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Document 52021AP0124

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

    GU C 506 del 15.12.2021, p. 136–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 506/136


    P9_TA(2021)0124

    Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    (2021/C 506/25)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07064/2/2020 — C9-0111/2021),

    visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1) e del 16 luglio 2020 (2),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (3),

    vista la sua posizione in prima lettura (4) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0435),

    vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0122/2021),

    1.

    approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

    2.

    approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    3.

    approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

    4.

    prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

    5.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

    6.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    7.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    8.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 33.

    (2)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 124.

    (3)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 79.

    (4)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0395.


    ALLEGATO

    Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

    Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro «Orizzonte Europa» o al programma precedente «Orizzonte 2020», come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la ripartizione indicativa di tale importo sarà la seguente:

    300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio», in particolare per la ricerca quantistica;

    100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità», e

    100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva».

    Dichiarazione del Parlamento europeo sugli accordi di associazione

    L'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), TFUE prevede l'approvazione del Parlamento europeo nel caso degli accordi di associazione ai sensi dell'articolo 217 TFUE. Inoltre, le condizioni che disciplinano l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa sono spesso contenute in tali accordi di associazione. Per dare la sua approvazione, il Parlamento europeo deve essere informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE. In aggiunta, al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare, è necessario che tali accordi contemplino tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni dell'Unione con un determinato paese terzo per quanto riguarda Orizzonte Europa.

    Il Parlamento europeo si attende quindi che, quando il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo che comporta l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa, tali posizioni non portino a eludere l'obbligo di ottenere l'approvazione del Parlamento europeo lasciando che sia tale organo a determinare gli aspetti essenziali della partecipazione del paese terzo a Orizzonte Europa.

    Pertanto, il Parlamento europeo ritiene che le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, laddove riguardino parti di accordi di associazione che disciplinano l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa, debbano limitarsi al minimo indispensabile. Inoltre, se l'adozione di tale decisione del Consiglio viene presa in considerazione dal negoziatore dell'Unione o dal Consiglio ovvero dal suo comitato speciale al momento di impartire direttive al negoziatore, il Parlamento europeo si aspetta di essere informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi della procedura, anche mediante un parere motivato sulle ragioni per cui l'adozione di una posizione a nome dell'Unione da parte di un organo istituito da un accordo si renda necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel [regolamento Orizzonte Europa] e nella [decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico].

    Dichiarazione della Commissione sul considerando 47

    La Commissione intende dare esecuzione al bilancio dell'Acceleratore del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito alle PMI, comprese le start-up, corrisponda a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente ai termini stabiliti all'articolo 48, paragrafo 1, e al considerando 47 del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

    Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

    Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei candidati a potenziali partenariati, sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e iv) presenterà e condividerà documenti relativi ai programmi di lavoro.

    Dichiarazione della Commissione sull'etica/ricerca sulle cellule staminali — Articolo 19

    Per il programma quadro Orizzonte Europa, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di riferimento etico del Settimo programma quadro per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane.

    La Commissione europea propone di mantenere questo quadro etico in quanto, in base all'esperienza maturata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

    1.

    La decisione in merito al programma quadro Orizzonte Europa esclude esplicitamente tre ambiti di ricerca dal finanziamento dell'Unione:

    le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

    le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni;

    le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

    2.

    Non è fornito alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un'attività di ricerca che sia ivi proibita.

    3.

    La decisione concernente Orizzonte Europa e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

    4.

    Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione degli obiettivi che intendono conseguire. Nella pratica, la parte più cospicua dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte Europa.

    5.

    Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti scientifici indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

    6.

    Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

    7.

    In determinati casi l'esame etico può essere effettuato nel corso del progetto.

    8.

    Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca.

    9.

    Le proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte, caso per caso, all'approvazione degli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

    10.

    La Commissione europea continuerà a operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

    11.

    La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare inutili derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

    12.

    La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se finalizzata alla produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

    Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5

    La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo l'interpretazione della Commissione il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si limita esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre si ritiene che le azioni di sviluppo non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento.

    Dichiarazione della Commissione sui diritti umani di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

    La Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e del suo secondo comma «L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma.» La Commissione, tuttavia, si rammarica dell'inclusione del «rispetto dei diritti umani» nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). Per nessun altro programma UE del futuro quadro finanziario pluriennale si è avvertita la necessità di includere un riferimento così esplicito, pur essendo ovvio che l'UE cerca di seguire un approccio coerente nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, nell'ambito di tutti i suoi strumenti e delle sue aree di intervento, approccio che la Commissione dovrebbe applicare nell'attuazione della presente disposizione.

    Dichiarazione del Consiglio

    Il Consiglio invita la Commissione a garantire il massimo coinvolgimento del Consiglio nel corso dei negoziati relativi ad accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione, incluso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 218 del TFUE. A tal fine il Consiglio può designare un comitato speciale che viene consultato nella conduzione dei negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto di detti accordi, conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

    A questo riguardo il Consiglio ricorda il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sull'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, secondo cui la Commissione deve fornire a tale comitato speciale, a tempo debito prima delle riunioni di negoziazione, tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo dello svolgimento dei negoziati, quali, segnatamente, gli orientamenti annunciati e le posizioni difese dalle altre parti durante i negoziati, al fine di permettere la formulazione di consulenze e pareri relativi ai negoziati (2).

    Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione e che includono un'autorizzazione permanente affinché la Commissione stabilisca le modalità e le condizioni specifiche applicabili a ciascun paese in relazione alla sua partecipazione a un determinato programma, e qualora la Commissione sia assistita in questo compito da un comitato speciale, il Consiglio ricorda che la Commissione deve agire consultando tale comitato speciale in maniera sistematica nel corso del processo negoziale, per esempio condividendo i progetti di testi prima delle riunioni con i paesi terzi interessati e tenendo regolari riunioni informative e di riepilogo.

    Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione ma non sia previsto alcun comitato speciale, il Consiglio ritiene che la Commissione debba, analogamente, dialogare con il Consiglio e i suoi organi preparatori in maniera sistematica nel corso del processo negoziale al momento di stabilire le modalità e le condizioni specifiche applicabili all'associazione a Orizzonte Europa.

    Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione internazionale

    La Commissione prende atto della dichiarazione unilaterale del Consiglio, di cui terrà debitamente conto, in linea con il trattato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e il principio dell'equilibrio istituzionale, quando consulterà il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5

    Il Consiglio ricorda che dall'articolo 179, paragrafo 3 e dall'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, letti in combinato disposto, consegue che l'Unione può adottare solo un unico programma quadro pluriennale che comprende tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il Consiglio è pertanto del parere che il Fondo europeo per la difesa citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca dell'Unione Orizzonte Europa — che contempla le azioni in materia sia di ricerca che di sviluppo tecnologico di tale Fondo — costituisca un programma specifico che attua il programma quadro ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, del TFUE e rientri nell'ambito di applicazione del regolamento che istituisce tale programma quadro.


    (1)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

    (2)  Cfr. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio, C-425/13, ECLI:EU:C:2015:483, punto 66.


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