COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.8.2020
COM(2020) 377 final
2020/0178(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("il regolamento di base della PCP") mira a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca. Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP).
Obiettivo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
A seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, la presente proposta stabilisce le possibilità di pesca, espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito, per gli Stati membri interessati (Spagna, Francia e Italia).
La presente proposta fissa inoltre le possibilità di pesca conformemente agli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri.
Infine, per quanto riguarda il Mar Nero, la presente proposta fissa un contingente autonomo per lo spratto al fine di non aumentare il livello attuale di mortalità per pesca. Per il rombo chiodato, la proposta recepisce i TAC e i contingenti stabiliti dalla CGPM.
L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. D'altro canto, le disposizioni del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale mirano a conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono tali possibilità di pesca tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative ai modelli socioeconomici che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri.
•Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio.
Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021".
•Assunzione e uso di perizie
La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.
Le proposte della Commissione relative al regolamento di base della PCP e al piano pluriennale per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale sono state debitamente elaborate sulla base di valutazioni d'impatto. La fissazione delle possibilità di pesca costituisce uno dei principali strumenti del regolamento di base della PCP per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 di tale regolamento. Il piano pluriennale ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca volto ad affrontare il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse nella pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM sia nel Mar Mediterraneo che nel Mar Nero, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.
La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente proposta sarà attuata conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca. Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca degli Stati membri per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Le possibilità di pesca comprendono in particolare:
1.un regime di gestione dello sforzo di pesca per le navi da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano pluriennale per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale è entrato in vigore il 16 luglio 2019. In base alle sue disposizioni, il Consiglio stabilisce ogni anno uno sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca per Stato membro e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano. Per il primo anno di attuazione del piano lo sforzo di pesca massimo consentito è stato ridotto del 10 % rispetto al valore di riferimento (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), calcolato da ciascuno Stato membro per ogni gruppo di sforzo di pesca o sottozona geografica; dal secondo al quinto anno il piano prevede una riduzione massima del 30 %.
[in questo punto andrà inserito, quando disponibile, un paragrafo esaustivo sui migliori pareri scientifici disponibili, poiché la percentuale esatta deve corrispondere a valori scientifici].
Per il 2021 è prevista una riduzione di pm %;
2.misure adottate dalla CGPM nel 2018 e nel 2019 e applicabili nel Mar Mediterraneo. Tali misure comprendono: limiti di cattura e un periodo di chiusura per l'anguilla in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27), limiti di cattura e di sforzo per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18), limitazioni del numero di pescherecci per il gambero rosso e il gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27). Tali misure sono state adottate nella sessione annuale della CGPM del 2018. La proposta comprende inoltre le misure adottate nella riunione annuale della CGPM del 2019: limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18), limiti di cattura e limitazioni del numero di autorizzazioni di pesca del corallo rosso in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27), limitazioni del numero di navi adibite alla pesca del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), limiti di cattura per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3) e limitazioni del numero di autorizzazioni di pesca della lampuga in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);
3.misure adottate dalla CGPM e applicabili nel Mar Nero. Tali misure comprendono: a) un contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici; b) il totale ammissibile di catture (TAC) e l'assegnazione di contingenti per il rombo chiodato nel quadro del piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato, che attua le disposizioni della raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29).
2020/0178 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
(5)Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022.
(6)[in questo punto andrà inserito, quando disponibile, un considerando esaustivo sui migliori pareri scientifici disponibili, poiché la percentuale esatta deve corrispondere a valori scientifici] Per il 2021 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto di pm % rispetto allo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio.
(7)Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(8)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per gli stock di piccoli pelagici per gli anni 2019, 2020 e 2021 nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
(9)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca al traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(10)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca al traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(11)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca al traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(12)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(13)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per gli stock demersali.
(14)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta del corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(15)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alboràn (sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM), che ha introdotto un limite di cattura e di sforzo basato sul livello medio autorizzato e applicato nel periodo 2010-2015. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(16)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci adibiti alla pesca della lampuga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(17)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione per tale stock, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(18)Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.
(19)È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(20)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di causare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(21)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
(22)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(23)È opportuno che l'uso delle possibilità di pesca avvenga nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:
(a)anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrun) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);
(b)gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);
(c)acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
(d)nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
(e)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);
(f)occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alboràn quale definito all'articolo 4, lettera h);
(g)spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).
2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(a)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
(b)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
(c)"totale ammissibile di catture" (TAC):
(i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
(ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;
(d)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
(e)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
(f)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
(g)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
(h)"dispositivo di concentrazione dei pesci" o "FAD": qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:
(a)"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)"Mar Mediterraneo": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(c)"Mar Mediterraneo occidentale": le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(d)"Mare Adriatico": le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(e)"Canale di Sicilia": le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(f)"Mar Ionio": le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(g)"Mare di Levante": le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(h)"Mare di Alboràn": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
(i)"Mar Nero": le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
CAPO I
Mar Mediterraneo
Articolo 5
Anguilla
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla (Anguilla anguilla), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.
2.Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2021.
3.Il livello delle catture prelevate dagli stock di anguilla dai pescherecci dell'Unione nel Mar Mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Corallo rosso
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.
2.Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato II del presente regolamento.
3.Ai pescherecci dell'Unione soggetti alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.
4.Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la cattura e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.
Articolo 7
Lampuga
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
2.Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato III del presente regolamento.
CAPO II
Mar Mediterraneo occidentale
Articolo 8
Stock demersali
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2.Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell'allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.
Articolo 9
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.
Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.
CAPO III
Mare Adriatico
Articolo 10
Stock di piccoli pelagici
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2.Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato V del presente regolamento.
3.I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca della sardina e dell'acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.
4.Il numero massimo di pescherecci autorizzati a pescare piccoli pelagici è stabilito nell'allegato V del presente regolamento.
Articolo 11
Stock demersali
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.
2.Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo è stabilito nell'allegato V del presente regolamento.
3.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 12
Trasmissione dei dati
Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
CAPO IV
Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia
Articolo 13
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.
2.Il numero massimo di pescherecci autorizzati a pescare stock demersali è stabilito nell'allegato VI del presente regolamento.
CAPO V
Mare di Alboràn
Articolo 14
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alboràn.
2.Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VII del presente regolamento.
CAPO VI
Mar Nero
Articolo 15
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.
2.Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 16
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato
1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero.
2.Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 17
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato
I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.
Articolo 18
Periodo di chiusura per il rombo chiodato
Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.
Articolo 19
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:
(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)le detrazioni e le riattribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
(c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 20
Trasmissione dei dati
Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente