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Document 52020PC0802

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

COM/2020/802 final

Bruxelles, 14.12.2020

COM(2020) 802 final

2020/0354(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("l'accordo") è il primo accordo internazionale vincolante che riguarda specificamente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Il suo obiettivo principale è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN impedendo ai pescherecci impegnati in attività di pesca INN di utilizzare i porti e introdurre le loro catture sui mercati. In tal modo l'accordo riduce l'incentivo per tali pescherecci di continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti dalla pesca INN raggiungano i mercati nazionali e internazionali. L'efficace attuazione dell'accordo contribuisce infine alla conservazione a lungo termine e all'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai pescherecci che chiedono di entrare in un porto di uno Stato diverso dal loro Stato di bandiera.

L'accordo è stato negoziato nel quadro dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) di cui l'Unione europea è membro ed è stato approvato nel corso della 36a sessione della conferenza FAO il 22 novembre 2009 con la risoluzione n. 12/2009 ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 1, dello Statuto FAO. Esso è entrato in vigore il 5 giugno 2016 e conta attualmente 1 67 parti.

L'Unione europea è stata tra i primi ad aderire all'accordo 2 nel 2011.

2.2.La riunione delle parti

La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo, che si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso 3 .

L'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo dispone inoltre che quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia dell'accordo nel conseguire il suo obiettivo 4 . Le parti decidono inoltre di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità.

Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte 5 .

2.3.Decisioni della riunione delle parti

La riunione delle parti ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che sono vincolanti per le parti contraenti.

In linea di principio le parti adottano decisioni nel merito per consenso ma, se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei voti espressi 6 .

Le modifiche del regolamento interno per le riunioni delle parti possono essere adottate per consenso e, se tale consenso non può essere raggiunto, la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che tale maggioranza sia superiore alla metà di tutte le parti 7 . L'Unione ha diritto di partecipazione e di voto.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Si propone che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti sia definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione verrà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Tale approccio è attualmente seguito anche nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e con riguardo alla posizione da assumere a nome dell'Unione in tali riunioni.

La presente decisione integra i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e si ispira al regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata istituito dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Essa tiene conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 9 , del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 10 , del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche 11 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 12 .

La presente decisione contempla anche gli impegni internazionali assunti dall'UE nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici), dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (accordo di conformità FAO) e di altri accordi multilaterali e bilaterali pertinenti.

La presente decisione rispecchia gli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 13 e nelle relative conclusioni del Consiglio, nelle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari 14 e nelle conclusioni del Consiglio 15 sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" 16 , anche in relazione alla cooperazione con i paesi terzi per l'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo. Essa prende in considerazione anche gli aspetti inerenti alla pesca INN della strategia per la sicurezza marittima dell'UE 17 e del relativo piano d'azione per l'attuazione rivisto 18 .

Infine essa si ispira alla dichiarazione della Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo 19 in cui la Commissione manifesta la volontà di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, obiettivo che è stato poi ribadito nelle due comunicazioni della Commissione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" 20 e "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" 21 .

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 22 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti della riunione delle parti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare:

·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) 23 ;

·regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 24 ;

·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 25 ;

·regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche 26 ;

·regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 27 .

Tuttavia gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2020/0354 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (l'"accordo") negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) di cui l'Unione europea è membro, è stato approvato dall'Unione con decisione (UE) 2011/443 del Consiglio 28 . L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.

(2)La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.

(3)L'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo dispone che quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia dell'accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono inoltre di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione delle parti dell'accordo per la prima riunione di riesame dell'accordo 29 di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo, nelle tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, a partire dall'adozione della posizione attuale, poiché le misure nel quadro dell'accordo saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 30 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 31 , sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 33 .

(5)Data la necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per la prima riunione di riesame dell'accordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.

(6)L'obiettivo principale dell'accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) impedendo ai pescherecci impegnati in attività di pesca INN di utilizzare i porti e introdurre le loro catture sui mercati. In tal modo l'accordo riduce l'incentivo per tali pescherecci di continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti dalla pesca INN raggiungano i mercati nazionali e internazionali.

(7)La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell'Unione e gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.

(8)La riunione delle parti dell'accordo è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire l'attuazione dell'accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo in tali riunioni per garantire l'attuazione dell'accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è stabilita nell'allegato I.

Tale posizione è stabilita per la prima riunione di riesame dell'accordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo di cui all'articolo 1, secondo comma, è effettuata in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti dell'accordo a seguito della terza riunione biennale di cui all'articolo 1, secondo comma.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

               Per il Consiglio

               Il presidente

(1)    Ottobre 2020; http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/en/
(2)    Decisione del Consiglio (UE) 2011/443, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).
(3)    Articolo 5.1 del regolamento interno per le riunioni delle parti.
(4)    Tale riunione, che sarà ospitata dall'UE, avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.
(5)    Articolo 5.2 del regolamento interno per le riunioni delle parti.
(6)    Articoli 7.2 e 7.3 del regolamento interno per le riunioni delle parti.    Articolo XVII, paragrafo 3, lettera a), delle norme generali dell'organizzazione.
(7)    Articolo 13 del regolamento interno per le riunioni delle parti.
(8)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(9)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(10)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(11)    GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(12)    GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(13)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(14)    14249/19 del 19.11.2019.
(15)    7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(16)    JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
(17)    Doc. 11205/14 del Consiglio dell'Unione europea del 24.6.2014.
(18)    Doc. 10494/18 del Consiglio dell'Unione europea del 26.6.2018.
(19)    COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.
(20)    COM(2020) 380 final del 20.5.2020.
(21)    COM(2020) 381 final del 20.5.2020.
(22)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(23)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(24)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(25)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(26)    GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(27)    GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(28)    Decisione del Consiglio (UE) 2011/443, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).
(29)    Attualmente prevista dal 31 maggio al 4 giugno 2021.
(30)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(31)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(32)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(33)    GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
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Bruxelles, 14.12.2020

COM(2020) 802 final

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata


ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1. PRINCIPI

Nel quadro dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata l'Unione osserva tra gli altri i seguenti principi:

(a)garantire che le misure adottate nell'ambito dell'accordo siano conformi all'accordo stesso e al diritto internazionale, segnatamente agli impegni internazionali assunti dall'Unione nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) 1 , dell'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995 2 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 3 ;

(b)agire in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e alle disposizioni del regime unionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata istituito dal regolamento (CE) n. 1005/2008;

(c)agire in conformità alle conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 4 , con la finalità che la dimensione esterna segua gli stessi principi e promuova le stesse norme per la gestione e il controllo della pesca applicate nelle acque dell'Unione, promuovere condizioni di parità, anche per sostenere il commercio trasparente di prodotti della pesca, che è soggetto a norme rispettate e controllate rigorosamente, e promuovere iniziative riguardanti il ruolo degli Stati di approdo e degli Stati di bandiera nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

(d)agire in conformità alle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari 5 e alle conclusioni del Consiglio 6 sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" 7 e promuovere misure volte a sostenere e migliorare l'efficace attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

(e)adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, tenendo conto in particolare del fatto che le condizioni politiche e socioeconomiche derivanti dalla COVID‑19 possono avere creato un contesto atto a favorire l'esercizio di attività di pesca INN da parte di soggetti spregiudicati o ad agevolare gli scambi ad esse connessi, rendendo più necessaria che mai l'adozione di misure drastiche nel quadro dell'accordo.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera per sviluppare e sostenere l'adozione delle azioni e degli orientamenti seguenti volti a garantire la partecipazione universale all'accordo e la sua attuazione efficace:

(a)garantire la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dell'occupazione, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, e perseguire coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi;

(b)promuovere posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca e il coordinamento di tali organizzazioni con l'accordo;

(c)sostenere l'adozione di programmi globali di sviluppo delle capacità per aiutare i paesi in via di sviluppo a prepararsi all'attuazione o ad attuare l'accordo, garantendo nel contempo, ove necessario, la complementarità con l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi terzi nella lotta contro la pesca INN;

(d)promuovere misure volte a rafforzare la cooperazione tra l'accordo e altre organizzazioni globali e regionali nell'ambito dei rispettivi mandati, se del caso, e con gli Stati che non sono parti dell'accordo, ove opportuno e applicabile;

(e)sostenere misure volte a promuovere la ratifica dell'accordo da parte di terzi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e sviluppo di capacità a livello mondiale, al fine di garantire che gli Stati comprendano sia i vantaggi dell'accordo che le condizioni della sua attuazione, qualora ne divenissero parti contraenti;

(f)sostenere misure di sviluppo e promozione dell'uso di strumenti (tecnologie, sistemi di scambio di informazioni, registri ecc.) intesi a sostenere e agevolare l'attuazione dell'accordo, e garantire che siano compatibili con gli strumenti sviluppati nell'Unione per finalità analoghe;

(g)sostenere misure volte a rafforzare la trasparenza, il dialogo e la cooperazione con i portatori d'interessi pertinenti, tra cui (ma non esclusivamente) pescatori, industria della pesca, organizzazioni della società civile, scienziati e mondo accademico, su questioni relative all'attuazione dell'accordo e, se del caso, su misure volte a migliorarne il coinvolgimento e la partecipazione ai lavori connessi all'attuazione dell'accordo conformemente alla prassi comune adottata in altri accordi multilaterali.

ALLEGATO II

 
Definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata

Prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell'accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

(1)    GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
(2)    GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.
(3)    GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26.
(4)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(5)    14249/19 del 19.11.2019.
(6)    7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(7)    JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
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