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Document 52021AP0146

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) [Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

    GU C 506 del 15.12.2021, p. 237–240 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 506/237


    P9_TA(2021)0146

    Certificato verde digitale — Cittadini di paesi terzi

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    [Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

    (2021/C 506/41)

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

    alla proposta della Commissione

    REGOLAMENTO (UE) 2021/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato COVID-19 dell'UE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c).

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    (2)

    Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

    (3)

    Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sugli spostamenti verso il territorio degli Stati membri e al suo interno, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. Tali restrizioni hanno effetti negativi sui cittadini e le imprese, in particolare per i lavoratori e i pendolari transfrontalieri e i lavoratori stagionali.

    (4)

    Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (2).

    (5)

    Il 30 ottobre 2020 è stata adottata la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio (3) per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen, che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure figuranti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio.

    (6)

    Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comunemente stabilito tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di protezione di tali certificati.

    (7)

    Già adesso alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non sono applicate da vari Stati membri alle persone vaccinate. ▌Gli Stati membri dovrebbero accettare una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-Co-V-19, ed essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione validi rilasciati da altri Stati membri in conformità del presente regolamento ▌. Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, ad esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino. Per motivi di salute pubblica, è opportuno che quest'obbligo sia limitato alle persone cui sono stati somministrati vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o vaccini che figurano nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS . ▌Il regolamento (UE) 2021/xxxx del xx 2021 istituisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione.

    (8)

    Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli altri Stati membri.

    (9)

    Fatte salve le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dall'acquis di Schengen, in particolare dal regolamento (UE) 2016/399, e al fine di agevolare la circolazione nei territori degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di spostarsi, il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 istituito dal regolamento (UE) 2021/xxxx dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati da tale regolamento, a condizione che siano regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

    (10)

    Per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri, tali certificati devono essere pienamente interoperabili. Tutti i nodi di trasporto dell'Unione, come aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e di autobus, dove viene controllato il certificato, dovrebbero applicare criteri e procedure standardizzati e comuni per la verifica del certificato COVID-19 dell'UE sulla base di orientamenti sviluppati dalla Commissione.

    (11)

    Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda eventuali restrizioni alla libera circolazione e ad altri diritti fondamentali dovute alla pandemia, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, e non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia. Inoltre, ogni necessità di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/xxxx non può, di per sé, giustificare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) (4).

    (12)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo.

    (13)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Benché l'Irlanda non sia soggetta al presente regolamento, allo scopo di agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione potrebbe anch'essa rilasciare certificati, che soddisfino gli stessi requisiti applicabili al certificato COVID-19 dell'UE , ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e gli Stati membri potrebbero accettare tali certificati. L'Irlanda potrebbe a sua volta accettare certificati rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nei loro territori.

    (14)

    Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

    (15)

    Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

    (16)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

    (17)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

    (18)

    Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e hanno emesso un parere il […],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/XXXX [regolamento su un certificato COVID-19 dell'UE ] ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che risiedono o soggiornano regolarmente nei loro territori e hanno il diritto di spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.

    (*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

    (2)  GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

    (3)  Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio del 7 marzo 2011 sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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