COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.8.2020
COM(2020) 361 final
2020/0166(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") in merito alla prevista adozione di diversi emendamenti di detta convenzione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR
La convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 si prefigge di agevolare il trasporto internazionale di merci dagli uffici doganali di partenza verso gli uffici doganali di destinazione e attraverso tutti i paesi in cui è necessario transitare. L'accordo è entrato in vigore nel 1978. A novembre 2019 sono 76 le Parti della convenzione: 75 Stati e l'Unione europea. L'Unione europea è Parte contraente della convenzione TIR dal 20 giugno 1983 e tutti gli Stati membri sono Parti contraenti di tale convenzione.
2.2.Il comitato amministrativo
Il comitato amministrativo agisce nell'ambito della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR. Il suo ruolo è esaminare e adottare gli emendamenti alla convenzione TIR. Le proposte sono messe ai voti e ogni Stato che è Parte e che è rappresentato in una sessione del comitato amministrativo dispone di un voto. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore delle dogane disciplinato dalla convenzione TIR. Tuttavia l'Unione, in quanto unione doganale ed economica, non ha diritto di voto che si aggiunga ai voti cui hanno diritto i suoi Stati membri, a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della convenzione. Tutti gli Stati membri sono Parti con diritto di voto.
Gli emendamenti della convenzione TIR sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Per adottare una decisione è richiesto un quorum di almeno un terzo degli Stati che sono Parti.
2.3.L'atto previsto del comitato amministrativo
Nell'ottobre 2020, nel corso della sua settantatreesima sessione, è previsto che il comitato amministrativo adotti una decisione in merito all'adozione dei proposti emendamenti della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("l'atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è:
introdurre l'utilizzo obbligatorio da parte delle autorità competenti della banca dati TIR internazionale (ITDB, International TIR Data Bank) anziché del modulo di autorizzazione (MAF, Model Authorization Form) cartaceo per trasmettere alla commissione esecutiva TIR (TIRExB, TIR Executive Board) l'autorizzazione o il ritiro dell'autorizzazione del titolare all'uso dei carnet TIR:
ottenere la pubblicazione obbligatoria dell'elenco degli uffici doganali abilitati a compiere le operazioni TIR nell'ITDB;
in linea con la legislazione nazionale, consentire alle Parti contraenti di accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione;
chiarire il testo della convenzione TIR circa il ricorso a un itinerario prestabilito all'interno di un'Unione doganale e aggiornare l'importo massimo di garanzia per il carnet TIR tabacchi/alcol.
L'atto previsto vincolerà le Parti ai sensi degli articoli 59 e 60 della convenzione TIR.
L'articolo 59 ha per oggetto gli emendamenti del corpus principale della convenzione TIR e recita: "Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto."
L'articolo 60 ha per oggetto gli emendamenti degli allegati della convenzione TIR e recita: "Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato amministrativo all'atto della sua adozione, a meno che entro una data anteriore, fissata anch'essa dal comitato amministrativo nello stesso momento, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo sono fissate dal comitato amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti."
3.Posizione da adottare a nome dell'Unione
Il presente pacchetto di emendamenti faciliterà la modernizzazione della convenzione TIR, già attivamente avviata con l'adozione storica del quadro giuridico del futuro sistema internazionale e-TIR in occasione della settantaduesima sessione del comitato amministrativo a febbraio 2020. Esso chiarirà inoltre aspetti tecnici del testo della convenzione TIR.
Innanzitutto, le Parti contraenti della convenzione TIR migliorano le condizioni per la futura digitalizzazione del carnet TIR e rafforzano l'affidabilità dei dati TIR, grazie all'introduzione dell'uso obbligatorio dell'applicazione ITDB per la trasmissione alla commissione esecutiva TIR dei dati dei titolari autorizzati di carnet TIR, e anche grazie alla creazione di una banca dati internazionale online affidabile di uffici doganali aperti per le operazioni TIR.
A questo scopo l'articolo 38, le relative note esplicative e l'allegato 9 saranno modificati al fine di obbligare le associazioni garanti a trasmettere immediatamente alla commissione esecutiva TIR tutte le informazioni riguardanti le persone autorizzate a utilizzare il regime TIR. Inoltre, una nuova nota esplicativa relativa all'articolo 45 preciserà che la pubblicazione dell'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR deve avvenire in un'applicazione elettronica (ITDB) sotto la supervisione della commissione esecutiva TIR.
L'Unione utilizza già l'ITDB e ne sostiene l'obbligo di utilizzo presso tutte le Parti contraenti in quanto ciò contribuirà all'obiettivo generale, in linea con le politiche doganali dell'Unione, di una maggiore digitalizzazione della procedura TIR, agevolando ulteriormente lo scambio di dati elettronici in tempo reale fra Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali.
In secondo luogo, la nuova nota esplicativa relativa all'articolo 49 nell'allegato 6 consentirà alle Parti contraenti di introdurre, su base volontaria, facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione.
Tali facilitazioni verranno concesse solo se includono: l'applicazione di tecnologie atte a garantire il corretto svolgimento del regime TIR; chiare istruzioni per le persone autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche che sono normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali; l'uso di un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di esercitare il controllo doganale e di supervisionare la procedura.
L'Unione è favorevole alla nuova possibilità offerta alle Parti contraenti di proporre facilitazioni più ampie al titolare del carnet TIR autorizzato al fine di mantenerne l'attrattiva per gli operatori economici.
Infine, gli emendamenti dell'articolo 20 e della nota esplicativa relativa all'articolo 8 potrebbero essere considerati di natura tecnica, in quanto chiariscono il ricorso a un itinerario prestabilito all'interno di un'unione doganale e aggiornano l'importo massimo per carnet TIR tabacchi/alcol che può essere richiesto alle associazione garanti.
Sulle proposte di emendamenti si sono svolte consultazioni con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali "TIR" (coordinamento di Ginevra). Si sono tenute ulteriori consultazioni durante le sessioni del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
Il coordinamento interno nonché le discussioni congiunte con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali "TIR" hanno chiaramente evidenziato l'ampio sostegno alle proposte di emendamenti. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato con lettera del 23 marzo 2020 e, nonostante un sollecito, all'11 giugno 2020 non aveva inviato risposta.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.".
4.1.2.Applicazione al caso di specie
Il comitato amministrativo è un organo istituito da un accordo, nello specifico dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.
L'atto che il comitato amministrativo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale, conformemente agli articoli 59 e 60 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso di specie
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché andrà a modificare la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e i relativi allegati, è opportuno pubblicare l'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.
2020/0166 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.
(2)Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
(3)A norma degli articoli 59 e 60 della convenzione TIR, il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") può adottare emendamenti della convenzione TIR e dei relativi allegati a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
(4)Durante la settantatreesima sessione che si terrà il 15 ottobre 2020, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo dovrà adottare diversi emendamenti della convenzione TIR e dei relativi allegati.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo, poiché gli emendamenti vincoleranno l'Unione.
(6)Al fine di accelerare la modernizzazione del regime TIR è necessario introdurre la trasmissione elettronica obbligatoria alla commissione esecutiva TIR da parte delle autorità competenti dei dati riguardanti le autorizzazioni dei titolari di carnet TIR e i ritiri di tali autorizzazioni, e creare una banca dati internazionale online affidabile degli uffici doganali che accettano i movimenti TIR, emendando a tal fine l'articolo 38 della convenzione TIR e l'allegato 9 della convenzione e creando una nuova nota esplicativa relativa all'articolo 45 della convenzione.
(7)Al fine di aumentare l'attrattiva della convenzione TIR sia per gli operatori economici sia per le autorità doganali, è necessario introdurre la possibilità per le Parti contraenti di accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione, mediante la creazione di una nuova nota esplicativa relativa all'articolo 49 della convenzione.
(8)Al fine di chiarire le disposizioni della convenzione TIR è necessario specificare il ricorso a un itinerario prestabilito all'interno delle unioni doganali modificando l'articolo 20 della convenzione e aumentare l'importo massimo raccomandato che può essere richiesto alle associazioni garanti per i carnet TIR tabacchi/alcol, mediante un emendamento della nota esplicativa relativa all'articolo 8 della convenzione TIR.
(9)È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione. Ciò non pregiudica la possibilità di modifiche minori non sostanziali del progetto di emendamenti, concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR senza un'altra decisione del Consiglio.
(10)È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa dalla Commissione. È opportuno che gli Stati membri dell'Unione esprimano la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo, agendo congiuntamente, nell'interesse dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nella settantatreesima sessione o in una delle sessioni successive del comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") si basa sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
Articolo 3
Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente