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Document 52021AE2010

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo [COM(2021) 188 final]

EESC 2021/02010

GU C 517 del 22.12.2021, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 517/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo

[COM(2021) 188 final]

(2021/C 517/11)

Relatore:

Stefan BACK

Consultazione

Commissione europea, 31.5.2021

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

8.9.2021

Adozione in sessione plenaria

22.9.2021

Sessione plenaria n.

563

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

191/1/10

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il pacchetto sulla finanza sostenibile e sottolinea il potenziale ruolo chiave del regolamento delegato della Commissione («il regolamento delegato») (1) nella creazione di un quadro chiaro, coerente e completo per evidenziare lo sviluppo ambizioso di un’economia più verde senza effetti di immobilizzo (lock-in effect), con criteri tecnici che definiscano chiaramente gli investimenti verdi che contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici europei e ai quali possono essere allineate le pratiche dei settori di attività interessati e del settore finanziario.

1.2.

Il CESE sottolinea l’urgenza di misure efficaci per affrontare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni, secondo quanto disposto dalla normativa europea sul clima e alla luce della sesta relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2). È pertanto essenziale ricorrere a strumenti efficaci, di facile applicazione, innovativi e produttivi, per conseguire risultati rapidi e comprensibili. La valutazione del regolamento delegato dovrebbe essere condotta con questo spirito.

1.3.

Il CESE riconosce il ruolo cruciale del regolamento delegato nel creare trasparenza grazie a criteri chiari in materia di investimenti sostenibili, per aiutare coloro che desiderano investire in tali progetti, prevenendo così l’ecologismo di facciata (greenwashing), facendo opera di sensibilizzazione circa i progetti sostenibili e rendendo appetibili gli investimenti in questo tipo di progetti. Esso può quindi creare condizioni eque e trasparenti per la finanza verde nell’UE.

1.4.

Pertanto il presupposto fondamentale per un impegno ragionevole, realistico e accettabile senza il rischio di greenwashing è una definizione chiara e precisa dei criteri tecnici stabiliti nel regolamento delegato che rispondono all’ambizione di un’economia a basse emissioni di carbonio per l’Europa. Dato il ruolo centrale del regolamento delegato nella credibilità della tassonomia, che è essenziale per il successo di questo sistema sostanzialmente volontario, suscitare questo impegno è una importante sfida.

1.5.

Il CESE ritiene pertanto che le attività economiche e i progetti definiti «sostenibili» nel regolamento delegato debbano essere appetibili per gli investitori dell’economia reale; presume quindi che gli investitori si attendano che un progetto sostenibile sia al contempo realistico, realizzabile, ragionevolmente redditizio e prevedibile per gli attori del mercato. In altre parole, deve essere appetibile senza creare un rischio di greenwashing.

1.6.

In termini generali, un alto livello di ambizione relativamente alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici o ampi requisiti di informazione con proiezioni future a lungo termine in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici possono costituire una sfida complessa e costosa, in particolare per le PMI in un’economia di mercato Ciò ha sollevato inoltre la questione del riconoscimento più ampio delle soluzioni transitorie come percorso eco-compatibile per garantire una transizione agevole. È tuttavia indispensabile prevenire effetti di lock-in.

1.7.

Il CESE prende atto delle preoccupazioni degli attori dell’economia reale circa gli effetti negativi del regolamento delegato sulle possibilità e i costi di finanziamento. Il Comitato sottolinea pertanto l’importanza di un adeguato monitoraggio del mercato da parte delle autorità di sorveglianza, onde prevenire effetti di distorsione sui mercati finanziari, specie in considerazione dell’ampliamento del campo di applicazione dei criteri di tassonomia al fine di comprendere, ad esempio, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e la proposta di una norma dell’UE per le obbligazioni verdi.

1.8.

Il CESE segnala altresì il rischio di costi eccessivi nell’applicazione dei criteri di tassonomia così come previsti dal regolamento delegato. Per questo motivo il CESE sottolinea la necessità di sviluppare un’assicurazione verde per le PMI al fine di ridurre questo rischio di costo.

1.9.

Il regolamento delegato stabilisce criteri ambientali che sono spesso più ambiziosi di quelli della legislazione settoriale dell’UE. Alla luce dell’esigenza di chiarezza e di appetibilità menzionata più in alto, questo può portare a una situazione confusa, compresi problemi di finanziamento per gli attori che rispettano i criteri ambientali più rigorosi ai sensi della legislazione settoriale dell’UE. Il CESE concorda nel ritenere che serva un livello elevato di ambizione, ma nondimeno, per ragioni pratiche e per evitare confusione, raccomanderebbe di applicare alla tassonomia i più elevati criteri ambientali stabiliti nella legislazione dell’UE di primo livello. Inoltre, il regolamento delegato (un atto giuridico di secondo livello) sembra contenere alcune disposizioni poco coerenti, poco chiare e non pienamente valutate. Questo, insieme alle osservazioni formulate più in alto, in particolare nei punti da 1.5 a 1.10, induce il CESE a dubitare che il regolamento delegato, malgrado il suo lodevole obiettivo, sia adatto allo scopo nella sua forma attuale. Il CESE raccomanda vivamente alla Commissione di presentare proposte volte a rafforzare le norme della legislazione ambientale dell’UE.

1.10.

Il CESE accoglierebbe con favore le iniziative volte a migliorare il sistema della tassonomia secondo le linee sopra descritte per ampliarne il campo di applicazione e migliorarlo come mezzo per sostenere gli obiettivi della politica climatica dell’UE, attraverso un’efficiente attuazione della legislazione ambientale dell’UE, e invita la Commissione ad adottare ulteriori iniziative in tal senso. Il Comitato prende atto che rimane aperta l’importante questione della tassonomia UE relativa alle attività che danneggiano il clima e l’ambiente. Tale questione andrebbe affrontata con urgenza.

2.   Contesto di riferimento

2.1.

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto sulla finanza sostenibile («il pacchetto») che comprende:

la comunicazione dal titolo Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo (3);

un regolamento delegato che integra due dei sei obiettivi ambientali di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («il regolamento sulla tassonomia») con criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che una specifica attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (articolo 10) o all’adattamento a tali cambiamenti (articolo 11), oltre ai criteri per stabilire se un’attività economica arreca un danno significativo agli obiettivi climatici (articolo 17). Il regolamento delegato è stato ufficialmente adottato il 4 giugno 2021;

la proposta di una nuova direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità;

atti delegati modificati ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFiD II) e della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Questi introducono la sostenibilità tra le informazioni che devono essere fornite ai clienti prima delle decisioni di investimento;

ulteriori modifiche agli atti delegati riguardanti i doveri fiduciari e agli atti delegati sulla gestione del patrimonio, l’assicurazione, la riassicurazione e gli investimenti per includere i rischi di sostenibilità nel valore degli investimenti.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Secondo la comunicazione, il pacchetto è inteso come un mezzo volto a incoraggiare gli investimenti privati in progetti sostenibili, al fine di assicurare le vaste risorse finanziarie necessarie per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica stabilito nel Green Deal, al di là delle risorse stanziate per aiutare l’economia europea a riprendersi dalla crisi della COVID-19.

3.2.

La comunicazione sottolinea l’importanza del regolamento delegato nel fissare i criteri che definiscono le attività economiche verdi che daranno un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal.

3.3.

Il CESE accoglie con favore il pacchetto e sottolinea il potenziale ruolo chiave del regolamento delegato nella creazione di un quadro chiaro, coerente e completo per consentire lo sviluppo ambizioso di un’economia più verde senza effetti di immobilizzo (lock-in effect), con criteri tecnici chiari e trasparenti che definiscano gli investimenti verdi che contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici europei e ai quali possano essere allineate le pratiche dei settori di attività interessati e del settore finanziario.

3.4.

Il CESE sottolinea l’urgenza di misure efficaci per affrontare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni, secondo quando disposto dalla normativa europea sul clima e alla luce della sesta relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (5). È pertanto essenziale ricorrere a strumenti efficaci, di facile applicazione, innovativi e produttivi, per conseguire risultati rapidi e comprensibili. La valutazione del regolamento delegato dovrebbe essere condotta con questo spirito.

3.5.

Pertanto il presupposto fondamentale per un impegno ragionevole, realistico e accettabile senza il rischio di greenwashing è una definizione chiara e precisa dei criteri tecnici stabiliti nel regolamento delegato che rispondono all’ambizione di un’economia a basse emissioni di carbonio per l’Europa. Dato il ruolo centrale del regolamento delegato nella credibilità della tassonomia, che è essenziale per il successo di questo sistema sostanzialmente volontario, suscitare questo impegno è una importante sfida.

3.6.

Il CESE accoglie comunque con favore l’ambizione, mostrata nel regolamento delegato, di stabilire una norma uniforme dell’UE che definisca le attività che possono essere considerate un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ad essi. I criteri tecnici dovrebbero offrire un quadro chiaro affinché gli investimenti creino la parità di condizioni nei mercati finanziari ed evitare i progetti di greenwashing. Le opinioni divergono per quanto riguarda la portata e l’utilità delle opzioni transitorie. Il CESE ritiene che i criteri tecnici dovrebbero offrire maggiori possibilità di riconoscere le soluzioni transitorie come un percorso che rende possibile una transizione agevole. È indispensabile prevenire effetti di lock-in.

3.7.

Il CESE prende atto dell’affermazione contenuta nella comunicazione secondo cui il regolamento delegato va considerato come un documento in evoluzione nel tempo sia per quanto riguarda il campo di applicazione che il livello.

3.8.

Il CESE riconosce pertanto l’importante ruolo del regolamento delegato nel creare trasparenza riguardo alle attività che soddisfano i criteri stabiliti e attirano gli investitori interessati a investire in progetti sostenibili. Esso costituisce quindi una base per definire un’attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale, nonché per applicare le disposizioni obbligatorie in materia di trasparenza e divulgazione previste dal regolamento sulla tassonomia. Potrebbe avere rilievo per fare opera di sensibilizzazione circa i progetti sostenibili, rendere appetibili gli investimenti in questo tipo di progetti e prevenire il greenwashing.

3.9.

Il regolamento delegato è descritto come uno strumento di trasparenza e fa parte di un sistema volontario, nel senso che gli operatori di mercato non hanno l’obbligo di rispettare i criteri ivi stabiliti, né gli investitori sono obbligati a investire in attività economiche o progetti che soddisfano tali criteri.

3.10.

Pertanto, come già sottolineato, le attività economiche e i progetti definiti come sostenibili ai sensi del regolamento delegato devono essere chiaramente appetibili per gli investitori dell’economia reale. Inoltre, è ragionevole presupporre che gli investitori investano in progetti verdi sostenibili che siano realistici redditizi e prevedibili. Le aspettative di redditività possono variare e saranno spesso più basse in situazioni che prevedono finanziamenti attraverso banche cooperative o di proprietà locale o regionale, con un’aspettativa del 5-6 % anziché l’aspettativa generale dell’11-15 %. Normalmente una maggiore redditività attirerà grandi flussi di capitale, mentre la scelta di banche cooperative o regionali riguarda generalmente progetti di scala minore.

3.11.

È fondamentale che i criteri stabiliti nel regolamento delegato per considerare sostenibile dal punto di vista ambientale un’attività economica, o un progetto, sembrino attuabili a un costo ragionevole, redditizi e ragionevolmente prevedibili o, in altre parole, appetibili dal punto di vista commerciale. In tale contesto è tuttavia importante tenere presente che, in particolare, le PMI possono spesso avere bisogno di sostegno per gestire la transizione verde. Nondimeno la tassonomia in quanto tale dovrebbe essere limitata ai criteri tecnici.

3.12.

Se la tassonomia non soddisfa i criteri di cui ai due paragrafi precedenti, le prospettive dell’intero progetto possono essere messe in discussione. Un sistema volontario deve essere appetibile per realizzare la trasformazione che persegue.

3.13.

Sulla base degli elementi chiave delineati sopra, alcune delle disposizioni del regolamento delegato risultano discutibili. In termini generali, un alto livello di ambizione relativamente alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici o ampi requisiti di informazione con proiezioni future a lungo termine in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici possono sembrare troppo difficili da realizzare, troppo complessi, costosi o non abbastanza redditizi in un’economia di mercato, tranne che per un esiguo numero di attori molto grandi, e con poca considerazione degli effetti pratici, in particolare per le PMI. Questo significherebbe perdere l’ampia adesione ovviamente ricercata, mentre continuerebbe a causerebbe difficoltà di finanziamento per le aziende che rispettano la legislazione ambientale dell’UE applicabile ma non il regolamento delegato. Per questo motivo il CESE sottolinea la necessità di sviluppare un’assicurazione verde per le PMI al fine di ridurre questo rischio di costo. Alcuni esempi al riguardo saranno forniti più avanti, nelle osservazioni particolari.

3.14.

Attori dell’economia reale hanno espresso la preoccupazione che i criteri tecnici definiti nel regolamento delegato possano causare difficoltà di finanziamento in rapporto alle attività non conformi al regolamento. Il CESE concorda nel ritenere che un tale rischio possa sussistere, tenuto conto dell’ampliamento del campo di applicazione della tassonomia per servire da base alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, nonché alla norma dell’UE per le obbligazioni verdi (6) che è stata proposta.

3.15.

Il CESE sottolinea quindi l’importanza del controllo dell’applicazione del regolamento delegato da parte delle autorità di sorveglianza, per evitare effetti discriminatori sulle possibilità e sui costi del credito per le imprese che non soddisfano i criteri di tassonomia. Tali soggetti dovrebbero comunque beneficiare di un trattamento equo nel momento in cui fanno appello ai necessari mezzi finanziari.

3.16.

In tale contesto il CESE rinvia a una relazione del comitato scientifico del ministero tedesco delle Finanze, da cui è emerso che è molto difficile tentare di orientare l’uso dei flussi di capitale nell’economia reale attraverso la regolamentazione finanziaria, che sarebbe necessaria una legislazione capillare, particolareggiata e molto completa, e che tale tassonomia comporta il rischio di una elevata complessità e di costi burocratici eccessivi (7).

3.17.

Gli unici elementi obbligatori del pacchetto, relativamente al presente parere, sono le disposizioni sulla trasparenza di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento sulla tassonomia e gli atti delegati modificati relativi ai mercati degli strumenti finanziari, alla distribuzione assicurativa e ai vari doveri fiduciari per sensibilizzare alle possibilità e ai rischi connessi agli investimenti sostenibili e per garantire che i clienti e i potenziali clienti siano sufficientemente informati al riguardo.

3.18.

Gli atti delegati del mercato finanziario risultano complessivamente adatti allo scopo e sono quindi strumenti adeguati per fare opera di sensibilizzazione circa gli investimenti sostenibili e aprire pertanto la strada per incanalare le risorse tanto necessarie verso tali investimenti.

3.19.

Il regolamento delegato stabilisce criteri ambientali che sono spesso più ambiziosi di quelli della legislazione settoriale dell’UE. Alla luce dell’esigenza di chiarezza menzionata nel punto 3.6, questo sistema doppio di criteri può portare a una situazione confusa, compresi problemi di finanziamento per gli attori che rispettano i criteri ambientali più rigorosi ai sensi della legislazione settoriale dell’UE. Il CESE concorda nel ritenere che serva un livello elevato di ambizione, ma nondimeno, per ragioni pratiche e per evitare confusione, raccomanderebbe di applicare i più elevati criteri ambientali stabiliti nella legislazione dell’UE di primo livello anche ai fini della tassonomia, affinché possa adempiere efficacemente al suo obbligo di garantire la trasparenza dei prodotti finanziari e prevenire il greenwashing. Queste ragioni, insieme alle osservazioni formulate più in alto nei punti 3.6 e da 3.13 a 3.16, inducono il CESE a dubitare che il regolamento delegato (un atto giuridico di secondo livello), malgrado il suo lodevole obiettivo, sia adatto allo scopo nella sua forma attuale (8). Il CESE raccomanda vivamente alla Commissione di presentare proposte volte a rafforzare le norme della legislazione ambientale dell’UE.

3.20.

È noto che i prodotti finanziari verdi sono appetibili per i mercati finanziari. Il CESE elogia pertanto l’intenzione di fondo della tassonomia di creare trasparenza, prevenire il greenwashing e attirare l’attenzione sui prodotti finanziari verdi, ma segnala comunque il rischio di generare un malsano effetto di bolla speculativa sui mercati finanziari.

3.21.

Il CESE accoglierebbe con favore le iniziative volte a migliorare il sistema della tassonomia secondo le linee sopra descritte per ampliarne il campo di applicazione e migliorarlo come mezzo significativo per sostenere gli obiettivi della politica climatica dell’UE stabiliti, attraverso un’efficiente attuazione della legislazione ambientale dell’UE, e invita la Commissione ad adottare ulteriori iniziative in tal senso.

3.22.

Il Comitato prende atto che rimane aperta l’importante questione della tassonomia UE relativa alle attività che danneggiano il clima e l’ambiente. Tale questione andrebbe affrontata con urgenza.

4.   Osservazioni particolari

Il regolamento delegato

4.1.

Il CESE sottolinea il ruolo essenziale dell’energia rinnovabile nella transizione verso la sostenibilità e richiama l’attenzione sull’esigenza di garantire soluzioni transitorie adeguate, come richiesto tra l’altro per garantire il corretto funzionamento delle catene del valore logistiche, tenendo a mente al tempo stesso l’assoluta necessità di evitare effetti di lock-in.

4.2.

Il punto 6.3 dell’allegato 1 del regolamento delegato indica che gli autobus che soddisfano il criterio di emissioni dallo scarico pari a zero possono essere considerati sostenibili solo se operano nel traffico urbano e suburbano, mentre le altre attività di autobus sono ammissibili solo per le cosiddette attività di transizione fino al 31 dicembre 2025 se corrispondono alla categoria di classe EURO più alta (EURO VI). In caso contrario, si applicherà il criterio di emissioni dallo scarico pari a zero, ma dal testo, a norma dell’articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, sembra che possano essere considerate solo attività di transizione soggette a rivalutazione almeno ogni tre anni. Non sembra esserci alcun riferimento ai criteri di cui alla direttiva sui veicoli puliti. Data l’incertezza della situazione oltre il 31 dicembre 2025, chi oserebbe investire in un’azienda di autobus? Considerare i requisiti ambientali più rigorosi della legislazione europea, ovvero la classe EURO VI, come un’attività di transizione risulta strano e rischia di creare confusione.

4.2.1.

Possono essere considerati sostenibili i veicoli commerciali pesanti (categoria N2 e N3) nei servizi di trasporto merci su strada (sezione 6.6) se sono veicoli a emissioni zero ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) con emissioni inferiori a 1 g CO2/km, oppure i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, «laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile» ottenere emissioni zero, se soddisfano il criterio di basse emissioni ai sensi dell’articolo 3, punto 12, come attività di transizione. Per i veicoli commerciali leggeri con una massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (N1), si applica il criterio di emissioni dallo scarico pari a zero. Tutti gli altri servizi di trasporto merci su strada sono considerati attività di transizione.

4.2.2.

Il trattamento dei mezzi pesanti mostra un approccio pragmatico che avrebbe dovuto essere più frequente nel regolamento delegato. Il requisito di emissioni dallo scarico pari a zero per i veicoli commerciali leggeri (N1) di cui alla sezione 6.6 non sembra coerente con la sezione 6.5 sul trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri, al quale, senza alcuna ragione evidente, si applicano disposizioni più indulgenti.

4.2.3.

Nell’insieme, il diverso trattamento dei veicoli su strada nelle diverse attività sembra incoerente e disordinato, senza alcuna spiegazione dell’approccio molto diversificato nei diversi contesti.

4.3.

Una disposizione ricorrente alla sezione 6 (Trasporto) dell’allegato 1 esclude i veicoli o le navi adibiti al trasporto di combustibili fossili, poiché l’accesso a tali combustibili non dovrebbe essere facilitato. Tuttavia, secondo il considerando 35, l’«utilizzabilità» di tale requisito deve essere valutata. L’inserimento di un requisito quando esistono dubbi sulla sua utilizzabilità risulta opinabile. Inoltre, il requisito non è chiaro. Un veicolo può spesso trasportare combustibili sia fossili che alternativi. Non è chiaro se il requisito si riferisca alle caratteristiche di costruzione o di utilizzo dei veicoli o delle navi, quindi né l’interpretazione né l’impatto sono chiari.

4.4.

Ulteriori esempi sono rappresentati dalle disposizioni sulle analisi dei benefici climatici ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato 1, che si aggiungono ad esempio ai piani di imboschimento, ai piani di ripristino delle aree forestali e ai piani di gestione forestale e che si applicano fino alle piccole aziende di 13 ettari. I requisiti sembrano abbastanza complessi e il riferimento alla disponibilità di strumenti online forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura è probabilmente di scarso conforto per i piccoli proprietari, e dimostra la situazione svantaggiosa per le piccole imprese imputabile all’approccio dall’alto utilizzato nel regolamento delegato.

4.5.

Certamente, la conservazione delle foreste, compresi i pozzi di assorbimento del carbonio, è un elemento essenziale della politica ambientale dell’UE, ma gli obblighi amministrativi devono rimanere proporzionati alle risorse dei destinatari. I principi applicati dal Forest Stewardship Council (Consiglio per la gestione forestale) sono un esempio di indicazioni chiare e ragionevoli in materia di sfruttamento e gestione delle foreste (10).

4.6.

Relativamente all’adattamento ai cambiamenti climatici, si può fare riferimento alle disposizioni di cui al punto 1.3 dell’allegato 2 sulla gestione forestale e al punto 6.3 sul trasporto urbano, suburbano e interurbano di passeggeri su strada, che prevede un’analisi degli effetti sul clima dei grandi investimenti che vanno da 10 a 30 anni.

4.7.

L’affermazione contenuta nella comunicazione secondo cui la tassonomia non accetta le attività che, pur migliorando gli attuali livelli di prestazione ambientale, non lo fanno al livello di contributo sostanziale, è in contraddizione con l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Occorre pertanto, come già suggerito, lasciare più spazio alle soluzioni transitorie.

Bruxelles, 22 settembre 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale [C(2021) 2800 final]

(2)  Climate Change 2021 — The Physical Science Basis (Cambiamenti climatici 2021: fondamento nella scienza fisica), 2021.

(3)  COM(2021) 188 final.

(4)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(5)  Climate Change 2021 — The Physical Science Basis (Cambiamenti climatici 2021: fondamento nella scienza fisica), 2021.

(6)  Proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee, presentata dal Commissione — [COM(2021) 391 final — 2021/0191 (COD)].

(7)  Grüne Finanzierung und Grüne Staatsanleihen — Geeignete Instrumente für eine wirksame Umweltspolitik? [Finanziamento verde e titoli di Stato verdi: strumenti adeguati per una politica ambientale efficace?] Parere del comitato consultivo economico del ministero federale tedesco delle Finanze, 02/2021.

(8)  Sustainable finance — Eine kritische Würdigung der deutschen und europäischen Vorhaben — IHK München und Oberbayern, Leibniz — Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. [Finanza sostenibile: una valutazione critica dei progetti tedeschi ed europei] Camera di commercio di Monaco e dell’Alta Baviera e Istituto Leibniz per la ricerca economica presso l’università di Monaco di Baviera, 2020

(9)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(10)  www.fsc.org.


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