COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2020
COM(2020) 319 final
2020/0142(APP)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 4 ottobre 2016 l'Unione europea ha ratificato l'accordo di Parigi impegnandosi a contribuire a mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C. Conformemente a quest'obbligo internazionale l'UE, insieme ai suoi Stati membri, ha concordato di fissare una serie ambiziosa di obiettivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 e del 40 % entro il 2030.
Nel novembre 2018 la Commissione ha presentato la sua visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050 - Un pianeta pulito per tutti. Nella sua comunicazione, a seguito degli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, la Commissione ha delineato alcune misure, tra cui quella di esaminare in che modo le attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione potrebbero sostenere la ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di acciaio con emissioni prossime allo zero.
In linea con la sua visione a lungo termine, nel dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul Green Deal europeo e, tra le misure da adottare, ha inserito ai primi posti dell'agenda politica la decarbonizzazione del settore dell'acciaio, impegnandosi a valutare quale parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio possa essere utilizzata a sostegno dei processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero entro il 2030. Nei prossimi decenni occorreranno all'Europa investimenti annui supplementari per 175-290 miliardi di EUR. In tale contesto, nell'ambito del piano di investimenti del Green Deal, la Commissione propone di rivedere le basi giuridiche del Fondo di ricerca carbone e acciaio per incoraggiare il flusso di capitali privati verso i progetti ambientali.
Il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è un programma di finanziamento dell'UE a favore dei progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio. L'FRCA dispone di basi giuridiche proprie al di fuori del quadro finanziario pluriennale; una volta cessata, nel 2002, la validità del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e ai sensi del protocollo n. 37, allegato ai trattati dell'UE, gli Stati membri hanno istituito il nuovo "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA) come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori del carbone e dell'acciaio della CECA. Il programma di ricerca FRCA stanziava ogni anno circa 40 milioni di EUR per finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio (con una ripartizione del 27,2 % per il carbone e del 72,8 % per l'acciaio), con l'obiettivo di riunire i partner industriali, le PMI, i principali centri di ricerca e le università in tutta l'Unione europea per sviluppare le conoscenze e promuovere l'innovazione. Le sue attività sono finanziate dalle entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 37. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. Tuttavia, in seguito al calo delle entrate provenienti dalla gestione degli attivi, il la dotazione finanziaria dell'FRCA, derivante dall'utile netto e dal meccanismo di perequazione, è scesa da 42 milioni di EUR nel 2017 a 12 milioni di EUR nel 2019. Nel 2017 la Commissione ha proposto di servirsi dei disimpegni e degli ordini di recupero per integrare la dotazione finanziaria fino a 40 milioni di EUR fino al 2020. Nell'aprile 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa [P8_TA (2018)0061] a corredo della sua approvazione della decisione 2018/599 del Consiglio, intesa ad autorizzare l'utilizzo di tutti i disimpegni e gli ordini di recupero effettuati dal 2003 nell'ambito del programma del "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA). In tale risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto di rendere più attiva la gestione degli attivi della CECA in liquidazione o di utilizzare una parte di questi fondi per avviare progetti di ampia portata a favore dello sviluppo di un acciaio europeo pulito e competitivo.
Come è stato riconosciuto, per attuare con successo il programma di ricerca FRCA è necessario un finanziamento annuo di almeno 40 milioni di EUR. Tuttavia, con il tasso di interesse attuale, considerando l'esaurimento delle risorse disponibili per consentire la messa in atto del meccanismo di perequazione e tenendo conto del recesso del Regno Unito, sarà difficile che gli attivi investiti generino rendimenti annui adeguati nel breve-medio termine.
Un'analisi recente della Corte dei conti in merito alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha concluso che un finanziamento dell'FRCA basato esclusivamente sulle entrate provenienti dalla gestione dei fondi non è sostenibile nel contesto attuale dei tassi di interesse. In particolare, la Corte dei conti ha affermato che la revisione degli orientamenti finanziari era urgente e avrebbe dovuto indicare i modi in cui il capitale della CECA in liquidazione avrebbe potuto essere reso produttivo all'interno dei programmi quadro di ricerca dell'UE.
Nel giugno 2019 i gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio (CAG - Coal Advisory Group - e SAG - Steel Advisory Group) hanno richiesto la revisione delle basi giuridiche per garantire la prosecuzione del programma, adeguando nel contempo gli obiettivi alle esigenze attuali del settore. Contestualmente hanno approvato il ricorso progressivo a una quota dei fondi, approssimativamente pari a un terzo (corrispondente a circa 50-70 milioni di EUR annui per il periodo 2021-2027), per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, in sinergia con il meccanismo per una transizione giusta, l'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione. Il 25 giugno 2019 il gruppo misto ad hoc CAG-SAG ha approvato l'apertura degli attivi CECA.
Nell'ambito dei settori ad alta intensità energetica, la ricerca e l'innovazione consentono lo sviluppo e la dimostrazione di un impianto su scala adeguata per verificare tutti i dati tecnici ed economici, al fine di passare allo sfruttamento industriale o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile. La comunicazione del 2019 sul Green Deal propone di sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e valutare quale parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio possa essere utilizzata. In particolare, il Fondo di ricerca carbone e acciaio svilupperà una produzione pulita di acciaio che potrebbe costituire un fattore di svolta per trainare altri settori ad alta intensità energetica, come quelli dei prodotti chimici e del cemento, verso la neutralità climatica entro il 2050.
Di conseguenza la revisione delle basi giuridiche dell'FRCA ha assunto una dimensione più rilevante, urgente e ambiziosa.
Alla luce di quanto precede, la presente proposta suggerisce di apportare alcune modifiche all'attuale decisione e mira a consentire la vendita di una parte degli attivi della CECA in liquidazione per il periodo 2021-2027, al fine di fornire all'FRCA una dotazione annua di 111 milioni di EUR. Tale dotazione annua continuerà a finanziare la ricerca collaborativa nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio nell'ambito del programma di ricerca FRCA, oltre a sostenere le tecnologie di punta che permettono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero entro il 2030 e progetti di ricerca per il settore del carbone intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e all'articolo 4, paragrafo 2. Per quanto concerne specificamente il settore relativo all'industria dell'acciaio, la Commissione si propone di sostenere progetti di ricerca per mezzo di un partenariato specifico co-programmato per la produzione pulita dell'acciaio, in sinergia con altri programmi dell'Unione europea, in particolare con il programma quadro di ricerca e innovazione.
Un partenariato europeo pubblico-privato è considerato un utile strumento a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione di attività di ricerca d'importanza strategica per consentire all'Unione di affrontare sfide globali e mantenere la propria competitività.
Proposte di modifica per consentire l'utilizzo delle attività del Fondo, ove necessario, per fornire una dotazione annua di 40 milioni di EUR e finanziare grandi progetti di ricerca e innovazione.
Si propone di modificare la decisione 2003/76/CE per fornire all'FRCA fino al 2027 una dotazione annua che sarà utilizzata come segue: 40 milioni di EUR all'anno per finanziare la ricerca collaborativa nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, mentre i restanti 71 milioni di EUR finanzieranno le tecnologie di punta che permettono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta. Queste dotazioni e i relativi pagamenti devono essere generati dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, ove necessario, da proventi generati dalla vendita di attivi.
Tale assegnazione deve essere esplicitamente sancita dalla decisione per consentire un flusso di risorse prevedibile e di livello sufficiente per poter continuare a fornire il sostegno desiderato alla ricerca collaborativa nei settori dell'acciaio e del carbone.
Ad oggi, gli attivi della CECA in liquidazione sono stati gestiti sulla base del principio secondo cui i progetti di ricerca sarebbero stati finanziati tramite il rendimento degli attivi investiti. Ciò si riflette nella formulazione della sezione 1 ("utilizzazione dei fondi") dell'allegato della decisione 2003/77/CE del Consiglio e del considerando 3 della stessa decisione, che recita ai "[d]ovrebbe essere salvaguardata l'integralità del capitale del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio [...]".
Per i motivi precedentemente esposti, un simile approccio non è coerente con l'esigenza di fornire il livello richiesto di finanziamento che si rende necessario per realizzare un programma di ricerca significativo nei settori dell'acciaio e del carbone.
Pertanto, la continua insistenza sulla necessità di salvaguardare l'integralità del patrimonio del fondo non è un atteggiamento realistico e deve essere modificato. Inoltre non è più obbligatorio disporre di riserve per fornire garanzie ai creditori della CECA, dal momento che non vi sono più prestiti passivi in corso.
A tal fine, è necessario modificare la decisione per rispecchiare meglio le esigenze della politica soggiacente che si intende perseguire con la CECA in liquidazione, e le sfide da affrontare per generare i rendimenti necessari nel contesto delle attuali condizioni di mercato, conservando nel contempo sufficienti attivi della CECA per generare entrate dopo il 2027.
Si propone di abolire il meccanismo di perequazione, considerato uno strumento obsoleto a seguito dell'adozione delle modifiche proposte.
Inoltre la Commissione coglierà l'opportunità della revisione della decisione per rinunciare ai crediti se il costo prevedibile del recupero eccede la somma dovuta e la cancellazione del credito non comporta un danno d'immagine per l'Unione; se il credito non è recuperabile, a motivo dell'insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza; oppure quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità.
Infine, l'articolo 2, paragrafo 2, che stabilisce la procedura per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione degli attivi e l'articolo 4, paragrafo 3, che stabilisce la procedura per l'adozione di orientamenti tecnici pluriennali per il programma, dovrebbero essere soppressi perché diventano ora del tutto ridondanti rispetto all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 37.
Occorre sopprimere tali disposizioni ridondanti per ragioni di trasparenza e perché non sono più applicabili.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fa parte di un pacchetto legislativo per la revisione del programma di ricerca FRCA. In particolare, essa è correlata a:
·una proposta della Commissione di modifica della decisione 2008/376/CE del Consiglio relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma;
·una proposta della Commissione di modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA. La revisione della decisione 2003/77/CE del Consiglio, di competenza della direzione generale del Bilancio, è anche coerente con l'analisi del 2019 della Corte dei conti relativa alla liquidazione della CECA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta viene rivista in linea con l'accordo di Parigi, la comunicazione sul Green Deal europeo che definisce il quadro per trasformare l'UE nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e la successiva comunicazione della Commissione "Piano di investimenti del Green Deal - Piano di investimenti per un'Europa sostenibile", presentata il 14 gennaio 2020.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica che conferisce all'UE il diritto di intervenire è l'articolo 2 del protocollo (n. 37), allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le disposizioni di attuazione del protocollo sono stabilite da una decisione del Consiglio, la cui revisione rientra nel diritto di iniziativa esclusivo della Commissione per le proposte legislative.
•Proporzionalità
La proposta è indispensabile per stabilire le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato ai trattati dell'UE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico modifica una decisione del Consiglio e pertanto deve avere la forma giuridica di una decisione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta si basa sui risultati della relazione settennale che effettua un esercizio di monitoraggio del programma FRCA, comprendente una stima dei benefici previsti, con l'assistenza di un gruppo di esperti. La relazione settennale più recente è stata pubblicata il 5 febbraio 2020. Gli esperti hanno analizzato il funzionamento del programma FRCA, valutato gli sviluppi tecnologici e i benefici previsti del programma per il settore e la società e formulato raccomandazioni per il miglioramento del programma, comprendenti una revisione della base giuridica.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I portatori di interessi dell'FRCA sono stati coinvolti in varie riunioni ad hoc, riunioni specifiche dei gruppi consultivi (gruppo consultivo per il carbone - CAG - e gruppo consultivo per l'acciaio - SAG) e riunioni del comitato del carbone e dell'acciaio (l'equivalente del comitato del programma Orizzonte 2020). Conseguenza diretta di queste riunioni è stata l'approvazione, espressa il 25 giugno 2019 dal gruppo CAG-SAG congiunto ad hoc, dell'apertura dei fondi CECA.
•Assunzione e uso di perizie
I risultati preliminari della suddetta relazione di monitoraggio e valutazione dell'FRCA sono stati illustrati in occasione del seminario "Steel and Coal: a New Perspective" [Acciaio e carbone: una nuova prospettiva], ospitato dalla Commissione europea il 28 marzo 2019, cui hanno preso parte più di 100 portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Non è necessaria una valutazione d'impatto per la proposta di revisione, poiché quest'ultima non è tale da produrre conseguenze economiche, ambientali o sociali significative.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta si basa sui risultati della relazione settennale che prevede una verifica periodica del programma FRCA, comprendente una stima dei benefici previsti.
•Diritti fondamentali
La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non crea alcuna nuova passività da iscrivere al bilancio generale nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.
5.ALTRI ELEMENTI
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La revisione è quindi limitata alle seguenti disposizioni:
(1)Articolo 1, paragrafo 1 bis
L'articolo introduce la clausola "de minimis" e si basa sull'articolo 101 del regolamento finanziario che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Consente alla Commissione di rinunciare ai crediti, anche prima di esaurire tutti i possibili mezzi di tutela, in casi limitati e specifici laddove il costo prevedibile del recupero superi l'importo da recuperare e la rinuncia non causi danni d'immagine all'Unione, o in caso di insolvenza del debitore o in cui il recupero sia contrario al principio di proporzionalità. L'applicazione di tale clausola consentirà di garantire una chiusura ordinata del processo di liquidazione.
(2)Articolo 2, paragrafo 1
Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per l'FRCA di [111 milioni di EUR] fino all'esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, segnatamente [40 milioni di EUR] per finanziare la ricerca collaborativa nei settori suddetti e [71 milioni di EUR] per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta al fine di realizzare progetti per la produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca e innovazione intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta relativamente al settore del carbone e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all'esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato.
(3)Articolo 2, paragrafo 1 bis
1 bis.La dotazione annua di [111 milioni di EUR] dovrebbe essere costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, nel caso in cui siano insufficienti, dalla vendita di parte degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.
(4)L'articolo 2, paragrafo 2, è soppresso.
(5)Articolo 3, paragrafo 1
1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell'Unione europea, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria. Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
(6)Articolo 3, paragrafo 2
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
(7)Articolo 4, paragrafo 1
1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 e i proventi generati dalla vendita di parte degli attivi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.
(8)L'articolo 4, paragrafo 3, è soppresso.
(9)All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.
(10)L'allegato è soppresso.
2020/0142 (APP)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a termine il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite all'Unione a partire dal 24 luglio 2002.
(2)Conformemente al protocollo n. 37, il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CECA in liquidazione" e, a liquidazione conclusa, "patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
(3)Il protocollo n. 37 dispone inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 37 e degli atti in virtù di esso adottati.
(4)Il 1° febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE che stabilisce le regole di attuazione del protocollo n. 37.
(5)Le entrate assegnate al finanziamento dei progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio stanno diminuendo rapidamente a causa di un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse.
(6)Ciò sta determinando una situazione in cui potrebbe non essere raggiunta la dotazione finanziaria critica minima disponibile per organizzare un invito annuale a presentare proposte per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (il "programma").
(7)Per organizzare un invito è necessaria una dotazione finanziaria critica minima, affinché il programma offra un sostegno significativo a progetti validi di ricerca collaborativa dotati della massa critica e del valore aggiunto europeo per migliorare la sostenibilità, ossia la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro e ridurre l'impatto ambientale nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.
(8)Nell'ambito della comunicazione sul Green Deal europeo – COM(2019) 640 final, la Commissione si è impegnata a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di ottenere entro il 2030 una produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero. A tale scopo, la Commissione si è impegnata ad esaminare quale parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della CECA possa essere utilizzata.
(9)Per conseguire gli obiettivi dell'UE, la comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal e sul meccanismo per una transizione giusta – COM(2020) 21 final – ha ritenuto necessaria una revisione delle basi giuridiche dell'FRCA per consentire l'utilizzo degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA.
(10)Occorre consentire la vendita di una quota degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, a condizione di conservare riserve atte a garantire i limitati obblighi rimanenti che derivano da impegni imprevedibili e che una parte ragionevole degli attivi, che non sono più necessari a tal fine, sia investita per generare entrate.
(11)La vendita di una quota degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA potrebbe rendersi necessaria per fornire all'FRCA fino all'esercizio 2027 una dotazione annua di [111 milioni di EUR] che sarà utilizzata come segue: [40 milioni di EUR] all'anno finanzieranno la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio e i restanti [71 milioni di EUR] finanzieranno tecnologie innovative volte a produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. La possibilità di vendere una quota degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio dell'FRCA è limitata al finanziamento di dotazioni annue per gli esercizi finanziari 2021-2027.
(12)Occorre pertanto finanziare l'FRCA non solo con le entrate nette provenienti dagli investimenti, ma anche, ove necessario, con i proventi generati dalla vendita di parte degli attivi, per un importo massimo pari a quello previsto per il periodo 2021-2027.
(13)è necessario sopprimere l'articolo 2, paragrafo 2, che stabilisce la procedura per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio e l'articolo 4, paragrafo 3, che stabilisce la procedura per l'adozione di orientamenti tecnici pluriennali per il programma, perché ridondanti rispetto all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 37.
(14)Si propone di abolire il meccanismo di perequazione, trattandosi di uno strumento obsoleto.
(15)È opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 1, al fine di consentire la cancellazione dei crediti sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.
(16)La decisione 2003/76/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/76/CE è così modificata:
(1)l'articolo 1 è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. La Commissione rinuncia ai crediti, anche prima di aver esaurito tutti i suddetti mezzi di tutela, nei seguenti casi:
(a)quando il costo prevedibile del recupero eccede l’importo del credito e la rinuncia non causa un danno d’immagine all’Unione;
(b)Quando il credito non è recuperabile, a motivo dell'insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza;
(c)quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità.
(2)l'articolo 2 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per l'FRCA di [111 milioni di EUR] fino all'esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, segnatamente [40 milioni di EUR] per finanziare la ricerca collaborativa nei settori suddetti e [71 milioni di EUR] per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta al fine di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca e innovazione intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all'esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato."
(b)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. La dotazione annua di [111 milioni di EUR] è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, nel caso in cui siano insufficienti, dalla vendita di parte degli attivi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.";
(c)il paragrafo 2 è soppresso.
(2)All'articolo 3:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell'Unione europea, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.
Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.";
(3)all'articolo 4,
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 e i proventi generati dalla vendita di parte degli attivi costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.";
(b)il paragrafo 3 è soppresso.
(4)L'articolo 5, paragrafo 2, è soppresso.
(5)L'allegato è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente