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Document 52021AE2564

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Sfruttare le opportunità economiche e sociali della digitalizzazione e migliorare la trasformazione digitale dell’economia, in particolare delle PMI, concentrando l’attenzione sull’intelligenza artificiale antropocentrica e sui dati incentrati sulla persona» (parere esplorativo)

EESC 2021/02564

GU C 374 del 16.9.2021, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Sfruttare le opportunità economiche e sociali della digitalizzazione e migliorare la trasformazione digitale dell’economia, in particolare delle PMI, concentrando l’attenzione sull’intelligenza artificiale antropocentrica e sui dati incentrati sulla persona»

(parere esplorativo)

(2021/C 374/02)

Relatrice:

Antje GERSTEIN

Consultazione

Presidenza slovena del Consiglio dell’UE, 19.3.2021

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

15.6.2021

Adozione in sessione plenaria

7.7.2021

Sessione plenaria n.

562

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

217/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Se l’attuale pandemia ci ha fatto capire che il lavoro a distanza, il lavoro a domicilio e i regimi di lavoro flessibile rimarranno, almeno in una certa misura, la «nuova norma», dobbiamo anche prendere atto del fatto che il nostro mondo del lavoro sarà sempre più definito da modelli imprenditoriali digitali. È necessario che la concezione di questi modelli si incentri sulle persone e sui valori. In una prospettiva sociale più ampia, la sfida consiste nel garantire l’inclusione digitale dei gruppi particolarmente vulnerabili.

1.2.

Secondo le stime, i benefici di un mercato unico digitale dell’UE completato contribuiranno con 415 miliardi di EUR l’anno alla produzione economica dell’UE. Sebbene la trasformazione digitale comporti notevoli opportunità per le imprese in tutta l’UE, molte di esse non solo sono confrontate a un enorme grado di incertezza giuridica nelle loro attività transfrontaliere, ma corrono anche un rischio non indifferente di perdere posizioni a causa della mancanza di accesso o di risorse di investimento, nonché della carenza di competenze, situazione che vale in generale per molte PMI e riguarda in particolare le microimprese.

1.3.

Una delle chiavi per il successo di un mercato unico digitale europeo sarà l’apertura alla tecnologia nella regolamentazione di nuovi modelli imprenditoriali digitali e di applicazioni digitali come l’intelligenza artificiale (IA) e l’accesso ai finanziamenti per l’innovazione, in modo che le PMI possano beneficiare dei vantaggi di tali nuove applicazioni digitali. Il CESE ha condotto uno studio sull’IA nelle PMI che può fornire utili spunti di riflessione (1).

1.4.

Il CESE è stato in prima linea nel dibattito sull’IA sin dal suo primo parere in materia elaborato nel 2017, cui ha fatto seguito una serie di pareri nel corso degli ultimi tre anni. Il CESE sta attualmente elaborando il suo parere sulla proposta della Commissione europea relativa a un atto sull’intelligenza artificiale («proposta AIA»). Il parere sarà presentato alla sessione plenaria del CESE di settembre e in particolare affronterà, tra l’altro, la definizione di IA, elemento importante della proposta AIA.

2.   Contesto

2.1.

Tenuto conto delle priorità che si è prefissa, la prossima presidenza slovena del Consiglio dell’UE ha elaborato proposte in merito alle quali, con lettera del 18 marzo 2021, il Comitato è stato invitato a formulare pareri esplorativi. Questi settori della politica dell’UE rivestono particolare importanza per la presidenza.

2.2.

Il presente parere risponde pertanto alla richiesta della presidenza slovena del Consiglio dell’UE di elaborare un parere esplorativo sulle opportunità economiche e sociali offerte dalla digitalizzazione.

2.3.

Il presente parere esplorativo riassume diversi temi connessi alla digitalizzazione che sono oggetto di pareri recenti o in corso di elaborazione da parte del CESE e risponde a quattro domande poste dalla presidenza, relative alla legge sulla governance dei dati, alla legge sui servizi digitali e alla legge sull’intelligenza artificiale. Tutte le altre informazioni pertinenti su questi temi sono reperibili nei relativi pareri del CESE (2).

3.   Osservazioni generali

3.1.

La crisi della pandemia di COVID-19 ha messo in luce sia il ritardo digitale dell’UE che il suo enorme potenziale. Ora più che mai dobbiamo renderci conto che l’UE ha bisogno di un forte mercato unico digitale. Ciò comporta il rafforzamento delle sue capacità in settori quali il cloud computing, la 5G e l’uso sicuro dei dati. Per tenere il passo con gli attori globali Stati Uniti e Cina, è necessario investire in un’Europa digitale forte.

3.2.

Secondo le stime, i benefici di un mercato unico digitale dell’UE completato contribuiranno con 415 miliardi di EUR l’anno alla produzione economica dell’UE. La manutenzione predittiva, le piattaforme digitali e l’informatica quantistica sono solo tre esempi di come le tecnologie digitali avranno un impatto significativo sulla digitalizzazione dell’economia europea. Sebbene la trasformazione digitale comporti notevoli opportunità per le imprese in tutta l’UE, molte di esse non solo sono confrontate a un enorme grado di incertezza giuridica nelle loro attività transfrontaliere, ma corrono anche un rischio non indifferente di perdere posizioni a causa della mancanza di accesso o di risorse di investimento, nonché della carenza di competenze, situazione che vale in generale per molte PMI e riguarda in particolare le microimprese.

3.3.

Se l’attuale pandemia ci ha fatto capire che il lavoro a distanza, il lavoro a domicilio e i regimi di lavoro flessibile rimarranno, almeno in una certa misura, la «nuova norma», dobbiamo anche prendere atto del fatto che il nostro mondo del lavoro sarà sempre più definito da modelli imprenditoriali digitali. È necessario che la concezione di questi modelli si incentri sulle persone e sui valori.

3.4.

In un’economia post-pandemia dobbiamo garantire che le piccole e medie imprese in alcuni settori particolarmente colpiti (settori dei servizi, come il commercio al dettaglio e il turismo) non perdano terreno a causa del fatto che il loro fabbisogno di investimenti è troppo elevato (e che i loro risparmi sono esauriti dopo oltre un anno di pandemia). Queste imprese necessitano di un sostegno speciale per la trasformazione digitale e l’ulteriore sviluppo di modelli aziendali, che deve riflettersi nei programmi nazionali di ripresa collegati al Fondo dell’UE per la ripresa. La Commissione europea deve assumere un ruolo di coordinamento per evitare la frammentazione tra i diversi fondi europei e garantire una razionalizzazione delle attività e dei progetti in questo particolare settore (trasformazione digitale per le PMI).

3.5.

Il quadro politico deve essere adeguato per garantire che le PMI possano sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione. La regolamentazione dovrebbe essere presa in considerazione solo nei casi in cui è possibile prevedere chiaramente uno sviluppo indesiderabile. L’innovazione e nuovi modelli imprenditoriali hanno bisogno di un certo margine per potersi sviluppare. Norme europee troppo affrettate o troppo rigorose pongono le imprese europee, in particolare le PMI, in una posizione di svantaggio rispetto alle grandi società del resto del mondo attive a livello internazionale.

3.6.

In alcuni settori, tuttavia, in particolare quello dei servizi (commercio al dettaglio, turismo, ristorazione), vi è l’urgente necessità di un quadro normativo che contribuisca a combattere la disinformazione nello spazio digitale e consenta di intervenire, per esempio, contro le recensioni false, che possono essere estremamente dannose per le imprese. Il CESE ha affrontato questi problemi, particolarmente diffusi sulle piattaforme digitali (3), nel suo recentissimo parere riguardante la legge sui servizi digitali.

3.7.

Lo sviluppo tecnico che avanza e la trasformazione digitale dell’economia comportano anche alcuni rischi che devono essere tenuti presenti se si vuole sfruttarne appieno il potenziale. È pertanto necessario garantire che, parallelamente al progresso tecnologico e alla digitalizzazione, siano garantiti meccanismi per contrastare l’esclusione digitale dei gruppi particolarmente vulnerabili.

3.8.

Il CESE è stato in prima linea nel dibattito sull’IA sin dal suo primo parere in materia elaborato nel 2017 (4), cui ha fatto seguito una serie di pareri nel corso degli ultimi tre anni (5). Il CESE sostiene un approccio all’IA basato sul «controllo umano», in cui gli esseri umani continuano ad avere il controllo dell’IA in senso tecnico e mantengono la capacità di decidere se, quando e come utilizzarla nella nostra società in generale. Il CESE ha accolto con favore la strategia europea per l’IA pubblicata nel 2018, la comunicazione della Commissione sugli orientamenti etici per un’IA affidabile e la sua approvazione dei 7 requisiti per un’IA affidabile. Inoltre, il CESE ha richiamato l’attenzione, tra gli altri aspetti, sull’impatto dell’IA sull’occupazione, sull’importanza di trovare il giusto equilibrio tra regolamentazione, autoregolamentazione e orientamenti etici e sull’impatto dell’IA sui consumatori.

3.9.

Il CESE sta attualmente elaborando il suo parere sulla proposta della Commissione europea relativa a un atto sull’intelligenza artificiale («proposta AIA») (6); il parere sarà presentato alla sessione plenaria del CESE del prossimo settembre. Il CESE non può ancora esprimere la propria posizione ufficiale sull’AIA, ma può formulare alcune riflessioni in risposta alla domanda specifica posta dalla presidenza slovena in merito alla definizione di IA contenuta nella proposta AIA.

3.10.

Per quanto riguarda il luogo di lavoro, il principio fondamentale nell’era della digitalizzazione deve essere quello di garantire a tutti i lavoratori un lavoro dignitoso. Nelle imprese i dipendenti e i loro rappresentanti devono essere coinvolti fin dalle prime fasi nella diffusione dell’intelligenza artificiale (IA) che interessa direttamente i lavoratori, e partecipare alla determinazione delle modalità di utilizzo dell’IA in questione. I lavoratori devono essere formati per i nuovi posti di lavoro nel mondo del lavoro digitale con lungimiranza e in tempo utile.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

La presidenza slovena ritiene che l’intelligenza artificiale sia l’aspetto più importante della digitalizzazione. Altre questioni particolarmente importanti sono l’integrazione delle tecnologie avanzate nella società e la transizione verso una società dei Gigabit. Con tecnologie emergenti come l’IA e l’economia dei dati, l’UE può riprendersi rapidamente dalla crisi e diventare la principale società digitale a livello mondiale.

4.2.

La presidenza ha chiesto al CESE di rispondere a quattro domande specifiche:

L’atto sulla governance dei dati introduce nuovi modelli imprenditoriali, come i fornitori di servizi di condivisione dei dati, che incoraggeranno l’uso dei dati. Qual è il punto di vista del CESE sugli effetti economici di tali servizi?

L’atto sulla governance dei dati introduce organizzazioni per l’altruismo dei dati, che faciliteranno il riutilizzo dei dati messi a disposizione da persone fisiche e giuridiche. Ciò consentirà anche la fornitura di nuovi servizi, compresa la raccolta di dati prodotti da persone fisiche per obiettivi di interesse generale. Qual è il punto di vista del CESE al riguardo?

Qual è la posizione del CESE in merito alla proposta di una definizione adeguata di intelligenza artificiale (inclusa nell’atto sull’intelligenza artificiale adottato nell’aprile 2021)?

Qual è il punto di vista del CESE sulla legge sui servizi digitali?

4.3.

L’atto sulla governance dei dati introduce nuovi modelli imprenditoriali, come i fornitori di servizi di condivisione dei dati, che incoraggeranno l’uso dei dati. Qual è il punto di vista del CESE sugli effetti economici di tali servizi (7)?

4.3.1.

Il CESE ritiene l’atto sulla governance dei dati utile e necessario poiché il trattamento, la conservazione e la condivisione di dati digitali assumono sempre più un rilievo non solo economico, ma anche sociale e civile, che coinvolge individui, amministrazioni e imprese in un contesto regolamentare complesso e articolato.

4.3.2.

Il CESE riconosce l’utilità di un modello cooperativo per la gestione e lo scambio dei dati e lo considera uno strumento molto utile per una gestione condivisa e neutrale dei dati. A tale proposito il CESE incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere le PMI e le loro organizzazioni nell’intraprendere iniziative per sviluppare organizzazioni mutualistiche finalizzate alla gestione e allo scambio di dati.

4.3.3.

Le cooperative e le altre strutture basate sulla cooperazione sembrano particolarmente adatte a gestire le attività di intermediazione e lo scambio o la condivisione di dati tra i cittadini (lavoratori, consumatori, imprenditori) e le imprese, poiché la forma cooperativa in particolare consente una convergenza di interessi nella gestione dei dati tra i soggetti interessati (data subject) e il titolare dei dati (data holder) cooperativo, che in questo caso sarebbe di proprietà degli stessi soggetti interessati, e quindi potrebbe assicurare una governance partecipativa condivisa tra cittadini, imprese e imprenditori, che sarebbero tutti allo stesso tempo fornitori e utilizzatori dei dati. Questo meccanismo potrebbe sostenere quel clima di fiducia e apertura che appare come una condizione necessaria per una buona governance dei dati nel mercato unico digitale europeo.

4.4.

L’atto sulla governance dei dati introduce organizzazioni per l’altruismo dei dati, che faciliteranno il riutilizzo dei dati messi a disposizione da persone fisiche e giuridiche. Ciò consentirà anche la fornitura di nuovi servizi, compresa la raccolta di dati prodotti da persone fisiche per obiettivi di interesse generale. Qual è il punto di vista del CESE al riguardo (8)?

4.4.1.

Il CESE apprezza la proposta di prevedere una regolamentazione per le organizzazioni che si occupano della «gestione altruistica» in materia di dati e condivide la regola per cui tali organizzazioni debbano avere natura giuridica di enti senza finalità di lucro e perseguire finalità di interesse generale in condizioni di indipendenza e autonomia rispetto ad altre organizzazioni che perseguono obiettivi di lucro nella gestione di dati.

4.4.2.

Tali caratteristiche, congiuntamente all’istituzione di un apposito registro pubblico di tali enti, rispondono in modo adeguato alla necessità di trasparenza, tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle imprese che caratterizzano lo scambio altruistico dei dati. Si ottiene così un rafforzamento del livello di fiducia di tutti i soggetti interessati.

4.5.

Qual è la posizione del CESE in merito alla proposta di una definizione adeguata di intelligenza artificiale (inclusa nell’atto sull’intelligenza artificiale adottato nell’aprile 2021)?

4.5.1.

Il CESE accoglie con favore il chiaro messaggio della Commissione europea, contenuto nella sua recente proposta legislativa sull’IA, secondo cui i diritti fondamentali e i valori europei sono al centro dell’approccio europeo all’IA. Molte delle raccomandazioni formulate dal CESE negli ultimi tre anni hanno trovato spazio in questa proposta.

4.5.2.

Il CESE sta attualmente elaborando un parere distinto in risposta alla proposta, in cui affronterà in particolare la definizione di IA in essa contenuta e che ne costituisce un elemento importante.

4.5.3.

Come osservazione iniziale, il CESE sottolinea che l’IA rimane un concetto sostanzialmente contestato, in quanto non esiste una definizione universalmente accettata. Un fattore che complica le cose è il fatto che le definizioni giuridiche differiscono dalle definizioni puramente scientifiche, in quanto dovrebbero soddisfare una serie di requisiti tra cui inclusività, precisione, completezza, praticabilità e permanenza, alcuni dei quali sono giuridicamente vincolanti e altri sono considerati buone pratiche normative.

4.5.4.

Da un lato, la proposta AIA prende in considerazione non solo la tecnologia in sé, ma anche per che cosa e come viene utilizzata. D’altro canto, contiene una definizione specifica di IA che comprende un elenco di tecniche di IA che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. In quanto tale, la proposta AIA sembra far perno su due riflessioni. Se questo approccio leggermente ambivalente sia idoneo ad affrontare adeguatamente le sfide specifiche dell’IA e a promuoverne le opportunità è una questione che sarà oggetto di un esame più dettagliato nel prossimo parere del CESE sulla proposta AIA.

4.6.

Qual è il punto di vista del CESE sulla legge sui servizi digitali (9)?

4.6.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta relativa a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali), in un periodo in cui sono emersi nuovi e innovativi servizi (digitali) della società dell’informazione, che hanno cambiato la vita quotidiana dei cittadini dell’Unione plasmando e trasformando il loro modo di comunicare, connettersi, consumare e svolgere attività economiche.

4.6.2.

Il CESE sostiene gli sforzi della Commissione per impedire la frammentazione del mercato interno dovuta al proliferare di norme e regolamenti nazionali e chiede pertanto una dichiarazione chiara sulla natura esaustiva della legge sui servizi digitali. È un’opportunità per stabilire norme globali per i mercati digitali che possano portare l’Europa in questa nuova era, garantendo un elevato livello di sicurezza e protezione dei consumatori online.

4.6.3.

Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a definire un calendario ragionevole per avviare la discussione e una consultazione pubblica inclusiva e per attuare il regolamento e la strategia. È fondamentale che le parti sociali e le organizzazioni della società civile svolgano un ruolo in questo processo al fine di creare condizioni di parità per tutti gli attori.

4.6.4.

Il CESE si rallegra che sia stata introdotta maggior trasparenza in materia di pubblicità e sistemi di raccomandazione, in modo tale da garantire che i consumatori ricevano solo le comunicazioni pubblicitarie che vogliono.

4.6.5.

Il CESE osserva che il principio del paese di origine presenta numerose lacune e chiede che si considerino attentamente metodi alternativi, come il principio del paese di destinazione, in special modo nelle questioni in materia di fiscalità, lavoro e consumatori, a meno che non vi sia una regolamentazione più incisiva a livello dell’UE, al fine di garantire una concorrenza leale e il massimo livello possibile di protezione dei consumatori.

4.6.6.

Il CESE chiede che sia sviluppato un quadro adeguato per consentire alle imprese di affermare l’equità, l’affidabilità e la sicurezza dei loro sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto del livello più alto possibile di protezione dei consumatori e dei lavoratori.

4.6.7.

L’esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting dovrebbe cessare di applicarsi solo quando si tratti di contenuti chiaramente illegali o che siano stati dichiarati illegali da una decisione dell’autorità giudiziaria. Il CESE raccomanda di istituire un regime di responsabilità positiva per i mercati online da applicare in determinate circostanze.

4.6.8.

Il CESE richiama l’attenzione sul vastissimo compito di assicurare un coordinamento adeguato fra tutti gli strumenti e tutte le iniziative pertinenti nel contesto di un approccio normativo più ampio all’economia delle piattaforme. È necessario un appropriato quadro generale per capire come queste diverse prospettive che influiscono sulla legge sui servizi digitali possano essere integrate.

4.6.9.

Il CESE invita a essere particolarmente vigilanti per quanto concerne la fiscalità (10), la governance dei dati, lo status occupazionale, le condizioni di lavoro e la protezione dei consumatori, in quanto si tratta di fattori significativi per il carattere talvolta sleale della concorrenza nelle economie digitali.

Bruxelles, 7 luglio 2021

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Studio «Boosting the use of Artificial Intelligence in Europe’s micro, small and medium-sized enterprises» (Promuovere l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle microimprese e piccole e medie imprese europee).

(2)  Atto sulla governance dei dati (GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38).; Legge sui servizi digitali (GU C 286 del 16.7.2021, pag. 70); Atto sull’intelligenza artificiale.

(3)  Legge sui servizi digitali.

(4)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 1.

(5)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 1; GU C 440 del 6.12.2018, pag. 51; GU C 240 del 16.7.2019, pag. 51; GU C 47 dell’11.2.2020, pag. 64; GU C 364 del 28.10.2020, pag. 87.

(6)  Legge sull’intelligenza artificiale

(7)  Atto sulla governance dei dati

(8)  Atto sulla governance dei dati.

(9)  Legge sui servizi digitali.

(10)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 73.


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