EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0706

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [32016R1719 - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine "FCA"]

COM/2020/706 final

Bruxelles, 12.11.2020

COM(2020) 706 final

2020/0316(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

[32016R1719 - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine "FCA"]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine 1 .

I codici di rete e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica, come stabilito sulla base del terzo pacchetto energia, definiscono norme tecniche per agevolare il commercio nel mercato interno dell'elettricità dell'UE. Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, aumentare la competitività e garantire che i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Sono state create importanti interconnessioni elettriche tra la Norvegia, Stato EFTA-SEE, e gli Stati membri dell'UE. È pertanto indispensabile estendere al SEE le norme tecniche applicabili al commercio nel mercato interno dell'elettricità dell'UE, al fine di assicurare l'omogeneità giuridica quale base per gli scambi commerciali di energia elettrica.

Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione stabilisce norme dettagliate sull'allocazione della capacità tra zone di offerta nei mercati a termine. Esso istituisce una metodologia comune per determinare le capacità a lungo termine tra le zone di offerta e una piattaforma unica a livello europeo per offrire diritti di trasmissione dell'elettricità, la possibilità di restituire tali diritti e di trasferirli tra operatori del mercato. Si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, ad esclusione di quelli insulari non connessi ad un altro sistema.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 2  relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti dall'accordo SEE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione del suddetto regolamento nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Adattamento (a) – non applicabilità all'Islanda e al Lichtenstein

Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato ad altri sistemi di trasmissione, il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.

Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe essere applicato al Liechtenstein poiché, a causa delle dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il paese non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica.

Adattamento (b) e considerando (6) – informazioni sensibili sul sistema elettrico

Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione contiene disposizioni che stabiliscono l'obbligo di fornire informazioni alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e all'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). L'adattamento (b) consente ai rispettivi gestori del sistema di trasporto ("TSO") e regolatori di scambiare e proteggere tali informazioni.

Adattamento (c) e considerando (7) – riferimenti ai diritti di partecipazione del gestore del sistema di trasporto (TSO), del gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) e dell'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) norvegesi allo sviluppo e all'approvazione di termini, condizioni e metodologie

L'adattamento e il considerando summenzionati adeguano le pertinenti disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, riguardanti i diritti di partecipazione delle entità interessate allo sviluppo e all'approvazione di termini, condizioni e metodologie, per includere la Norvegia.

2020/0316 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

[32016R1719 - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine "FCA"]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4  ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IV.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine 5 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.
Top

Bruxelles, 12.11.2020

COM(2020) 706 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE






[32016R1719 - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine "FCA"]


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine 1 .

(2)Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non si applica a sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.

(3)Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato a un altro sistema di trasmissione, il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.

(4)A causa delle sue dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il Liechtenstein non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica. Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe pertanto essere applicato al Liechtenstein.

(5)I riferimenti ai gestori del sistema di trasmissione ("TSO"), ai gestori del mercato elettrico designati ("NEMO"), alla autorità di regolamentazione e ai portatori di interessi dovrebbero essere intesi come comprensivi dei TSO, dei NEMO, delle autorità di regolamentazione e dei portatori di interessi che rappresentano la Norvegia.

(6)Durante l'elaborazione congiunta di termini, condizioni e metodologie a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, è essenziale che tutte le informazioni necessarie siano presentate senza indugio. Una stretta collaborazione tra TSO e regolatori dovrebbe garantire che le informazioni sensibili, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e dettagliate analisi delle vulnerabilità che possono essere usate per atti di sabotaggio, siano efficacemente protette nel processo di sviluppo di termini, condizioni o metodologie. Per garantire l'attuazione efficace del regolamento, è opportuno stabilire con la Norvegia lo stesso livello di collaborazione in materia di scambio di informazioni e protezione delle informazioni sensibili.

(7)Il contributo apportato da tutti i principali portatori di interessi nello sviluppo, a livello regionale o a livello SEE, di termini, condizioni e metodologie che possono divenire vincolanti mediante approvazione regolamentare, è essenziale ai fini di un quadro normativo transfrontaliero efficace. I TSO e altri portatori di interessi dovrebbero pertanto partecipare ai processi relativi allo sviluppo di proposte di termini, condizioni e metodologie come previsto in varie disposizioni del regolamento. Il TSO e i NEMO norvegesi dovrebbero in particolare partecipare al processo decisionale dei portatori di interessi in modo analogo ai TSO e ai NEMO che rappresentano uno Stato membro dell'UE.

(8)Per le proposte a livello regionale o dell'Unione, laddove è necessaria la decisione da parte di più di un'autorità di regolamentazione per l'approvazione delle proposte avanzate dai TSO, le autorità di regolamentazione dovrebbero consultarsi e collaborare strettamente al fine di raggiungere un accordo prima di adottare una decisione. L'autorità di regolamentazione norvegese dovrebbe essere coinvolta in tale collaborazione.

(9)Poiché il regolamento in oggetto è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 2 , i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017 3 per l'attuazione del regolamento n. 714/2009, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, che prevedono adattamenti riguardanti il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nel contesto SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento nel SEE, in particolare per l'articolo 4, paragrafi 8 e 10.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 49 (Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"50.    32016 R 1719: Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein;

(b)all'articolo 7 è aggiunto quanto segue:

"Accordi tra TSO e / o regolatori possono garantire che le informazioni riservate o sensibili siano efficacemente protette e aiutare ad assicurare che tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di termini, condizioni e metodologie comuni siano presentate senza indugio.";

(c)all'articolo 4:

i) i riferimenti alla "popolazione dell'Unione" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), alla "popolazione della regione interessata" e alla "popolazione degli Stati membri partecipanti" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), includono la popolazione della Norvegia al momento di valutare se sia stata raggiunta la pertinente soglia relativa alla popolazione necessaria per ottenere una maggioranza qualificata;

ii) i riferimenti alle "regioni composte di più di cinque Stati membri" e alle "regioni composte da non più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, devono essere intesi come riferimenti alle "regioni composte di più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia" o alle "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia"."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 4*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...].

   Per il Comitato misto SEE

   La presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

(1)    GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.
(2)    GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(3)    GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.
(4) *    Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Top