liquidità del mercato è sotto pressione; invita la Commissione a valutare se siano necessari ulteriori strumenti macroprudenziali, segnatamente lo sviluppo di strumenti di gestione della liquidità ex ante e un'attenta analisi delle misure della leva finanziaria esistenti;

    22.

    rileva le interdipendenze tra banche e controparti centrali (CCP); evidenzia i dubbi che sorgono in relazione alle responsabilità delle banche e delle CCP per eventuali perdite alla fine della cascata nonché gli effetti di tali responsabilità sui requisiti prudenziali delle banche; sottolinea, a tal riguardo, i rischi di un'eccessiva dipendenza dalle CCP del Regno Unito e accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione durante lo scorso anno, che fissano i criteri per la classificazione delle CCP dei paesi terzi;

    23.

    deplora l'incapacità di garantire il pieno equilibrio di genere nelle istituzioni e negli organi finanziari dell'UE e in particolare il fatto che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; sottolinea che l'equilibrio di genere nell'ambito dei consigli esecutivi e nella forza lavoro comporta vantaggi sociali ed economici; ritiene che la scelta dei candidati alle istituzioni e agli organi finanziari dell'UE debba avvenire in base a criteri di merito e capacità e nell'ottica di conseguire un funzionamento più efficiente dell'istituzione o dell'organo in questione; invita i governi e tutte le istituzioni e gli organi a privilegiare il conseguimento del pieno equilibrio di genere nel più breve tempo possibile, anche fornendo elenchi ristretti di candidati equilibrati sotto il profilo del genere per tutte le future nomine che richiedono l'approvazione del Parlamento, anche presso la BCE e le principali istituzioni finanziarie dell'UE, adoperandosi per includere almeno una donna e un uomo tra i candidati di ogni procedura di nomina; ricorda la propria risoluzione del 14 marzo 2019 (39) volta a garantire l'equilibrio di genere nel prossimo elenco di candidati alle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE e ribadisce l'impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere;

    24.

    invita la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità per attirare un maggior numero di candidature femminili;

    Vigilanza

    25.

    prende atto del ruolo della vigilanza bancaria europea nel garantire l'erogazione di capitale temporaneo e un aiuto operativo alle banche come risposta alla pandemia di COVID-19, affinché possano continuare a fornire assistenza finanziaria alle imprese e alle famiglie e assorbire le perdite, mantenendo nel contempo un'elevata qualità della vigilanza; rileva le preoccupazioni espresse dall'SSM per quanto riguarda i costi elevati, la bassa redditività, le valutazioni di mercato depresse e gli insufficienti investimenti nelle nuove tecnologie nel settore bancario; chiede orientamenti sull'arco temporale e l'approccio previsti per la ricostituzione delle riserve;

    26.

    sottolinea l'importanza di rafforzare la trasparenza e la prevedibilità della vigilanza bancaria dell'UE ed elogia, a tale riguardo, la recente pratica di pubblicare i requisiti del secondo pilastro specifici per le banche; ritiene che singoli requisiti rendano le aspettative dell'SSM più affidabili e permettano con maggiore facilità agli investitori di adottare decisioni più informate;

    27.

    auspica che le recenti modifiche alla struttura organizzativa dell'SSM, semplificando nel contempo il sistema e integrando l'innovazione tecnologica, favoriscano una vigilanza maggiormente basata sui rischi e una collaborazione istituzionale interna;

    28.

    sostiene l'analisi delle potenziali vulnerabilità del settore bancario in diversi scenari, condotta dall'SSM nel novembre 2020, per quanto riguarda gli effetti dello shock sulla qualità degli attivi e sul capitale;

    29.

    rileva che una delle priorità fondamentali dell'SSM dovrebbe restare una sana gestione del rischio creditizio; condivide le preoccupazioni dell'SSM sul fatto che le banche potrebbero cambiare i loro modelli di rischio creditizio e prende atto, a tale riguardo, delle aspettative di vigilanza dell'SSM per adeguati preparativi operativi in previsione di una crescita dei prestiti in sofferenza e per una sana gestione del rischio creditizio, come indicato nelle sue lettere agli amministratori delegati di istituti significativi e nella sua strategia sul rischio di credito nel contesto della COVID-19; è favorevole all'intensificazione della vigilanza da parte dell'SSM dei mercati con un elevato indebitamento; osserva che non tutte le banche hanno potuto soddisfare le aspettative dell'SSM sulla gestione del rischio di credito, il che implica la necessità di ulteriori sforzi;

    30.

    riconosce che la crisi indotta dalla COVID-19 ha incrementato il rischio di un ulteriore accumulo di prestiti in sofferenza; prende atto con preoccupazione della previsione della BCE secondo cui i prestiti in sofferenza in uno scenario grave ma plausibile potrebbero raggiungere livelli elevati pari a 1 400 miliardi di EUR entro la fine del 2022; insiste sul fatto che garantire una gestione adeguata e tempestiva della qualità degli attivi deteriorati nei bilanci delle banche sarà fondamentale per evitare un accumulo di prestiti in sofferenza a breve termine; consiglia agli Stati membri di profondere ulteriori sforzi per affrontare tale questione; prende atto al riguardo della comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19» (COM(2020)0822), per consentire alle banche di sostenere le famiglie e le imprese dell'UE; si attende che la revisione della direttiva sul credito al consumo (40) garantisca un elevato grado di tutela dei consumatori, in particolare stabilendo disposizioni più ambiziose sulla protezione dei debitori dalle pratiche abusive e garantendo che tali diritti siano applicati allo stesso modo ai prestiti esistenti e futuri; chiede di monitorare eventuali «effetti di precipizio», in particolare qualora siano revocate le misure di sostegno temporanee; invita le autorità di vigilanza a continuare a tenere opportunamente in considerazione gli effetti negativi che le vendite su larga scala dei prestiti in sofferenza possono avere sui bilanci prudenziali delle banche che utilizzano modelli interni;

    31.

    sottolinea che le banche dovrebbero rispettare le norme prudenziali applicabili e gli orientamenti di vigilanza sui prestiti in sofferenza e mantenere la capacità operativa di gestire in modo proattivo i debitori in difficoltà e controllare i propri bilanci, accelerando l'individuazione precoce dei crediti deteriorati al fine di ridurre il rischio di un indebolimento della capacità di prestito in periodi di grande richiesta di investimenti legati alla ripresa; evidenzia la flessibilità esistente nell'attuazione degli orientamenti della BCE sui prestiti in sofferenza, compresa la concessione di più tempo alle banche con livelli di prestiti in sofferenza particolarmente elevati per la presentazione delle loro strategie di riduzione di tali prestiti;

    32.

    ricorda che la riduzione dei rischi nel settore bancario contribuirebbe a un'Unione bancaria più stabile, forte e orientata alla crescita economica; prende atto, a tale proposito, dell'accordo politico raggiunto riguardo alla proposta di direttiva della Commissione sui gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che incoraggerà lo sviluppo di mercati secondari per i crediti in sofferenza nell'UE e mira ad aiutare le banche a ridurre gli stock di prestiti in sofferenza nei loro bilanci;

    33.

    riconosce il ruolo svolto dalle banche in alcuni Stati membri nel sostenere le imprese e l'economia reale durante la pandemia; insiste sulla necessità che le banche valutino con diligenza la solidità finanziaria e la sostenibilità economica delle imprese, interagiscano proattivamente con i debitori in difficoltà per gestire le loro esposizioni e offrire opzioni di finanziamento e ristrutturazioni fattibili, o idonee opzioni alternative alle imprese redditizie, al fine di assicurare che siano evitate inadempienze, ove possibile, e che le imprese e i consumatori non siano a rischio di eccessivo indebitamento; insiste sulla necessità di modificare costantemente il quadro prudenziale per consentire e incoraggiare l'applicazione di misure di tolleranza alle imprese e alle famiglie laddove le banche ritengano che le prospettive di ripresa restino elevate, e chiede l'eliminazione di tutti gli ostacoli normativi alla loro applicazione; esorta le banche a contemplare, in ultima istanza, l'uscita delle imprese non redditizie dal mercato in maniera strutturata; ritiene che le banche debbano garantire adeguate trasmissioni creditizie dall'Eurosistema all'economia reale; accoglie con favore le azioni previste dalla comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590) e dal suo allegato sul rinvio delle PMI a fonti di finanziamento alternative in caso di rifiuto della concessione di credito;

    34.

    invita le autorità europee di vigilanza a esercitare pienamente i loro poteri per garantire un elevato grado di tutela dei consumatori, compresi, se del caso, i poteri di intervento sui prodotti qualora i prodotti finanziari e creditizi abbiano arrecato pregiudizio o possano arrecare pregiudizio per i consumatori;

    35.

    sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le clausole abusive e aggressive e le pratiche sleali, le commissioni bancarie e la trasparenza dei costi, la redditività e i rischi dei prodotti; osserva che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi cui sono confrontati i consumatori, ad esempio pratiche commerciali sleali e complessità artificiale; invita, a tale proposito, l'ABE a prestare maggiore attenzione all'adempimento del suo mandato per quanto concerne la raccolta, l'analisi e la comunicazione in modo corretto delle tendenze di consumo, nonché l'esame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziarie da parte delle autorità competenti; invita la Commissione a controllare le clausole abusive e le pratiche sleali adottate dal settore bancario nei contratti stipulati con i consumatori e a garantire l'effettiva e rapida attuazione da parte di tutti gli Stati membri della direttiva sulle clausole abusive nei contratti (41) avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione;

    36.

    rileva che le perdite attese su crediti, insieme all'attuale contesto di bassi tassi d'interesse, potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle banche; sottolinea la necessità che le banche adeguino ulteriormente i loro modelli di impresa a favore di strategie più sostenibili, meno onerose e tecnologicamente avanzate e attuino una gestione strategica e una supervisione prudente delle funzioni aziendali, nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori; evidenzia l'importanza di garantire che le decisioni di accantonamento delle banche volte a sostenere la loro capacità di prestito non siano indebitamente rinviate, in particolare quando cresce la domanda di credito;

    37.

    è fortemente preoccupato per il fatto che le recenti crisi bancarie hanno rivelato come gli enti creditizi abbiano ripetutamente venduto in maniera impropria obbligazioni e altri prodotti finanziari ai clienti al dettaglio; deplora che l'applicazione frammentaria delle disposizioni della BRRD sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri e le passività ammissibili (MREL); esorta la Commissione a valutare la questione della vendita impropria di prodotti finanziari da parte degli istituti bancari e, sulla base delle risultanze, a presentare proposte adeguate, anche nella prossima revisione della BRRD;

    38.

    è del parere che debbano essere ulteriormente documentati i possibili vantaggi del consolidamento bancario, sia all'interno dell'UE che a livello transfrontaliero, nell'affrontare la bassa redditività, le sovraccapacità e la frammentazione del settore bancario; constata la tendenza del settore bancario a impegnarsi a favore del consolidamento e sottolinea, in tale contesto, la guida della BCE sull'approccio di vigilanza al consolidamento, sostenendo le aggregazioni aziendali ben concepite e correttamente eseguite; evidenzia i vantaggi della tutela della diversità/pluralità dei settori finanziari nell'accrescere la fiducia sistemica e nel mantenere la stabilità finanziaria; invita la Commissione a tenere conto e a dare seguito alle conclusioni della valutazione 2021 del Consiglio per la stabilità finanziaria degli effetti sul sistema finanziario delle riforme del concetto «entità troppo grandi per fallire»;

    39.

    deplora che la questione del paese d'origine e del paese ospitante continui a rappresentare una sfida per il completamento dell'Unione bancaria e ritiene che l'introduzione dell'EDIS sia parte della soluzione, parallelamente a ulteriori misure di riduzione del rischio; teme che, se cresce il livello dei prestiti in sofferenza man mano che vengono abolite le misure di sostegno pubblico, i paesi d'origine e ospitanti potrebbero varare misure per tutelare le attività e procedere a nuovi accantonamenti; insiste sulla necessità che le banche siano in grado di operare a livello transfrontaliero gestendo nel contempo il loro capitale e la loro liquidità a livello consolidato con garanzie credibili e applicabili per i paesi ospitanti, concernenti la disponibilità di risorse e l'impatto sulla stabilità finanziaria al fine di diversificarne i rischi e di ovviare a eventuali mancanze di redditività; ritiene che occorra una graduale armonizzazione nei settori in cui si applicano opzioni e discrezionalità nazionali, anche in quello del diritto fallimentare, allo scopo di facilitare la pianificazione della risoluzione per i gruppi bancari transfrontalieri nell'Unione bancaria;

    40.

    esprime preoccupazione per il fatto che, con la vendita di crescenti quantità di titoli sovrani da parte degli Stati membri, cresce anche la quota del debito sovrano nei bilanci delle banche, aggravando potenzialmente il nesso tra emittenti sovrani e banche; ritiene che la creazione di Next Generation EU garantirà attivi europei a basso rischio e di elevata qualità consentendo di riequilibrare i titoli sovrani nei bilanci delle banche e contribuendo a ridurre il circolo vizioso tra le banche e i loro emittenti sovrani; ricorda che Next Generation EU svolgerà un ruolo importante nel sostenere la ripresa e deve essere un'occasione per intensificare gli investimenti, realizzare le riforme necessarie in ciascuno Stato membro e contribuire ulteriormente al rafforzamento del sistema bancario europeo;

    41.

    ritiene che, per risolvere le questioni del paese di origine e del paese ospitante, rompendo il nesso tra emittenti sovrani e banche e sostenendo gli sforzi di consolidamento bancario, sia necessario introdurre una rete di sicurezza paneuropea, elaborare e attuare accordi di sostegno finanziario infragruppo nell'ambito dei piani di ripresa delle banche e procedere all'armonizzazione graduale nei settori in cui si applicano opzioni e discrezionalità nazionali, anche in quello del diritto fallimentare, proseguendo nel contempo gli sforzi di riduzione dei rischi;

    42.

    ribadisce la necessità che il quadro normativo del trattamento prudenziale del debito sovrano sia coerente con le norme internazionali;

    43.

    sottolinea l'importante ruolo di solide strutture di governance interna in seno alle banche e prende atto della relativa debolezza individuata nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) dell'SSM per il 2020, incentrato sul modo in cui le banche hanno gestito il rischio legato alla crisi per il capitale e la liquidità, tenendo conto delle circostanze eccezionali che hanno interessato le singole banche; elogia l'approccio mirato alla raccolta di informazioni per la valutazione del capitale e della liquidità; sottolinea l'importanza di adottare le norme più rigorose e condizioni di parità nelle valutazioni di «competenza e onorabilità» dei membri del consiglio di amministrazione delle banche, che sono attualmente interpretate in modo diverso nei vari Stati membri a causa del recepimento estremamente eterogeneo della direttiva sui requisiti patrimoniali; chiede pertanto un'ulteriore armonizzazione in questo settore; insiste affinché le valutazioni di «competenza e onorabilità» delle autorità competenti debbano sempre essere effettuate ex ante ed ex post; approva il piano della BCE di rivedere la sua attuale guida alla valutazione di «competenza e onorabilità» nel 2021 allo scopo di delineare le sue aspettative di vigilanza sulla qualità dei membri del consiglio di amministrazione; attende con interesse le proposte della BCE relative a un pacchetto di misure volte a rafforzare la vigilanza di «competenza e onorabilità»; incoraggia, a tale riguardo, a prendere in considerazione l'integrazione dei requisiti di «competenza e onorabilità» nel regolamento sui requisiti patrimoniali;

    44.

    constata che la prova di stress a livello dell'UE, avviata il 29 gennaio 2021, è intesa a testare le traiettorie patrimoniali delle banche nell'ipotesi di un peggioramento della qualità degli attivi nel contesto di bassi tassi d'interesse; invita l'ABE ad ampliare la portata delle successive prove di stress, dal momento che il campione di 51 banche selezionate nell'esercizio è considerato troppo limitato; sottolinea che l'esecuzione di prove di stress e, a un momento opportuno, la verifica della qualità degli attivi di un campione mobile di enti meno significativi sono esercizi importanti per creare fiducia;

    45.

    si compiace degli sforzi dell'SSM volti a fornire orientamenti e chiarezza alle banche per l'autovalutazione e la rendicontazione adeguata dei rischi ambientali e di quelli legati ai cambiamenti climatici; insiste sulla necessità di una maggiore pressione in termini di vigilanza affinché le istituzioni finanziarie segnalino in maniera adeguata i rischi ambientali e quelli legati ai cambiamenti climatici; ritiene che la prova di stress sul rischio climatico dell'SSM costituisca una misura importante per la valutazione delle prassi bancarie e l'individuazione di settori concreti in cui sono possibili miglioramenti; elogia, in tale contesto, la raccomandazione contenuta nella guida della BCE sui rischi climatici e ambientali, che migliora l'approccio strategico e complessivo per affrontare il rischio derivante dai cambiamenti climatici; è favorevole all'idea secondo cui le banche preparino l'autovalutazione e i piani d'azione nel 2021, seguiti nel 2022 da una revisione prudenziale delle azioni delle banche; ritiene che tali autovalutazioni e rendicontazioni debbano basarsi sul principio di proporzionalità e non debbano pregiudicare la capacità e la competitività delle banche; prende atto dell'iniziativa dell'ABE di condurre un esercizio pilota sul rischio climatico a livello dell'UE e ne rileva le conclusioni, da cui si evince la necessità di una maggiore divulgazione delle informazioni sulle strategie di transizione e sulle emissioni di gas a effetto serra (GES) per consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di valutare più accuratamente il rischio climatico; ricorda che gli investimenti e i prestiti in attività economiche insostenibili possono dare luogo ad attivi non recuperabili o investimenti a fondo perduto;

    46.

    constata il ruolo dell'ABE nel guidare, coordinare e monitorare la lotta del settore finanziario dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla BCE negli ultimi due anni per rafforzare lo scambio di informazioni tra l'SSM e le autorità di vigilanza in materia di norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) al fine di tenere meglio conto degli aspetti antiriciclaggio nelle misure di vigilanza prudenziale; chiede che per tale responsabilità siano stanziati finanziamenti e risorse commisurati; accoglie con favore il sostegno dell'ABE sul funzionamento individuale dell'attuazione dei poteri di vigilanza in materia di antiriciclaggio nei vari Stati membri e chiede ulteriori misure per garantire che la vigilanza in materia di AML/CFT sia basata sul rischio, proporzionata ed efficace; sottolinea le differenze negli approcci assunti nei confronti della vigilanza AML/CFT dalle autorità nazionali e nell'applicazione della legislazione dell'UE, differenze che possono comportare un arbitraggio normativo; incoraggia la parziale conversione delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio in un regolamento; deplora che diversi Stati membri non abbiano tuttora pienamente recepito la direttiva antiriciclaggio IV e V e che un numero ancora maggiore di essi abbiano dimostrato gravi carenze nella loro effettiva attuazione; si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato procedure di infrazione e la invita ad avviare procedure d'infrazione per i restanti casi di mancato recepimento e attuazione delle direttive antiriciclaggio; prende atto del secondo mandato dell'ABE di creare una banca dati in materia di antiriciclaggio, che dovrebbe essere sviluppata nel 2021, e di intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità europee; insiste sull'importante ruolo svolto dai collegi delle autorità di vigilanza antiriciclaggio per i gruppi transfrontalieri, composti da tutte le autorità antiriciclaggio delle giurisdizioni in cui il gruppo opera, nel valutare l'azione del gruppo in materia di antiriciclaggio;

    47.

    accoglie con favore il piano d'azione della Commissione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo pubblicato il 7 maggio 2020; invita la Commissione ad adottare rapidamente il suo pacchetto legislativo antiriciclaggio; la esorta a presentare una proposta intesa a istituire un'autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio; sottolinea che l'ambito di applicazione del quadro antiriciclaggio dovrebbe comprendere gli emittenti e i fornitori di cripto-attività; invita la Commissione a prendere in considerazione la creazione di un'unità europea di informazione finanziaria (UIF);

    48.

    sottolinea l'importante ruolo del settore bancario nella lotta all'elusione fiscale; ribadisce la propria posizione secondo cui sono necessari maggiori audit e requisiti di conoscenza del cliente per le operazioni che coinvolgono i paesi di cui all'allegato I o II dell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

    49.

    accoglie con favore il pacchetto sulla finanza digitale della Commissione; ritiene che le proposte della Commissione sui mercati di cripto-attività e sulla resilienza operativa digitale siano tempestive, utili e necessarie; sottolinea che, sebbene la finanza digitale garantisca maggiori opzioni di finanziamento per i consumatori e le imprese, è opportuno preservare la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria;

    50.

    prende atto del recesso del Regno Unito dall'UE; riconosce i notevoli progressi compiuti da numerose banche per quanto riguarda i loro modelli di funzionamento post-Brexit concordati con l'SSM e sostiene gli sforzi di quest'ultimo per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento di tali modelli nei settori degli attivi, del personale e delle prassi contabili; ribadisce che, nel contesto del trasferimento delle imprese nell'UE, gli enti di comodo non sono accettabili nella zona euro; ritiene che debbano essere affrontate le lacune normative esistenti nel quadro giuridico dell'UE al fine di rafforzare la vigilanza e ricorda che l'SSM ha assunto la responsabilità diretta della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento di rilevanza sistemica dopo l'entrata in vigore, nel giugno 2021, del regolamento rivisto sulle imprese di investimento (42);

    51.

    sottolinea l'importanza di mantenere condizioni di parità nello spazio normativo e di evitare una corsa normativa al ribasso; rileva, in tale contesto, che il memorandum d'intesa tra la BCE e le autorità britanniche, che si basa sul modello negoziato dall'ABE e comprende la vigilanza prudenziale al di fuori dei regimi assicurativi e pensionistici, entrato in vigore il 1o gennaio 2021, costituisce una solida base per la cooperazione in materia di vigilanza tra l'SSM e l'autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito ed è incentrato sullo scambio di informazioni e sul trattamento reciproco dei gruppi bancari transfrontalieri, anche nell'ottica di una corresponsabilità in materia di vigilanza delle succursali;

    52.

    osserva che il rispetto del principio di proporzionalità è fondamentale per la corretta attuazione della vigilanza bancaria, in particolare per gli istituti più piccoli;

    Risoluzione

    53.

    confida nel fatto che l'introduzione di un meccanismo di sostegno nel Fondo di risoluzione unico nel 2022, due anni prima di quanto inizialmente previsto, sotto forma di linea di credito rotativo del MES, garantendo in tal modo una rete di sicurezza per le risoluzioni delle banche nell'Unione bancaria, rafforzerà il quadro di gestione delle crisi e rappresenti un passo importante verso il completamento dell'Unione bancaria; constata che il significativo sviluppo del Fondo di risoluzione unico, unitamente al meccanismo di sostegno comune, fornirà all'SRB l'accesso a fondi combinati per un importo ben superiore a 100 miliardi di EUR; rileva la necessità di continuare a ridurre i rischi nei sistemi bancari parallelamente all'istituzione dell'EDIS;

    54.

    insiste nel ritenere le banche le sole responsabili delle loro prestazioni anziché imporre ai contribuenti l'onere di un quadro di gestione delle crisi;

    55.

    si compiace del fatto che l'SRB, pur non essendo tenuto ad avviare misure di risoluzione nel 2020, abbia tuttavia collaborato meticolosamente con l'SSM per quanto riguarda i casi prossimi alla crisi; prende atto delle misure di sostegno e della flessibilità concessa dall'SRB al rispetto degli obiettivi intermedi in materia di MREL senza compromettere la possibilità di risoluzione; sottolinea che le informazioni su tali misure rimangono estremamente limitate sul sito web dell'SRB; esorta l'SRB a rafforzare la trasparenza e, in particolare, a rendere pubblici gli orientamenti seguiti dai gruppi interni per la risoluzione (GIR) nell'applicazione dei provvedimenti correttivi legati alla COVID-19; prende atto della politica in materia di MREL per il 2020 elaborata dall'SRB e delle relazioni specifiche per il MREL nell'ambito della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche; riconosce il valore dei progressi dell'attuale ciclo di pianificazione della risoluzione per il 2021 e ribadisce che la definizione proporzionata del MREL rappresenta uno degli elementi chiave per rafforzare la possibilità di risoluzione delle banche, assicurando nel contempo una più ampia stabilità finanziaria;

    56.

    sottolinea che le sovrapposizioni esistenti tra i requisiti per l'utilizzo delle misure di intervento precoce e i poteri standard di vigilanza della BCE possono impedire l'attuazione delle misure di intervento precoce; insiste, in tale contesto, sulla necessità di eliminare tale sovrapposizione e confida nel fatto che la base giuridica di ciascuno strumento sarà chiarita per garantire un'applicazione adeguata e graduale delle misure; approva, in tale contesto, tenendo presente la raccomandazione della Corte dei conti europea sulle soglie quantificate per attivare le misure di intervento precoce, il ricorso a rapide azioni di vigilanza, evitando nel contempo l'automaticità;

    57.

    reputa necessario favorire la liquidazione delle banche nell'abito della cui risoluzione l'SRB o l'autorità nazionale di risoluzione non ravvisa alcun interesse pubblico; rileva che la strategia della «vendita dell'attività d'impresa» può rappresentare un importante strumento utilizzato dall'SRB per ridurre al minimo le perdite nella risoluzione; riconosce la necessità di un quadro più armonizzato sull'uscita dal mercato in caso di insolvenza, onde evitare situazioni di limbo e garantire l'allineamento per quanto riguarda il ritiro della licenza di una banca; riconosce che misure alternative nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD) per finanziare i trasferimenti dei depositi possono svolgere un ruolo importante in tali casi, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, purché non risultino dannose per la tutela dei depositanti e gli SGD siano sufficientemente finanziati, onde ridurre al minimo i contributi dei contribuenti e la distruzione di valore e garantire la stabilità finanziaria, e possono anche colmare il divario tra il requisito del bail-in dell'8 % per l'accesso al fondo di risoluzione e l'effettiva capacità della banca di assorbire le perdite, escludendo i depositi; insiste sul fatto che tali interventi dovrebbero essere soggetti a una rigorosa applicazione di una verifica del minor onere; invita pertanto la Commissione a fare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor onere e alle condizioni per l'utilizzo dei fondi degli SGD;

    58.

    osserva che l'attuale diversità dei regimi di insolvenza è fonte di incertezza riguardo all'esito delle procedure di liquidazione; è del parere che, affinché l'Unione bancaria funzioni efficacemente, debbano essere ulteriormente armonizzate le norme in materia di insolvenza bancaria; invita la Commissione a riflettere, dopo un attento studio e confronto con le autorità e i parlamenti nazionali, sulle possibilità di promuovere un'ulteriore armonizzazione di determinati aspetti delle vigenti legislazioni nazionali in materia di insolvenza, come pure delle condizioni di ricorso ai finanziamenti esterni, in modo da garantire un allineamento degli incentivi e condizioni di parità;

    59.

    ritiene opportuno, in particolare, adottare un approccio mirato all'armonizzazione della gerarchia dei creditori nelle procedure di insolvenza bancaria, al fine di ampliare la portata del finanziamento da parte degli SGD nel quadro della risoluzione e in misure diverse dai rimborsi, purché gli SGD siano sufficientemente finanziati;

    60.

    reputa necessario procedere a un lavoro di risoluzione per più banche, il che comporta la revisione della valutazione dell'interesse pubblico onde accrescere la trasparenza e la prevedibilità ex ante in merito ai suoi risultati attesi e quindi permettere l'applicazione degli strumenti di risoluzione a un gruppo più ampio di banche, segnatamente quelle di medie dimensioni, e fornire la chiarezza necessaria per garantire livelli di MREL più coerenti e proporzionati; prende atto dei lavori in corso in seno all'SRB a tale riguardo; chiede che siano affrontati i problemi delle incongruenze tra le valutazioni delle funzioni essenziali effettuate dai gruppi interni di risoluzione, come indicato nella relazione 2021 della Corte dei conti sulla pianificazione della risoluzione nell'SRM; sottolinea inoltre la necessità di rivedere in maniera coerente le norme in materia di aiuti di Stato e la comunicazione sul settore bancario, pubblicata dalla Commissione nel 2013, per rispecchiare i progressi compiuti nell'attuazione e nel miglioramento del quadro di gestione delle crisi e raggiungere la coerenza per quanto riguarda i requisiti della BRRD, tenendo conto delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; rileva, inoltre, la raccomandazione formulata nel 2021 dalla Corte dei conti europea, che invita l'SRB a conformarsi al codice unico individuando rilevanti impedimenti alla risolvibilità in ciascun piano di risoluzione e a seguire il giusto processo per la loro rimozione;

    61.

    sostiene l'idea di prendere in considerazione il ruolo dei piani di risanamento e risoluzione di un gruppo, nonché la loro attuazione pratica, nel contesto della revisione del quadro di gestione delle crisi, al fine di garantire un approccio più efficiente alla gestione delle difficoltà nel settore bancario transfrontaliero; rileva le proposte di offrire ai gruppi bancari la possibilità di far stipulare alle filiazioni e alle imprese madri un accordo formale per fornirsi reciprocamente sostegno alla liquidità e collegare tale sostegno ai piani di risanamento del loro gruppo, allo scopo di agevolare l'utilizzo delle disposizioni esistenti in modo equilibrato tra paese di origine e paese ospitante; è del parere che le autorità competenti dovrebbero essere coinvolte nell'applicazione di tali accordi formali ove necessario; osserva che tali piani di risanamento e risoluzione delle crisi di un gruppo potrebbero permettere la calibrazione del MREL e che i contributi delle banche alle varie reti di sicurezza si basano realmente sui rischi, riflettendo la probabilità e la portata dell'utilizzo di tali reti di sicurezza nel quadro della strategia preferita di gestione delle crisi;

    Assicurazione dei depositi

    62.

    insiste sull'importanza che i depositanti nell'intera Unione bancaria godano dello stesso grado di tutela dei loro risparmi a prescindere dall'ubicazione della loro banca; sottolinea che l'attuazione della direttiva SGD, che garantisce i depositi bancari fino a un massimo di 100 000 EUR, è intesa a contribuire a un grado più elevato di tutela dei depositi; prende atto del tentativo della Commissione di rafforzare ulteriormente la fiducia dei cittadini nella protezione dei depositi introducendo un EDIS; prende atto contemporaneamente dell'importanza dell'EDIS nel contribuire a ridurre il legame tra emittenti sovrani e banche;

    63.

    sottolinea l'importanza della proporzionalità del rischio dei contributi all'SGD; avverte che l'assenza di un approccio basato sul rischio potrebbe comportare rischi di azzardo morale e di parassitismo, portando al sovvenzionamento di modelli di impresa speculativi da parte di modelli conservativi; evidenzia la necessità che anche i contributi a un futuro EDIS siano strettamente proporzionali al rischio; sottolinea che i rischi idiosincratici in diversi istituti continuano a differire all'interno dell'Unione bancaria; ribadisce la necessità che tutti i membri dell'Unione bancaria procedano al recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e della direttiva SGD per assicurare una riduzione omogenea dei rischi nell'intera Unione bancaria;

    64.

    prende atto della revisione del quadro CMDI e dell'opzione intermedia per un EDIS ibrido quale primo passo verso il pieno completamento dell'EDIS, come previsto dalla proposta della Commissione del 2015, basata sull'idea di un nuovo fondo centrale coesistente con fondi che restano a livello nazionale di SGD e in combinazione con una corrispondente crescita del ruolo dell'SRB; richiama l'attenzione sulle forti interconnessioni tra la gestione delle crisi e l'EDIS e la necessità di affrontarle congiuntamente per evitare la rinazionalizzazione dell'Unione bancaria e garantire condizioni di parità; sottolinea, in tale contesto, che la revisione della CMDI dovrebbe mirare a migliorare la coerenza e l'uniformità del quadro;

    65.

    invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per rilanciare i negoziati sull'EDIS mediante un piano di lavoro basato su una tabella di marcia; chiede un fermo impegno da parte degli Stati membri a lavorare a un accordo coerente con gli interessi dell'Unione nel suo complesso; dichiara il proprio impegno a lavorare a un accordo sull'EDIS, mirando nel contempo a proseguire i lavori sulle misure di riduzione dei rischi;

    66.

    invita la Commissione a tenere debitamente conto del ruolo dei sistemi di tutela istituzionale nel proteggere e stabilizzare gli istituti membri;

    o

    o o

    67.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 45.

    (2)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.pdf.

    (3)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2019~4851adc406.en.pdf.

    (4)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

    (5)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 72.

    (6)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89.

    (7)  Testi approvati, P9_TA(2021)0110.

    (8)  Testi approvati, P9_TA(2021)0039.

    (9)  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

    (10)  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf

    (11)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.esbceuropeanbankingsupervisionresponsetoeuropeancommissionpublicconsultationdigitalfinancestrategy europefintechactionplan2020~b2e6cd0dc4.en.pdf

    (12)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en_ecb_2020_62_f_sign~6a404d7d9c..pdf

    (13)  https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.202010_eunon-bankfinancialintermediationriskmonitor2020~89c25e1973.en.pdf

    (14)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf

    (15)  Studio — «Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech: Impact on innovation, financial stability and supervisory convergence» (Spazi di sperimentazione normativa e poli di innovazione per le tecnologie finanziarie: impatto sull'innovazione, la stabilità finanziaria e la convergenza in materia di vigilanza), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, settembre 2020.

    (16)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20dashboard/Q4%202020/972092/EBA%20Dashboard%20-%20Q4%202020.pdf

    (17)  https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf

    (18)  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_27_jc_spring_2021 _report_on_risks_and_vulnerabilities.pdf

    (19)  https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_en

    (20)  https://srb.europa.eu/sites/default/files/efb_main_doc_final_web_0.pdf

    (21)  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op251~65a080c5b3.en.pdf

    (22)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13091-2020-INIT/it/pdf

    (23)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8335-2020-ADD-1/en/pdf

    (24)  https://srb.europa.eu/en/node/1118

    (25)  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf

    (26)  https://srb.europa.eu/en/node/967

    (27)  https://www.europarl.europa.eu/committees/it/product/product-details/20201021CAN58122

    (28)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc7ef4e6f8.en.html

    (29)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20supervision%20in%20Europe/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf

    (30)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/931093/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20AML%20CFT%20framework%20in%20the%20EU.pdf

    (31)  https://www.bruegel.org/2020/12/can-the-gap-in-the-europes-internal-market-for-banking-services-be-bridged/

    (32)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    (33)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

    (34)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

    (35)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (36)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

    (37)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

    (38)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 45.

    (39)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

    (40)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

    (41)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

    (42)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).


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