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Document 52020PC0670

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010

COM/2020/670 final

Bruxelles, 27.10.2020

COM(2020) 670 final

2020/0302(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, è garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche vive dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Con decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione europea partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986, l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, la "convenzione") dal 14 novembre 1997.

Tale convenzione istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT").

L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione ICCAT, ma contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere recepite il prima possibile nel diritto dell'Unione.

La presente proposta istituisce un programma dell'Unione riguardante la documentazione delle catture di tonno rosso allo scopo di attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico relative a un programma di documentazione delle catture di tonno rosso e all'uso obbligatorio del sistema elettronico di documentazione di tali catture per individuare l'origine di tutto il tonno rosso catturato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il programma di documentazione delle catture di tonno rosso è stato regolamentato attraverso:

il programma di documentazione delle catture di tonno rosso previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il piano è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta garantirà che il diritto dell'Unione in materia di applicazione del documento elettronico di cattura del tonno rosso (electronic bluefin tuna catch document, eBCD), in particolare tutte le norme e tutti gli obblighi previsti dal sistema eBCD approvato dall'ICCAT, sia in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione e che l'Unione rispetti le decisioni adottate nel quadro della convenzione ICCAT di cui essa è parte contraente. Ciò sarà fatto limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Scopo della presente proposta sono il recepimento e l'attuazione delle misure dell'ICCAT in vigore, che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia nelle fasi che hanno preceduto le riunioni dell'ICCAT in cui sono state adottate tali norme eBCD, sia durante i negoziati che si sono svolti in occasione della riunione annuale dell'ICCAT. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione a questo specifico regolamento.

Assunzione e uso di perizie

L'atto proposto costituisce il recepimento di una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ICCAT).

Valutazione d'impatto

Non pertinente. L'atto proposto costituisce il recepimento di una raccomandazione direttamente applicabile agli Stati membri e agli operatori.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non è collegata al programma REFIT.

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha alcuna conseguenza sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

(a)Documento di cattura e certificato di riesportazione del tonno rosso

La proposta stabilisce disposizioni generali sull'uso del documento di cattura e del certificato di riesportazione del tonno rosso e definisce norme per la registrazione e la convalida delle catture di tonno rosso e delle successive operazioni commerciali. Sono stabilite norme particolari per il pesce marcato.

La registrazione e la convalida delle catture e delle operazioni sono effettuate attraverso il sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso già utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori. Il sistema elettronico è gestito dall'ICCAT nelle sue lingue ufficiali (inglese, francese e spagnolo). In via eccezionale il sistema elettronico può essere sostituito da documenti cartacei (documento di cattura del tonno rosso, BCD (Bluefin Tuna Catch Document)) equivalenti ai requisiti del sistema elettronico. Per tale motivo la proposta contiene riferimenti ai documenti ICCAT quali la definizione di BCD e le relative informazioni sul suo contenuto, i documenti di convalida e le relazioni.

(b)Verifica, trasmissione dei dati e comunicazione

Sono introdotte disposizioni supplementari per la verifica prima della convalida, la trasmissione dei dati degli utenti eBCD, l'uso di eBCD cartacei in casi eccezionali e la relazione annuale all'ICCAT.

(c)Poteri delegati

Le norme dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso vivo (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche ed è necessario adeguare il sistema eBCD in funzione di tutte le successive modifiche di tali norme. A causa della complessità del sistema eBCD, le questioni tecniche in sospeso devono essere risolte in modo continuativo e le soluzioni devono essere applicate in modo uniforme dagli Stati membri.

L'articolo 14 del presente regolamento stila un elenco dettagliato di casi in cui sono richiesti poteri delegati onde tener conto delle frequenti modifiche delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.



2020/0302 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP) stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

(2)L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, approvata con decisione 98/392/CE del Consiglio 3 , dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, ratificato con decisione 98/414/CE del Consiglio 4 , e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, a cui essa ha aderito con decisione 96/428/CE del Consiglio 5 . Nel quadro di tali obblighi internazionali, l'Unione partecipa agli sforzi volti ad assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici altamente migratori.

(3)Conformemente alla decisione 86/238/CEE del Consiglio 6 , l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "convenzione ICCAT"). La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti attraverso la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "commissione ICCAT"), nonché l'adozione di raccomandazioni applicabili nella zona della convenzione ICCAT che diventano vincolanti per le parti contraenti e le parti, entità ed entità di pesca non contraenti cooperanti (di seguito, "PCC").

(4)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ha recepito nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT [09-11] che modificano la raccomandazione [08-12] che introduce un programma di documentazione delle catture per il tonno rosso;

(5)Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l'ICCAT ha adottato le raccomandazioni [07-10] 8 , [08-12] 9 , [09-11] 10 , [11-20] 11 , [18-13] 12 che introducono l'attuazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso (BCD) e le raccomandazioni [1011] 13 ,[11-21] 14 , [12-08] 15 , [13-17] 16 , [15-10] 17 , [17-09] 18 , [18-12] 19 che sviluppano e rafforzano l'attuazione della documentazione delle catture di tonno rosso introducendo l'uso obbligatorio di un sistema elettronico di documentazione (eBCD). Le PCC dell'ICCAT e gli Stati membri hanno avviato un'attuazione parziale del sistema eBCD nel giugno 2016. Il sistema è pienamente attuato dal gennaio 2017 ed è attualmente utilizzato dagli Stati membri.

(6)Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC dell'ICCAT e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda: l'uso obbligatorio di eBCD e BCD, le norme per i gruppi di BCD, la convalida di eBCD e BCD, il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla marcatura relativamente alle dimensioni minime a norma del regolamento (UE) 20../. 20 ; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD, le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, le informazioni relative ai BCD o agli eBCD stampati, le date previste per l'elaborazione di relazioni e i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT.

(7)La legislazione dell'Unione dovrebbe limitarsi ad attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire condizioni di parità tra i pescatori dell'Unione e quelli dei paesi terzi e da assicurare che le norme siano pienamente accettate e attuate da tutti.

(8)Gli atti delegati previsti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'attuazione delle future modifiche della raccomandazione ICCAT e del loro recepimento nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

(9)Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 21 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 640/2010, in quanto il presente regolamento recepisce nuove misure ICCAT riguardanti il programma di documentazione delle catture di tonno rosso,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione riguardante la documentazione delle catture di tonno rosso allo scopo di attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) relative a un programma di documentazione delle catture di tonno rosso e all'uso obbligatorio del sistema elettronico di documentazione di tali catture per individuare l'origine di tutto il tonno rosso catturato.

2.Il presente regolamento non si applica al commercio interno, all'esportazione, all'importazione e alla riesportazione di parti di pesce diverse dalla carne, tra cui teste, occhi, uova, interiora e code.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1."BCD": documento di cattura del tonno rosso secondo il formato di cui all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT [18-13];

2."tonno rosso": i pesci della specie Thunnus thynnus dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n.  2658/87 del Consiglio 22 ;

3."convenzione": convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

4."zona della convenzione": la zona geografica in cui si applicano le misure ICCAT, quale definita all'articolo 1 della convenzione;

5. "commercio interno":

(a)le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e sbarcato nel territorio dell'Unione, e

(b)le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione;

6."importazione": l'introduzione nel territorio dell'Unione, anche a fini di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo;

7."esportazione": qualsiasi movimento, verso un paese terzo in provenienza dal territorio dell'Unione, da paesi terzi o da zone di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione;

8."riesportazione": qualsiasi movimento, dal territorio dell'Unione, di tonno rosso precedentemente importato nel territorio dell'Unione;

9."Stato membro della tonnara": lo Stato membro in cui è installata la tonnara;

10."Stato membro dell'impianto di allevamento": lo Stato membro in cui è stabilito l'impianto di allevamento;

11."PCC": le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.

CAPO II 
DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

Articolo 3
Disposizioni generali

1.Il sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (eBCD) è utilizzato per ogni sbarco, trasferimento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione o riesportazione di tonno rosso. I BCD possono essere utilizzati in via eccezionale come previsto all'articolo 11.

2.Il BCD è compilato per ogni esemplare di tonno rosso catturato dal peschereccio o dalla tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da pescherecci o tonnare o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento.

3.Ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'Unione o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un BCD convalidato dall'autorità competente, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, e se del caso da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato ("BFTRC"). Ciascuna partita di tonno rosso contiene solo prodotti di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara.

4.È vietato sbarcare, trasferire, spedire, prelevare, commercializzare a livello interno, importare, esportare o riesportare tonno rosso privo di BCD o BFTRC compilato e convalidato.

5.Ciascun BCD reca un numero unico di identificazione del documento. I numeri dei documenti sono specifici dello Stato membro di bandiera o della tonnara.

6.Al momento dell'ingabbiamento, i BCD corrispondenti possono essere raggruppati come "gruppo di BCD" con un nuovo numero BCD nei casi seguenti, a condizione che tutti gli esemplari siano ingabbiati nella stessa gabbia da allevamento e lo stesso giorno:

(a)catture multiple effettuate dallo stesso peschereccio; e

(b)catture effettuate nell'ambito di operazioni di pesca congiunta.

7.Il gruppo di BCD sostituisce tutti i BCD equivalenti originari ed è accompagnato dall'elenco di tutti i numeri BCD associati. Le copie di tali BCD associati sono messe a disposizione degli Stati membri o delle autorità di controllo delle PCC su richiesta.

8.Gli esemplari di tonno rosso catturati come catture accessorie da pescherecci non autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso a norma del regolamento (UE) 20../. 23 [BFT] possono essere commercializzati. Le autorità degli Stati membri, le autorità portuali e l'autoregistrazione autorizzata da parte del comandante o del rappresentante della nave agevolano l'accesso del comandante o del rappresentante della nave al sistema eBCD, anche attraverso il loro numero nazionale di immatricolazione. Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci in questione non è tenuto a presentare alla Commissione un elenco di tali pescherecci.

9.Il tonno rosso che muore durante le operazioni di trasferimento, rimorchio o ingabbiamento di cui agli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) 20../.. [BFT] prima del prelievo può essere commercializzato, se del caso, dalla nave con reti a circuizione, dalla nave d'appoggio e dai rappresentanti dell'impianto di allevamento.

10.Il tonno rosso prelevato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa la cui vendita è vietata non è oggetto del presente regolamento e non deve essere registrato nel sistema eBCD.

Articolo 4
Convalida

1.I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i venditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati compilano il BCD fornendo le informazioni richieste e ne chiedono la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso.

2.Il BCD è convalidato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, dello Stato della tonnara o dell'impianto di allevamento che ha catturato o prelevato il tonno rosso o dello Stato membro dell'impianto del venditore o dell'esportatore che ha commercializzato a livello interno o esportato il tonno rosso.

3.Gli Stati membri convalidano il BCD per tutti i prodotti di tonno rosso unicamente quando:

(a)è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel BCD sono esatte;

(b)i quantitativi cumulati convalidati non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi se del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e

(c)i prodotti sono conformi alle altre disposizioni dell'ICCAT pertinenti in materia di misure di conservazione e gestione.

4.La convalida ai sensi del paragrafo 2 non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.

5.Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come BCD provvisorio, in attesa della convalida del BCD entro un termine di sette giorni e prima dell'esportazione.

6.Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni riportate nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT [18-13]. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura sono indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-13].

7.Le informazioni relative all'acquirente nella sezione relativa alle operazioni commerciali sono inserite nel sistema eBCD prima della convalida. La sezione dell'eBCD relativa alle operazioni commerciali è convalidata prima dell'esportazione.

8.L'esportazione dallo Stato membro avviene solo se le precedenti operazioni commerciali tra Stati membri sono state registrate correttamente e se, per tale esportazione, continua a essere necessaria la convalida nel sistema eBCD conformemente ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 5
Registrazione e convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD

1.Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nell'eBCD a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, le informazioni sulle vendite di tonno rosso all'interno di uno Stato membro sono registrate nell'eBCD. Non è richiesta la convalida di queste vendite interne.

2.Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nell'eBCD, il commercio interno tra Stati membri è registrato nel sistema eBCD dal venditore a norma dell'articolo 4.

3.L'autorità competente convalida il commercio interno delle forme di prodotto "eviscerato e senza branchie" (GG), "rifilato" (DR) e "peso vivo" (RD). Tuttavia, in deroga all'articolo 4, non è richiesta la convalida:

(a)se il commercio interno di tonno rosso riguarda il prodotto a "filetti" (FL) o in "altra forma, specificata" (OT) elencate nell'eBCD;

(b)se il prodotto di cui alla lettera a) (FL e OT) è confezionato per il trasporto; in tal caso il numero eBCD associato è scritto in modo leggibile e indelebile all'esterno di tutte le confezioni contenenti una qualunque parte del tonno, ad eccezione dei prodotti esentati di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

(c)per i prodotti FL o OT, il successivo commercio interno verso un altro Stato membro avviene soltanto se le informazioni commerciali del precedente Stato membro sono state registrate nel sistema eBCD.

4.La deroga di cui al paragrafo 3, seconda frase, si applica fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione riguardante l'attuazione di tale deroga entro il 31 dicembre 2020. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all'articolo 9, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.

5.Il commercio di tonno rosso vivo, comprese tutte le operazioni commerciali da e verso gli impianti di allevamento, è registrato e convalidato nel sistema eBCD conformemente alle disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

6.La convalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) dell'eBCD può essere completata simultaneamente, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

7.La modifica e la riconvalida delle sezioni 2 e 3 dell'eBCD previste dall'articolo xx del regolamento (UE) 20../.. [BFT] relative all'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche possono essere completate dopo l'operazione di ingabbiamento.

Articolo 6
Marcatura

1.Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell'uccisione e comunque prima dello sbarco ("programma di marcatura"). Le marche recano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono identici a quelli dell'eBCD.

2.Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi dell'attuazione del programma di marcatura relativo all'anno precedente. Anche tutte le modifiche successive di un programma di marcatura sono trasmesse alla Commissione. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell'ICCAT.

3.L'uso delle marche è autorizzato unicamente quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, se del caso, i contingenti individuali assegnati ai pescherecci o alle tonnare.

4.Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, i programmi di marcatura commerciale dello Stato membro di bandiera per il peschereccio o la tonnara che ha prelevato il tonno rosso nel cui ambito è effettuata la marcatura prevedono almeno quanto segue:

(a)tutto il tonno rosso nell'eBCD in questione è marcato individualmente;

(b) le informazioni relative alla marca comprendono:

l'identificazione della nave da cattura o della tonnara;

la data di cattura o di sbarco;

la zona di prelievo del pesce durante la spedizione;

l'attrezzo utilizzato per catturare il pesce;

il tipo di prodotto e il peso individuale del tonno rosso marcato;

le informazioni sull'esportatore e sull'importatore (se del caso);

il punto di esportazione (se del caso).

5.In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima a norma del regolamento (UE) 20../.. [BFT], gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell'operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, determinato mediante campionamento rappresentativo fino al 31 dicembre 2020.

6.Qualora applichino la deroga di cui al quinto comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale deroga.

7.Le informazioni sul pesce marcato sono compilate dallo Stato membro responsabile.

8.La Commissione raccoglie le informazioni relative agli esemplari marcati ricevute dagli Stati membri e le trasmette all'ICCAT sotto forma di relazione di attuazione dell'Unione.

CAPO III 
CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

Articolo 7
Disposizioni generali

1.Ciascuno Stato membro garantisce che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato ("BFTRC").

2.Il paragrafo 1 non si applica in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso.

3.L'operatore responsabile della riesportazione compila il BFTRC e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il BFTRC compilato deve essere accompagnato da una copia del o dei BCD convalidati relativi ai prodotti di tonno rosso precedentemente importati.

Articolo 8
Convalida della riesportazione

1.Il BFTRC è convalidato dall'autorità competente dello Stato membro dal cui territorio è riesportata la partita.

2.L'autorità competente convalida il BFTRC per la totalità dei prodotti di tonno rosso a condizione che:

(a)sia stato accertato che tutte le informazioni contenute nel BFTRC sono esatte;

(b)il o i relativi BCD convalidati siano stati accettati per l'importazione dei prodotti dichiarati nel BFTRC;

(c)i prodotti da riesportare siano, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel o nei BCD convalidati, e

(d)una copia del o dei BCD sia allegata al BFTRC convalidato.

3.Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui agli allegati 4 e 5 della raccomandazione ICCAT [18-13].

CAPO IV 
VERIFICA

Articolo 9
Verifica

1.Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, oggetto di commercio interno, importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo, e chiedono ed esaminano il o i BCD convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso.

2.Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel BCD nei documenti ivi afferenti e, se del caso, effettuano verifiche presso gli operatori interessati.

3.Se, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi sulle informazioni contenute in un BCD, lo Stato membro sul cui territorio è avvenuta l'importazione finale e lo Stato membro o la PCC le cui autorità competenti hanno convalidato il o i BCD o il o i BFTRC cooperano per dissipare tali dubbi.

4.Lo Stato membro che identifica una partita sprovvista di BCD ne informa lo Stato membro di spedizione o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera.

5.Gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per il commercio interno, l'importazione o l'esportazione della partita, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento, fintantoché gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati effettuati e confermino che la partita di tonno rosso vivo soddisfa gli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile.

6.Se uno Stato membro, dopo avere effettuato gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e in collaborazione con le autorità competenti per la convalida, stabilisce che il BCD o il BFTRC corrispondenti non sono validi, sono vietati il commercio interno, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione del tonno rosso.

CAPO V 
TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10
Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni

1.Spetta agli Stati membri garantire che i loro utenti siano registrati nel sistema eBCD.

2.Se uno Stato membro convalida i BCD relativi alle navi da cattura battenti la sua bandiera, alle sue tonnare o ai suoi impianti di allevamento, esso comunica alla Commissione, alle autorità governative di convalida o ad altre persone o istituzioni autorizzate responsabili della convalida e della verifica dei BCD o dei BFTRC le informazioni seguenti ogni volta che interviene un cambiamento:

(a)il nome e l'indirizzo completo dell'organizzazione;

(b)il nome e il titolo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida;

(c)un campione del modulo del documento;

(d)un campione stampato del timbro o del sigillo; e,

(e)se del caso, campioni delle marche.

3.La notifica di cui al paragrafo 2 indica la data a decorrere dalla quale è applicabile il cambiamento. Unitamente alla notifica iniziale è trasmessa una copia delle disposizioni adottate nel diritto nazionale al fine di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso, comprendente anche le procedure di autorizzazione di persone o istituzioni non governative. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità di convalida e alle disposizioni nazionali è trasmesso tempestivamente alla Commissione.

4.Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica i punti di contatto che dovrebbero essere informati in caso di domande relative ai BCD o ai BFTRC, in particolare il nome e l'indirizzo completo della o delle organizzazioni.

5.La Commissione notifica senza indugio al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

6.Gli Stati membri verificano le informazioni relative alle autorità di convalida notificate all'ICCAT e pubblicate su un sito accessibile al pubblico gestito dal segretariato dell'ICCAT al fine di aiutare le rispettive autorità a verificare la convalida dei BCD e BFTRC.

Articolo 11
Documenti BCD cartacei o eBCD stampati

1.I documenti BCD cartacei o eBCD stampati possono essere usati nei casi seguenti:

(a)sbarchi di quantitativi di tonno rosso inferiori a una tonnellata o a tre esemplari. Tali BCD cartacei sono convertiti in eBCD entro sette giorni lavorativi o prima dell'esportazione, se quest'ultima avviene prima;

(b)tonno rosso catturato prima del 1º gennaio 2017;

(c)come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure di cui all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-12]. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;

(d)commercio di tonno del Pacifico;

(e)operazioni commerciali tra l'Unione europea e parti non contraenti se l'accesso al sistema eBCD tramite il segretariato non è possibile o non è sufficientemente tempestivo da garantire che le operazioni non siano indebitamente ritardate o perturbate.

2.L'uso del documento BCD cartaceo di cui al paragrafo 1 non può essere invocato da uno Stato membro o PCC come motivo per ritardare o negare l'importazione di una spedizione di tonno rosso, a condizione che esso sia conforme al presente regolamento. Gli eBCD stampati convalidati nel sistema eBCD soddisfano l'obbligo di convalida stabilito nel presente regolamento.

3.Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono moduli BCD unicamente alle navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. Tali moduli non sono trasferibili.

4.Ciascun lotto proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato è accompagnato da copie di eBCD stampate recanti il numero unico dell'eBCD in modo da consentire un collegamento.

Articolo 12
Comunicazione e conservazione dei documenti convalidati

1.Ad eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono una copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati:

(a)alla Commissione;

(b)alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso è destinato al commercio interno, al trasferimento in gabbia o all'importazione; e

(c)al segretariato dell'ICCAT.

2.Gli Stati membri effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 1 non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida o prima della fine del trasporto, se la durata prevista per quest'ultimo non supera i cinque giorni lavorativi.

3.Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti rilasciati o ricevuti.

Articolo 13
Relazione annuale

1.Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni descritte all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13], che copra il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2.Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale. Nella loro relazione annuale gli Stati membri trasmettono gli elementi di cui all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13] che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.

3.La Commissione redige la relazione annuale dell'Unione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 e la trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Procedura di modifica

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 15, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, in relazione a quanto segue:

(a)l'uso obbligatorio di eBCD e BCD a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

(b)le norme per i BCD a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

(c)le convalide di BCD ed eBCD a norma dell'articolo 4;

(d)la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD a norma dell'articolo 5;

(e)il termine per la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 5;

(f)le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

(g)le informazioni relative ai documenti BCD o eBCD stampati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;

(h)le date delle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

(i)i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

2.Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono strettamente limitate all'attuazione di modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione.

Articolo 15
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 640/2010 è abrogato.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU C.
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    Decisione del Consiglio 98/392/CE, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(4)    Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(5)    Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
(6)    Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(7)    Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).
(8)    Raccomandazione ICCAT relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
(9)    Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 07-10 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
(10)    Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 08-12 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
(11)    Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 09-11 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
(12)    Raccomandazione ICCAT che sostituisce la raccomandazione 11-20 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
(13)    Raccomandazione ICCAT relativa a un programma di documentazione elettronica delle catture di tonno rosso (eBCD).
(14)    Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 10-11 relativa a un programma di documentazione elettronica delle catture di tonno rosso (eBCD).
(15)    Raccomandazione ICCAT che integra la raccomandazione relativa a un programma di documentazione elettronica delle catture di tonno rosso (eBCD).
(16)    Raccomandazione ICCAT che integra la raccomandazione relativa a un sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (eBCD).
(17)    Raccomandazione ICCAT che chiarisce e modifica alcuni aspetti del programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso per agevolare l'applicazione del sistema eBCD.
(18)    Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 15-10 relativa all'applicazione del sistema eBCD.
(19)    Raccomandazione ICCAT che sostituisce la raccomandazione 17-09 relativa all'applicazione del sistema eBCD.
(20)    Regolamento (UE) 20../.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del .....20.., che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627.
(21)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(22)

   Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria    e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(23)    Regolamento (UE) 20../.... del Parlamento europeo e del Consiglio del .....20.. che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 [proposta adottata con i colegislatori].
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