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Document 52021IP0147

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI))

GU C 506 del 15.12.2021, p. 54–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/54


P9_TA(2021)0147

Tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI))

(2021/C 506/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e del 2 ottobre 2020 (1) e del 21 luglio 2020 (2),

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2020 (3),

viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (4) e il pacchetto sulla tassazione del digitale (5), nonché le posizioni del Parlamento europeo su tali proposte,

vista la comunicazione della Commissione, del 15 gennaio 2019, dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)0008),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (6), proposta dalla sua commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (commissione TAXE),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (7), proposta dalla sua seconda commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (commissione TAXE2),

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, condotta dalla sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA) (8),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (9), proposta dalla commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3),

visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento (10),

visto il suo studio dal titolo Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali: sfide e soluzioni) (11),

visto il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 relativo al piano d'azione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) dell'ottobre 2015, in particolare l'azione 1 relativa alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione,

visti la relazione interinale del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dal titolo «Tax Challenges Arising from Digitalisation» (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione), adottata nel 2018, e il suo programma di lavoro volto a elaborare una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, adottato a maggio 2019,

visti la dichiarazione preliminare e le relazioni sui piani concernenti il pilastro I e il pilastro II, adottate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 a ottobre 2020, nonché i risultati di un'analisi economica e di una valutazione d'impatto effettuate dal segretariato dell'OCSE e ivi figuranti in allegato,

visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

visti i lavori in corso del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale per quanto riguarda le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione dell'economia,

vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione relativa al prelievo sul digitale, del 14 gennaio 2021 (Ares(2021)312667),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (12),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0103/2021),

A.

considerando che le attuali norme internazionali in materia di tassazione delle imprese sono fondate su principi elaborati all'inizio del XX secolo che non sono più adatti a un'economia sempre più globalizzata e digitalizzata, consentendo quindi varie pratiche fiscali dannose che compromettono le finanze pubbliche e la concorrenza leale;

B.

considerando che la proporzionalità e fattibilità delle suddette norme fiscali internazionali sono ora oggetto di riesame nell'ambito dei negoziati dell'OCSE al fine di garantire la competitività delle imprese europee in un'economia sempre più globalizzata e digitalizzata;

C.

considerando che la digitalizzazione dell'economia ha aggravato i problemi esistenti causati da un'eccessiva dipendenza delle società multinazionali da beni immateriali come la proprietà intellettuale;

D.

considerando che, a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e di una serie di rivelazioni riguardanti pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale e riciclaggio di denaro, i paesi del G20 hanno convenuto di affrontare tali questioni su scala mondiale a livello dell'OCSE tramite il progetto BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili), che ha condotto al piano d'azione BEPS;

E.

considerando che il piano d'azione BEPS è riuscito a raggiungere un consenso mondiale su molte questioni al fine di combattere l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; che, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, il che ha condotto all'adozione, nel 2015, di una relazione finale separata sull'azione 1 del piano BEPS;

F.

considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese una riforma del sistema internazionale di tassazione delle imprese per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e affrontare le sfide della tassazione dell'economia digitale;

G.

considerando che nel 2018 la Commissione ha presentato due proposte relative alla tassazione dell'economia digitale, tra cui una soluzione temporanea a breve termine che introduce un'imposta sui servizi digitali e una soluzione a lungo termine che definisce una presenza digitale significativa quale nesso per la tassazione delle imprese e che dovrebbe sostituire l'imposta sui servizi digitali; che il 25 ottobre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683); che il Parlamento europeo ha sostenuto tali proposte, le quali tuttavia non sono state adottate in sede di Consiglio, costringendo alcuni Stati membri a introdurre unilateralmente un'imposta sui servizi digitali;

H.

considerando che l'introduzione da parte degli Stati membri di imposte sui servizi digitali non coordinate e distinte, con norme e criteri fiscali differenti, aumentano la frammentazione all'interno del mercato unico, creano maggiore incertezza fiscale e sono meno efficienti rispetto a una soluzione comune a livello europeo;

I.

considerando che le misure adottate unilateralmente dagli Stati membri rischiano di aumentare le controversie commerciali internazionali, con possibili ripercussioni sulle imprese digitali e non digitali all'interno del mercato unico;

J.

considerando che, a seguito del mandato conferito dai ministri delle Finanze del G20 a marzo 2017 e dell'adozione del programma di lavoro a maggio 2019, il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, attraverso la sua task force sull'economia digitale, si è adoperato a favore di una soluzione globale consensuale basata su due pilastri: il pilastro I, incentrato sulla ripartizione dei diritti impositivi attraverso una nuova allocazione degli utili e nuove norme in materia di nesso, e il pilastro II, che affronta le rimanenti questioni riguardanti il BEPS, introducendo misure per garantire un livello minimo d'imposta;

K.

considerando che il 12 ottobre 2020 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ha pubblicato un pacchetto comprendente una dichiarazione preliminare e le relazioni sui piani concernenti il pilastro I e il pilastro II, che riflette pareri convergenti su una serie di caratteristiche, principi e parametri politici nell'ambito di entrambi i pilastri, pur individuando le restanti questioni politiche e tecniche ancora irrisolte;

L.

considerando che gli utili delle principali società multinazionali del settore digitale sono notevolmente aumentati negli ultimi anni; che le misure di confinamento in risposta alla pandemia di COVID-19 hanno accelerato ulteriormente la tendenza alla transizione verso un'economia basata sui servizi digitali, ponendo le imprese fisiche, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), in una situazione di ulteriore svantaggio; che è urgente agire rapidamente, tenendo conto dell'obiettivo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 di concludere i negoziati a luglio 2021 come primo passo positivo verso una distribuzione più equa degli oneri fiscali;

M.

considerando che adeguate normative fiscali internazionali sono fondamentali per prevenire le pratiche di evasione ed elusione fiscali e per elaborare un sistema impositivo equo ed efficiente che affronti le iniquità e garantisca certezza e stabilità, requisiti fondamentali per la competitività, nonché condizioni di parità tra le imprese, in particolare tra le PMI;

N.

considerando che la digitalizzazione dell'economia ha consentito alle piccole imprese in modo trasversale e in diversi settori di diventare più competitive e acquisire nuovi clienti; che le start-up e le scale-up di piccole dimensioni dovrebbero continuare a non essere gravate dalle misure dell'UE per la tassazione del digitale;

O.

considerando che le imprese digitali dipendono in larga misura da attività immateriali per la creazione di contenuti, in particolare attraverso l'utilizzo e la monetizzazione dei dati degli utenti, e che tale creazione di valore non è quantificata dagli attuali sistemi fiscali; che tale fenomeno crea un'asimmetria tra il luogo dove avviene la creazione di valore e il luogo di tassazione;

P.

considerando che l'assenza di un accordo internazionale o di un regolamento UE sulla tassazione del digitale è un ostacolo per un clima imprenditoriale più competitivo e propizio alla crescita nel mercato unico digitale;

Q.

considerando che la grave crisi economica cui l'Unione fa fronte richiede politiche fiscali moderne che consentano agli Stati membri di riscuotere, in maniera più efficiente ed efficace, le imposte dovute per le attività esercitate nel mercato unico;

R.

considerando che gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente e adottare una posizione unita, forte e ambiziosa nei negoziati internazionali in materia fiscale;

S.

considerando che le conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2020 dispongono che il Consiglio europeo «valut[erà] la situazione relativa ai lavori sull'importante questione della tassazione del digitale» nel marzo 2021;

T.

considerando che i ministri delle Finanze del G20 si sono riuniti il 7 e l'8 aprile 2021 e si riuniranno il 9 e il 10 luglio 2021 e faranno il punto su entrambi i pilastri dei negoziati sul quadro inclusivo;

Affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia

1.

prende atto del fatto che le norme fiscali internazionali vigenti risalgono all'inizio del XX secolo e che i diritti di imposizione sono prevalentemente fondati sulla presenza fisica delle imprese; sottolinea che la digitalizzazione e una forte dipendenza da attività immateriali hanno notevolmente aumentato la capacità delle imprese di svolgere attività commerciali significative in una giurisdizione dove non sono fisicamente presenti e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati, con il rischio di indurre l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

2.

chiede una nuova e più equa ripartizione dei diritti impositivi per le multinazionali altamente digitalizzate e la revisione del tradizionale concetto di stabile organizzazione, in quanto non contempla l'economia digitalizzata; ricorda la posizione del Parlamento sulla C(C)CTB per creare una stabile organizzazione virtuale, tenendo conto del luogo dove avviene la creazione di valore e sulla base del valore e degli utili generati dagli utenti; fa presente che gli utenti delle piattaforme online e i consumatori di servizi digitali sono ora elementi centrali nella creazione di valore delle imprese altamente digitalizzate e non possono essere trasferiti al di fuori di una giurisdizione alla stregua del capitale e del lavoro, e dovrebbero essere quindi presi in considerazione nella definizione di un nuovo nesso fiscale al fine di fornire una soluzione efficace alla pianificazione fiscale aggressiva e all'elusione fiscale;

3.

condivide la preoccupazione secondo cui una definizione restrittiva dei problemi in questione comporterebbe l'elaborazione di norme mirate solo per determinate imprese; sottolinea che i prezzi di trasferimento, la definizione di stabile organizzazione e i divari impositivi derivanti da vari sistemi fiscali eccessivamente complessi devono essere rivisti in particolare per quanto riguarda gli accordi in materia di doppia imposizione;

4.

sottolinea che le nuove soluzioni per tassare l'economia digitale dovrebbero preferibilmente tassare gli utili e non i ricavi;

5.

prende atto della significativa evoluzione delle nostre economie causata dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione; prende atto degli effetti positivi della digitalizzazione sulla nostra società e sulle nostre economie, nonché del grande potenziale della digitalizzazione per l'amministrazione fiscale in quanto funge da strumento per fornire servizi migliori ai cittadini, aumentare la fiducia dei cittadini nelle autorità fiscali e migliorare la competitività; deplora le carenze del sistema fiscale internazionale, che non è sempre idoneo ad affrontare adeguatamente le sfide della globalizzazione e della digitalizzazione; chiede un accordo che miri a un sistema fiscale equo ed efficace, rispettando nel contempo la sovranità nazionale nel settore della tassazione;

6.

chiede una riforma del sistema fiscale per combattere la frode fiscale e l'elusione fiscale; sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida nel rispondere a tali carenze;

7.

sottolinea la necessità di tassare le società multinazionali sulla base di una formula equa ed efficace per la ripartizione dei diritti impositivi tra i paesi; ricorda la proposta della Commissione relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

8.

pone l'accento sulla necessità di affrontare l'insufficiente tassazione dell'economia digitale; sottolinea la necessità di tenere conto della mobilità intrinseca delle multinazionali altamente digitalizzate, in particolare ai fini della creazione di valore, e di garantire un'equa distribuzione dei diritti impositivi tra tutti i paesi in cui svolgono un'attività economica e creano valore, comprese le attività di R&S; osserva che alcuni accordi esistenti in materia di doppia imposizione possono impedire un'equa ripartizione del diritto di imposizione e chiede che siano aggiornati; sottolinea la situazione speciale dei piccoli Stati membri periferici;

9.

è del parere che siano necessari ulteriori studi sull'onere fiscale complessivo di diversi modelli di impresa; deplora che l'elusione fiscale non sia soltanto dannosa per la riscossione delle entrate pubbliche, il che ostacola i servizi pubblici e sposta l'onere fiscale verso il cittadino medio, creando quindi maggiori disuguaglianze, ma abbia anche un effetto distorsivo sui mercati ponendo le imprese, in particolare le PMI, in una posizione di svantaggio e creando ostacoli ai nuovi operatori locali; sottolinea la necessità di prendere in considerazione i potenziali ostacoli all'ingresso delle PMI onde evitare di creare un settore digitale in cui siano presenti solo pochi grandi attori;

10.

ricorda che, in media, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota d'imposta effettiva pari solo al 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli d'impresa tradizionali;

11.

sottolinea che, nel contempo, la richiesta di servizi digitalizzati è esplosa a seguito dell'obbligo di svolgere molti compiti a distanza nel contesto della COVID-19; osserva pertanto che i fornitori di tali servizi digitalizzati sono stati collocati in una posizione più favorevole rispetto alle imprese tradizionali, in particolare le PMI;

12.

sottolinea che la relazione finale dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), azione 1-2015, conclude che l'economia digitale sta diventando sempre più essa stessa l'economia; riconosce la rapida digitalizzazione della maggior parte dei settori economici e la necessità di un sistema fiscale adeguato alle esigenze future, che non delimiti l'economia digitale, ma assicuri un'equa distribuzione dei ricavi tra i diversi paesi in cui ha luogo la creazione di valore;

13.

prende atto dell'importanza di distinguere il ruolo sia della tassazione che della regolamentazione e osserva che le strategie future in materia di tassazione del digitale non dovrebbero essere formulate per correggere le carenze nell'economia digitale, come ad esempio le rendite derivanti dal potere di monopolio sull'informazione, nel cui caso le misure normative sarebbero invece più appropriate;

Un accordo multilaterale globale: la soluzione preferibile, ma non l'unica percorribile

14.

chiede un accordo internazionale che miri a un sistema fiscale equo ed efficace; accoglie con favore gli sforzi compiuti nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 per raggiungere un consenso globale su una riforma multilaterale del sistema fiscale internazionale allo scopo di far fronte alle sfide del continuo trasferimento degli utili e dell'economia digitale; deplora tuttavia il fatto che il termine per un accordo, fissato per la fine del 2020, non sia stato rispettato; prende atto dello stato di avanzamento delle discussioni sulle proposte a livello tecnico, nonostante i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19, e chiede di giungere rapidamente a un accordo entro la metà del 2021 nel quadro di un processo negoziale inclusivo; invita gli Stati membri a impegnarsi attivamente sulle questioni fiscali anche in altri consessi internazionali come le Nazioni Unite;

15.

prende atto del fatto che l'approccio a due pilastri proposto nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 non delimita l'economia digitale, ma mira a una soluzione globale per quanto concerne le nuove sfide che essa pone; prende atto delle opinioni divergenti tra i membri del quadro inclusivo; ritiene, tuttavia, che entrambi i pilastri dovrebbero essere considerati complementari ed essere adottati entro la metà del 2021;

16.

sottolinea che il secondo pilastro mira ad affrontare le rimanenti sfide in materia di BEPS, assicurando in particolare che le grandi multinazionali, ivi comprese quelle digitali, versino un'aliquota d'imposta minima effettiva sul reddito delle società a prescindere dalla loro ubicazione; accoglie con favore il nuovo slancio impresso nei negoziati relativi al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dalle recenti proposte dell'amministrazione statunitense relative a un «forte incentivo per le nazioni ad aderire a un accordo globale che attui norme in materia di imposta minima a livello mondiale»; osserva che tali proposte includono un aumento al 21 % dell'imposta minima sui redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (GILTI) e un'aliquota SHIELD (Stopping Harmful Inversions and Ending Low-tax Developments) (Fermare le inversioni societarie e porre fine agli sviluppi in materia di bassa fiscalità) che sarebbe equivalente all'aliquota GILTI nel caso in cui non si raggiunga un accordo globale sul secondo pilastro (13); ritiene che un'eventuale aliquota minima effettiva debba essere fissata a un livello equo e sufficiente per scoraggiare il trasferimento degli utili ed evitare la concorrenza fiscale dannosa;

17.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i futuri compromessi dei negoziati relativi al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 tengano conto degli interessi dell'UE ed evitino di aggiungere complessità ed eventuali oneri burocratici supplementari per le PMI e i cittadini;

18.

accoglie con favore gli sforzi del segretariato dell'OCSE intesi a trovare una soluzione in merito all'interrogativo su come adeguare le nostre attuali norme fiscali internazionali nei confronti di un'economia globalizzata e digitalizzata; accoglie con favore la proposta di cui al primo pilastro relativa a un nuovo nesso fiscale e a nuovi diritti impositivi atti a rendere possibile la tassazione delle imprese multinazionali nelle giurisdizioni di mercato, anche quando non hanno una presenza fisica, sulla base della loro attività economica; sottolinea che nei modelli di impresa altamente digitalizzati l'interazione con gli utenti e i consumatori contribuisce in modo significativo alla creazione di valore e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione al momento della ripartizione dei diritti impositivi; osserva che alcune opzioni strategiche devono comunque essere determinate a livello globale;

19.

riconosce che il cosiddetto «importo A» creerebbe un nuovo diritto di imposizione per le giurisdizioni di mercato; sottolinea che nell'ambito di applicazione di questi nuovi diritti di imposizione dovrebbero rientrare tutte le grandi imprese multinazionali che potrebbero attuare pratiche BEPS, e almeno i servizi digitali automatizzati e le imprese rivolte ai consumatori, senza porre nel contempo ulteriori e inutili oneri a carico delle PMI ed evitando di aumentare il costo dei servizi per i consumatori;

20.

invita gli Stati membri a sostenere un accordo volto a garantire che livelli sufficienti di utili siano riassegnati alle giurisdizioni di mercato e che vada al di là della distinzione tra utili ordinari e non ordinari, che potrebbe condurre a distinzioni meramente artificiali;

21.

esprime preoccupazione per il fatto che un sistema eccessivamente complesso potrebbe in realtà aumentare le opportunità di aggirare le nuove norme convenute e invita l'OCSE e gli Stati membri in fase di negoziato ad adoperarsi per giungere a una soluzione semplice e attuabile; chiede che si tenga conto dei risultati relativi all'impatto amministrativo del piano d'azione BEPS dell'OCSE/G20;

22.

raccomanda affinché le opzioni strategiche difese dagli Stati membri nei negoziati riducano la complessità; sostiene pertanto processi amministrativi semplificati per le imprese multinazionali soggette ai nuovi diritti impositivi, anche in vista della riduzione dell'onere di attuazione per gli Stati membri, tenendo conto degli Stati membri non coinvolti in accordi fiscali che falsano la concorrenza, tra cui i cosiddetti «accordi per interesse»; ritiene che sia opportuna una riforma del principio di libera concorrenza;

23.

invita la Commissione e il Consiglio a intensificare il dialogo con la nuova amministrazione degli Stati Uniti riguardo alla strategia di imposizione fiscale del settore digitale al fine di trovare un approccio comune nell'ambito dei negoziati del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 prima di giugno 2021; accoglie con favore la recente dichiarazione della nuova amministrazione degli Stati Uniti con cui intende impegnarsi nuovamente in maniera attiva nei negoziati OCSE al fine di conseguire un accordo e abbandonare il concetto di «porto sicuro»; invita la Commissione a valutare attentamente le implicazioni delle nuove modifiche proposte dagli Stati Uniti nei confronti del primo pilastro; invita gli Stati membri a opporsi alla clausola «porto sicuro» che rischia di compromettere seriamente gli sforzi di riforma; invita la Commissione ad adoperarsi con una propria proposta per affrontare le sfide di un'economia digitale qualora una clausola «porto sicuro» dovesse essere inclusa nel primo pilastro della riforma; ricorda, a tale riguardo, la proposta a lungo termine della Commissione relativa a una presenza digitale significativa;

24.

prende atto della proposta di un meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie al fine di evitare la doppia imposizione e incrementare l'accettazione delle nuove norme; sottolinea il ruolo importante di quest'ultimo meccanismo, in particolare per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale internazionale; evidenzia tuttavia che il modo migliore per conseguire la certezza fiscale è di stabilire norme semplici, chiare e armonizzate volte innanzitutto a evitare le controversie; sottolinea che qualsiasi meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie non dovrebbe porre i paesi in via di sviluppo in una posizione di svantaggio;

25.

è consapevole del fatto che con un accordo internazionale dovrebbero essere evitate controversie e ritorsioni commerciali dannose che hanno effetti potenzialmente negativi su altri settori economici;

26.

invita la Commissione a completare la propria valutazione d'impatto relativa agli effetti del primo e del secondo pilastro sulla riscossione delle entrate per gli Stati membri e a informare il Consiglio e il Parlamento in merito alle sue conclusioni; invita la Commissione, sulla base di tale valutazione d'impatto, a fornire consulenza e orientamento agli Stati membri affinché adottino posizioni nei negoziati atte a difendere gli interessi dell'UE;

27.

invita ciascuno Stato membro e la Commissione a coordinare le loro posizioni al fine di parlare con una sola voce;

Un appello per un'azione immediata da parte dell'UE

28.

esprime rammarico per il fatto che il mancato raggiungimento di una soluzione in sede di quadro inclusivo dell'OCSE/G20 a ottobre 2020 abbia prolungato una situazione di insufficiente tassazione dell'economia digitale; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha ampiamente favorito le imprese digitali, in particolare quelle che sono state in grado di espandere le proprie operazioni, mentre molte altre imprese, in particolare le PMI, ne hanno risentito, inoltre ha accelerato la transizione verso un'economia digitale, sottolineando così ulteriormente la necessità di trovare soluzioni multilaterali per riformare l'attuale sistema fiscale al fine di garantire che l'economia digitale apporti un contributo equo;

29.

sottolinea che i governi devono riscuotere un livello senza precedenti di risorse per riprendersi dalla crisi della COVID-19 e che la mobilitazione delle entrate da settori con insufficiente tassazione può contribuire al finanziamento della ripresa;

30.

ritiene che le sfide in materia fiscale derivanti dall'economia digitale siano una questione globale e che sia urgentemente necessario un accordo a livello degli Stati G20/OCSE per rendere possibile il coordinamento internazionale; reputa che una soluzione internazionale ambiziosa e armonizzata sia preferibile a un mosaico di imposte digitali nazionali o regionali recanti potenziali rischi e abbia molte più probabilità di trovare un sostegno unanime in sede di Consiglio;

31.

insiste pertanto sul fatto che, indipendentemente dall'andamento dei negoziati nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, l'UE dovrebbe disporre di una posizione alternativa ed essere pronta a presentare le proprie proposte per la tassazione dell'economia digitale entro la fine del 2021, soprattutto in quanto le proposte dell'OCSE si applicano solo a un gruppo ristretto di società e possono rivelarsi insufficienti; invita la Commissione a rispettare l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla cooperazione in materia di bilancio presentando le sue proposte relative a un prelievo sul digitale entro giugno 2021, anticipando nel contempo la loro compatibilità con la riforma nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 qualora vi sia un accordo al riguardo; raccomanda alla Commissione di presentare un calendario che tenga conto di diversi scenari, in particolare in presenza e in assenza di un accordo a livello dell'OCSE entro la metà del 2021;

32.

invita la Commissione a valutare, in particolare, l'introduzione di un'imposta temporanea sui servizi digitali dell'UE quale primo passo necessario; sottolinea che, qualora sia raggiunto un accordo internazionale nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, tali soluzioni europee dovrebbero essere adattate di conseguenza; ricorda che un'imposta sui servizi digitali dell'UE può essere prevista solo come primo passo temporaneo;

33.

chiede all'UE di attuare l'esito futuro dei negoziati internazionali in maniera armonizzata e invita la Commissione a presentare una proposta a tal fine;

34.

sottolinea che un fallimento dei negoziati OCSE porterà a un'ulteriore frammentazione in relazione alle imposte sui servizi digitali che potrebbero anche essere dannose per le imprese europee che mirano a espandere il loro modello di impresa in altri mercati; ricorda l'importanza di raggiungere un accordo a livello dell'OCSE per evitare eventuali guerre commerciali; sottolinea che, sebbene la tassazione sia di competenza degli Stati membri, è necessario un forte coordinamento;

35.

sottolinea che le imprese digitali dell'UE che hanno sede in uno Stato membro e sono soggette alle imposte societarie dell'UE sono svantaggiate rispetto alle imprese straniere che non hanno una «presenza fisica» in nessuno Stato membro e possono pertanto evitare di pagare le imposte sulle società nell'UE anche se operano con utenti europei; pone l'accento sulla necessità di creare condizioni di parità per i fornitori di servizi tradizionali e di servizi digitalizzati e automatizzati, nonché le imprese rivolte ai consumatori nell'UE, garantendo che questi ultimi ricevano un trattamento fiscale nel luogo in cui realizzano gli utili che preveda un'aliquota equa;

36.

sottolinea che qualsiasi imposta sui servizi digitali dell'UE deve evitare inutili aumenti dei costi di conformità e deve definizioni chiare e disposizioni trasparenti che siano semplici da rispettare e applicare, nonché promuovere certezza giuridica e normativa;

37.

chiede l'adozione di norme proporzionate per evitare di indebolire le PMI, le start-up e le imprese coinvolte nel processo di digitalizzazione delle loro attività; evidenzia che la politica fiscale può costituire uno degli strumenti per sostenere la competitività del mercato unico a tale riguardo; sottolinea che è necessaria una politica fiscale propizia alla crescita e volta a rafforzare la competitività internazionale del mercato unico;

38.

pone l'accento sulla necessità di rivedere le norme esistenti in materia di doppia imposizione onde garantire che tutti gli utili in uscita dall'UE siano tassati;

39.

rileva che taluni Stati membri considerano la tassazione delle grandi imprese altamente digitalizzate una questione urgente e hanno pertanto introdotto imposte sui servizi digitali a livello nazionale; osserva che tali imposte digitali nazionali incidono sul commercio e sui negoziati internazionali; sottolinea, tuttavia, che l'introduzione di soluzioni nazionali a livello unilaterale può generare un rischio di frammentazione e incertezza fiscale nel mercato unico; sottolinea che il moltiplicarsi delle misure nazionali rende tanto più urgente l'introduzione di una soluzione europea coordinata; ricorda che, qualora sia trovata una soluzione multilaterale efficace, sarà opportuno procedere alla graduale eliminazione di queste misure nazionali;

40.

ricorda che, sebbene la fiscalità sia essenzialmente di competenza degli Stati membri, i governi devono, nella massima misura possibile, esercitarla nel rispetto dei principi comuni del diritto dell'UE al fine di garantire la coerenza tra i quadri nazionali, consentendo in tal modo una concorrenza leale ed evitando impatti negativi sulla coerenza complessiva dei principi fiscali dell'Unione;

41.

osserva che il Consiglio non ha raggiunto un accordo su nessuna delle correlate proposte della Commissione, concernenti l'imposta sui servizi digitali, la presenza digitale significativa o la CCTB e la CCCTB; invita gli Stati membri a riconsiderare le proprie posizioni su tali proposte qualora falliscano i negoziati OCSE, segnatamente alla luce delle circostanze senza precedenti della crisi della COVID-19, o a vagliare la possibilità di integrarle in una potenziale attuazione futura degli accordi OCSE, nonché a valutare tutte le opzioni previste dai trattati qualora non sia possibile raggiungere un accordo unanime;

42.

invita gli Stati membri a riavviare un dialogo politico ad alto livello, in seno al Consiglio, per spianare la strada a una decisione rapida ed efficace in merito alla tassazione del digitale all'interno del mercato unico, a prescindere dall'esito dei negoziati internazionali; invita il Consiglio a compiere progressi sui fascicoli legislativi già adottati dal Parlamento al fine di rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE;

43.

si compiace della valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 14 gennaio 2021, relativa a un prelievo sul digitale; osserva che la digitalizzazione può aumentare la produttività e il benessere dei consumatori, ma che è altresì di fondamentale importanza per assicurare che le multinazionali altamente digitalizzate contribuiscano con la loro giusta quota alla società; invita la Commissione a valutare attentamente in che misura la portata, la definizione e la segmentazione delle attività, delle transazioni, dei servizi o delle imprese digitali saranno in linea con gli sforzi internazionali per trovare una soluzione globale;

44.

prende atto delle tre opzioni in materia di politica fiscale citate nella valutazione d'impatto iniziale, tra cui:

a)

un'integrazione dell'imposta sul reddito delle società che sarebbe compatibile con i negoziati internazionali e gli accordi fiscali bilaterali;

b)

un'imposta basata sulle entrate in assenza di una soluzione efficace concordata a livello internazionale, sottolineando tuttavia che un'imposta digitale dovrebbe preferibilmente tassare gli utili;

c)

un'imposta sulle operazioni digitali svolte tra imprese nell'UE, ravvisando il rischio di spostare l'onere del pagamento delle imposte dalle grandi imprese digitalizzate alle imprese più piccole che si basano su tali servizi;

45.

chiede una valutazione dettagliata degli impatti che ciascuna opzione avrebbe sia sull'agenda digitale dell'UE che sul mercato unico, nonché di eventuali controversie commerciali e ritorsioni da parte di altri attori economici e di possibili effetti di ricaduta su altri settori dell'economia;

46.

chiede di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito delle procedure legislative nel settore della fiscalità; invita la Commissione a esplorare tutte le possibilità offerte dai trattati; prende atto, a tale riguardo, del calendario verso il voto a maggioranza qualificata proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 gennaio 2019 dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE»;

Un prelievo sul digitale come nuova risorsa propria dell'UE

47.

accoglie con favore l'Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (14), conformemente al principio dell'universalità di bilancio, e ricorda l'impegno giuridicamente vincolante della Commissione a presentare entro giugno 2021 una proposta legislativa relativa a un prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria; sottolinea l'impegno giuridicamente vincolante del Parlamento, del Consiglio e della Commissione a seguire senza indugio le misure stabilite nella tabella di marcia, al fine di metterla in atto entro il 1o gennaio 2023;

48.

ricorda che il Parlamento ha ribadito, con ampie maggioranze, il proprio impegno a favore dell'introduzione di un prelievo dell'UE sul digitale quale risorsa propria in una serie di relazioni e risoluzioni (15);

49.

evidenzia che l'accordo interistituzionale, che comprende una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, vincola il Consiglio, il Parlamento e la Commissione a procedere in modo irreversibile verso un prelievo dell'UE sul digitale che sarà integralmente iscritto nel bilancio a lungo termine dell'UE come risorsa propria e fonte stabile di reddito a lungo termine; sottolinea che, indipendentemente dal fatto che le norme di base siano stabilite a livello di OCSE o dell'Unione europea, le entrate generate negli Stati membri dalla tassazione del digitale possono e devono diventare una risorsa propria; ritiene che lo stesso approccio debba essere seguito anche per tutte le altre entrate generate da qualsiasi accordo a livello dell'OCSE;

50.

è dell'avviso che le entrate generate dal prelievo dell'UE sul digitale sarebbero intrinsecamente collegate all'apertura delle frontiere del mercato unico e all'«Unione digitale» e costituirebbero pertanto una base alquanto adeguata e autentica per una risorsa propria dell'UE; insiste sul fatto che l'assegnazione di questo nuovo flusso di entrate pubbliche al bilancio dell'UE contribuirebbe a risolvere diverse questioni problematiche legate all'equivalenza di bilancio e alla coerenza di bilancio;

51.

chiede una struttura fiscale e disposizioni di attuazione volti a ridurre al minimo i rischi di eventuali ricadute economiche sui cittadini e i consumatori dell'UE; è convinto che trasformare il gettito del prelievo sul digitale in una risorsa propria per il bilancio dell'UE contribuirebbe a ripartire e ridistribuire equamente tali costi tra gli Stati membri;

52.

ricorda che le risorse proprie basate sul prelievo dell'UE sul digitale e/o sulle norme dell'OCSE non devono essere formalmente destinate ad alcun programma o fondo specifico, in conformità del principio dell'universalità del bilancio; ribadisce che esse costituiranno entrate generali, assieme ad altre nuove risorse proprie il cui importo complessivo dovrebbe essere sufficiente a coprire almeno i costi dei rimborsi dello strumento per la ripresa Next Generation EU; ricorda che qualsiasi entrata proveniente da nuove risorse proprie che superi il fabbisogno effettivo di rimborsi continuerà a servire il bilancio dell'UE sotto forma di entrate generali;

53.

ricorda che, come indicato alla lettera G dell'allegato II dell'Accordo interistituzionale, le istituzioni riconoscono che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe sostenere l'adeguato finanziamento della spesa dell'Unione nell'ambito del QFP;

54.

sostiene che il gettito del prelievo dell'UE sul digitale farà parte di un paniere di nuove risorse proprie il cui introito sarà almeno sufficiente a coprire, attraverso il bilancio dell'UE, i futuri costi di rimborso (principale e interessi) della componente di sovvenzioni dello strumento per la ripresa, stimata intorno ai 15 miliardi di EUR in media all'anno e intorno a un massimo di 29,25 miliardi di EUR all'anno dal 2028 al 2058, evitando al contempo una riduzione della spesa per i programmi dell'UE; osserva che le entrate stimate vanno da alcuni miliardi di euro a diverse decine di miliardi di euro, in funzione di una serie di fattori tra cui la definizione esatta della base imponibile, il soggetto d'imposta, il luogo di tassazione, il calcolo e l'aliquota d'imposta, nonché dei tassi di crescita economica nei settori interessati;

55.

sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia dell'accordo interistituzionale, compreso il prelievo dell'UE sul digitale, aumenterà l'autonomia finanziaria dell'UE e la sua capacità di soddisfare le aspettative dei cittadini dell'UE riguardo agli obiettivi strategici dell'UE quali un mercato unico europeo equo e forte, il Green Deal europeo basato su una transizione giusta, il pilastro europeo dei diritti sociali e la trasformazione digitale, nonché la creazione di un valore aggiunto dell'UE con incrementi di efficienza elevati rispetto alla spesa nazionale;

56.

ricorda che le entrate provenienti dal prelievo dell'UE sul digitale devono contribuire al rimborso dello strumento per la ripresa e al finanziamento delle spese per i programmi e i fondi dell'Unione; ribadisce, a tale proposito, che qualsiasi quota delle entrate provenienti dal prelievo sul digitale trattenuta dagli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente proporzionale ai costi di riscossione sostenuti e non dovrebbe pregiudicare indebitamente il bilancio dell'UE;

57.

esorta la Commissione a integrare la posizione del Parlamento in fase di elaborazione delle proposte legislative relative al prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria e alla decisione riveduta sulle risorse proprie e invita il Consiglio ad adottare rapidamente tale proposta, in linea con la tabella di marcia; incoraggia le istituzioni a instaurare in modo rapido e costruttivo il «dialogo periodico» previsto dalla tabella di marcia convenuta sulle risorse proprie; esorta il Consiglio europeo a sostenere un ruolo di leadership risoluto per l'UE nello sforzo mondiale a favore di una tassazione più equa, adottando misure rapide e determinate verso l'introduzione di un prelievo sul digitale come risorsa propria nel corso del 2021; accoglie con favore, a tale riguardo, la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021, in cui si sottolinea il loro impegno a favore di tale sforzo;

o

o o

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf

(2)  https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/it/pdf

(4)  Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (COM(2016)0685) e proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).

(5)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(6)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(7)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(8)  GU C 369 del 11.10.2018, pag. 123.

(9)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(10)  Il seguito congiunto, del 16 marzo 2016, alle raccomandazioni su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alle risoluzioni della commissione TAXE, il seguito del 16 novembre 2016 alla risoluzione della commissione TAXE2, il seguito dell'aprile 2018 alla raccomandazione della commissione PANA e il seguito del 27 agosto 2019 alla risoluzione della commissione TAX3.

(11)  Hadzhieva, E., «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, febbraio 2019.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2019)0102.

(13)  The Made In America Tax Plan (Il piano fiscale americano), 2021, dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, pag. 12.

(14)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(15)  In particolare le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71), del 14 novembre 2018 dal titolo «relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo» (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179), del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (testi approvati, P9_TA(2019)0032), del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (testi approvati, P9_TA(2020)0124) e del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (testi approvati P9_TA(2020)0206), nonché la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (testi approvati, P9_TA(2020)0220).


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