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Document 52021IP0162

    Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID (2021/2654(RSP))

    GU C 506 del 15.12.2021, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 506/105


    P9_TA(2021)0162

    Accessibilità e abbordabilità dei test COVID-19

    Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID (2021/2654(RSP))

    (2021/C 506/16)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

    visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 marzo 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130),

    visto il regolamento sanitario internazionale vigente,

    vista la raccomandazione (UE) 2020/1595 del Consiglio, del 28 ottobre 2020, sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi (1),

    vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2),

    vista la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (3),

    visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi (4);

    B.

    considerando che un'efficace attività di testing è considerata uno strumento decisivo per contenere la diffusione del SARS-CoV-2 e delle sue varianti che destano preoccupazione, individuare le infezioni e limitare le misure di isolamento e quarantena, e che continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'agevolare la libera circolazione delle persone e nel garantire i trasporti transfrontalieri e la prestazione transfrontaliera di servizi durante la pandemia;

    C.

    considerando che per monitorare la situazione epidemiologica e individuare rapidamente l'emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2 è indispensabile disporre di una sufficiente capacità di testing e di sequenziamento;

    D.

    considerando che la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per l'Unione europea della salute;

    E.

    considerando che l'accessibilità e l'abbordabilità dei test variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare quanto alla disponibilità di test gratuiti per i lavoratori in prima linea, compresi i lavoratori del settore sanitario e il personale scolastico, universitario e delle strutture per l'infanzia;

    F.

    considerando che la Commissione ha proposto un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di un certificato interoperabile relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, denominato certificato COVID-19 dell'UE;

    G.

    considerando che il certificato COVID-19 dell'UE faciliterebbe la libera circolazione dei cittadini e dei residenti dell'Unione; che molti Stati membri impongono ancora ai viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima o dopo l'arrivo nel loro territorio;

    H.

    considerando che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento sul certificato COVID-19 dell'UE, non tutti i cittadini e residenti dell'Unione saranno stati vaccinati, sia perché non sarà ancora stata loro offerta la possibilità di vaccinarsi, sia perché non possono vaccinarsi o scelgono di non farlo, e che dovranno pertanto fare ricorso ai certificati di test o di guarigione ai fini della libera circolazione;

    I.

    considerando che i test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) figuranti nell'elenco stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 costituiscono parte integrante dei previsti certificati COVID-19 dell'UE;

    J.

    considerando che, dati il costo dei test, le precarie condizioni di lavoro e l'accesso limitato alla protezione giuridica, i lavoratori stagionali sono confrontati a problemi particolari per quanto riguarda i test e l'autoisolamento per ragioni di salute pubblica;

    K.

    considerando che la COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata le persone vulnerabili, le minoranze etniche, gli ospiti delle case di cura, gli ospiti delle case di riposo per anziani, le persone con disabilità e quelle senza fissa dimora; che le popolazioni vulnerabili sono maggiormente esposte al rischio di discriminazioni finanziarie quando non hanno la possibilità di ricevere gratuitamente i test;

    L.

    considerando che un'efficace attività di testing è anche un elemento centrale della strategia volta a stimolare la ripresa economica e a permettere il normale svolgimento delle attività educative e sociali negli Stati membri, in modo da consentire il pieno esercizio delle libertà fondamentali;

    M.

    considerando che tutti gli Stati membri offrono gratuitamente i vaccini anti COVID-19 ai propri cittadini e residenti, ma che solo pochi Stati membri offrono test gratuiti; che i cittadini e i residenti degli altri Stati membri devono spesso pagare prezzi elevati per i test per la COVID-19, il che rende questa opzione inaccessibile per alcuni e comporta il rischio di creare una discriminazione basata sullo status socioeconomico;

    N.

    considerando che, per evitare disparità e discriminazioni tra cittadini e residenti UE vaccinati e non vaccinati, sia i test che le vaccinazioni dovrebbero essere gratuiti;

    O.

    considerando che i certificati di test rilasciati dagli Stati membri conformi al certificato COVID-19 dell'UE dovrebbero essere accettati dagli Stati membri che richiedono la prova di un test per l'infezione da COVID-19 nel quadro delle restrizioni alla libera circolazione adottate per limitare la diffusione della COVID-19;

    P.

    considerando che dovrebbero essere disponibili in un unico luogo informazioni chiare e di facile consultazione sulla disponibilità dei test per la COVID-19 in tutti gli Stati membri e sui relativi prezzi, nei casi in cui il test non sia gratuito;

    Q.

    considerando che la mancanza di capacità di testing e la questione dell'accessibilità economica dei test per la COVID-19 pongono dei problemi in termini di contrasto efficace della pandemia e costituiscono un ostacolo significativo alla libera circolazione all'interno dell'UE, a fini di lavoro, tempo libero, ricongiungimento familiare o altro;

    R.

    considerando che 17 milioni di cittadini dell'Unione lavorano o vivono al di fuori del proprio Stato membro e che molti milioni vivono in zone periferiche e frontaliere e devono attraversare regolarmente un confine, anche quotidianamente; che tali cittadini hanno risentito inoltre in modo sproporzionato delle difficoltà di accesso ai test e dei relativi costi; che le prescrizioni in materia di test e quarantena continuano a creare ritardi nel trasporto transfrontaliero di merci e nella prestazione di servizi fisici transfrontalieri nonché a far lievitare i loro costi;

    S.

    considerando che anche altri viaggiatori possono scontrarsi con vari ostacoli, segnatamente di ordine finanziario, e con requisiti complessi causati dalle prescrizioni in materia di test per la COVID-19;

    T.

    considerando che nell'attuale pandemia è stata adottata un'ampia gamma di misure, anche di carattere eccezionale, a sostegno dei cittadini e dell'economia dell'Unione;

    U.

    considerando che in linea di principio la libera circolazione è un diritto di tutti i cittadini dell'Unione, e che in tempi di crisi occorre adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli europei possano godere allo stesso modo di tale diritto;

    V.

    considerando che la Commissione si è occupata dell'approvvigionamento congiunto dei vaccini contro la COVID-19 per conto di tutti gli Stati membri, garantendo l'accessibilità e prezzi più bassi per tutti;

    W.

    considerando che il 18 dicembre 2020 la Commissione ha firmato un contratto quadro con le società Abbott e Roche per l'acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi, rendendo disponibili tali test per tutti gli Stati membri;

    X.

    considerando che, in casi eccezionali, è necessario e giustificato un intervento (temporaneo) sul mercato per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione nel mercato unico, garantire una concorrenza leale e assicurare la fornitura di prodotti e servizi essenziali;

    1.

    invita gli Stati membri a garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti al fine di assicurare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, senza discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie, nel contesto del certificato COVID-19 dell'UE, conformemente all'articolo 3 del mandato negoziale del Parlamento europeo sulla proposta di certificato verde digitale (5); sottolinea il rischio di discriminazione finanziaria cui sarebbero altrimenti esposti i cittadini e i residenti dell'UE non immunizzati una volta che il certificato COVID-19 dell'UE sarà entrato in vigore;

    2.

    invita gli Stati membri a garantire la gratuità dei test, in particolare per i lavoratori in prima linea, compresi gli operatori sanitari e i loro pazienti, nonché per le scuole, le università e le strutture per l'infanzia;

    3.

    invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un prezzo massimo temporaneo sui test per la COVID-19 che non vengono effettuati per ottenere un certificato COVID-19 dell'UE o nel contesto delle circostanze descritte nel paragrafo 2;

    4.

    pone l'accento sul fatto che i certificati COVID-19 dell'UE basati su un test NAAT non dovrebbe essere fonte di ulteriori disuguaglianze o fratture sociali; sottolinea che è indispensabile un accesso giusto ed equo ai test;

    5.

    esorta nel frattempo gli Stati membri a proseguire l'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/1595 della Commissione per garantire un approccio comune e strategie di testing più efficaci in tutta l'UE, nonché ad attuare pienamente, una volta adottato, il regolamento relativo al certificato COVID-19 dell'UE;

    6.

    invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti e a proseguire gli sforzi nell'ambito dell'incubatore dell'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) al fine di sviluppare test innovativi non invasivi per i bambini e i gruppi vulnerabili, anche in relazione alle varianti;

    7.

    sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dar prova di maggiore impegno per la tutela dei loro cittadini e residenti, il cui diritto alla libera circolazione non dovrebbe dipendere dallo status socioeconomico;

    8.

    invita la Commissione a mobilitare le sue risorse per contribuire a far sì che il certificato COVID-19 dell'UE interoperabile sia attuato in modo finanziariamente equo e non discriminatorio;

    9.

    invita gli Stati membri e la Commissione a procedere all'approvvigionamento congiunto dei kit di test diagnostici e a firmare contratti congiunti con i fornitori di servizi di analisi mediche di laboratorio per aumentare la capacità di testing per la COVID-19 a livello dell'Unione; sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di trasparenza e controllo negli appalti del settore sanitario; sottolinea che è di vitale importanza far sì che la Commissione riservi risorse sufficienti per l'acquisto delle attrezzature di cui al presente paragrafo, affinché possa agire in modo rapido e convincente;

    10.

    accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia previsto una certa flessibilità per accelerare le formalità doganali nonché l'esenzione dall'IVA sui kit di test per la COVID-19;

    11.

    invita gli Stati membri a fare in modo che gli operatori sanitari e il personale formato raccolgano i dati relativi ai test e li comunichino alle autorità competenti; sottolinea che è importante adattare la capacità di testing in funzione dei dati epidemiologici più recenti e che dovrebbero essere comunicati i risultati di tutti i test, anche se effettuati presso strutture o centri non accreditati;

    12.

    invita la Commissione a supportare gli Stati membri attivando lo strumento per il sostegno di emergenza per coprire i costi dei test per la COVID-19, sollecitando contributi volontari da parte degli Stati membri, garantendo finanziamenti aggiuntivi per gli accordi preliminari di acquisto e assicurando che i vaccini siano forniti gratuitamente; si attende che questo sforzo congiunto funga da fonte di ispirazione per aumentare la disponibilità di test gratuiti per i cittadini e i residenti dell'UE;

    13.

    invita la Commissione a includere sulla piattaforma web «Re-open EU» informazioni chiare sulla disponibilità di test per la COVID-19 e sulle strutture di testing in tutti gli Stati membri, nonché a sviluppare rapidamente un'applicazione che aiuti gli utenti a reperire il centro di test per la COVID-19 più vicino a loro; invita la Commissione a rendere tali informazioni facilmente accessibili tramite un'interfaccia per programmi operativi, in modo che gli operatori turistici possano agevolmente condividere queste informazioni con i loro clienti;

    14.

    esorta gli Stati membri ad aumentare le capacità di testing in tutta l'UE, sia per i test NAAT che per i test antigenici rapidi, in particolare nei principali nodi di trasporto e nelle destinazioni turistiche, comprese le regioni remote e insulari e le regioni di confine, utilizzando unità mobili per i test e condividendo le strutture di laboratorio;

    15.

    invita la Commissione a sostenere le autorità nazionali nella creazione di centri di analisi, al fine di garantire la prossimità;

    16.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 360 del 30.10.2020, pag. 43.

    (2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

    (3)  GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1.

    (4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (5)  Testi approvati, P9_TA(2021)0145.


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