COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.12.2020
COM(2020) 802 final
2020/0354(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("l'accordo") è il primo accordo internazionale vincolante che riguarda specificamente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Il suo obiettivo principale è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN impedendo ai pescherecci impegnati in attività di pesca INN di utilizzare i porti e introdurre le loro catture sui mercati. In tal modo l'accordo riduce l'incentivo per tali pescherecci di continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti dalla pesca INN raggiungano i mercati nazionali e internazionali. L'efficace attuazione dell'accordo contribuisce infine alla conservazione a lungo termine e all'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai pescherecci che chiedono di entrare in un porto di uno Stato diverso dal loro Stato di bandiera.
L'accordo è stato negoziato nel quadro dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) di cui l'Unione europea è membro ed è stato approvato nel corso della 36a sessione della conferenza FAO il 22 novembre 2009 con la risoluzione n. 12/2009 ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 1, dello Statuto FAO. Esso è entrato in vigore il 5 giugno 2016 e conta attualmente 67 parti.
L'Unione europea è stata tra i primi ad aderire all'accordo nel 2011.
2.2.La riunione delle parti
La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo, che si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.
L'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo dispone inoltre che quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia dell'accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono inoltre di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità.
Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.
2.3.Decisioni della riunione delle parti
La riunione delle parti ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che sono vincolanti per le parti contraenti.
In linea di principio le parti adottano decisioni nel merito per consenso ma, se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei voti espressi.
Le modifiche del regolamento interno per le riunioni delle parti possono essere adottate per consenso e, se tale consenso non può essere raggiunto, la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che tale maggioranza sia superiore alla metà di tutte le parti. L'Unione ha diritto di partecipazione e di voto.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Si propone che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti sia definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione verrà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.
Tale approccio è attualmente seguito anche nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e con riguardo alla posizione da assumere a nome dell'Unione in tali riunioni.
La presente decisione integra i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e si ispira al regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata istituito dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Essa tiene conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
La presente decisione contempla anche gli impegni internazionali assunti dall'UE nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici), dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (accordo di conformità FAO) e di altri accordi multilaterali e bilaterali pertinenti.
La presente decisione rispecchia gli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca e nelle relative conclusioni del Consiglio, nelle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari e nelle conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani", anche in relazione alla cooperazione con i paesi terzi per l'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo. Essa prende in considerazione anche gli aspetti inerenti alla pesca INN della strategia per la sicurezza marittima dell'UE e del relativo piano d'azione per l'attuazione rivisto.
Infine essa si ispira alla dichiarazione della Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo in cui la Commissione manifesta la volontà di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, obiettivo che è stato poi ribadito nelle due comunicazioni della Commissione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" e "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente".
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La riunione delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti della riunione delle parti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare:
·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
·regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;
·regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche;
·regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Tuttavia gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2020/0354 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (l'"accordo") negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) di cui l'Unione europea è membro, è stato approvato dall'Unione con decisione (UE) 2011/443 del Consiglio. L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.
(2)La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.
(3)L'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo dispone che quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia dell'accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono inoltre di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.
(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione delle parti dell'accordo per la prima riunione di riesame dell'accordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo, nelle tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, a partire dall'adozione della posizione attuale, poiché le misure nel quadro dell'accordo saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
(5)Data la necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per la prima riunione di riesame dell'accordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.
(6)L'obiettivo principale dell'accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) impedendo ai pescherecci impegnati in attività di pesca INN di utilizzare i porti e introdurre le loro catture sui mercati. In tal modo l'accordo riduce l'incentivo per tali pescherecci di continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti dalla pesca INN raggiungano i mercati nazionali e internazionali.
(7)La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell'Unione e gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.
(8)La riunione delle parti dell'accordo è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire l'attuazione dell'accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo in tali riunioni per garantire l'attuazione dell'accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è stabilita nell'allegato I.
Tale posizione è stabilita per la prima riunione di riesame dell'accordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo di cui all'articolo 1, secondo comma, è effettuata in conformità all'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti dell'accordo a seguito della terza riunione biennale di cui all'articolo 1, secondo comma.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente