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Document 52020PC0669

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

COM/2020/669 final

Bruxelles, 26.10.2020

COM(2020) 669 final

2017/0332(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2017/0332 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2017) 753 final – 2017/0332 COD):

1° febbraio 2018

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

11 luglio 2018

Data del parere del Comitato delle regioni:

16 maggio 2018

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

28 marzo 2019

Data di adozione della posizione del Consiglio:

23 ottobre 2020

2.Finalità della proposta della Commissione

L'obiettivo generale della proposta era garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti negativi della contaminazione dell'acqua potabile. La revisione è anche il seguito diretto di "Right2Water", la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. La proposta mirava ad aggiornare le norme di qualità dell'acqua, introdurre un approccio basato sul rischio per la gestione dell'acqua potabile, migliorare l'accesso dei consumatori alle informazioni sulla qualità dell'acqua e i servizi idrici nonché a migliorare l'accesso all'acqua. La proposta affrontava inoltre la questione dei materiali a contatto con l'acqua potabile.

3.Osservazioni sulla posizione del Parlamento

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 28 marzo 2019. Gli emendamenti alla proposta della Commissione miravano a migliorare l'accesso all'acqua (compresa la modifica dell'articolo relativo agli "obiettivi"), inserire un nuovo articolo sui materiali a contatto con l'acqua, rafforzare l'attenzione alle microplastiche e introdurre alcune deroghe all'approccio basato sul rischio. In materia di trasparenza e accesso alle informazioni il Parlamento ha proposto inoltre un approccio meno ambizioso rispetto alla proposta della Commissione.

A seguito dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, il Parlamento europeo dovrebbe approvare formalmente l'accordo raggiunto nei triloghi.

4.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette l'accordo raggiunto nei triloghi. Nell'insieme l'accordo costituisce un risultato equilibrato tra le posizioni dei colegislatori, preserva gli obiettivi iniziali della Commissione e mantiene un livello di ambizione simile a quello contenuto nella proposta della Commissione.

In particolare, la posizione del Consiglio sostiene e perfeziona ulteriormente la proposta della Commissione:

–mantenendo le ambizioni iniziali della Commissione in materia di accesso all'acqua,

–migliorando e fornendo maggiori dettagli sull'approccio basato sul rischio per la gestione dell'acqua potabile,

–fissando requisiti minimi armonizzati per i materiali a contatto con l'acqua potabile (questa nuova disposizione è accompagnata da una scheda finanziaria legislativa che è stata approvata dai colegislatori in occasione del trilogo finale),

–introducendo una nuova disposizione relativa alle perdite d'acqua, e

–introducendo il concetto di un elenco di controllo per far fronte alla questione degli inquinanti che destano preoccupazione come gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione della salute, il Consiglio ha adottato una posizione di equilibrio che apporta alcuni miglioramenti alla direttiva sull'acqua potabile vigente, anche se sotto certi aspetti è meno ambiziosa della proposta originaria della Commissione (ad esempio per le PFAS, il bisfenolo A, il clorato, la clorite). Il Consiglio ha in una certa misura limitato gli obblighi in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni inizialmente proposti dalla Commissione, ma le informazioni più importanti per i consumatori sono state mantenute.

La Commissione si rammarica tuttavia della proposta di limitare il suo potere di modificare l'allegato II della direttiva mediante un atto delegato, come proposto in origine e attualmente previsto dalla direttiva sull'acqua potabile vigente.

Inoltre, la Commissione si rammarica dell'introduzione della clausola "del parere non espresso" nell'articolo sugli atti di esecuzione, che costituisce una deviazione dalla regola di principio e dovrebbe essere debitamente giustificata, in quanto limita la possibilità per la Commissione di adottare atti di esecuzione in assenza di un parere del comitato.

5.Conclusioni

La Commissione accetta la posizione adottata dal Consiglio, formulando le seguenti due dichiarazioni:

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DELEGATI NELLA DIRETTIVA CONCERNENTE L'ACQUA POTABILE

La Commissione si rammarica della decisione dei colegislatori di limitare all'allegato III il suo potere di modificare gli allegati della direttiva riveduta sull'acqua potabile, nonostante la Commissione stessa, nella sua proposta originaria, avesse chiesto che le fosse conferito il potere di modificare gli allegati da I a IV 1 .

La Commissione deplora segnatamente il fatto che i colegislatori non abbiano convenuto di conferirle il potere di modificare l'allegato II che sarebbe stato particolarmente utile considerata l'esigenza di adeguare al progresso scientifico e tecnico le prescrizioni in materia di controlli di cui all'allegato II.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in assenza di un'adeguata giustificazione. Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita all'articolo 5, paragrafo 4, non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e il ricorso alla disposizione in questione deve pertanto essere giustificato.

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