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Document 52021AE5586

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) [COM(2021) 802 final — 2021/0426 (COD)]

EESC 2021/05586

GU C 290 del 29.7.2022, p. 114–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 290/114


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)

[COM(2021) 802 final — 2021/0426 (COD)]

(2022/C 290/18)

Relatore:

Mordechaj Martin SALAMON

Consultazione

Parlamento europeo, 14.2.2022

Consiglio, 9.2.2022

Base giuridica

Articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture e società dell’informazione

Adozione in sezione

10.3.2022

Adozione in sessione plenaria

23.3.2022

Sessione plenaria n.

568

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

212/6/6

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (Energy Performance of Buildings Directive — EPBD), in quanto essa raccoglie le sfide fondamentali individuate in suoi precedenti pareri per fornire strumenti di lotta contro la povertà energetica e rimediare al sottoinvestimento strutturale a lungo termine nel settore dell’edilizia, promuovere la ristrutturazione soprattutto degli edifici inefficienti dal punto di vista energetico e avviarci sulla strada di un riscaldamento e un raffrescamento decarbonizzati.

1.2.

Il CESE sostiene con convinzione questo approccio dell’UE volto a realizzare un ambiente edificato efficiente sotto il profilo energetico, di alta qualità e privo di combustibili fossili, in quanto le misure adottate al livello dell’UE sono più efficienti nell’accelerare la necessaria transizione.

1.3.

Il CESE ritiene che la recente brusca impennata dei prezzi dell’energia e la prospettiva, perlomeno nel medio periodo, di prezzi energetici elevati, abbiano dimostrato che è ancora più importante mettere in atto una strategia per alleviare ed eliminare la povertà energetica. Occorre attuare misure concrete volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici al fine di garantire un alloggio dignitoso, economicamente accessibile e sano per tutti. Tra queste misure deve figurare anche la rimozione sicura dell’amianto dagli edifici.

1.4.

Il CESE sostiene fermamente la definizione di norme minime di prestazione energetica, in particolare per gli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. L’introduzione del principio a livello dell’UE è un passo avanti significativo.

1.5.

Il CESE chiede che fin dall’inizio sia definita una progressione più globale dei requisiti per i miglioramenti, con un calendario più chiaro e completo fino al 2050, al fine di incoraggiare ristrutturazioni lungimiranti.

Poiché l’EBPD non fornisce di per sé nuovi finanziamenti e il compito di finanziare le ristrutturazioni necessarie è molto impegnativo, il CESE ritiene fondamentale che il quadro e gli strumenti previsti dall’EBPD per accedere sia ai finanziamenti pubblici che ai crediti bancari siano all’altezza degli obiettivi.

1.6.

Considerato il loro ruolo centrale nel migliorare l’efficienza energetica del parco immobiliare, il CESE accoglie con favore il rafforzamento dei requisiti, dell’affidabilità e dell’utilizzabilità degli attestati di prestazione energetica (APE).

1.7.

Il CESE si compiace dell’importanza crescente dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici e dell’inclusione in essi della comunicazione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per ridurre la povertà energetica.

1.8.

Il CESE sostiene la creazione di un «passaporto di ristrutturazione» degli edifici entro il 2024, che consenta ai consumatori di accedere più facilmente alle informazioni e di ottenere costi più bassi al momento di pianificare la ristrutturazione dei loro edifici.

1.9.

Il CESE riconosce la necessità di includere obblighi relativi alla comunicazione delle emissioni di carbonio nell’intero ciclo di vita degli edifici (produzione e costruzione, utilizzo e fine vita), in quanto il fattore principale di impatto climatico derivante dalle nuove abitazioni potrebbe provenire dai materiali utilizzati e dallo sforzo di costruzione. Il CESE sottolinea la necessità di garantire che la definizione di «edificio a emissioni zero» consenta un’interazione ottimale di tale edificio con i sistemi energetici circostanti e includa tutte le emissioni intrinseche di gas a effetto serra. Le valutazioni del ciclo di vita dovrebbero essere intese come strumenti di orientamento specifici per progetto che mettono a confronto le diverse scelte di materiali e di tecniche.

1.10.

Il CESE chiede di attuare un vero e proprio processo di «comunità» per la formazione e il miglioramento delle competenze delle maestranze del settore edilizio.

2.   Contesto

2.1.

La Commissione ha proposto una rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) nel contesto dell’obiettivo del Green Deal europeo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Nel quadro della strategia «Pronti per il 55 %», la direttiva EPBD dà seguito alla strategia per l’ondata di ristrutturazioni, che ha fissato l’obiettivo minimo di raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2030, evidenziando che occorre adottare le necessarie misure normative, finanziarie e di sostegno.

2.2.

La direttiva EPBD ha il fine di fornire le misure e gli strumenti necessari nell’ambito dei tre settori di interesse della strategia per l’ondata di ristrutturazioni, vale a dire lotta alla povertà e all’inefficienza energetiche; gli edifici pubblici e le infrastrutture sociali che mostrano la via da seguire; e la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento.

2.3.

Viene proposta una serie di modifiche e aggiunte all’attuale direttiva EPBD, in particolare:

Dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero; i nuovi edifici pubblici dovranno essere a emissioni zero già dal 2027.

È imposto agli Stati membri un nuovo obbligo di provvedere affinché tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici e tutti gli edifici non residenziali conseguano almeno la classe di prestazione energetica F entro il 2027 e almeno la classe E entro il 2030. Tutti gli edifici residenziali devono anch’essi conseguire almeno la classe F entro il 2030 e almeno la classe E entro il 2033. Data la ridefinizione delle classi di prestazione energetica, tali requisiti comporteranno un miglioramento per oltre il 15 % del parco immobiliare entro il 2033.

L’obbligo di avere un attestato di prestazione energetica è esteso agli edifici in fase di ristrutturazione importante, agli edifici per i quali viene rinnovato un contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici. Gli edifici o le unità immobiliari che sono offerti in vendita o in locazione devono avere un attestato di prestazione energetica, che deve essere indicato in tutti gli annunci.

I piani nazionali di ristrutturazione degli edifici saranno pienamente integrati nei piani nazionali per l’energia e il clima per garantire la comparabilità e il monitoraggio dei progressi, comprese le tabelle di marcia per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e raffrescamento entro il 2040 al più tardi.

Un «passaporto di ristrutturazione» dell’edificio consentirà ai consumatori di avere accesso alle informazioni e di ottenere costi più bassi, per facilitare la loro pianificazione e una ristrutturazione passo dopo passo verso un livello di emissioni zero.

Gli Stati membri sono invitati a includere considerazioni sulla ristrutturazione nelle regole di finanziamento pubblico e privato e a stabilire strumenti adeguati, in particolare per le famiglie a basso reddito.

Viene introdotta una clausola di decadenza per gli incentivi finanziari all’uso dei combustibili fossili negli edifici.

Devono essere create infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e spazi di parcheggio per le biciclette.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD), in quanto essa raccoglie le sfide fondamentali individuate in suoi precedenti pareri per fornire strumenti di lotta contro la povertà energetica, rimediare al sottoinvestimento strutturale a lungo termine nel settore dell’edilizia, promuovere la ristrutturazione soprattutto degli edifici inefficienti dal punto di vista energetico e avviarci sulla strada di un riscaldamento e un raffrescamento decarbonizzati.

3.2.

Il problema degli edifici scarsamente o moderatamente isolati che dipendono dai combustibili fossili per il riscaldamento e il raffrescamento riguarda l’intera UE. In assenza di politiche coordinate al livello dell’UE, vi è il rischio che gli Stati membri non adottino misure sufficienti per il timore di una disparità di condizioni.

3.3.

Pertanto, il CESE sostiene con convinzione la proposta della Commissione di un approccio dell’UE volto a realizzare un ambiente edificato efficiente sotto il profilo energetico, di alta qualità e privo di combustibili fossili. Le misure adottate al livello dell’UE sono più efficienti nell’accelerare la necessaria transizione. Inoltre, un approccio comune al livello dell’UE permette di sfruttare i vantaggi del mercato interno, come le economie di scala e la cooperazione tecnologica tra gli Stati membri. Un tale approccio contribuisce inoltre ad una maggiore certezza per gli investitori e sostiene nel complesso il ruolo guida che l’UE e le imprese europee possono svolgere in quanto modelli normativi e pionieri in questo campo a livello mondiale.

3.4.

Il CESE ritiene che la recente brusca impennata dei prezzi dell’energia e la prospettiva, perlomeno nel medio periodo, di prezzi energetici elevati, abbiano dimostrato che è ancora più importante mettere in atto una strategia per alleviare ed eliminare la povertà energetica. Se nel 2018 il 6,8 % degli abitanti dell’UE (30,3 milioni) non è stato in grado di pagare regolarmente le bollette, comprese quelle dell’energia, e ha quindi rischiato la sospensione dell’erogazione, gli ultimi sviluppi hanno ulteriormente peggiorato la situazione. A lungo termine è necessario adottare misure concrete volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici per garantire a tutti un alloggio dignitoso, economicamente accessibile e sano. Questo impegno è tanto più urgente in quanto si registrerà un rialzo dei costi per il riscaldamento e il raffrescamento basati su combustibili fossili dovuto all’aumento dei costi delle quote di emissioni.

3.5.

Il CESE sostiene fermamente la definizione di norme minime di prestazione energetica, in particolare per gli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. L’introduzione di tale principio a livello dell’UE è un passo avanti significativo. Spetta tuttavia agli Stati membri decidere se il resto del patrimonio edilizio residenziale debba essere coperto da norme stabilite a livello nazionale.

3.6.

Il CESE è favorevole all’accento posto sull’eliminazione della povertà energetica attraverso la ristrutturazione prioritaria della parte del parco immobiliare residenziale con le prestazioni peggiori, ma questo non dovrebbe avere come conseguenza una minore attenzione al miglioramento di altri edifici residenziali. Il CESE chiede quindi che fin dall’inizio sia introdotta una progressione più globale dei requisiti per i miglioramenti, con un calendario più chiaro e completo fino al 2050. In questo modo, inoltre, i proprietari degli edifici potranno disporre di indicazioni circa i requisiti futuri al fine di pianificare la ristrutturazione a un livello di costo ottimale.

3.7.

Poiché gli attestati di prestazione energetica (APE) stanno diventando uno strumento centrale, occorre migliorarne l’affidabilità e l’usabilità. Il CESE accoglie quindi con favore il rafforzamento dei requisiti riguardanti il passaggio a un formato digitale, la buona qualità, il contenuto dettagliato e i metodi di calcolo precisi, l’accessibilità economica, l’accesso e la pubblicazione degli APE. Inoltre, dovrebbe essere sempre possibile rilasciare l’APE su supporto cartaceo ai cittadini che ne hanno bisogno.

3.8.

Il CESE accoglie con favore l’inclusione degli sforzi compiuti da ciascuno Stato membro per ridurre la povertà energetica nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, nei quali essi riferiranno in merito alla riduzione del numero di persone colpite dalla povertà energetica e alla quota della popolazione che vive in alloggi non idonei (ad esempio, con infiltrazioni dalle pareti o dal tetto) o in condizioni di conforto termico inadeguate.

3.9.

Il CESE sostiene l’istituzione di un «passaporto di ristrutturazione» degli edifici entro il 2024, ma si interroga sull’effetto che potrà avere, dato che non è obbligatorio. Il passaporto consentirà ai consumatori un accesso più agevole alle informazioni e garantirà costi più bassi nella pianificazione della ristrutturazione dei loro edifici. Come sviluppo positivo, esso include anche benefici più ampi legati alla salute, al comfort e alla capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici.

3.10.

Data la diffusa incapacità delle persone in condizioni di povertà energetica, e anche di molti piccoli proprietari immobiliari, di soddisfare i requisiti di finanziamento per avviare le ristrutturazioni, il CESE ritiene fondamentale che il quadro e gli strumenti previsti dall’EBPD in materia di finanziamento siano adeguati agli obiettivi. A tal fine occorre includere spiegazioni e orientamenti chiari sugli aspetti finanziari della ristrutturazione, compreso il ricorso ai crediti a livello locale. Il CESE rammenta inoltre il suo invito (nel parere TEN/723) a unificare i numerosi regimi in vigore per renderli più chiari e più accessibili alle famiglie e alle autorità pubbliche cui si rivolgono.

3.11.

Il CESE riconosce la necessità di includere nella direttiva EPBD obblighi relativi alla comunicazione delle emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita degli edifici (produzione e costruzione, uso e fine vita). Quando vengono costruiti nuovi edifici con bassi livelli di consumo energetico, il fattore principale di impatto sul clima può provenire non dall’uso dell’edificio ma dai materiali utilizzati e dallo sforzo di costruzione. Le valutazioni del ciclo di vita dovrebbero essere intese come strumenti di orientamento specifici per progetto che mettono a confronto le diverse scelte di materiali e di tecniche.

3.12.

Il CESE sottolinea la necessità di garantire che la definizione di «edificio a emissioni zero» sia tale da consentire a tale edificio di interagire in modo ottimale con i sistemi energetici circostanti e includa le emissioni intrinseche di gas a effetto serra derivanti dall’uso di materiali da costruzione e dal cantiere.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Se da un lato la direttiva EBPD di per sé non fornisce nuovi finanziamenti, dall’altro stabilisce i requisiti per i livelli di finanziamento degli Stati membri e il coordinamento degli sforzi finanziari per creare un quadro giuridico e finanziario su misura, compreso il sostegno finanziario mirato. Il CESE si chiede, tuttavia, se il finanziamento sarà in realtà facilmente accessibile ai potenziali ristrutturatori e ritiene che non sia chiaro se lo sforzo finanziario totale in ogni Stato membro sarà sufficiente a realizzare gli obiettivi di ristrutturazione.

4.2.

Ad oggi, accade fin troppo spesso che i finanziamenti e le sovvenzioni vengano erogati solo una volta che i lavori di ristrutturazione energetica sono stati completati, il che per molti consumatori rappresenta un ostacolo all’avvio dei lavori stessi. Il CESE raccomanda pertanto che la proposta di direttiva stabilisca che i sistemi di finanziamento coprano almeno in parte i costi iniziali sostenuti dai consumatori.

4.3.

Il CESE rinnova la sua richiesta (avanzata nel parere TEN/749) che una quota sostanziale del 37 % del dispositivo per la ripresa e la resilienza destinato ai progetti verdi venga assegnata a progetti in materia di efficienza energetica, in linea con la domanda e le esigenze effettive di ciascuno Stato membro.

4.4.

Il CESE ritiene fondamentale per il successo della direttiva EPBD che gli Stati membri siano tenuti ad adeguare i quadri normativi non idonei e a rimuovere gli ostacoli non economici, tra i quali è soprattutto il problema della divergenza di interessi a ostacolare la ristrutturazione per molti proprietari e locatari di case. Allo stesso tempo, il CESE ritiene necessario includere una protezione dei locatari da livelli di canone sproporzionati in seguito alla ristrutturazione, attraverso un sostegno ai canoni o limiti agli aumenti degli stessi.

4.5.

Il CESE ritiene che una revisione degli articoli della direttiva relativi agli attestati di prestazione energetica (APE) sia attesa da tempo. Dall’esperienza degli APE in tutta Europa emerge l’esigenza di apportare diversi adeguamenti necessari, alcuni dei quali presenti nella proposta attuale.

4.6.

Il CESE riconosce come un passo avanti l’obbligo imposto agli Stati membri di garantire la qualità, l’affidabilità e l’accessibilità economica degli APE, oltre che di effettuare controlli e stabilire un sistema di controllo ben funzionante.

Il CESE considera miglioramenti preziosi la riduzione del periodo di validità dell’APE a cinque anni per il parco immobiliare meno efficiente dal punto di vista energetico, la necessità che gli esperti siano qualificati o certificati e indipendenti e il requisito esplicito di includere una visita in loco prima di rilasciare l’APE.

4.7.

Il CESE propone di rafforzare l’utilità dell’APE per i consumatori includendovi informazioni su:

a)

la durata di vita residua del sistema di riscaldamento, il costo medio dei lavori; e

b)

i contatti o recapiti dello sportello unico più vicino.

4.8.

Il CESE sostiene la proposta di semplificare a livello europeo le classi di prestazione (A-F) all’interno dell’APE e la creazione di modelli comuni. Sono passi avanti anche l’introduzione di requisiti per istituire banche dati facilmente accessibili a livello nazionale per gli APE, i passaporti di ristrutturazione degli edifici e gli indicatori di predisposizione degli edifici all’intelligenza, unitamente al trasferimento di informazioni dalle banche dati nazionali all’Osservatorio europeo del parco immobiliare.

4.9.

Il CESE osserva che la coerenza tra il passaporto di ristrutturazione degli edifici e gli attestati di prestazione energetica è necessaria per evitare ridondanze e inutili costi aggiuntivi.

4.10.

Il CESE rinnova la sua richiesta (TEN/723) di rafforzare ulteriormente l’Osservatorio della povertà energetica e di stabilire una stretta cooperazione con l’Osservatorio europeo del parco immobiliare.

4.11.

Per i cittadini europei, l’accesso alla consulenza, alle informazioni, all’assistenza alla pianificazione e all’orientamento finanziario sarà fondamentale. Si stima che attualmente i proprietari di abitazioni che ricevono un’assistenza per la ristrutturazione energetica da parte degli sportelli unici siano intorno ai 100 000 all’anno, mentre nel 2030 il potenziale potrebbe essere di circa 2 000 000 di proprietari all’anno (1). Il CESE chiede un migliore sviluppo e coordinamento degli sportelli unici a livello nazionale, un loro adeguato finanziamento, la condivisione transfrontaliera delle buone pratiche e un seguito più attento di queste strutture da parte della Commissione.

4.12.

Il CESE sostiene l’ampliamento della consultazione pubblica sul progetto di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici e propone che le organizzazioni dei consumatori siano menzionate in modo specifico, poiché sono nella posizione migliore per fornire valutazioni e riscontri sull’efficacia con cui i programmi e gli strumenti finanziari raggiungono i consumatori.

4.13.

Il CESE prende atto del rafforzamento dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza (Smart Readiness Indicator — SRI) attraverso lo sviluppo delle definizioni, dei requisiti e della condivisione dei dati necessari, ma si rammarica che nell’SRI non siano ancora stati inclusi gli edifici residenziali né indicati i livelli obbligatori da raggiungere.

4.14.

Dati i notevoli investimenti, le innovazioni previste e l’aumento dei livelli di attività nei settori pertinenti, il fabbisogno di manodopera qualificata, riqualificata e aggiornata aumenterà considerevolmente. Il CESE accoglie quindi con favore l’obbligo per gli Stati membri di promuovere e finanziare l’istruzione e la formazione per garantire una manodopera qualificata nel settore dell’edilizia e il corrispondente obbligo di presentare, nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, una panoramica delle capacità nei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Il CESE chiede di attuare un vero e proprio processo «di comunità» per la formazione e il miglioramento delle competenze delle maestranze del settore edilizio.

4.15.

Il CESE ribadisce la sua richiesta (avanzata nel parere CCMI/166) alla Commissione e agli Stati membri di garantire che nel processo di ristrutturazione degli edifici siano rimosse le sostanze nocive, e insiste soprattutto sulla necessità di una rimozione sicura dell’amianto.

4.16.

Alla luce della crescita accelerata della domanda di infrastrutture di ricarica già constatata oggi, il CESE propone di innalzare il livello dei requisiti, compresa l’installazione anticipata di punti di ricarica intelligenti negli edifici non residenziali, possibilmente prima del 2027.

4.17.

È probabile che la fornitura di informazioni, consulenza e finanziamenti per la ristrutturazione avvenga principalmente a livello locale e regionale. Inoltre, la direttiva EPBD prevede che gli enti locali e regionali saranno i primi a ristrutturare i loro edifici. Il CESE ritiene quindi importante che l’attenzione e lo sforzo a livello europeo e nazionale siano rivolti al coordinamento e al coinvolgimento degli enti locali e regionali, analizzando anche il potenziale di iniziative come il Patto dei sindaci.

4.18.

Per andare oltre la mera rendicontazione e stimolare un’azione sugli impatti climatici prima del 2030, il CESE esorta la Commissione a fissare — con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2030 — i valori massimi per le emissioni di CO2 per metro quadrato all’anno, adeguati alle zone climatiche.

4.19.

Il CESE sostiene l’ampliamento della definizione di «energia da fonti rinnovabili» per includere più fonti di energia, in particolare l’energia ambientale sfruttata da dispositivi elettrici come le pompe di calore; tuttavia suggerisce che la biomassa e il biogas siano definiti come parzialmente rinnovabili, poiché solo una parte molto piccola della biomassa utilizzata o del biogas prodotto può essere considerata completamente rinnovabile. Nei casi in cui non siano disponibili alternative, in questa definizione più ampia potrebbe rientrare, per un uso limitato durante un periodo transitorio, anche l’energia liquida da fonti rinnovabili [biocarburanti e carburanti rinnovabili di origine non biologica (renewable fuels of non-biological origin — RFNBO)]. Potrebbe essere introdotto un nuovo allegato alla direttiva in cui si determini l’impatto climatico delle diverse forme di biomassa, della produzione di biogas e dell’energia liquida.

4.20.

Oltre alle emissioni dannose per il clima, e indipendentemente dal vettore energetico, non vanno trascurati gli inquinanti atmosferici classici, quali particolato/polveri sottili, NOx e altre sostanze.

4.21.

Il CESE sottolinea la necessità di valutare attentamente gli effetti pratici dell’utilizzo della definizione scelta di «edificio a emissioni zero» come edificio con un basso fabbisogno energetico e in cui tutta l’energia necessaria deve essere prodotta in loco o nei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento collegati. La definizione:

a)

prefigura, in linea di principio, l’edificio come un’«isola» scarsamente collegata al sistema elettrico circostante, in quanto è esplicitamente consentita solo una gamma limitata di fonti energetiche rinnovabili esterne;

b)

non include le emissioni di gas serra causate dall’uso dei materiali da costruzione e le emissioni del cantiere.

4.22.

Il CESE propone di includere l’energia elettrica prodotta esternamente da fonti di energia rinnovabili, ponendola su un piano di parità con la produzione di energia elettrica in loco per gli edifici a emissioni zero. La «clausola d’uscita» nell’allegato III, alla fine del paragrafo I, non fornirà i mezzi generali per passare, a livello nazionale e in modo efficiente in termini di costi, ad edifici efficienti dal punto di vista energetico e a sistemi energetici alimentati con energia rinnovabile. Ampliare il sistema energetico complessivo con grandi unità è molto meno costoso, per unità di energia prodotta, rispetto a creare piccole unità in ciascun edificio. Ciò è particolarmente importante nei periodi in cui la produzione propria dell’edificio non funziona (solare/eolico). Inoltre, la flessibilità in relazione al sistema elettrico abbasserà i costi sia all’interno dell’edificio che nel sistema nel suo complesso.

4.23.

La Commissione propone di porre fine alla concessione di sovvenzioni per gli impianti a combustibili fossili a partire dal 2027. Il CESE ritiene sorprendente tale proposta, poiché questo significa che, con un periodo di ammortamento ragionevole di 15 anni, verranno sovvenzionati impianti che dovranno essere gradualmente eliminati al più tardi entro il 2040. Pertanto, il CESE raccomanda vivamente di anticipare il termine al più tardi al 2025.

Bruxelles, 23 marzo 2022

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/423a4cad-df95-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-it


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